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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1210/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli Pt_1 P.IVA_1 giusto mandato in atti in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito
Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_2 ricorrente
E
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv.to Arianna Mazzone , come da mandato in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 29/10/2020 dopo aver contestato le Pt_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1938/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente in sede di accertamento tecnico CP_1 preventivo istante al fine di: “dichiarare inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento per i motivi dedotti, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendo omologazione di quanto appurato e valutato in consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28/09/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Epatopatia severa da abuso alcolico ( cirrosi epatica) - Alcolismo cronico con sindrome neuropsichica alcol correlata ( doppia diagnosi tossicodipendenza + disturbi psichici) - Diabete mellito tipo II in trattamento con antidiabetici orali, scompensato per scarsa compliance alla terapia e complicato da sospetta neuropatia sensitivo-motoria periferica - Esiti invalidanti di trauma remoto al gomito destro con deficit funzionale della spalla e del gomito a destra. -
Sindrome ansioso depressiva con iniziale declino cognitivo”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo status di “invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a partire dalla domanda amministrativa (29.1.2019)”.
Rilevava, inoltre, “Non si rilevano allo stato attuale i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di compiere in modo autonomo gli atti ordinari semplici della vita quotidiana, escludendo i periodi di maggiore acuzie della sintomatologia e di ricadute nell'abuso alcolico”. Si ritiene inutiler data la valutazione in ordine all'accertamento della disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L
104/92 in quanto non oggetto né di ricorso né di autonoma contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del solo requisito sanitario della pensione d'invalidità.
Pag. 2 di 4 D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il raggiungimento all'epoca della domanda, le spese di lite vengono poste a carico dell' con compensazione parziale nella misura di un terzo Pt_1 attesa la reciproca soccombenza per quel che riguarda la fase d'accertamento tecnico preventivo;
le spese della presente fase vengono sopportate da parte vittoriosa stante la presenza di dichiarazione 152 disp. att. c.p.c.. Pt_1
3.2 Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno pertanto poste interamente a carico dell' per gli stessi motivi e vanno liquidate come da Pt_1 dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall nei Pt_1 confronti di CP_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato ad [...] il [...]], NON si CP_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) omologa le risultanze della consulenza tecnica nella fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che non si trova nella CP_1 condizione di portatore di disabilità di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art- 3 co 3 L 104/92, MENTRE si trova, a decorrere dalla domanda amministrativa (29/01/2019) nelle condizioni proprie del riconoscimento della pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 12 L 118/71;
3) compensa le spese processuali con riferimento alla fase di accertamento tecnico preventivo misura di un terzo e condanna l' al pagamento della Pt_1
restante metà delle spesso che si liquidano complessivamente in complessivi
Euro 900,00, il tutto oltre Iva, Cp, spese generali come per legge, con
Pag. 3 di 4 attribuzione al difensore anticipatario avv. Arianna Mazzone.
4) Nulla per le spese legali della fase di merito, sopportate da parte ricorrente
; Pt_1
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , Pt_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
6) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori Pt_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1210/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli Pt_1 P.IVA_1 giusto mandato in atti in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito
Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_2 ricorrente
E
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv.to Arianna Mazzone , come da mandato in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 29/10/2020 dopo aver contestato le Pt_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1938/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente in sede di accertamento tecnico CP_1 preventivo istante al fine di: “dichiarare inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento per i motivi dedotti, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendo omologazione di quanto appurato e valutato in consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28/09/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Epatopatia severa da abuso alcolico ( cirrosi epatica) - Alcolismo cronico con sindrome neuropsichica alcol correlata ( doppia diagnosi tossicodipendenza + disturbi psichici) - Diabete mellito tipo II in trattamento con antidiabetici orali, scompensato per scarsa compliance alla terapia e complicato da sospetta neuropatia sensitivo-motoria periferica - Esiti invalidanti di trauma remoto al gomito destro con deficit funzionale della spalla e del gomito a destra. -
Sindrome ansioso depressiva con iniziale declino cognitivo”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo status di “invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a partire dalla domanda amministrativa (29.1.2019)”.
Rilevava, inoltre, “Non si rilevano allo stato attuale i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di compiere in modo autonomo gli atti ordinari semplici della vita quotidiana, escludendo i periodi di maggiore acuzie della sintomatologia e di ricadute nell'abuso alcolico”. Si ritiene inutiler data la valutazione in ordine all'accertamento della disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L
104/92 in quanto non oggetto né di ricorso né di autonoma contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del solo requisito sanitario della pensione d'invalidità.
Pag. 2 di 4 D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il raggiungimento all'epoca della domanda, le spese di lite vengono poste a carico dell' con compensazione parziale nella misura di un terzo Pt_1 attesa la reciproca soccombenza per quel che riguarda la fase d'accertamento tecnico preventivo;
le spese della presente fase vengono sopportate da parte vittoriosa stante la presenza di dichiarazione 152 disp. att. c.p.c.. Pt_1
3.2 Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno pertanto poste interamente a carico dell' per gli stessi motivi e vanno liquidate come da Pt_1 dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall nei Pt_1 confronti di CP_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato ad [...] il [...]], NON si CP_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) omologa le risultanze della consulenza tecnica nella fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che non si trova nella CP_1 condizione di portatore di disabilità di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art- 3 co 3 L 104/92, MENTRE si trova, a decorrere dalla domanda amministrativa (29/01/2019) nelle condizioni proprie del riconoscimento della pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 12 L 118/71;
3) compensa le spese processuali con riferimento alla fase di accertamento tecnico preventivo misura di un terzo e condanna l' al pagamento della Pt_1
restante metà delle spesso che si liquidano complessivamente in complessivi
Euro 900,00, il tutto oltre Iva, Cp, spese generali come per legge, con
Pag. 3 di 4 attribuzione al difensore anticipatario avv. Arianna Mazzone.
4) Nulla per le spese legali della fase di merito, sopportate da parte ricorrente
; Pt_1
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , Pt_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
6) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori Pt_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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