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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 12240 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12240/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Fornaci Erica come da procura in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Moschella Elena Antonietta come da Controparte_1 procura in atti TE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza del 29.4.25):
“Respingere la richiesta avversaria, formulata in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondata e non supportata da evidenze probatorie;
e, per l'effetto: accogliere la richiesta di revisione del contributo al mantenimento da parte della sig.ra Parte_1 nei confronti delle figlie e e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno Per_1 Per_2 complessivo di mantenimento nella misura di euro 270,00, oltre rivalutazione ISTAT, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel Decreto n. 496/2019, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
esonerare la sig.ra dal partecipare pro quota alle spese relative alla vettura acquistata Parte_1 per le figlie e o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, Per_1 Per_2 onerare parte ricorrente ad un impegno di spesa comunque inferiore al 50%; confermare il concorso al 50% per ciò che concerne le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative necessitate con preciso obbligo che le medesime vengano previamente concordate e successivamente documentate nel pieno rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
confermare che le spese per l'attrezzatura sportiva (abbigliamento e scarpe) di e Per_1 Per_2 siano a completo carico del sig. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e C.P.A. come per legge.”
Per parte TE (come da note scritte d'udienza del 29.4.25):
“Voglia il Tribunale di Torino,
In Via principale:
-Rigettare la richiesta avanzata dalla Sig.ra di riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento di cui al Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019;
-Rigettare la richiesta di esonero totale o parziale della signora dalle spese extra Parte_1 relative alle spese di assicurazione, bollo e manutenzione della vettura in uso alle figlie e Per_2 ; CP_2
In via Riconvenzionale
-In parziale modifica del Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019, incrementare l'assegno di mantenimento a carico della signora da versarsi al TE, per il Parte_1 mantenimento delle due figlie, ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), mantenendo la suddivisione delle spese extra assegno così come precedentemente disposto.
-Tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte ricorrente, si chiede la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite secondo parametri di Legge.
In via subordinata
-Rigettare la richiesta avanzata dalla Sig.ra di riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento di cui al Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019 e per l'effetto confermare l'importo in quella sede determinato in euro 370,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT in attuali euro 427,00 per le due figlie, mantenendo la suddivisione delle spese extra assegno così come precedentemente disposto.
-Tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte ricorrente, si chiede la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite secondo parametri di Legge”
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica, ex art. 337 quinquies c.c., del decreto 496/2019 del 18.03.2019, con cui il Tribunale di Torino ha stabilito -fra le altre statuizioni- un contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
a carico della madre e a favore del padre, pari a € 370 al mese oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, salve quelle per l'attrezzatura sportiva interamente a carico del padre.
La ricorrente ha, in particolare, chiesto la riduzione del predetto contributo ad E. 270 al mese, ferme le spese straordinarie come disciplinate dal decreto del 2019 con la precisazione che esse siano sempre previamente concordate e successivamente documentate. Ha instato, inoltre, per l'esonero dal pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie o in via subordinata per una riduzione del suo impegno di spesa.
Con memoria difensiva depositata il 3.2.2025, si è costituito in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'aumento CP_1 dell'assegno di mantenimento dovutogli dalla controparte per le figlie ad € 500 al mese.
Svoltosi in data 03.02.2025 il tentativo di conciliazione, con esito negativo, davanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, alla successiva udienza del 07.04.2025 è stato liberamente interrogato il solo TE, stante la mancata comparizione di parte ricorrente. Il Giudice delegato ha proposto, in via conciliativa, la conferma delle condizioni di cui al precedente decreto 496/2019; parte TE ha condizionato l'adesione alla proposta alla previsione di un concorso spese pari a
€ 1.000,00 da parte della ricorrente, mentre quest'ultima ha chiesto termine per valutare l'adesione.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more la ricorrente ha comunicato di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore (v. nota difensiva depositata il 23.4.25).
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti hanno instato per le conclusioni già rassegnate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle domande di modifica del contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha instato per la riduzione del contributo dovuto, in forza del decreto del 15.3.2019, per il mantenimento delle figlie, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
A tale domanda si è opposto il TE, contestando il dedotto deterioramento economico della controparte e domandando, in via riconvenzionale, un incremento del contributo dovutogli dalla ricorrente per il mantenimento delle figlie, in ragione del fisiologico aumento delle esigenze economiche della prole correlate al progredire dell'età.
Ritiene il Tribunale che entrambe le domande delle parti siano infondate e vadano respinte per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, nel caso di specie, la non autosufficienza economica delle due figlie e è pacifica. Ugualmente è incontestato che le stesse vivano stabilmente con il padre. Per_1 Per_2
Ciò posto, non è provato un mutamento della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, rispetto all'epoca del decreto del 15.3.2019, tale da giustificare una revisione in diminuzione o in aumento del contributo stabilito a carico della ricorrente a favore della prole.
Ed invero, all'epoca dell'emissione del predetto decreto, la condizione economica delle parti può essere riassunta come segue, in base alle allegazioni delle stesse ed alla documentazione versata in atti.
Con riferimento alla ricorrente , ella era percettrice di uno stipendio mensile pari a Parte_1
€ 1.000,00 – 1.200,00 c.a. (doc. 3 parte TE) e di un reddito annuo imponibile pari a € 19.400,00 (doc. 5 parte TE); viveva già in allora in un immobile gravato da mutuo ipotecario con rate pari ad E. 468,09 mensili condivisa in misura eguale con il compagno convivente, sig.
(doc. 4 parte TE); con la ricorrente ed il compagno vivevano le minori, Persona_3 e il contribuiva alle esigenze familiari con uno stipendio pari a € 1.400,00 Per_4 Per_5 Per_3 ed era obbligato al versamento mensile di € 400,00 a favore del proprio ex coniuge e dei loro figli (cfr. doc. 19 parte TE).
Con riferimento al TE , egli era percettore di un reddito annuo imponibile CP_1 pari a € 30.269,00 (doc. 20 parte ricorrente).
Oggi, la situazione economica delle parti si presenta come segue. Con riferimento alla , la stessa è percettrice di uno stipendio mensile di maggior Parte_1 importo, pari cioè a € 1.600,00 c.a., già detratta la cessione del quinto pari ad E. 225/mese (cfr. doc. 6 parte ricorrente); risulta aver percepito un reddito imponibile pari a circa E. 26.100 oltre premi per E.
2.577 nel 2022 e pari ad € 28.000 circa nel 2023 oltre premi per E. 2.520 (docc. 6 e 7 parte TE); continua ad essere gravata da spese di mutuo pari ad E. 468,09 (doc. 5 parte ricorrente) ed il compagno convivente, sig. , continua a contribuire alle esigenze familiari con un Per_3 importo mensile pari a € 1.400,00 c.a. (oggi come pensione – cfr. doc. 8 parte ricorrente).
Con riferimento al TE , egli risulta aver percepito nel 2023 un reddito CP_1 imponibile pari a € 34.154,00 (doc. 10 parte TE).
I dati appena esposti dimostrano che entrambe le parti hanno visto un miglioramento della propria condizione economica, in termini di aumento dell'imponibile fiscale e della retribuzione.
Non appare pertanto condivisibile la doglianza attorea, che giustifica la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie generate con il sig. alla luce di un asserito CP_1 deterioramento della propria situazione economica, atteso che:
i. il mutuo cointestato risale al 2015, pertanto è certamente rientrato nella valutazione delle parti nell'addivenire all'accordo recepito dal Tribunale di Torino con il decreto 496/2019;
ii. la retribuzione mensile della risulta aumentata e, con essa, i redditi annui Parte_1 imponibili;
iii. le figlie e erano già nate e già parti del nucleo familiare della ricorrente alla Per_4 Per_5 data del decreto 496/2019; iv. con riferimento alle spese, ordinarie e straordinarie, riferibili alla prole, le stesse vengono sostenute dalla ricorrente unitamente al sig. , che ha visto immutate le Persona_3 proprie entrate mensili rispetto al 2019.
Non risulta, pertanto, accoglibile la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per e Per_1 Per_2
Ugualmente inaccoglibile appare la domanda riconvenzionale di aumento dell'importo dell'assegno per le figlie formulata da parte TE.
Se è vero che le esigenze economiche dei figli aumentano con il progredire dell'età, senza esigenza di documentazione specifica, è altresì vero che la condizione economica del TE risulta migliorata rispetto al 2019 e che, parimenti, sono da considerarsi aumentate anche le esigenze economiche delle due figlie della , e che all'epoca del decreto Parte_1 Per_4 Per_5 del 2019 avevano, rispettivamente, 10 anni e 6 anni (cfr. doc. 4 ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che debba essere integralmente confermata la previsione di mantenimento per le figlie di cui al decreto 496/2019 di questo Tribunale, ossia un contributo a carico della ricorrente di E. 370 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, difettando i presupposti per l'accoglimento delle domande di modifica formulate rispettivamente dalle parti.
Rispetto alle spese straordinarie, si evidenzia che il decreto del 2019 già prevede che esse siano ripartite in pari misura tra i genitori se “necessitate o previamente concordate e successivamente documentate”, sicchè nulla occorre aggiungere o precisare.
Sulla domanda di esonero dalle spese legate all'autoveicolo in uso alle figlie
La ricorrente ha instato, altresì, per l'esonero dalla partecipazione pro quota alle spese relative alla vettura acquistata per le figlie e o, in via subordinata, per la previsione di Per_1 Per_2 un suo impegno di spesa inferiore al 50%.
La domanda attorea di esonero dal pagamento delle predette spese si palesa inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Ed invero, il riparto delle spese in questione (ossia, quelle relative alla vettura acquistata per le figlie) trova già una sua disciplina nel decreto del Tribunale di Torino 496/2019 che ha posto a carico di entrambi i coniugi, in misura paritaria, le spese straordinarie per le figlie, con rinvio, in caso di disaccordo, al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15.03.2016.
Il menzionato protocollo prevede, per l'appunto, all'art. 5, terzo capoverso, lett. d), che le spese di “manutenzione, bollo e assicurazione” possano essere addebitate e richieste all'altro genitore, anche senza una preventiva concertazione, se relative “a mezzi di locomozione acquistati in accordo” fra le parti.
Orbene, alla luce di quanto precede, la ricorrente deve ritenersi carente dell'interesse ad ottenere in questa sede un'ulteriore pronuncia che regolamenti il concorso al pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie poichè la relativa disciplina è già contenuta nel decreto del 2019. Qualora la ricorrente fosse convenuta dalla controparte per il pagamento delle suddette spese, sarà quella la sede in cui potrà eventualmente far valere, per opporsi al pagamento, l'allegata assenza del consenso all'acquisto dell'autovettura, presupposto cui è correlato -in base alle previsioni del citato Protocollo- l'obbligo del genitore di concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione, il bollo e l'assicurazione dei mezzi di locomozione utilizzati dai figli.
Trattandosi quella esposta di questione di puro diritto, essa si sottrae alla necessità del previo contraddittorio fra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 21049/2019).
Infine, non può neppure accogliersi la domanda subordinata della ricorrente di prevedere una sua partecipazione al pagamento delle spese in questione in una misura percentuale inferiore, posto che -per tutte le ragioni illustrate nel precedente paragrafo- non ricorrono i presupposti per una revisione in diminuzione del contributo dovuto dalla ricorrente per il mantenimento delle figlie. Per tali motivi, anche questa domanda è respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3 in ragione della reciproca soccombenza delle parti sulle domande di modifica del contributo economico per le figlie, mentre il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente in ragione della soccombenza sulla domanda di esonero dal pagamento delle spese concernenti l'autovettura in uso alle figlie.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di esonero dal pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie;
Respinge le restanti domande formulate dalla ricorrente;
Respinge la domanda riconvenzionale formulata dal TE;
Dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3; Dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rifondere a favore del Parte_1 TE il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in Controparte_1 complessivi € 968 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12240/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Fornaci Erica come da procura in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Moschella Elena Antonietta come da Controparte_1 procura in atti TE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza del 29.4.25):
“Respingere la richiesta avversaria, formulata in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondata e non supportata da evidenze probatorie;
e, per l'effetto: accogliere la richiesta di revisione del contributo al mantenimento da parte della sig.ra Parte_1 nei confronti delle figlie e e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno Per_1 Per_2 complessivo di mantenimento nella misura di euro 270,00, oltre rivalutazione ISTAT, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel Decreto n. 496/2019, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
esonerare la sig.ra dal partecipare pro quota alle spese relative alla vettura acquistata Parte_1 per le figlie e o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, Per_1 Per_2 onerare parte ricorrente ad un impegno di spesa comunque inferiore al 50%; confermare il concorso al 50% per ciò che concerne le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative necessitate con preciso obbligo che le medesime vengano previamente concordate e successivamente documentate nel pieno rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
confermare che le spese per l'attrezzatura sportiva (abbigliamento e scarpe) di e Per_1 Per_2 siano a completo carico del sig. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e C.P.A. come per legge.”
Per parte TE (come da note scritte d'udienza del 29.4.25):
“Voglia il Tribunale di Torino,
In Via principale:
-Rigettare la richiesta avanzata dalla Sig.ra di riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento di cui al Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019;
-Rigettare la richiesta di esonero totale o parziale della signora dalle spese extra Parte_1 relative alle spese di assicurazione, bollo e manutenzione della vettura in uso alle figlie e Per_2 ; CP_2
In via Riconvenzionale
-In parziale modifica del Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019, incrementare l'assegno di mantenimento a carico della signora da versarsi al TE, per il Parte_1 mantenimento delle due figlie, ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), mantenendo la suddivisione delle spese extra assegno così come precedentemente disposto.
-Tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte ricorrente, si chiede la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite secondo parametri di Legge.
In via subordinata
-Rigettare la richiesta avanzata dalla Sig.ra di riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento di cui al Decreto n. 496/2019 del 18/03/2019 e per l'effetto confermare l'importo in quella sede determinato in euro 370,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT in attuali euro 427,00 per le due figlie, mantenendo la suddivisione delle spese extra assegno così come precedentemente disposto.
-Tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte ricorrente, si chiede la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite secondo parametri di Legge”
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica, ex art. 337 quinquies c.c., del decreto 496/2019 del 18.03.2019, con cui il Tribunale di Torino ha stabilito -fra le altre statuizioni- un contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
a carico della madre e a favore del padre, pari a € 370 al mese oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, salve quelle per l'attrezzatura sportiva interamente a carico del padre.
La ricorrente ha, in particolare, chiesto la riduzione del predetto contributo ad E. 270 al mese, ferme le spese straordinarie come disciplinate dal decreto del 2019 con la precisazione che esse siano sempre previamente concordate e successivamente documentate. Ha instato, inoltre, per l'esonero dal pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie o in via subordinata per una riduzione del suo impegno di spesa.
Con memoria difensiva depositata il 3.2.2025, si è costituito in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'aumento CP_1 dell'assegno di mantenimento dovutogli dalla controparte per le figlie ad € 500 al mese.
Svoltosi in data 03.02.2025 il tentativo di conciliazione, con esito negativo, davanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, alla successiva udienza del 07.04.2025 è stato liberamente interrogato il solo TE, stante la mancata comparizione di parte ricorrente. Il Giudice delegato ha proposto, in via conciliativa, la conferma delle condizioni di cui al precedente decreto 496/2019; parte TE ha condizionato l'adesione alla proposta alla previsione di un concorso spese pari a
€ 1.000,00 da parte della ricorrente, mentre quest'ultima ha chiesto termine per valutare l'adesione.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more la ricorrente ha comunicato di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore (v. nota difensiva depositata il 23.4.25).
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti hanno instato per le conclusioni già rassegnate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle domande di modifica del contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha instato per la riduzione del contributo dovuto, in forza del decreto del 15.3.2019, per il mantenimento delle figlie, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
A tale domanda si è opposto il TE, contestando il dedotto deterioramento economico della controparte e domandando, in via riconvenzionale, un incremento del contributo dovutogli dalla ricorrente per il mantenimento delle figlie, in ragione del fisiologico aumento delle esigenze economiche della prole correlate al progredire dell'età.
Ritiene il Tribunale che entrambe le domande delle parti siano infondate e vadano respinte per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, nel caso di specie, la non autosufficienza economica delle due figlie e è pacifica. Ugualmente è incontestato che le stesse vivano stabilmente con il padre. Per_1 Per_2
Ciò posto, non è provato un mutamento della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, rispetto all'epoca del decreto del 15.3.2019, tale da giustificare una revisione in diminuzione o in aumento del contributo stabilito a carico della ricorrente a favore della prole.
Ed invero, all'epoca dell'emissione del predetto decreto, la condizione economica delle parti può essere riassunta come segue, in base alle allegazioni delle stesse ed alla documentazione versata in atti.
Con riferimento alla ricorrente , ella era percettrice di uno stipendio mensile pari a Parte_1
€ 1.000,00 – 1.200,00 c.a. (doc. 3 parte TE) e di un reddito annuo imponibile pari a € 19.400,00 (doc. 5 parte TE); viveva già in allora in un immobile gravato da mutuo ipotecario con rate pari ad E. 468,09 mensili condivisa in misura eguale con il compagno convivente, sig.
(doc. 4 parte TE); con la ricorrente ed il compagno vivevano le minori, Persona_3 e il contribuiva alle esigenze familiari con uno stipendio pari a € 1.400,00 Per_4 Per_5 Per_3 ed era obbligato al versamento mensile di € 400,00 a favore del proprio ex coniuge e dei loro figli (cfr. doc. 19 parte TE).
Con riferimento al TE , egli era percettore di un reddito annuo imponibile CP_1 pari a € 30.269,00 (doc. 20 parte ricorrente).
Oggi, la situazione economica delle parti si presenta come segue. Con riferimento alla , la stessa è percettrice di uno stipendio mensile di maggior Parte_1 importo, pari cioè a € 1.600,00 c.a., già detratta la cessione del quinto pari ad E. 225/mese (cfr. doc. 6 parte ricorrente); risulta aver percepito un reddito imponibile pari a circa E. 26.100 oltre premi per E.
2.577 nel 2022 e pari ad € 28.000 circa nel 2023 oltre premi per E. 2.520 (docc. 6 e 7 parte TE); continua ad essere gravata da spese di mutuo pari ad E. 468,09 (doc. 5 parte ricorrente) ed il compagno convivente, sig. , continua a contribuire alle esigenze familiari con un Per_3 importo mensile pari a € 1.400,00 c.a. (oggi come pensione – cfr. doc. 8 parte ricorrente).
Con riferimento al TE , egli risulta aver percepito nel 2023 un reddito CP_1 imponibile pari a € 34.154,00 (doc. 10 parte TE).
I dati appena esposti dimostrano che entrambe le parti hanno visto un miglioramento della propria condizione economica, in termini di aumento dell'imponibile fiscale e della retribuzione.
Non appare pertanto condivisibile la doglianza attorea, che giustifica la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie generate con il sig. alla luce di un asserito CP_1 deterioramento della propria situazione economica, atteso che:
i. il mutuo cointestato risale al 2015, pertanto è certamente rientrato nella valutazione delle parti nell'addivenire all'accordo recepito dal Tribunale di Torino con il decreto 496/2019;
ii. la retribuzione mensile della risulta aumentata e, con essa, i redditi annui Parte_1 imponibili;
iii. le figlie e erano già nate e già parti del nucleo familiare della ricorrente alla Per_4 Per_5 data del decreto 496/2019; iv. con riferimento alle spese, ordinarie e straordinarie, riferibili alla prole, le stesse vengono sostenute dalla ricorrente unitamente al sig. , che ha visto immutate le Persona_3 proprie entrate mensili rispetto al 2019.
Non risulta, pertanto, accoglibile la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per e Per_1 Per_2
Ugualmente inaccoglibile appare la domanda riconvenzionale di aumento dell'importo dell'assegno per le figlie formulata da parte TE.
Se è vero che le esigenze economiche dei figli aumentano con il progredire dell'età, senza esigenza di documentazione specifica, è altresì vero che la condizione economica del TE risulta migliorata rispetto al 2019 e che, parimenti, sono da considerarsi aumentate anche le esigenze economiche delle due figlie della , e che all'epoca del decreto Parte_1 Per_4 Per_5 del 2019 avevano, rispettivamente, 10 anni e 6 anni (cfr. doc. 4 ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che debba essere integralmente confermata la previsione di mantenimento per le figlie di cui al decreto 496/2019 di questo Tribunale, ossia un contributo a carico della ricorrente di E. 370 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, difettando i presupposti per l'accoglimento delle domande di modifica formulate rispettivamente dalle parti.
Rispetto alle spese straordinarie, si evidenzia che il decreto del 2019 già prevede che esse siano ripartite in pari misura tra i genitori se “necessitate o previamente concordate e successivamente documentate”, sicchè nulla occorre aggiungere o precisare.
Sulla domanda di esonero dalle spese legate all'autoveicolo in uso alle figlie
La ricorrente ha instato, altresì, per l'esonero dalla partecipazione pro quota alle spese relative alla vettura acquistata per le figlie e o, in via subordinata, per la previsione di Per_1 Per_2 un suo impegno di spesa inferiore al 50%.
La domanda attorea di esonero dal pagamento delle predette spese si palesa inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Ed invero, il riparto delle spese in questione (ossia, quelle relative alla vettura acquistata per le figlie) trova già una sua disciplina nel decreto del Tribunale di Torino 496/2019 che ha posto a carico di entrambi i coniugi, in misura paritaria, le spese straordinarie per le figlie, con rinvio, in caso di disaccordo, al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15.03.2016.
Il menzionato protocollo prevede, per l'appunto, all'art. 5, terzo capoverso, lett. d), che le spese di “manutenzione, bollo e assicurazione” possano essere addebitate e richieste all'altro genitore, anche senza una preventiva concertazione, se relative “a mezzi di locomozione acquistati in accordo” fra le parti.
Orbene, alla luce di quanto precede, la ricorrente deve ritenersi carente dell'interesse ad ottenere in questa sede un'ulteriore pronuncia che regolamenti il concorso al pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie poichè la relativa disciplina è già contenuta nel decreto del 2019. Qualora la ricorrente fosse convenuta dalla controparte per il pagamento delle suddette spese, sarà quella la sede in cui potrà eventualmente far valere, per opporsi al pagamento, l'allegata assenza del consenso all'acquisto dell'autovettura, presupposto cui è correlato -in base alle previsioni del citato Protocollo- l'obbligo del genitore di concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione, il bollo e l'assicurazione dei mezzi di locomozione utilizzati dai figli.
Trattandosi quella esposta di questione di puro diritto, essa si sottrae alla necessità del previo contraddittorio fra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 21049/2019).
Infine, non può neppure accogliersi la domanda subordinata della ricorrente di prevedere una sua partecipazione al pagamento delle spese in questione in una misura percentuale inferiore, posto che -per tutte le ragioni illustrate nel precedente paragrafo- non ricorrono i presupposti per una revisione in diminuzione del contributo dovuto dalla ricorrente per il mantenimento delle figlie. Per tali motivi, anche questa domanda è respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3 in ragione della reciproca soccombenza delle parti sulle domande di modifica del contributo economico per le figlie, mentre il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente in ragione della soccombenza sulla domanda di esonero dal pagamento delle spese concernenti l'autovettura in uso alle figlie.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di esonero dal pagamento delle spese relative all'autovettura acquistata per le figlie;
Respinge le restanti domande formulate dalla ricorrente;
Respinge la domanda riconvenzionale formulata dal TE;
Dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3; Dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rifondere a favore del Parte_1 TE il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in Controparte_1 complessivi € 968 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia