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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 6754/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 e presentato dai coniugi
, con gli avv.ti ALFANO ALESSANDRO e DE NARDI LUDOVICA Parte_1
AN AL ON, con l'avv. GUIDI FEDERICA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 11/10/2014 a CASTRONNO (VA).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 01.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6754/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/10/2014 da (C.F. ), n. a CONEGLIANO (TV) il Parte_1 C.F._1
25/06/1978, e AN AL ON (C.F. ), n. a VARESE C.F._2
(VA) il 08/07/1970- atto trascritto al n.7, Parte I, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTRONNO (VA)- alle seguenti condizioni:
- il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
- conferma il collocamento del minore presso ciascun genitore nelle modalità e tempistiche indicate per la separazione;
- la casa familiare, ubicata nel Comune di San Fior (TV), resta assegnata alla signora . Pt_1
- conferma le condizioni economiche concordate per il mantenimento del figlio come previste per la separazione;
- i coniugi, anche in ragione di come si è svolta la vita matrimoniale, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile in proprio favore.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTRONNO (VA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi