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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1502 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Lucia Lamberti ed elett.te dom.ta come in atti, ATTORE
contro
(p.iva ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore e Antonino Cascone ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice adiva l'On. Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria persona in un sinistro avvenuto il 15.11.2016 alle ore 21.00 circa in Cava de' Tirreni (SA) alla via Marconi, all'altezza degli uffici del Giudice di Pace, per la presenza di un tratto di asfalto rialzato da una radice di albero, non visibile, non segnalato, ne oggettivamente visibile e prevedibile, allorquando, procedendo a piedi, inciampava rovinando al suolo, riportando a seguito della caduta lesioni personali da cui erano residuati postumi di natura permanente.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo dichiarare, unico ed esclusivo
[...] responsabile dell'incidente e per lo effetto sentirlo condannare al pagamento di quella somma che sarebbe risultata giusta e/o equa a seguito di CTU.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza Controparte_1 della domanda contestando la prospettazione attorea chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi, acquisito agli atti l'elaborato peritale svolto dal CTU nominato, dr.ssa sulla persona dell'attrice, alla udienza Persona_1 del 10/02/2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 cc.
L'attore ha dedotto che ha riportato lesioni per la presenza di un tratto di asfalto rialzato da una radice di albero posta sul manto stradale, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte del ente proprietario della CP_1 predetta via.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche e soprattutto la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279; Cass.
Pagina 2 Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cc nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la S.C. ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 cc ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesta, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la
Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso CP_1
Pagina 3 Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (Cass. Sez. III, 12 luglio 2006, n.
15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez. III
Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 cc.
Infatti, è stato accertato che il giorno 15 novembre del 2016 alle ore 21,00 circa l'attore nel mentre percorreva a piedi la via Marconi del Comune di CP_1
all'altezza dell'Ufficio dei Giudici di Pace, finiva a terra a causa di un tratto
[...] di asfalto rialzato da una radice di albero presente sul manto stradale, riportando lesioni personali.
E' evidente che trattandosi di strada comunale, il convenuto avesse la CP_1 possibilità in concreto della relativa custodia.
La conoscenza dei luoghi da parte dell'attore che risiede in l'ora Controparte_1 di accadimento dell'incidente, 21.00, e la presenza sulla strada di fogliame (v. deposizione testimoniale) e non ultimo la prevedibilità del pericolo, sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 cc, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'art. 1227 cc.
Va, a tal proposito, precisato che l'attore percorreva la via Marconi del Comune di in condizioni di buona visibilità, difatti sul luogo era presente e Controparte_1 funzionante un impianto di pubblica illuminazione, come riferiscono i testi escussi e come si evince chiaramente nelle foto del luogo del sinistro acquisite in atti, tra cui quelle depositate dal in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc, in CP_1
Pagina 4 una strada con presenza di fogliame, per cui se avesse prestato maggiore attenzione al piano stradale, come richiesto dall'ordinaria diligenza, avrebbe potuto quanto meno attenuare le conseguenze dannose dell'evento.
CP_ In definitiva, acclarata la responsabilità dell' convenuto quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc, va determinata nella misura del 50% a carico dell'attore e del
50% a carico convenuto.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, per le lesioni riportate dalla sig.ra
, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. Parte_1 redattadalla dr.ssa e fare riferimento alle tabelle previste dalla Persona_1 legge e pertanto liquidare all'attualità la complessiva somma di € 15.589,14, così determinata: € 5.791,00 per il 4% del danno biologico, € 3.450,00 per ITT, € 1.725,00 per ITP al 75%, € 2.300,00 per ITP al 50% , € 1.725,00 per ITP al 25%,
€ 598,14 per spese mediche documentate.
Non compete il danno morale alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a
Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972), anche perché non provato.
Pertanto, in ragione del dichiarato concorso di colpa all'attore compete la somma di € 7.794,57.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico del convenuto soccombente e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pagina 5
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., nella misura del 50%, lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 7.794,57 oltre interessi legali dalla data del
[...] sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50% (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.37/18 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.690,00 di cui € 290,00 per spese, € 2.400,00 per compenso professionale ex D.M. n.37/18, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Lucia Lamberti per dichiarato anticipo;
3. pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1502 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Lucia Lamberti ed elett.te dom.ta come in atti, ATTORE
contro
(p.iva ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore e Antonino Cascone ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice adiva l'On. Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria persona in un sinistro avvenuto il 15.11.2016 alle ore 21.00 circa in Cava de' Tirreni (SA) alla via Marconi, all'altezza degli uffici del Giudice di Pace, per la presenza di un tratto di asfalto rialzato da una radice di albero, non visibile, non segnalato, ne oggettivamente visibile e prevedibile, allorquando, procedendo a piedi, inciampava rovinando al suolo, riportando a seguito della caduta lesioni personali da cui erano residuati postumi di natura permanente.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo dichiarare, unico ed esclusivo
[...] responsabile dell'incidente e per lo effetto sentirlo condannare al pagamento di quella somma che sarebbe risultata giusta e/o equa a seguito di CTU.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza Controparte_1 della domanda contestando la prospettazione attorea chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi, acquisito agli atti l'elaborato peritale svolto dal CTU nominato, dr.ssa sulla persona dell'attrice, alla udienza Persona_1 del 10/02/2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 cc.
L'attore ha dedotto che ha riportato lesioni per la presenza di un tratto di asfalto rialzato da una radice di albero posta sul manto stradale, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte del ente proprietario della CP_1 predetta via.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche e soprattutto la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279; Cass.
Pagina 2 Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cc nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la S.C. ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 cc ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesta, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la
Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso CP_1
Pagina 3 Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (Cass. Sez. III, 12 luglio 2006, n.
15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez. III
Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 cc.
Infatti, è stato accertato che il giorno 15 novembre del 2016 alle ore 21,00 circa l'attore nel mentre percorreva a piedi la via Marconi del Comune di CP_1
all'altezza dell'Ufficio dei Giudici di Pace, finiva a terra a causa di un tratto
[...] di asfalto rialzato da una radice di albero presente sul manto stradale, riportando lesioni personali.
E' evidente che trattandosi di strada comunale, il convenuto avesse la CP_1 possibilità in concreto della relativa custodia.
La conoscenza dei luoghi da parte dell'attore che risiede in l'ora Controparte_1 di accadimento dell'incidente, 21.00, e la presenza sulla strada di fogliame (v. deposizione testimoniale) e non ultimo la prevedibilità del pericolo, sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 cc, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'art. 1227 cc.
Va, a tal proposito, precisato che l'attore percorreva la via Marconi del Comune di in condizioni di buona visibilità, difatti sul luogo era presente e Controparte_1 funzionante un impianto di pubblica illuminazione, come riferiscono i testi escussi e come si evince chiaramente nelle foto del luogo del sinistro acquisite in atti, tra cui quelle depositate dal in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc, in CP_1
Pagina 4 una strada con presenza di fogliame, per cui se avesse prestato maggiore attenzione al piano stradale, come richiesto dall'ordinaria diligenza, avrebbe potuto quanto meno attenuare le conseguenze dannose dell'evento.
CP_ In definitiva, acclarata la responsabilità dell' convenuto quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc, va determinata nella misura del 50% a carico dell'attore e del
50% a carico convenuto.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, per le lesioni riportate dalla sig.ra
, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. Parte_1 redattadalla dr.ssa e fare riferimento alle tabelle previste dalla Persona_1 legge e pertanto liquidare all'attualità la complessiva somma di € 15.589,14, così determinata: € 5.791,00 per il 4% del danno biologico, € 3.450,00 per ITT, € 1.725,00 per ITP al 75%, € 2.300,00 per ITP al 50% , € 1.725,00 per ITP al 25%,
€ 598,14 per spese mediche documentate.
Non compete il danno morale alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a
Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972), anche perché non provato.
Pertanto, in ragione del dichiarato concorso di colpa all'attore compete la somma di € 7.794,57.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico del convenuto soccombente e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pagina 5
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., nella misura del 50%, lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 7.794,57 oltre interessi legali dalla data del
[...] sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50% (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.37/18 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.690,00 di cui € 290,00 per spese, € 2.400,00 per compenso professionale ex D.M. n.37/18, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Lucia Lamberti per dichiarato anticipo;
3. pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 6