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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3656/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Vincenzo Ciraolo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3656/2020 R.G.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ciraolo; opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21 settembre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2020 del 7 luglio 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 13.045,61, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di (oggi a titolo di capitale Controparte_2 Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di apertura di credito revolving (mediante utilizzo di carta di credito) n. 20057426947801 stipulato in data 16 ottobre 2001 con OM s.p.a. (per €
6.045,32) e dal contratto di prestito personale n. 20057426947818 stipulato in data 8 settembre
2014 con OM s.p.a. (per € 7.000,29). L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'erronea quantificazione degli interessi di mora calcolati dalla società opposta, nonché
l'estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 gennaio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio
2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato i contratti di apertura di linea di credito revolving e di prestito personale sottoscritti da con la conseguenza che, non essendo oggetto di specifica Parte_1 contestazione da parte dell'opponente l'effettiva dazione di denaro e l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Va, a questo punto, osservato che l'opponente, con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1,
c.p.c., ha dichiarato di depositare “copia di versamenti effettuati con riferimento ai finanziamenti oggetto del presente giudizio e non valutati ai fini del conteggio del presunto credito vantato nei confronti dell'opponente”.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione svolta da in ordine all'intervenuto Parte_1
parziale adempimento della propria obbligazione non possa essere accolta, considerato che – nonostante la specifica eccezione svolta da – l'opponente non ha fornito Controparte_1
prova che i pagamenti siano riferibili ai rapporti contrattuali oggetto del ricorso monitorio.
Relativamente alla disposizione di pagamento del 10 gennaio 2022 per l'importo di € 825,00, va osservato che la medesima è stata eseguita da un soggetto terzo ) e che non Controparte_3
emerge in atti che tale pagamento sia stato svolto nei confronti dell'odierna opposta e per il debito derivante da uno dei rapporti negoziali stipulati da Parte_1
Relativamente ai dodici bollettini depositati in atti, va osservato che i medesimi riportano quale
“pratica” di riferimento quella avente n. 20057426947812, la quale non appare riferibile al contratto stipulato da in data 16 ottobre 2001, considerata la specifica eccezione svolta Parte_1 dall'opposta (pag. 1 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.: “i bollettini postali prodotti dall'opponente indicano chiaramente che i relativi versamenti sono stati effettuati in esecuzione di un diverso contratto, “Pratica 20057426947812”, totalmente estraneo al presente giudizio”) e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'assenza di prova da parte dell'opponente in ordine all'imputazione di tali pagamenti all'estinzione del debito derivante dal richiamato rapporto contrattuale.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da ritiene il presente Parte_1
Giudice che deve rigettarsi l'eccezione dell'opponente in ordine all'erronea quantificazione degli interessi di mora da parte di Controparte_1
Relativamente al contratto n. 20057426947801, non può condividersi la deduzione dell'opponente per la quale “la somma richiesta a titolo di interessi di mora calcolati sul capitale residuo sarebbe dovuta essere di gran lunga inferiore rispetto alla somma richiesta nel ricorso dalla in quanto il calcolo si sarebbe dovuto effettuare alla luce della percentuale Controparte_1
contrattualmente prevista nelle Condizioni Generali” (pag. 3 dell'atto di citazione), considerato che dall'estratto conto prodotto dall'opposta (v. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta) emerge che gli interessi di mora sono stati calcolati al tasso moratorio del 14,60%, ossia al tasso indicato in contratto (cfr. clausola V.4 che indica l'interesse di mora nella percentuale dello 0,040% per giorno di ritardo), e che l'opponente non ha specificamente contestato l'errata quantificazione dell'importo richiesto tramite l'applicazione di tale percentuale.
Relativamente al contratto n. 20057426947818, appare generica l'eccezione svolta da Pt_1
per la quale “la somma a titolo di interessi di mora calcolata nel ricorso dalla
[...] CP_1
al tasso contrattualmente previsto è superiore rispetto a quanto dovuto in quanto l'esatta
[...]
applicazione del suddetto tasso di interesse di mora sul capitale residuo condurrebbe ad una somma diversa ed inferiore rispetto a quella calcolata e richiesta nel ricorso” (pag. 4 dell'atto di citazione), non avendo l'opponente specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare gli interessi moratori, così come emergente dai piani di calcolo allegati dall'opposta
(v. all. 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, né l'opponente ha prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr.
Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché
l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Va, altresì, rigettata l'eccezione avanzata da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto.
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/08/2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859; Cassazione civile, 10/02/2023, n. 4232; v. nella giurisprudenza di merito in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dal cliente, Tribunale Firenze, sez. III,
23.02.2021, n. 427; Tribunale L'Aquila, 06.02.2019, n. 63; Tribunale Ivrea, 23.12.2019, n. 1101;
Tribunale Torino, sez. VIII, 28.11.2018, n. 5532).
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, tale principio può trovare applicazione anche nel caso di concessione di credito rotativo, laddove l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento per il cliente di un credito al consumo e la conseguente assunzione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
da parte di quest'ultimo dell'obbligazione restitutoria tramite rimborso rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il quale ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04.02.2022, n.
81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez.
II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez. I,
15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I,
27/07/2021, n. 1690).
Ebbene, nel caso di specie, in ordine al contratto n. 20057426947801, è incontestata l'avvenuta concessione in data 25 novembre 2002 delle linee di credito revolving, nonché il parziale rimborso delle rate dovute con ultima operazione contabile disposta in data 22 giugno 2018 (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), con l'evidente conseguenza che il diritto della banca non può ritenersi prescritto al momento della proposizione della domanda, non essendo decorso il termine decennale di prescrizione (cfr., in analoga fattispecie, Tribunale Catania, 13.10.2020, n. 3288 ha precisato che “nell'ipotesi in esame, essendo stato prevista una linea di credito revolving, il dies a quo della prescrizione deve individuarsi nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento, eseguito in data 11.12.2012, con la conseguenza che il termine decennale non può ritenersi spirato”; conf. Tribunale Napoli Nord, 14.09.2023, n. 3693).
Relativamente al contratto di prestito personale n. 20057426947818 stipulato in data 8 settembre
2014, va osservato che si è obbligato a restituire l'importo finanziato tramite il Parte_1
pagamento di centoventi rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (14 luglio 2020) il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto (avendo, altresì, l'opposta documentato di aver inviato al debitore la lettera di messa in mora in data 27 novembre 2019).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo nell'odierna sede di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 settembre 2019 con OM Banca s.p.a. (v. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 CP_ aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di 2 in ordine alla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_2 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727).
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime in Parte_1
favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3656/2020 R.G. promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 913/2020 emesso dal Tribunale di
Messina in data 7 luglio 2020;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3656/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Vincenzo Ciraolo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3656/2020 R.G.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ciraolo; opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21 settembre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2020 del 7 luglio 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 13.045,61, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di (oggi a titolo di capitale Controparte_2 Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di apertura di credito revolving (mediante utilizzo di carta di credito) n. 20057426947801 stipulato in data 16 ottobre 2001 con OM s.p.a. (per €
6.045,32) e dal contratto di prestito personale n. 20057426947818 stipulato in data 8 settembre
2014 con OM s.p.a. (per € 7.000,29). L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'erronea quantificazione degli interessi di mora calcolati dalla società opposta, nonché
l'estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 gennaio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio
2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato i contratti di apertura di linea di credito revolving e di prestito personale sottoscritti da con la conseguenza che, non essendo oggetto di specifica Parte_1 contestazione da parte dell'opponente l'effettiva dazione di denaro e l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Va, a questo punto, osservato che l'opponente, con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1,
c.p.c., ha dichiarato di depositare “copia di versamenti effettuati con riferimento ai finanziamenti oggetto del presente giudizio e non valutati ai fini del conteggio del presunto credito vantato nei confronti dell'opponente”.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione svolta da in ordine all'intervenuto Parte_1
parziale adempimento della propria obbligazione non possa essere accolta, considerato che – nonostante la specifica eccezione svolta da – l'opponente non ha fornito Controparte_1
prova che i pagamenti siano riferibili ai rapporti contrattuali oggetto del ricorso monitorio.
Relativamente alla disposizione di pagamento del 10 gennaio 2022 per l'importo di € 825,00, va osservato che la medesima è stata eseguita da un soggetto terzo ) e che non Controparte_3
emerge in atti che tale pagamento sia stato svolto nei confronti dell'odierna opposta e per il debito derivante da uno dei rapporti negoziali stipulati da Parte_1
Relativamente ai dodici bollettini depositati in atti, va osservato che i medesimi riportano quale
“pratica” di riferimento quella avente n. 20057426947812, la quale non appare riferibile al contratto stipulato da in data 16 ottobre 2001, considerata la specifica eccezione svolta Parte_1 dall'opposta (pag. 1 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.: “i bollettini postali prodotti dall'opponente indicano chiaramente che i relativi versamenti sono stati effettuati in esecuzione di un diverso contratto, “Pratica 20057426947812”, totalmente estraneo al presente giudizio”) e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'assenza di prova da parte dell'opponente in ordine all'imputazione di tali pagamenti all'estinzione del debito derivante dal richiamato rapporto contrattuale.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da ritiene il presente Parte_1
Giudice che deve rigettarsi l'eccezione dell'opponente in ordine all'erronea quantificazione degli interessi di mora da parte di Controparte_1
Relativamente al contratto n. 20057426947801, non può condividersi la deduzione dell'opponente per la quale “la somma richiesta a titolo di interessi di mora calcolati sul capitale residuo sarebbe dovuta essere di gran lunga inferiore rispetto alla somma richiesta nel ricorso dalla in quanto il calcolo si sarebbe dovuto effettuare alla luce della percentuale Controparte_1
contrattualmente prevista nelle Condizioni Generali” (pag. 3 dell'atto di citazione), considerato che dall'estratto conto prodotto dall'opposta (v. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta) emerge che gli interessi di mora sono stati calcolati al tasso moratorio del 14,60%, ossia al tasso indicato in contratto (cfr. clausola V.4 che indica l'interesse di mora nella percentuale dello 0,040% per giorno di ritardo), e che l'opponente non ha specificamente contestato l'errata quantificazione dell'importo richiesto tramite l'applicazione di tale percentuale.
Relativamente al contratto n. 20057426947818, appare generica l'eccezione svolta da Pt_1
per la quale “la somma a titolo di interessi di mora calcolata nel ricorso dalla
[...] CP_1
al tasso contrattualmente previsto è superiore rispetto a quanto dovuto in quanto l'esatta
[...]
applicazione del suddetto tasso di interesse di mora sul capitale residuo condurrebbe ad una somma diversa ed inferiore rispetto a quella calcolata e richiesta nel ricorso” (pag. 4 dell'atto di citazione), non avendo l'opponente specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare gli interessi moratori, così come emergente dai piani di calcolo allegati dall'opposta
(v. all. 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, né l'opponente ha prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr.
Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché
l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Va, altresì, rigettata l'eccezione avanzata da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto.
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/08/2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859; Cassazione civile, 10/02/2023, n. 4232; v. nella giurisprudenza di merito in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dal cliente, Tribunale Firenze, sez. III,
23.02.2021, n. 427; Tribunale L'Aquila, 06.02.2019, n. 63; Tribunale Ivrea, 23.12.2019, n. 1101;
Tribunale Torino, sez. VIII, 28.11.2018, n. 5532).
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, tale principio può trovare applicazione anche nel caso di concessione di credito rotativo, laddove l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento per il cliente di un credito al consumo e la conseguente assunzione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
da parte di quest'ultimo dell'obbligazione restitutoria tramite rimborso rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il quale ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04.02.2022, n.
81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez.
II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez. I,
15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I,
27/07/2021, n. 1690).
Ebbene, nel caso di specie, in ordine al contratto n. 20057426947801, è incontestata l'avvenuta concessione in data 25 novembre 2002 delle linee di credito revolving, nonché il parziale rimborso delle rate dovute con ultima operazione contabile disposta in data 22 giugno 2018 (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), con l'evidente conseguenza che il diritto della banca non può ritenersi prescritto al momento della proposizione della domanda, non essendo decorso il termine decennale di prescrizione (cfr., in analoga fattispecie, Tribunale Catania, 13.10.2020, n. 3288 ha precisato che “nell'ipotesi in esame, essendo stato prevista una linea di credito revolving, il dies a quo della prescrizione deve individuarsi nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento, eseguito in data 11.12.2012, con la conseguenza che il termine decennale non può ritenersi spirato”; conf. Tribunale Napoli Nord, 14.09.2023, n. 3693).
Relativamente al contratto di prestito personale n. 20057426947818 stipulato in data 8 settembre
2014, va osservato che si è obbligato a restituire l'importo finanziato tramite il Parte_1
pagamento di centoventi rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (14 luglio 2020) il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto (avendo, altresì, l'opposta documentato di aver inviato al debitore la lettera di messa in mora in data 27 novembre 2019).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo nell'odierna sede di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 settembre 2019 con OM Banca s.p.a. (v. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 CP_ aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di 2 in ordine alla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_2 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727).
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime in Parte_1
favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3656/2020 R.G. promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 913/2020 emesso dal Tribunale di
Messina in data 7 luglio 2020;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli