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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29711/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa NO SA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29711/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/6/2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13/10/2025 TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla via E. Alvino n. 81 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maria Budillon , c.f.: , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all' atto di citazione
ATTORE E (C.F./iscrizione REA SO- Controparte_1
Belluno n. e P. IVA ), impresa P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, in persona dei legali rapp.ti p.t., Dott. (C.F. ) e Dott. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), con sede in Controparte_3 C.F._4
GL EN (TV) alla Via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 122/c presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Del Vecchioche la rappresenta e difende per procura alle liti conferitale per atto Notar Persona_1 di SO (rep. 186905, racc. n. 30367 del 18/12/2014;
[...]
CONVENUTA NONCHÉ
residente in [...]
n. 14 CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: lesione personale. Conclusioni: come da verbale dell' udienza del 23/6/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE La presente domanda risarcitoria attorea sorge, secondo la prospettazione attorea, da un sinistro stradale verificatosi in data 25/5/2020, alle ore 21.30 circa, in Napoli alla via Campana. Più precisamente, l'attore deduceva che era alla guida del suo motociclo Yamaha “ Tenerè” tg. NA274511 allorquando il conducente del veicolo Smart two tg. DB922DL, proveniente dal senso di marcia opposta, nello svoltare alla sua sinistra per immettersi in via Consolare Campana non azionava l'indicatore di direzione sinistro e non concedeva la precedenza a destra al motoveicolo Yamaha. A quel punto, sempre secondo quanto dedotto da parte attrice, nonostante avesse effettuato una brusca frenata, la smart “Two” collideva con la propria parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del motoveicolo, causando la caduta a terra dello stesso unitamente al conducente. A seguito del sinistro parte attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso ove veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria femore destro, frattura del soma di L1 a muro posteriore integro”. Le eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti posto a sostegno della domanda, il difetto di titolarità attiva del per non aver depositato documenti idonei ad attestare Parte_1 la proprietà del motoveicolo come l'estratto cronologico PRA e, infine, la mancanza di prova circa la scopertura assicurativa da certificare attraverso l'attestazione rilasciata dalla Consap ai sensi degli artt. 154 e 142 bis c.d.a. Eccepiva inoltre la prescrizione del
- 2 - diritto al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Yamaha
“ Tenerè” e l' insussistenza del nesso causale, oltre la mancanza di prova circa l'effettiva entità del danno riportato a seguito del sinistro, evidenziando come i Carabinieri intervenuti sul posto non avessero potuto ricostruire la dinamica del sinistro in virtù della discordanza delle dichiarazioni delle parti e dell'avvenuto spostamento dei veicoli prima del loro arrivo In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto non CP_4 costituitasi, benché regolarmente citata mediante notifica ex art. 139 c.p.c. perfezionata in data 16/12/2022.
Sempre in via preliminare va superata l' eccezione di nullità dell' atto di citazione per genericità della “causa petendi” ex art. 164 c.p.c., tenuto conto dell' orientamento giurisprudenziale per il quale: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” ( Cass. civ. sez. III n.11751, 15/5/2013). Orbene, dalla documentazione complessiva depositata da parte attrice, considerando cioè anche i certificati medici, la lettera di risarcimento danni inviata via pec alla in data Controparte_1
28/1/2021 e il verbale dei carabinieri del 25/5/2020, risulta chiara e completa l'esposizione delle ragioni fatte valere da parte attrice in merito alla pretesa risarcitoria. Del resto parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha potuto approntare e svolgere la propria linea difensiva . come in effetti ha fatto, e addurre le proprie ragioni rispetto alle questioni sollevate da controparte. Va parimenti superata l'eccezione preliminare di titolarità attiva sollevata ancora dalla Nel caso di specie non Controparte_1
- 3 - sussiste alcun difetto di titolarità attiva di parte attrice, visto che la stessa ha depositato agli atti, in data 12/6/2023, la visura P.R.A. che attesta la proprietà del motociclo seppur avente valore presuntivo . Peraltro sul punto la Suprema Corte ha statuito che
“l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) del trasferimento di proprietà di una vettura, seppur volta a dirimere eventuali conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume anche valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale in qualità di proprietario del veicolo, come tale responsabile ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., (così, ad esempio, Cass. 9314/2010 e Cass. 24681/2014 ) e che “ in tema di individuazione del soggetto responsabile di un sinistro stradale, la prova della proprietà del mezzo quale risultante dal P.R.A. non comprende la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri - a titolo derivativo o originario - siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detta prova a carico di colui che ha interesse a dedurre una diversa situazione proprietaria” ( Cass. 9681/2008) . Ne consegue che nel caso di specie era onere della compagnia fornire la prova di un assetto proprietario diverso da quello emergente dalla risultanze del PRA. Nel merito la domanda di risarcimento delle lesioni personali patite va parzialmente accolta per i motivi che seguono. In via preliminare è infondata l'eccezione preliminare di prescrizione visto il prodursi dell'effetto interruttivo/ sospensivo e del solo effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c. in virtù rispettivamente della notificazione sia dell' atto di citazione che della messa in mora. Poiché la domanda risarcitoria attorea va qualificata come domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 comma 2 c.c., trova applicazione il termine di prescrizione quinquiennale ex art. 2947 c.c. decorrente dal 25/5/2020, giorno in cui si sarebbe verificato il fatto illecito. Orbene, in virtù degli atti interruttivi rappresentati sia dalla notifica della messa in mora (avvenuta in data 28/1/2021) sia dalla notifica dell'atto di citazione ( in data 13/12/2022) , il termine prescrizionale non risulta maturato . Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di prova della scopertura assicurativa, parte attrice ha depositato
- 4 - comunicazione della Consap del 16/6/2020 sicchè l'azione risarcitoria va inquadrata nel campo d' applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005. Trovano quindi applicazione i criteri le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “ In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non dentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” ( Cass. civ. n. 10540/2023, Cass. civ. n. 10762/1992). Circa la sussistenza del fatto storico rappresentato dalla verificazione del sinistro, lo stesso risulta acclarato dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del processo e dal verbale dei carabinieri del 22/5/2020 redatto nell'immediatezza del fatto. Per quanto riguarda l'accertamento della dinamica dell'incidente va premesso che il verbale dei carabinieri del 22/5/2020, in quanto atto pubblico, come da giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cass. civ. sez. VI n. 9037, 1/4/2019, Cass. civ. n. 9251/2010, Cass. civ. n. 3787/2012). Orbene dal verbale dei Carabinieri agli atti emerge che i verbalizzanti non sono stati in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente sia perché i veicoli era stati spostati dopo il sinistro sia per le discordanti dichiarazioni rese dai conducenti dei mezzi coinvolti. Passando ad analizzare le dichiarazioni rese dai testi, il teste escusso all' udienza del Testimone_1
- 5 - 20/3/2024, ha così dichiarato: “Sono amico del . Io mi Parte_1 trovavo a via Campana Stavo con il motorino fermo ad aspettare il
all'altezza di una edicola perché dovevamo andare a CP_5 mangiare una pizza con altri amici. Era l'anno 2020 il 25 maggio. Ricordo il giorno proprio per l'incidente. Era la sera verso le ore 9,30 circa se ben ricordo. Ho visto la dinamica. scendeva Per_2 verso via Campana nello scendere un signore con una smart ha girato come se dovesse fare una manovra tipo inversione. Sul lato sinistro ci sta una traversina ma lui stava un po' più avanti. è Per_2 andato a finire sulla parte anteriore dell'auto e ha scavalcato addirittura l'auto. E' una strada a doppio senso di marcia e l'impatto è avvenuto quasi frontalmente quando l'auto stava appena per effettuare la manovra e aveva già invaso la corsia della moto : la manovra fu brusca. Non ci fu tempo per la moto di frenare anzi ricordo che il conducente ha tentato di frenare ma non ci è riuscito. L'auto era di colore rosso porpora e nella macchina vi era solo il conducente un signore. Il signore si è fermato e ha spostato l'auto. Si è avvicinato e disse che l'auto non era assicurata. Dove è avvenuto l'impatto è un rettilineo e il lato percorso da era trafficato mentre l'altro lato era libero. Non Per_2 ricordo se si fermarono altre autovetture. Si fece un capannello di persone. si fece male alla gamba destra. Vennero Per_2
l'autoambulanza e anche i carabinieri. I carabinieri non mi hanno chiesto nulla . Quel giorno non pioveva. La moto andava verso Quarto. Non ho mai testimoniato. Anzi forse anni addietro quando ero giovane mi sembra di aver reso testimonianza alla
L'auto effettuò la manovra senza azionare Controparte_6
l'indicatore di direzione e il conducente della moto aveva il casco. Io mi trovavo dal lato opposto della corsia percorsa della moto e dunque sulla corsia percorsa dalla autovettura. L'impatto avvenne un pò più su di dove mi trovavo io. Non riconosco dalle foto che la Co
mi mostra i luoghi di causa. Io stavo dove sta l'edicola che non si vede nella foto. Preciso che ho una maculopatia e non vedo bene. Quando parlo di edicola mi riferisco ad un chiosco. Non ho chiamato io l'autoambulanza. Il secondo teste, , Testimone_2 ha dichiarato: “Non ho reso altre testimonianze in passato. Sono amico della famiglia da lunga data. Il 25.05.2020 Parte_1 percorreva a bordo della mia autovettura la via Campana
- 6 - provenendo da Montagna Spaccata perché avevo appuntamento con altri amici tra cui il per andare a mangiare una Parte_1 pizza. Ricordo che sono stato superato dalla moto condotta da
sulla sinistra e dopo circa 50/60 metri il si Parte_1 Parte_1
è scontrato con un'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia. Preciso che il procedeva verso via Parte_1
Campana provenendo da Montagna Spaccata mentre l'autovettura proveniva da Quarto ovvero dall'opposto senso di marcia . Ricordo che l'incidente si è verificato verso le ore 21,30 non pioveva e l'auto tipo Smart di colore rosso che proveniva dall'opposto senso di marcia ha fatto una manovra come se avesse voluto fare una inversione di marcia sulla sua sinistra. Non so precisare la collisione dove sì è verificata perché avevo due o tre auto che mi precedevano, posso solo dire che ho visto che i veicoli si sono scontrati e che il è caduto. L'impatto è stato Parte_1 molto veloce posso dire che ho visto che il sig. ha Parte_1 sterzato verso sinistra ma la collisione si è comunque verificata. Mi sono avvicinato per soccorrere il sig. . Posso Parte_1 riferire che l'autovettura si è scontrata con la sua parte anteriore destra con il motociclo. Non so precisare la moto in quale punto è stata colpita posso solo dire di aver visto alcuni pezzi danneggiati sull'asfalto. Mi sono avvicinato al per verificare le sue Parte_1 condizioni e posso dire che si lamentava per dolori al braccio ed alla gamba destra. Sul posto sono intervenute altre persone ed è sopraggiunta un'ambulanza ed anche i Vigili Urbani di Pozzuoli che hanno allertato i Carabinieri. Ricordo che il conducente della Smart dichiarò di non avere l'assicurazione. Riconosco dalle foto che la S.V. mi mostra i luoghi di causa e la posizione della moto assunta dopo l'impatto. Ho seguito con la mia auto l'ambulanza. In quel momento erano intervenuti sono i Vigili Urbani ed ho saputo che successivamente sono sopraggiunti i Carabinieri. Posso dire che l'impatto tra i due veicoli si è verificato all'interno della nostra corsia di marcia. Anzi preciso che ho visto che i veicoli si sono scontrati nella corsia di marcia che percorrevo. Ricordo che nella corsia di marcia da me percorsa i veicoli procedevano lentamente ed in fila mentre nell'altra corsia di marcia non c'era traffico. La moto è caduta sulla sua sinistra rispetto alla direzione di marcia percorsa. Conosco il sig. Tes_1
- 7 - . Dalle predette dichiarazioni emerge , in primo luogo, la Tes_1 colpa in capo al conducente della Smart “ Two” che, giunto al crocevia, effettuava una manovra di svolta senza accorgersi del sopraggiungere dalla parte opposta del . A questo Parte_1 punto occorre però accertare se sia stata superata la presunzione di corresponsabilità che sorge dall' art. 2054 comma 2 c.c.. Infatti in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, la Suprema Corte ha statuito che: “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest' ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass. Civ. sez. III n. 7479, 20/3/2020). È infatti pacifico che: “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro” (cfr. Corte appello Bologna sez. II, 23/01/2024, n.152). Orbene, considerato che la strada percorsa dai due mezzi è un rettilineo, che il sinistro è avvenuto all'altezza di un crocevia, che il era in fase di sorpasso Parte_1 di veicoli in coda nel traffico e che sia dal rapporto dei CC che dalla dinamica descritta dai testi non risulta che il Parte_1 abbia effettuato “ una brusca frenata” prima di essere colpito dalla Smart come invece dichiarato in citazione, reputa il Tribunale che la responsabilità del sinistro sia da attribuire anche all'attore il quale non ha mantenuto una condotta di guida consona allo stato dei luoghi ( approssimarsi al crocevia), nel rispetto della velocità massima prescritta nei centri abitati, facilmente desumibile anche dall'entità dei danni riportati. Pertanto si ritiene di attribuire all'attore una percentuale di responsabilità del 30% . Passando alla valutazione del quantum con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o
- 8 - interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico -relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico -relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
- 9 - pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscono quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora quindi consista in una conseguenza straordinaria non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Ebbene dopo ampia analisi, l'osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della medicina legale e con gli artt. 138 e 139 CdA. A tale fine nell'edizione 2021 si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione al bene salute: l'Osservatorio lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della tabella ha apportato le seguenti modifiche: nella terza colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) ne è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
nella quinta colonna della tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti. Infine, si è aggiornata la terminologia
- 10 - nell'intestazione delle colonne prendendo atto che le voci di danno patrimoniale prima denominate danno biologico e danno morale sofferenza / soggettiva sono attualmente dalla giurisprudenza definite rispettivamente “danno biologico/ dinamico relazionale” e
“danno da sofferenza oggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del danno biologico dinamico relazionale per poi valutare se l'importo indicato della quinta colonna come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media sia congruo rispetto alla fattispecie concreta. Inoltre, per il danno biologico temporaneo la tabella milanese aggiornata al 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. Il C.T.U., dott.ssa , la quale, , nella propria Persona_3 relazione tecnica depositata in data 11/4/2025 ha accertato il nesso di causalità tra l' evento dannoso e il danno conseguenza ed è giunto alle seguenti valutazioni: “ Trattasi di esiti di frattura somatica di L1 ed esiti di frattura diafisaria scomposta di femore trattata chirurgicamente. Sulla scorta della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del D. Lgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della CP_8 editore, posso concludere che : il danno biologico è
[...] del 14% Il periodo di inabilità temporanea totale ( TT ) è di giorni 35 (trentacinque) . Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 75% è di giorni 30 (trenta). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 50% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 25% è di giorni 20 (venti)” Tale valutazione, correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
- 11 - Orbene, reputa il Tribunale di riconoscere all'attore una percentuale di danno biologico dinamico relazionale nella misura del 14%. Alla luce delle tabelle di Milano aggiornate al 2024 ed entrate in vigore a giugno 2024, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età del soggetto (61 anni all' epoca del sinistro), è pari a complessivi € 49201,14 (di cui euro 40.092,91 così rivalutato ad oggi l'importo di euro 39.384,00 per danno biologico dinamico relazionale oltre euro 8487,07 così rivalutato ad oggi l'importo di euro 8.337,00 per I.T.T. e I.T.P. ed euro 621,16 per spese mediche documentate così rivalutato l'importo di euro 518,
93 riconosciuto anche dal C.T.U.) somme calcolate in valori monetari attuali. Non sono state allegate e provate circostanze che possono giustificare l'aumento del danno biologico relazionale standard atteso che i pregiudizi subiti dall'attore sono quelli correlati alla menomazione biologica subita. Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento previsto per il danno non patrimoniale che nella fattispecie è stato liquidato comprendendo anche una percentuale per le sofferenze che normalmente si accompagnano al tipo di lesione subita dall'attore.
Sul punto va ribadito che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Nella specie l'attore non ha fornito alcuna prova circa l'incidenza peculiare dei postumi sulla sfera dinamico-relazionale, per cui nessun ulteriore aumento in percentuale può essere riconosciuto.
Pertanto il danno non patrimoniale come sopra quantificato in valori monetari attuali deve essere decurtato in ragione del
- 12 - concorso di colpa dell'attore, pari al 30%, ottenendo quindi la somma di euro 34.440,80 quale importo meritevole di tutela risarcitoria.
In merito alla domanda risarcitoria dei danni patiti dal motoveicolo, parte attrice ha depositato la perizia attestante la stima per la riparazione dei danni, quantificata in euro 4.031,88 .
Sul puto la disposizione dell' art.2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro
(ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato overo nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo».
Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell' art.2058 secondo comma c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato
- 13 - (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza
"punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto) (Cass. 10686/2023).
Dunque, non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, dovendo il Giudice orientarsi in tal senso solo quando le riparazioni comportino una sproporzione sensibile che determini un arricchimento ingiustificato, con contestuale esborso eccessivo ed ingiustificato in capo al danneggiante. Nel caso di specie, dalla perizia depositata da parte attrice è emerso che il danno che ha interessato la moto di sua proprietà è pari ad € 4031,88 comprensivo di IVA di cui € 439,20 per Manodopera,; nella stessa perizia si legge
“riparazione antieconomica”, avendo stimato il valore di mercato
- 14 - del mezzo in € 2000,00 importo congruo considerato che il motoveicolo è stato immatricolato in data 28/3/1985, come si evince dal certificato della motorizzazione civile allegato da parte attrice. Pertanto reputa il Tribunale di poter liquidare il danno in euro 2000,00 Tale somma è il risultato della differenza tra il valore commerciale del bene ante sinistro e post sinistro ( euro 2000 -
800) con l'aggiunta dei costi per la rottamazione, denuncia di cessazione, oneri amministrativi per il trasferimento di proprietà che possono quantificarsi in euro 800,00 . Tale danno come sopra quantificato in valori monetari attuali deve essere decurtato in ragione del concorso di colpa dell'attore, pari al 30%, ottenendo quindi la somma di euro 1400,00 quale importo meritevole di tutela risarcitoria. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi va osservato quanto segue. Reputa il Tribunale che, in riferimento a tali interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe
- 15 - conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare
- 16 - interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare
- calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione se definitiva.
Pertanto i convenuti vanno condannati in solido, al pagamento a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, della somma di euro 35840,80 . A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali come sopra motivato. Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 come da
- 17 - dispositivo, in considerazione del valore della controversia corrispondente decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reictis, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_4
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l' effetto dichiara il conducente della Smart “Two” tg. DB922DL responsabile al 70% del sinistro “de quo”;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva di euro 35840,80 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, somma calcolata in valori monetari attuali, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 850,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5) Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido;
6) sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Napoli, il 25.10.2025 Il Giudice
Rosa NO SA
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Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa NO SA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29711/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/6/2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13/10/2025 TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla via E. Alvino n. 81 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maria Budillon , c.f.: , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all' atto di citazione
ATTORE E (C.F./iscrizione REA SO- Controparte_1
Belluno n. e P. IVA ), impresa P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, in persona dei legali rapp.ti p.t., Dott. (C.F. ) e Dott. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), con sede in Controparte_3 C.F._4
GL EN (TV) alla Via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 122/c presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Del Vecchioche la rappresenta e difende per procura alle liti conferitale per atto Notar Persona_1 di SO (rep. 186905, racc. n. 30367 del 18/12/2014;
[...]
CONVENUTA NONCHÉ
residente in [...]
n. 14 CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: lesione personale. Conclusioni: come da verbale dell' udienza del 23/6/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE La presente domanda risarcitoria attorea sorge, secondo la prospettazione attorea, da un sinistro stradale verificatosi in data 25/5/2020, alle ore 21.30 circa, in Napoli alla via Campana. Più precisamente, l'attore deduceva che era alla guida del suo motociclo Yamaha “ Tenerè” tg. NA274511 allorquando il conducente del veicolo Smart two tg. DB922DL, proveniente dal senso di marcia opposta, nello svoltare alla sua sinistra per immettersi in via Consolare Campana non azionava l'indicatore di direzione sinistro e non concedeva la precedenza a destra al motoveicolo Yamaha. A quel punto, sempre secondo quanto dedotto da parte attrice, nonostante avesse effettuato una brusca frenata, la smart “Two” collideva con la propria parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del motoveicolo, causando la caduta a terra dello stesso unitamente al conducente. A seguito del sinistro parte attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso ove veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria femore destro, frattura del soma di L1 a muro posteriore integro”. Le eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti posto a sostegno della domanda, il difetto di titolarità attiva del per non aver depositato documenti idonei ad attestare Parte_1 la proprietà del motoveicolo come l'estratto cronologico PRA e, infine, la mancanza di prova circa la scopertura assicurativa da certificare attraverso l'attestazione rilasciata dalla Consap ai sensi degli artt. 154 e 142 bis c.d.a. Eccepiva inoltre la prescrizione del
- 2 - diritto al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Yamaha
“ Tenerè” e l' insussistenza del nesso causale, oltre la mancanza di prova circa l'effettiva entità del danno riportato a seguito del sinistro, evidenziando come i Carabinieri intervenuti sul posto non avessero potuto ricostruire la dinamica del sinistro in virtù della discordanza delle dichiarazioni delle parti e dell'avvenuto spostamento dei veicoli prima del loro arrivo In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto non CP_4 costituitasi, benché regolarmente citata mediante notifica ex art. 139 c.p.c. perfezionata in data 16/12/2022.
Sempre in via preliminare va superata l' eccezione di nullità dell' atto di citazione per genericità della “causa petendi” ex art. 164 c.p.c., tenuto conto dell' orientamento giurisprudenziale per il quale: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” ( Cass. civ. sez. III n.11751, 15/5/2013). Orbene, dalla documentazione complessiva depositata da parte attrice, considerando cioè anche i certificati medici, la lettera di risarcimento danni inviata via pec alla in data Controparte_1
28/1/2021 e il verbale dei carabinieri del 25/5/2020, risulta chiara e completa l'esposizione delle ragioni fatte valere da parte attrice in merito alla pretesa risarcitoria. Del resto parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha potuto approntare e svolgere la propria linea difensiva . come in effetti ha fatto, e addurre le proprie ragioni rispetto alle questioni sollevate da controparte. Va parimenti superata l'eccezione preliminare di titolarità attiva sollevata ancora dalla Nel caso di specie non Controparte_1
- 3 - sussiste alcun difetto di titolarità attiva di parte attrice, visto che la stessa ha depositato agli atti, in data 12/6/2023, la visura P.R.A. che attesta la proprietà del motociclo seppur avente valore presuntivo . Peraltro sul punto la Suprema Corte ha statuito che
“l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) del trasferimento di proprietà di una vettura, seppur volta a dirimere eventuali conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume anche valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale in qualità di proprietario del veicolo, come tale responsabile ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., (così, ad esempio, Cass. 9314/2010 e Cass. 24681/2014 ) e che “ in tema di individuazione del soggetto responsabile di un sinistro stradale, la prova della proprietà del mezzo quale risultante dal P.R.A. non comprende la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri - a titolo derivativo o originario - siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detta prova a carico di colui che ha interesse a dedurre una diversa situazione proprietaria” ( Cass. 9681/2008) . Ne consegue che nel caso di specie era onere della compagnia fornire la prova di un assetto proprietario diverso da quello emergente dalla risultanze del PRA. Nel merito la domanda di risarcimento delle lesioni personali patite va parzialmente accolta per i motivi che seguono. In via preliminare è infondata l'eccezione preliminare di prescrizione visto il prodursi dell'effetto interruttivo/ sospensivo e del solo effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c. in virtù rispettivamente della notificazione sia dell' atto di citazione che della messa in mora. Poiché la domanda risarcitoria attorea va qualificata come domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 comma 2 c.c., trova applicazione il termine di prescrizione quinquiennale ex art. 2947 c.c. decorrente dal 25/5/2020, giorno in cui si sarebbe verificato il fatto illecito. Orbene, in virtù degli atti interruttivi rappresentati sia dalla notifica della messa in mora (avvenuta in data 28/1/2021) sia dalla notifica dell'atto di citazione ( in data 13/12/2022) , il termine prescrizionale non risulta maturato . Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di prova della scopertura assicurativa, parte attrice ha depositato
- 4 - comunicazione della Consap del 16/6/2020 sicchè l'azione risarcitoria va inquadrata nel campo d' applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005. Trovano quindi applicazione i criteri le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “ In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non dentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” ( Cass. civ. n. 10540/2023, Cass. civ. n. 10762/1992). Circa la sussistenza del fatto storico rappresentato dalla verificazione del sinistro, lo stesso risulta acclarato dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del processo e dal verbale dei carabinieri del 22/5/2020 redatto nell'immediatezza del fatto. Per quanto riguarda l'accertamento della dinamica dell'incidente va premesso che il verbale dei carabinieri del 22/5/2020, in quanto atto pubblico, come da giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cass. civ. sez. VI n. 9037, 1/4/2019, Cass. civ. n. 9251/2010, Cass. civ. n. 3787/2012). Orbene dal verbale dei Carabinieri agli atti emerge che i verbalizzanti non sono stati in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente sia perché i veicoli era stati spostati dopo il sinistro sia per le discordanti dichiarazioni rese dai conducenti dei mezzi coinvolti. Passando ad analizzare le dichiarazioni rese dai testi, il teste escusso all' udienza del Testimone_1
- 5 - 20/3/2024, ha così dichiarato: “Sono amico del . Io mi Parte_1 trovavo a via Campana Stavo con il motorino fermo ad aspettare il
all'altezza di una edicola perché dovevamo andare a CP_5 mangiare una pizza con altri amici. Era l'anno 2020 il 25 maggio. Ricordo il giorno proprio per l'incidente. Era la sera verso le ore 9,30 circa se ben ricordo. Ho visto la dinamica. scendeva Per_2 verso via Campana nello scendere un signore con una smart ha girato come se dovesse fare una manovra tipo inversione. Sul lato sinistro ci sta una traversina ma lui stava un po' più avanti. è Per_2 andato a finire sulla parte anteriore dell'auto e ha scavalcato addirittura l'auto. E' una strada a doppio senso di marcia e l'impatto è avvenuto quasi frontalmente quando l'auto stava appena per effettuare la manovra e aveva già invaso la corsia della moto : la manovra fu brusca. Non ci fu tempo per la moto di frenare anzi ricordo che il conducente ha tentato di frenare ma non ci è riuscito. L'auto era di colore rosso porpora e nella macchina vi era solo il conducente un signore. Il signore si è fermato e ha spostato l'auto. Si è avvicinato e disse che l'auto non era assicurata. Dove è avvenuto l'impatto è un rettilineo e il lato percorso da era trafficato mentre l'altro lato era libero. Non Per_2 ricordo se si fermarono altre autovetture. Si fece un capannello di persone. si fece male alla gamba destra. Vennero Per_2
l'autoambulanza e anche i carabinieri. I carabinieri non mi hanno chiesto nulla . Quel giorno non pioveva. La moto andava verso Quarto. Non ho mai testimoniato. Anzi forse anni addietro quando ero giovane mi sembra di aver reso testimonianza alla
L'auto effettuò la manovra senza azionare Controparte_6
l'indicatore di direzione e il conducente della moto aveva il casco. Io mi trovavo dal lato opposto della corsia percorsa della moto e dunque sulla corsia percorsa dalla autovettura. L'impatto avvenne un pò più su di dove mi trovavo io. Non riconosco dalle foto che la Co
mi mostra i luoghi di causa. Io stavo dove sta l'edicola che non si vede nella foto. Preciso che ho una maculopatia e non vedo bene. Quando parlo di edicola mi riferisco ad un chiosco. Non ho chiamato io l'autoambulanza. Il secondo teste, , Testimone_2 ha dichiarato: “Non ho reso altre testimonianze in passato. Sono amico della famiglia da lunga data. Il 25.05.2020 Parte_1 percorreva a bordo della mia autovettura la via Campana
- 6 - provenendo da Montagna Spaccata perché avevo appuntamento con altri amici tra cui il per andare a mangiare una Parte_1 pizza. Ricordo che sono stato superato dalla moto condotta da
sulla sinistra e dopo circa 50/60 metri il si Parte_1 Parte_1
è scontrato con un'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia. Preciso che il procedeva verso via Parte_1
Campana provenendo da Montagna Spaccata mentre l'autovettura proveniva da Quarto ovvero dall'opposto senso di marcia . Ricordo che l'incidente si è verificato verso le ore 21,30 non pioveva e l'auto tipo Smart di colore rosso che proveniva dall'opposto senso di marcia ha fatto una manovra come se avesse voluto fare una inversione di marcia sulla sua sinistra. Non so precisare la collisione dove sì è verificata perché avevo due o tre auto che mi precedevano, posso solo dire che ho visto che i veicoli si sono scontrati e che il è caduto. L'impatto è stato Parte_1 molto veloce posso dire che ho visto che il sig. ha Parte_1 sterzato verso sinistra ma la collisione si è comunque verificata. Mi sono avvicinato per soccorrere il sig. . Posso Parte_1 riferire che l'autovettura si è scontrata con la sua parte anteriore destra con il motociclo. Non so precisare la moto in quale punto è stata colpita posso solo dire di aver visto alcuni pezzi danneggiati sull'asfalto. Mi sono avvicinato al per verificare le sue Parte_1 condizioni e posso dire che si lamentava per dolori al braccio ed alla gamba destra. Sul posto sono intervenute altre persone ed è sopraggiunta un'ambulanza ed anche i Vigili Urbani di Pozzuoli che hanno allertato i Carabinieri. Ricordo che il conducente della Smart dichiarò di non avere l'assicurazione. Riconosco dalle foto che la S.V. mi mostra i luoghi di causa e la posizione della moto assunta dopo l'impatto. Ho seguito con la mia auto l'ambulanza. In quel momento erano intervenuti sono i Vigili Urbani ed ho saputo che successivamente sono sopraggiunti i Carabinieri. Posso dire che l'impatto tra i due veicoli si è verificato all'interno della nostra corsia di marcia. Anzi preciso che ho visto che i veicoli si sono scontrati nella corsia di marcia che percorrevo. Ricordo che nella corsia di marcia da me percorsa i veicoli procedevano lentamente ed in fila mentre nell'altra corsia di marcia non c'era traffico. La moto è caduta sulla sua sinistra rispetto alla direzione di marcia percorsa. Conosco il sig. Tes_1
- 7 - . Dalle predette dichiarazioni emerge , in primo luogo, la Tes_1 colpa in capo al conducente della Smart “ Two” che, giunto al crocevia, effettuava una manovra di svolta senza accorgersi del sopraggiungere dalla parte opposta del . A questo Parte_1 punto occorre però accertare se sia stata superata la presunzione di corresponsabilità che sorge dall' art. 2054 comma 2 c.c.. Infatti in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, la Suprema Corte ha statuito che: “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest' ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass. Civ. sez. III n. 7479, 20/3/2020). È infatti pacifico che: “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro” (cfr. Corte appello Bologna sez. II, 23/01/2024, n.152). Orbene, considerato che la strada percorsa dai due mezzi è un rettilineo, che il sinistro è avvenuto all'altezza di un crocevia, che il era in fase di sorpasso Parte_1 di veicoli in coda nel traffico e che sia dal rapporto dei CC che dalla dinamica descritta dai testi non risulta che il Parte_1 abbia effettuato “ una brusca frenata” prima di essere colpito dalla Smart come invece dichiarato in citazione, reputa il Tribunale che la responsabilità del sinistro sia da attribuire anche all'attore il quale non ha mantenuto una condotta di guida consona allo stato dei luoghi ( approssimarsi al crocevia), nel rispetto della velocità massima prescritta nei centri abitati, facilmente desumibile anche dall'entità dei danni riportati. Pertanto si ritiene di attribuire all'attore una percentuale di responsabilità del 30% . Passando alla valutazione del quantum con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o
- 8 - interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico -relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico -relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
- 9 - pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscono quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora quindi consista in una conseguenza straordinaria non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Ebbene dopo ampia analisi, l'osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della medicina legale e con gli artt. 138 e 139 CdA. A tale fine nell'edizione 2021 si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione al bene salute: l'Osservatorio lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della tabella ha apportato le seguenti modifiche: nella terza colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) ne è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
nella quinta colonna della tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti. Infine, si è aggiornata la terminologia
- 10 - nell'intestazione delle colonne prendendo atto che le voci di danno patrimoniale prima denominate danno biologico e danno morale sofferenza / soggettiva sono attualmente dalla giurisprudenza definite rispettivamente “danno biologico/ dinamico relazionale” e
“danno da sofferenza oggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del danno biologico dinamico relazionale per poi valutare se l'importo indicato della quinta colonna come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media sia congruo rispetto alla fattispecie concreta. Inoltre, per il danno biologico temporaneo la tabella milanese aggiornata al 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. Il C.T.U., dott.ssa , la quale, , nella propria Persona_3 relazione tecnica depositata in data 11/4/2025 ha accertato il nesso di causalità tra l' evento dannoso e il danno conseguenza ed è giunto alle seguenti valutazioni: “ Trattasi di esiti di frattura somatica di L1 ed esiti di frattura diafisaria scomposta di femore trattata chirurgicamente. Sulla scorta della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del D. Lgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della CP_8 editore, posso concludere che : il danno biologico è
[...] del 14% Il periodo di inabilità temporanea totale ( TT ) è di giorni 35 (trentacinque) . Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 75% è di giorni 30 (trenta). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 50% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( TP ) valutabile al 25% è di giorni 20 (venti)” Tale valutazione, correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
- 11 - Orbene, reputa il Tribunale di riconoscere all'attore una percentuale di danno biologico dinamico relazionale nella misura del 14%. Alla luce delle tabelle di Milano aggiornate al 2024 ed entrate in vigore a giugno 2024, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età del soggetto (61 anni all' epoca del sinistro), è pari a complessivi € 49201,14 (di cui euro 40.092,91 così rivalutato ad oggi l'importo di euro 39.384,00 per danno biologico dinamico relazionale oltre euro 8487,07 così rivalutato ad oggi l'importo di euro 8.337,00 per I.T.T. e I.T.P. ed euro 621,16 per spese mediche documentate così rivalutato l'importo di euro 518,
93 riconosciuto anche dal C.T.U.) somme calcolate in valori monetari attuali. Non sono state allegate e provate circostanze che possono giustificare l'aumento del danno biologico relazionale standard atteso che i pregiudizi subiti dall'attore sono quelli correlati alla menomazione biologica subita. Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento previsto per il danno non patrimoniale che nella fattispecie è stato liquidato comprendendo anche una percentuale per le sofferenze che normalmente si accompagnano al tipo di lesione subita dall'attore.
Sul punto va ribadito che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Nella specie l'attore non ha fornito alcuna prova circa l'incidenza peculiare dei postumi sulla sfera dinamico-relazionale, per cui nessun ulteriore aumento in percentuale può essere riconosciuto.
Pertanto il danno non patrimoniale come sopra quantificato in valori monetari attuali deve essere decurtato in ragione del
- 12 - concorso di colpa dell'attore, pari al 30%, ottenendo quindi la somma di euro 34.440,80 quale importo meritevole di tutela risarcitoria.
In merito alla domanda risarcitoria dei danni patiti dal motoveicolo, parte attrice ha depositato la perizia attestante la stima per la riparazione dei danni, quantificata in euro 4.031,88 .
Sul puto la disposizione dell' art.2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro
(ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato overo nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo».
Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell' art.2058 secondo comma c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato
- 13 - (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza
"punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto) (Cass. 10686/2023).
Dunque, non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, dovendo il Giudice orientarsi in tal senso solo quando le riparazioni comportino una sproporzione sensibile che determini un arricchimento ingiustificato, con contestuale esborso eccessivo ed ingiustificato in capo al danneggiante. Nel caso di specie, dalla perizia depositata da parte attrice è emerso che il danno che ha interessato la moto di sua proprietà è pari ad € 4031,88 comprensivo di IVA di cui € 439,20 per Manodopera,; nella stessa perizia si legge
“riparazione antieconomica”, avendo stimato il valore di mercato
- 14 - del mezzo in € 2000,00 importo congruo considerato che il motoveicolo è stato immatricolato in data 28/3/1985, come si evince dal certificato della motorizzazione civile allegato da parte attrice. Pertanto reputa il Tribunale di poter liquidare il danno in euro 2000,00 Tale somma è il risultato della differenza tra il valore commerciale del bene ante sinistro e post sinistro ( euro 2000 -
800) con l'aggiunta dei costi per la rottamazione, denuncia di cessazione, oneri amministrativi per il trasferimento di proprietà che possono quantificarsi in euro 800,00 . Tale danno come sopra quantificato in valori monetari attuali deve essere decurtato in ragione del concorso di colpa dell'attore, pari al 30%, ottenendo quindi la somma di euro 1400,00 quale importo meritevole di tutela risarcitoria. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi va osservato quanto segue. Reputa il Tribunale che, in riferimento a tali interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe
- 15 - conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare
- 16 - interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare
- calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione se definitiva.
Pertanto i convenuti vanno condannati in solido, al pagamento a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, della somma di euro 35840,80 . A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali come sopra motivato. Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 come da
- 17 - dispositivo, in considerazione del valore della controversia corrispondente decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reictis, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_4
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l' effetto dichiara il conducente della Smart “Two” tg. DB922DL responsabile al 70% del sinistro “de quo”;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva di euro 35840,80 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, somma calcolata in valori monetari attuali, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 850,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5) Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido;
6) sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Napoli, il 25.10.2025 Il Giudice
Rosa NO SA
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