Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2442 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BRUNETTO EZIO e dall'avv. GORI DENNIS con ricorso depositato in data 16/11/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata a [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso la casa della madre , in Controparte_1
Gambettola (FC) Via Grazia Deledda n. 7, con collocamento prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore.
2. In considerazione dell'esiguo tempo trascorso dal padre con la figlia nei suoi primi dieci anni di vita, nonché del disturbo della minore indicato in premessa1 ed alla conseguente necessità di stravolgere il meno possibile, e comunque 1 come da certificazione della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di Forlì del 13/06/2023 (doc. n.
4), alla figlia è stato diagnosticato un disturbo del linguaggio con particolare compromissione sul versante Per_1 espressivo (disprassia verbale). La bambina ha pertanto importanti difficoltà linguistiche con ricadute sugli apprendimenti;
(cfr. pag. 2 del ricorso)
1
Nelle settimane dispari il padre terrà con sé la figlia due giorni Per_1 infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 21.00.
Nelle settimane pari, invece, terrà con sé la figlia il mercoledì dalle Per_1
18.15 alle 21.00, inoltre il padre trascorrerà con la figlia un sabato o una domenica (da stabilirsi entro il lunedì precedente) dalle ore 10.00 alle 21.30 il sabato e alle 21:00 la domenica.
Tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) il padre accompagnerà la figlia a scuola andando a prenderla a casa alle ore 7.15 e lasciandola a scuola alle 7.35/7.40.
Per tutto il primo anno decorrente dal giorno del deposito del presente ricorso, la minore non pernotterà con il padre (o con parenti dal lato paterno).
Il pernotto verrà introdotto a partire dal secondo anno in maniera graduale: inizialmente una volta al mese e poi due, in ogni caso sempre in accordo con la volontà, le esigenze e la capacità di adattamento della figlia. Vacanze Estive:
Si concorda che per esigenze famigliari la minore non frequenterà il centro estivo e la visita infrasettimanale da parte del padre sarà il martedì (o altro giorno infrasettimanale da concordare preventivamente tra i genitori) dalle 13,00 (prima di pranzo) fino alle 21.00. Sul punto il signor si avvarrà anche del sussidio Parte_1 dei suoi genitori;
Durante il fine settimana il padre trascorrerà con la figlia un sabato o una domenica (da stabilirsi entro il lunedì precedente) dalle ore 10.00 alle 21.30;
La madre potrà trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi esclusivamente con la figlia;
Il padre potrà trascorrere (nel periodo in cui lui stesso avrà le ferie) con la figlia un periodo di 7 giorni anche non consecutivi e senza pernotto, con Per_1 orario dalle 7,30 alle 18,30 (prima di cena) eventualmente anche con il sussidio dei genitori dello stesso;
Dopo il primo anno decorrente dal deposito del presente ricorso (estate 2026) i 7 giorni saranno con pernotto, quindi l'intero giorno, e il padre, sempre in base alla volontà e alle esigenze della figlia, potrà portarla in vacanza. Festività: Il primo anno dal deposito del ricorso la figlia trascorrerà: Per_1
- Natale con il padre dalle 10.00 alle 21.30;
- Santo Stefano con la madre;
- Pasqua con la madre;
- Lunedì dell'Angelo con il padre dalle 10.00 alle 21.30. A partire dal secondo anno ulteriori giorni festivi da trascorrere con il padre, con eventuale pernotto, verranno preventivamente stabiliti in base alla volontà e alle esigenze della minore e dei genitori e in accordo tra gli stessi.
2 In ogni caso, in qualsiasi periodo dell'anno, nei giorni di visita di entrambi i genitori gli impegni sportivi e amicali (compleanni o altro) andranno rispettati da colui che ne ha la compagnia.
4. Il signor provvederà a contribuire al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 in via indiretta, mediante versamento alla Signora dell'importo di euro CP_1
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo.
5. Gli interi importi per l'assegno unico e per il sussidio ex L. 104/1992 saranno interamente percepiti dalla Signora CP_1
6. Ciascun genitore sarà comunque tenuto a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative che quest'ultimo abbia sostenuto per la figlia (da concordare o meno a seconda dei criteri stabiliti dal Protocollo Per_1 in uso presso il Tribunale di Forlì che le parti espressamente dichiarano di conoscere), delle quali il genitore che ha anticipato la spesa esibisca documentazione giustificativa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa.
7. I ricorrenti si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore, dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative. I ricorrenti autorizzano altresì viaggi e vacanze all'estero della minore con l'altro genitore, salvo quanto indicato nei punti precedenti in merito alle tempistiche di permanenza ed a particolari e comprovate esigenze di tutela da situazioni di pericolo e/o rischio per la salute della minore.
8. Le suddette condizioni si applicheranno a decorrere dal deposito del presente ricorso. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
3 La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 16/11/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 16/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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