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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17-19.07.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariarachele Annunziata Panzeri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Dignani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 09.01.2014 (Anno 2014, Atto n.
15, Reg. 01, Parte 1, Serie /) in separazione dei beni con le seguenti figlie minori: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana. Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17-19.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e l'omologa delle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le minori (in ambito scolastico, sanitario, educativo, religioso ed in generale quelle incidenti sul loro percorso di crescita) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e tenendo conto del preminente interesse delle figlie, mentre ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza delle figlie presso di sé.
3) La sig.ra ha lasciato la casa familiare e si è trasferita in una nuova Parte_1 abitazione, sita in Milano (MI), viale Ungheria n. 46, ove ha stabilito la propria residenza unitamente alle figlie. Le minori, pur nel contesto dell'affidamento condiviso, saranno collocate prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con la quale convivranno stabilmente.
4) Stante l'avvenuto trasferimento abitativo della sig.ra e della prole Parte_1 nell'immobile di Milano, viale Ungheria n. 46, le Parti confermano che l'immobile di Milano, via Mecenate n. 105, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. Pt_2
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 delle figlie, la somma mensile di € 200,00= (€ 100,00= per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2025 (prima rivalutazione a settembre 2026).
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel mese di giugno 2025 che si ritrascrivono nel seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) I genitori convengono che l'Assegno Unico per le figlie minori sarà suddiviso in pari misura (50%) tra loro. Ciascun genitore si impegna a collaborare con l'altro per l'inserimento e/o l'aggiornamento delle informazioni richieste ai fini dell'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS.
8) Diritto di relazione minori – genitori: salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori medesimi, con l'animo di preservare la continuità affettiva delle figlie con entrambi e di garantire un clima sereno e armonico, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori:
• durante l'anno scolastico:
- ogni mercoledì, dall'uscita delle figlie da scuola sino alla mattina successiva allorché le accompagnerà direttamente a scuola;
- ogni venerdì, dall'uscita da scuola delle figlie sino alla mattina successiva allorché le accompagnerà presso l'abitazione materna prima di recarsi al lavoro;
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio/sera (con orario da concordare tra i genitori in funzione degli impegni lavorativi del padre) fino al lunedì mattina, con accompagnamento delle figlie direttamente a scuola;
• durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
Parimenti la madre potrà trascorrere con le figlie un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori si impegnano a definire i rispettivi periodi e, più in generale, l'organizzazione del periodo di vacanza scolastica estiva delle figlie, tenendo conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Ferma la regolamentazione delle visite prevista per il periodo scolastico durante il restante periodo delle vacanze scolastiche, i genitori – qualora vi sia disponibilità da parte di uno o di entrambi – potranno concordare periodi di permanenza più estesi delle figlie con l'uno o l'altro genitore o con entrambi i genitori, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie e nel rispetto del principio di alternanza e del benessere delle minori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con la madre dal
24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie 2025 i genitori danno atto di aver concordato che le figlie ed trascorreranno con la madre il periodo dal 24.12.2025 Per_1 Per_2 al 30.12.2025 e con il padre il periodo dal 31.12.2025 al 06.01.2026;
• durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni con la madre dal
Venerdì Santo mattina al Lunedì dell'Angelo sera;
• eventuali ulteriori periodi di vacanza scolastica (altre festività, ponti etc..) saranno concordati tra i genitori in un'ottica di collaborazione e nel rispetto del principio di bigenitorialità, tenendo conto del preminente interesse delle figlie oltre che dei rispettivi impegni lavorativi.
9) Le Parti si impegnano fin da ora a prestare reciproco assenso e/o consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stesse e per le figlie minori ed . Per_1 Per_2
10) Le Parti, danno atto di essere economicamente autonome ed autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo al mantenimento personale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) Le Parti convengono che il cagnolino di nome , intestato alla Ricorrente, verrà Pt_3
“affidato” alla medesima sig.ra presso il cui nuovo domicilio vivrà Parte_1 stabilmente. La sig.ra si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, Parte_1 ordinaria e straordinaria, relativa al mantenimento del cagnolino. Sarà facoltà del sig.
previo accordo con la sig.ra ospitare temporaneamente Pt_2 Parte_1 Pt_3 presso il proprio domicilio, purché ciò avvenga in condizioni compatibili con le abitudini e le esigenze dell'animale.
12) Le Parti danno atto che l'autovettura Ford Puma, targata GV093GG, intestata alla sig.ra è stata acquistata dalla Ricorrente mediante contratto di Parte_1 finanziamento n. 016004000344385 acceso con l'Istituto Ford Credit (FCE Bank) tuttora in essere e rispetto al quale il sig. coobbligato. La sig.ra Pt_2 Parte_1 manterrà il possesso e l'uso esclusivo del veicolo, assumendosi ogni onere residuo connesso al finanziamento;
in particolare, la sig.ra continuerà Parte_1
a farsi integralmente carico, pagando puntualmente alle relative scadenze dei ratei residui del finanziamento sino alla totale estinzione del debito verso l'Istituto Ford
Credit (FCE Bank), manlevando e tenendo indenne il sig. mero Parte_2 soggetto coobbligato del finanziamento, da qualsiasi inerente onere e/o responsabilità. Il sig. in ipotesi di futura corresponsione di Parte_2 qualsivoglia importo nei confronti dell'Istituto Ford Credit (FCE Bank) e/o di altro soggetto in ragione della coobbligazione prestata per il finanziamento sopra indicato avrà diritto ad ampia rivalsa e regresso nei confronti della medesima sig.ra
[...] per gli importi tutti eventualmente sborsati per capitale, interessi e Parte_1 spese, anche legali, in relazione al contratto di finanziamento medesimo. A fronte di quanto sopra, il sig. da atto di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine alla Pt_2 proprietà e all'utilizzo del mezzo.
13) Salvo quanto previsto nel presente accordo di separazione consensuale, le Parti danno atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo ragione e/o causa, avendo già precedentemente definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale.
Le parti hanno, altresì, chiesto di ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge e di dichiarare integralmente compensate le spese legali, dando atto della rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ex art. 13, co. 8, Nuova Legge Professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51, III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Milano il 09.01.2014 (Anno 2014, Atto n. 15, Reg. 01,
Parte 1, Serie /);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni, alle comunicazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
Dott.ssa Valentina Maderna. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17-19.07.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariarachele Annunziata Panzeri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Dignani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 09.01.2014 (Anno 2014, Atto n.
15, Reg. 01, Parte 1, Serie /) in separazione dei beni con le seguenti figlie minori: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana. Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17-19.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e l'omologa delle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le minori (in ambito scolastico, sanitario, educativo, religioso ed in generale quelle incidenti sul loro percorso di crescita) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e tenendo conto del preminente interesse delle figlie, mentre ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza delle figlie presso di sé.
3) La sig.ra ha lasciato la casa familiare e si è trasferita in una nuova Parte_1 abitazione, sita in Milano (MI), viale Ungheria n. 46, ove ha stabilito la propria residenza unitamente alle figlie. Le minori, pur nel contesto dell'affidamento condiviso, saranno collocate prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con la quale convivranno stabilmente.
4) Stante l'avvenuto trasferimento abitativo della sig.ra e della prole Parte_1 nell'immobile di Milano, viale Ungheria n. 46, le Parti confermano che l'immobile di Milano, via Mecenate n. 105, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. Pt_2
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 delle figlie, la somma mensile di € 200,00= (€ 100,00= per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2025 (prima rivalutazione a settembre 2026).
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel mese di giugno 2025 che si ritrascrivono nel seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) I genitori convengono che l'Assegno Unico per le figlie minori sarà suddiviso in pari misura (50%) tra loro. Ciascun genitore si impegna a collaborare con l'altro per l'inserimento e/o l'aggiornamento delle informazioni richieste ai fini dell'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS.
8) Diritto di relazione minori – genitori: salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori medesimi, con l'animo di preservare la continuità affettiva delle figlie con entrambi e di garantire un clima sereno e armonico, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori:
• durante l'anno scolastico:
- ogni mercoledì, dall'uscita delle figlie da scuola sino alla mattina successiva allorché le accompagnerà direttamente a scuola;
- ogni venerdì, dall'uscita da scuola delle figlie sino alla mattina successiva allorché le accompagnerà presso l'abitazione materna prima di recarsi al lavoro;
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio/sera (con orario da concordare tra i genitori in funzione degli impegni lavorativi del padre) fino al lunedì mattina, con accompagnamento delle figlie direttamente a scuola;
• durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
Parimenti la madre potrà trascorrere con le figlie un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori si impegnano a definire i rispettivi periodi e, più in generale, l'organizzazione del periodo di vacanza scolastica estiva delle figlie, tenendo conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Ferma la regolamentazione delle visite prevista per il periodo scolastico durante il restante periodo delle vacanze scolastiche, i genitori – qualora vi sia disponibilità da parte di uno o di entrambi – potranno concordare periodi di permanenza più estesi delle figlie con l'uno o l'altro genitore o con entrambi i genitori, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie e nel rispetto del principio di alternanza e del benessere delle minori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con la madre dal
24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie 2025 i genitori danno atto di aver concordato che le figlie ed trascorreranno con la madre il periodo dal 24.12.2025 Per_1 Per_2 al 30.12.2025 e con il padre il periodo dal 31.12.2025 al 06.01.2026;
• durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni con la madre dal
Venerdì Santo mattina al Lunedì dell'Angelo sera;
• eventuali ulteriori periodi di vacanza scolastica (altre festività, ponti etc..) saranno concordati tra i genitori in un'ottica di collaborazione e nel rispetto del principio di bigenitorialità, tenendo conto del preminente interesse delle figlie oltre che dei rispettivi impegni lavorativi.
9) Le Parti si impegnano fin da ora a prestare reciproco assenso e/o consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stesse e per le figlie minori ed . Per_1 Per_2
10) Le Parti, danno atto di essere economicamente autonome ed autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo al mantenimento personale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) Le Parti convengono che il cagnolino di nome , intestato alla Ricorrente, verrà Pt_3
“affidato” alla medesima sig.ra presso il cui nuovo domicilio vivrà Parte_1 stabilmente. La sig.ra si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, Parte_1 ordinaria e straordinaria, relativa al mantenimento del cagnolino. Sarà facoltà del sig.
previo accordo con la sig.ra ospitare temporaneamente Pt_2 Parte_1 Pt_3 presso il proprio domicilio, purché ciò avvenga in condizioni compatibili con le abitudini e le esigenze dell'animale.
12) Le Parti danno atto che l'autovettura Ford Puma, targata GV093GG, intestata alla sig.ra è stata acquistata dalla Ricorrente mediante contratto di Parte_1 finanziamento n. 016004000344385 acceso con l'Istituto Ford Credit (FCE Bank) tuttora in essere e rispetto al quale il sig. coobbligato. La sig.ra Pt_2 Parte_1 manterrà il possesso e l'uso esclusivo del veicolo, assumendosi ogni onere residuo connesso al finanziamento;
in particolare, la sig.ra continuerà Parte_1
a farsi integralmente carico, pagando puntualmente alle relative scadenze dei ratei residui del finanziamento sino alla totale estinzione del debito verso l'Istituto Ford
Credit (FCE Bank), manlevando e tenendo indenne il sig. mero Parte_2 soggetto coobbligato del finanziamento, da qualsiasi inerente onere e/o responsabilità. Il sig. in ipotesi di futura corresponsione di Parte_2 qualsivoglia importo nei confronti dell'Istituto Ford Credit (FCE Bank) e/o di altro soggetto in ragione della coobbligazione prestata per il finanziamento sopra indicato avrà diritto ad ampia rivalsa e regresso nei confronti della medesima sig.ra
[...] per gli importi tutti eventualmente sborsati per capitale, interessi e Parte_1 spese, anche legali, in relazione al contratto di finanziamento medesimo. A fronte di quanto sopra, il sig. da atto di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine alla Pt_2 proprietà e all'utilizzo del mezzo.
13) Salvo quanto previsto nel presente accordo di separazione consensuale, le Parti danno atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo ragione e/o causa, avendo già precedentemente definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale.
Le parti hanno, altresì, chiesto di ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge e di dichiarare integralmente compensate le spese legali, dando atto della rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ex art. 13, co. 8, Nuova Legge Professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51, III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Milano il 09.01.2014 (Anno 2014, Atto n. 15, Reg. 01,
Parte 1, Serie /);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni, alle comunicazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
Dott.ssa Valentina Maderna. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG