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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2502 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1980, rappresentato e difeso dall'avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. LEONARDI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2023, emessa dal Giudice di Pace in data 04/04/2023 in materia di indebito oggettivo;
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 16.4.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 409 del 04/04/2023, con la quale il Giudice di Pace di Agrigento, in accoglimento della domanda di parte attrice, , lo aveva condannato alla restituzione CP_1
di € 2.600,00 oltre interessi e spese di lite.
1 In particolare, l'appellante, riproponendo sostanzialmente le doglianze formulate in primo grado, ha affermato:
- l'incompetenza del giudice adito, inserendosi la questione all'interno di un rapporto di lavoro;
- la continenza di cause con quella pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, promossa dall' contro diversi soggetti, tra cui anche Pt_1
l' CP_1
- che le ragioni a supporto di tali domande sostanzialmente coincidono con i fatti posti a fondamento dell'eccezione riconvenzionale formulata: “ritenere e dichiarare che il Dott. Pt_1
ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della della Controparte_2
Sacer della della e dei Sig.ri. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ”, con conseguente diritto ad essere inquadrato al primo livello Parte_2 Parte_3
del ccnl commercio confcommercio sin dall'inizio del rapporto di lavoro e “per effetto del
riconoscimento dei superiori importi, maggiori rispetto alla somma di euro 2.600,00 trattenuta dal
ricorrente a titolo di acconto sul dovuto, nulla è dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice”.
Tempestivamente costituita, l'appellata ha Controparte_1
domandato la conferma della pronuncia di primo grado, con vittoria di spese, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale che, nel caso di specie, è di restituzione della somma di denaro indebitamente sottratta dal conto corrente intestato all'odierna appellata da parte di un soggetto che rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualità di Presidente di una Associazione;
pertanto, di competenza del Giudice Ordinario;
- la non continenza con la causa portante il n. 2241/2022 pendente innanzi al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, promossa dall' contro diversi soggetti, Pt_1
tra cui anche l' , in quanto “nel giudizio pendente avanti al Giudice del Lavoro si controverte CP_1
su presunte differenze retributive non dovute direttamente dall'odierna appellata ma da altri e distinti
soggetti giuridici differenze retributive che l' otrebbe essere chiamata a rispondere non solo CP_1
se venissero riconosciute ma, soprattutto, se venisse riconosciuto un inesistente vincolo di solidarietà
2 fra i vari soggetti convenuti in quel giudizio;
nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata,
invece, si controverteva sul fatto illecito commesso dall'appellante che, senza alcuna giustificazione e/o
autorizzazione come dallo stesso ammesso, ha sottratto somme di denaro dalle casse dell' ; CP_1
- non facendo in alcun modo l'appellata parte del “gruppo” citato dinanzi al Giudice del
Lavoro, va rigettata altresì l'eccezione preliminare.
La causa, istruita documentalmente - rigettate le ulteriori istanze formulate - è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da rigettare con conferma della sentenza impugnata per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, deve darsi atto, in via preliminare, dell'infondatezza delle eccezioni di parte appellata relative all'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342
c.p.c.
Ed invero per quanto attiene al contenuto dell'atto di appello, l'art 342 c.p.c. rimanda espressamente alle prescrizioni dell'art. 163 c.p.c., dettato per il primo grado di giudizio, il cui richiamo deve, chiaramente, essere reso compatibile con la natura e la struttura del giudizio d'appello. Così, l'oggetto della domanda, il petitum (cfr. art. 163, n. 3) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la causa petendi, con le relative conclusioni (art. 163, n. 4), devono essere coordinate con la necessità che l'atto di citazione d'appello contenga anche l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione.
A questo proposito, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, e più volte ribadito a sezioni semplici, le recenti modifiche legislative non hanno voluto far coincidere l'appello con i mezzi di impugnazione a critica vincolata, come il ricorso in cassazione, sì che per la redazione di un atto di appello non sono necessarie, ai fini dell'ammissibilità, forme sacramentali (Cass. 18669/2020; Cass., SS.UU., 27199/2017).
In particolare, con la pronuncia appena richiamata le Sezioni Unite hanno chiarito che nessun "progetto alternativo di decisione" è esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità
dell'appello.
La norma in esame, infatti, pur dopo la riforma, richiede all'appellante, al pari di quanto già avveniva nel vigore delle precedenti formulazioni, di articolare i propri motivi di gravame
3 in una parte volitiva - vale a dire l'individuazione dell'oggetto e dell'ampiezza sul piano argomentativo della cognizione del giudice di appello - ed una parte argomentativa - vale a dire l'esposizione delle ragioni di erroneità di ciascuna delle statuizioni impugnate (da ultimo,
tra le altre, Cass. 22680/2022 e Cass. 14968/2022).
Tanto premesso, applicando i principi appena richiamati al caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, deve rilevarsi che dal tenore delle difese spiegate dall'appellante e dalla ricostruzione dei fatti articolata nell'atto di citazione in appello, nonché dalle richieste finali formulate, emergono chiaramente le censure alla sentenza di primo grado e le conseguenti modifiche che l'appellante ritiene debbano essere apportate dal Giudice del gravame.
Pertanto, non essendo carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. ed avendo raggiunto lo scopo al quale era stato avanzato - avendo permesso al giudice di comprendere perché la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata - deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello spiegata dall'appellato.
Ciò chiarito, muovendo alle questioni preliminari avanzate da parte appellante, va in primo luogo chiarito che con riferimento alle sezioni specializzate in materia di lavoro, la giurisprudenza, riconoscendone pacificamente l'appartenenza all'ufficio giudiziario presso cui si trovano, ricostruisce i rapporti con le sezioni ordinarie in termini di ripartizione interna degli affari all'interno del medesimo ufficio (tra le altre, Cass. n. 25059/2017 e n. 24656/2011).
Inoltre, la continenza di cause, disciplinata dall'art. 39 del Codice di Procedura Civile, non opera tra cause pendenti in gradi diversi (Cass. civ. n. 18819/2004).
Pertanto, già in punto di diritto, non possono trovare accoglimento le domande preliminari formulate dall'appellante.
In ogni caso, e in modo dirimente, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato nel merito e nel caso di specie la non sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 409 e 30
c.p.c.
Invero, la connessione con la materia giuslavoristica viene introdotta dal convenuto,
odierno appellante, soltanto quale “eccezione riconvenzionale”, ritenendo che l'appropriazione lamentata, lungi dall'essere senza causa, trovava il proprio fondamento nel rapporto di lavoro subordinato da accertare.
Ebbene, si ritiene che tale circostanza non possa trovare spazio nell'odierno giudizio.
4 L'eccezione riconvenzionale ha infatti la funzione di “paralizzare” la domanda, nel caso di specie, mediante l'accertamento di un controcredito vantato dal convenuto e, quindi,
dell'avvenuta compensazione.
Tuttavia, anche nel caso di “eccezione di compensazione”, perché questa operi, è
necessario che vi siano i presupposti previsti dall'art 1243 c.c.: la liquidità del credito opposto in compensazione - che include il requisito della certezza - e la sua esigibilità (sanzione legale);
oppure, solo se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (compensazione giudiziale).
Conseguentemente, tale eccezione non può oggi entrare nel thema decidendum in mancanza della certezza del controcredito vantato che, contestato nell'an oltre che quantum, avrebbe dovuto essere oggetto di previo accertamento (con eventuale e separato giudizio).
Se da un lato vi è una incontestata appropriazione da parte di , quindi, Parte_1
di contro vi è una pretesa non ancora accertata in sede giurisdizionale.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014
(come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
PQM
il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in data 04/04/2023;
condanna, per l'effetto, al pagamento a favore di Parte_1 [...]
elle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa, se dovuti e come per legge;
5 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Agrigento, in data 22 giugno 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2502 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1980, rappresentato e difeso dall'avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. LEONARDI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2023, emessa dal Giudice di Pace in data 04/04/2023 in materia di indebito oggettivo;
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 16.4.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 409 del 04/04/2023, con la quale il Giudice di Pace di Agrigento, in accoglimento della domanda di parte attrice, , lo aveva condannato alla restituzione CP_1
di € 2.600,00 oltre interessi e spese di lite.
1 In particolare, l'appellante, riproponendo sostanzialmente le doglianze formulate in primo grado, ha affermato:
- l'incompetenza del giudice adito, inserendosi la questione all'interno di un rapporto di lavoro;
- la continenza di cause con quella pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, promossa dall' contro diversi soggetti, tra cui anche Pt_1
l' CP_1
- che le ragioni a supporto di tali domande sostanzialmente coincidono con i fatti posti a fondamento dell'eccezione riconvenzionale formulata: “ritenere e dichiarare che il Dott. Pt_1
ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della della Controparte_2
Sacer della della e dei Sig.ri. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ”, con conseguente diritto ad essere inquadrato al primo livello Parte_2 Parte_3
del ccnl commercio confcommercio sin dall'inizio del rapporto di lavoro e “per effetto del
riconoscimento dei superiori importi, maggiori rispetto alla somma di euro 2.600,00 trattenuta dal
ricorrente a titolo di acconto sul dovuto, nulla è dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice”.
Tempestivamente costituita, l'appellata ha Controparte_1
domandato la conferma della pronuncia di primo grado, con vittoria di spese, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale che, nel caso di specie, è di restituzione della somma di denaro indebitamente sottratta dal conto corrente intestato all'odierna appellata da parte di un soggetto che rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualità di Presidente di una Associazione;
pertanto, di competenza del Giudice Ordinario;
- la non continenza con la causa portante il n. 2241/2022 pendente innanzi al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, promossa dall' contro diversi soggetti, Pt_1
tra cui anche l' , in quanto “nel giudizio pendente avanti al Giudice del Lavoro si controverte CP_1
su presunte differenze retributive non dovute direttamente dall'odierna appellata ma da altri e distinti
soggetti giuridici differenze retributive che l' otrebbe essere chiamata a rispondere non solo CP_1
se venissero riconosciute ma, soprattutto, se venisse riconosciuto un inesistente vincolo di solidarietà
2 fra i vari soggetti convenuti in quel giudizio;
nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata,
invece, si controverteva sul fatto illecito commesso dall'appellante che, senza alcuna giustificazione e/o
autorizzazione come dallo stesso ammesso, ha sottratto somme di denaro dalle casse dell' ; CP_1
- non facendo in alcun modo l'appellata parte del “gruppo” citato dinanzi al Giudice del
Lavoro, va rigettata altresì l'eccezione preliminare.
La causa, istruita documentalmente - rigettate le ulteriori istanze formulate - è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da rigettare con conferma della sentenza impugnata per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, deve darsi atto, in via preliminare, dell'infondatezza delle eccezioni di parte appellata relative all'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342
c.p.c.
Ed invero per quanto attiene al contenuto dell'atto di appello, l'art 342 c.p.c. rimanda espressamente alle prescrizioni dell'art. 163 c.p.c., dettato per il primo grado di giudizio, il cui richiamo deve, chiaramente, essere reso compatibile con la natura e la struttura del giudizio d'appello. Così, l'oggetto della domanda, il petitum (cfr. art. 163, n. 3) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la causa petendi, con le relative conclusioni (art. 163, n. 4), devono essere coordinate con la necessità che l'atto di citazione d'appello contenga anche l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione.
A questo proposito, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, e più volte ribadito a sezioni semplici, le recenti modifiche legislative non hanno voluto far coincidere l'appello con i mezzi di impugnazione a critica vincolata, come il ricorso in cassazione, sì che per la redazione di un atto di appello non sono necessarie, ai fini dell'ammissibilità, forme sacramentali (Cass. 18669/2020; Cass., SS.UU., 27199/2017).
In particolare, con la pronuncia appena richiamata le Sezioni Unite hanno chiarito che nessun "progetto alternativo di decisione" è esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità
dell'appello.
La norma in esame, infatti, pur dopo la riforma, richiede all'appellante, al pari di quanto già avveniva nel vigore delle precedenti formulazioni, di articolare i propri motivi di gravame
3 in una parte volitiva - vale a dire l'individuazione dell'oggetto e dell'ampiezza sul piano argomentativo della cognizione del giudice di appello - ed una parte argomentativa - vale a dire l'esposizione delle ragioni di erroneità di ciascuna delle statuizioni impugnate (da ultimo,
tra le altre, Cass. 22680/2022 e Cass. 14968/2022).
Tanto premesso, applicando i principi appena richiamati al caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, deve rilevarsi che dal tenore delle difese spiegate dall'appellante e dalla ricostruzione dei fatti articolata nell'atto di citazione in appello, nonché dalle richieste finali formulate, emergono chiaramente le censure alla sentenza di primo grado e le conseguenti modifiche che l'appellante ritiene debbano essere apportate dal Giudice del gravame.
Pertanto, non essendo carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. ed avendo raggiunto lo scopo al quale era stato avanzato - avendo permesso al giudice di comprendere perché la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata - deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello spiegata dall'appellato.
Ciò chiarito, muovendo alle questioni preliminari avanzate da parte appellante, va in primo luogo chiarito che con riferimento alle sezioni specializzate in materia di lavoro, la giurisprudenza, riconoscendone pacificamente l'appartenenza all'ufficio giudiziario presso cui si trovano, ricostruisce i rapporti con le sezioni ordinarie in termini di ripartizione interna degli affari all'interno del medesimo ufficio (tra le altre, Cass. n. 25059/2017 e n. 24656/2011).
Inoltre, la continenza di cause, disciplinata dall'art. 39 del Codice di Procedura Civile, non opera tra cause pendenti in gradi diversi (Cass. civ. n. 18819/2004).
Pertanto, già in punto di diritto, non possono trovare accoglimento le domande preliminari formulate dall'appellante.
In ogni caso, e in modo dirimente, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato nel merito e nel caso di specie la non sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 409 e 30
c.p.c.
Invero, la connessione con la materia giuslavoristica viene introdotta dal convenuto,
odierno appellante, soltanto quale “eccezione riconvenzionale”, ritenendo che l'appropriazione lamentata, lungi dall'essere senza causa, trovava il proprio fondamento nel rapporto di lavoro subordinato da accertare.
Ebbene, si ritiene che tale circostanza non possa trovare spazio nell'odierno giudizio.
4 L'eccezione riconvenzionale ha infatti la funzione di “paralizzare” la domanda, nel caso di specie, mediante l'accertamento di un controcredito vantato dal convenuto e, quindi,
dell'avvenuta compensazione.
Tuttavia, anche nel caso di “eccezione di compensazione”, perché questa operi, è
necessario che vi siano i presupposti previsti dall'art 1243 c.c.: la liquidità del credito opposto in compensazione - che include il requisito della certezza - e la sua esigibilità (sanzione legale);
oppure, solo se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (compensazione giudiziale).
Conseguentemente, tale eccezione non può oggi entrare nel thema decidendum in mancanza della certezza del controcredito vantato che, contestato nell'an oltre che quantum, avrebbe dovuto essere oggetto di previo accertamento (con eventuale e separato giudizio).
Se da un lato vi è una incontestata appropriazione da parte di , quindi, Parte_1
di contro vi è una pretesa non ancora accertata in sede giurisdizionale.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014
(come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
PQM
il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in data 04/04/2023;
condanna, per l'effetto, al pagamento a favore di Parte_1 [...]
elle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa, se dovuti e come per legge;
5 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Agrigento, in data 22 giugno 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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