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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Angela Baraldi Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3681/2024 promossa da:
(CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. BERLINGIERI Parte_1 C.F._1
LEOLUCA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, , cittadino della NIGERIA nato il Parte_1
14/05/1992, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 29/01/2024, notificato il
26/02/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_2
reiezione del ricorso.
All'udienza del 19/11/2024 il ricorrente ha dichiarato, con l'ausilio di un'interprete di fiducia, dinanzi al Giudice titolare della causa quanto segue:
R. conosco poco l'italiano, la mia lingua è l'inglese ed il pidgin english
D. Comprende bene l'interprete?
Pagina 1 R. sì lo conosco ma non da tempo, tre mesi fa, abbiamo lavorato insieme a Brescia. Facevo pulizia
Per_ di giardini, lavoravo per e per altri. Vivevo a Brescia. Ora vivo a , il ricorrente ha CP_1
incertezza sul luogo di abitazione. Prima a Vergato Ora sono senza casa vado a dormire da amici.
Faccio il badante a . Da una famiglia del Marito moglie e due figli. Hanno 4 e 5 CP_1 Per_2 anni. Lavoro lì da luglio. Inizio alle 10. Sino all'una. Tutti i giorni. Guadagno 400/500 euro al mese. Non dormo lì. A volte mi viene a prendere lui lo chiamo my boss. Viene a prendermi in macchina ha una Toyota nera. La casa ha due camere, più bagno cucina e soggiorno. Al secondo piano.
D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso?
R. Si
D. Intrattiene delle relazioni? Con parenti, amici o relazioni affettive?
R. Sono cristiano pentecostale, vado in chiesa ogni domenica. Vicino a va a . Il Per_3 CP_1
sacerdote si chiama , ci sono solo nigeriani in chiesa. Persona_4
R. Ho un fratello ed una sorella in Nigeria È tanto che non li sento. Vivevo in Edo State, anche mio fratello e mia sorella vivevano lì. Mio padre aveva una società e suo fratello voleva prendergli tutto ed hanno ucciso mio padre. Mio padre mi ha dato i soldi per partire. Ho impiegato un mese e due settimane per arrivare in Italia. Non sono stato rinchiuso. Ho pagato di volta in volta.
Il Giudice chiede al difensore se vuole porre delle domande al ricorrente. L'avvocato dichiara che non è necessario. Ma chiede il luogo della dichiarazione di ospitalità è ancora dove abita.
R. no non abito più lì. Stanotte ho dormito in chiesa. Il mio datore di lavoro lavora in fabbrica e lei sta a casa.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
Pagina 2 motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso di specie, la domanda del rilascio del permesso è stata presentata in Questura in data
11/04/2023, quindi successivamente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 19
D.lgs. n. 286/1998 (11/03/2023) tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n.
20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis.
Dovendo applicare dunque il nuovo quadro normativo va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di
Pagina 3 sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 8 co.1 prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” precludendo allo Stato di effettuare ingerenze nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò sia necessario per la “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui” individuati dal co.2.
Lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gi è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), Per_5 Per_6
Pagina 4 individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_7
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_8
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente in Italia dal 2016 ha radicato la propria vita privata sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 presso il CPIA di e CP_1
frequentato un corso pre-base di lingua e cultura italiana (cfr. attestato lingua italiana).
Dalla documentazione in atti si rileva l'attività lavorativa svolta principalmente come colf dal 2022
e da ultimo ha stipulato un regolare contratto a tempo determinato come colf con scadenza al
08/07/2025 (cfr. contratto di lavoro). Dalle ultime buste paga depositate, da luglio ad ottobre 2024, il ricorrente ha guadagnato mensilmente €400-500 e dall'estratto conto previdenziale ha CP_3 prodotto nel 2022 un reddito pari a € 2.923,94 e € 1.999,20 da luglio a settembre 2024 (cfr. busta paga e estratto ). CP_3
Attualmente, dalla dichiarazione d'ospitalità depositata, egli risulta vivere a Monghidoro (BO) assieme ad un connazionale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che, negli anni trascorsi sul territorio nazionale, il ricorrente abbia ricercato una propria autonomia economica, una rete di relazioni sociali intrecciata sia nel luogo del lavoro che
Pagina 5 nella partecipazione religiosa, e una conoscenza della lingua italiana, elementi che integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Angela Baraldi Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3681/2024 promossa da:
(CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. BERLINGIERI Parte_1 C.F._1
LEOLUCA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, , cittadino della NIGERIA nato il Parte_1
14/05/1992, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 29/01/2024, notificato il
26/02/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_2
reiezione del ricorso.
All'udienza del 19/11/2024 il ricorrente ha dichiarato, con l'ausilio di un'interprete di fiducia, dinanzi al Giudice titolare della causa quanto segue:
R. conosco poco l'italiano, la mia lingua è l'inglese ed il pidgin english
D. Comprende bene l'interprete?
Pagina 1 R. sì lo conosco ma non da tempo, tre mesi fa, abbiamo lavorato insieme a Brescia. Facevo pulizia
Per_ di giardini, lavoravo per e per altri. Vivevo a Brescia. Ora vivo a , il ricorrente ha CP_1
incertezza sul luogo di abitazione. Prima a Vergato Ora sono senza casa vado a dormire da amici.
Faccio il badante a . Da una famiglia del Marito moglie e due figli. Hanno 4 e 5 CP_1 Per_2 anni. Lavoro lì da luglio. Inizio alle 10. Sino all'una. Tutti i giorni. Guadagno 400/500 euro al mese. Non dormo lì. A volte mi viene a prendere lui lo chiamo my boss. Viene a prendermi in macchina ha una Toyota nera. La casa ha due camere, più bagno cucina e soggiorno. Al secondo piano.
D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso?
R. Si
D. Intrattiene delle relazioni? Con parenti, amici o relazioni affettive?
R. Sono cristiano pentecostale, vado in chiesa ogni domenica. Vicino a va a . Il Per_3 CP_1
sacerdote si chiama , ci sono solo nigeriani in chiesa. Persona_4
R. Ho un fratello ed una sorella in Nigeria È tanto che non li sento. Vivevo in Edo State, anche mio fratello e mia sorella vivevano lì. Mio padre aveva una società e suo fratello voleva prendergli tutto ed hanno ucciso mio padre. Mio padre mi ha dato i soldi per partire. Ho impiegato un mese e due settimane per arrivare in Italia. Non sono stato rinchiuso. Ho pagato di volta in volta.
Il Giudice chiede al difensore se vuole porre delle domande al ricorrente. L'avvocato dichiara che non è necessario. Ma chiede il luogo della dichiarazione di ospitalità è ancora dove abita.
R. no non abito più lì. Stanotte ho dormito in chiesa. Il mio datore di lavoro lavora in fabbrica e lei sta a casa.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
Pagina 2 motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso di specie, la domanda del rilascio del permesso è stata presentata in Questura in data
11/04/2023, quindi successivamente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 19
D.lgs. n. 286/1998 (11/03/2023) tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n.
20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis.
Dovendo applicare dunque il nuovo quadro normativo va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di
Pagina 3 sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 8 co.1 prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” precludendo allo Stato di effettuare ingerenze nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò sia necessario per la “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui” individuati dal co.2.
Lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gi è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), Per_5 Per_6
Pagina 4 individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_7
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_8
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente in Italia dal 2016 ha radicato la propria vita privata sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 presso il CPIA di e CP_1
frequentato un corso pre-base di lingua e cultura italiana (cfr. attestato lingua italiana).
Dalla documentazione in atti si rileva l'attività lavorativa svolta principalmente come colf dal 2022
e da ultimo ha stipulato un regolare contratto a tempo determinato come colf con scadenza al
08/07/2025 (cfr. contratto di lavoro). Dalle ultime buste paga depositate, da luglio ad ottobre 2024, il ricorrente ha guadagnato mensilmente €400-500 e dall'estratto conto previdenziale ha CP_3 prodotto nel 2022 un reddito pari a € 2.923,94 e € 1.999,20 da luglio a settembre 2024 (cfr. busta paga e estratto ). CP_3
Attualmente, dalla dichiarazione d'ospitalità depositata, egli risulta vivere a Monghidoro (BO) assieme ad un connazionale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che, negli anni trascorsi sul territorio nazionale, il ricorrente abbia ricercato una propria autonomia economica, una rete di relazioni sociali intrecciata sia nel luogo del lavoro che
Pagina 5 nella partecipazione religiosa, e una conoscenza della lingua italiana, elementi che integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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