Versione
26 febbraio 1952
26 febbraio 1952
Art. 1.
I posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile, che, fermo restando l'accantonamento a norma dell' art. 1 della legge 1 dicembre 1949, n. 868 , siano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:
a) gli ingegneri principali del Corpo del genio civile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni di anzianita' nel grado nonche' gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo A, civili o militari, di altre amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;
b) gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti;
c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.
I posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile, che, fermo restando l'accantonamento a norma dell' art. 1 della legge 1 dicembre 1949, n. 868 , siano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:
a) gli ingegneri principali del Corpo del genio civile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni di anzianita' nel grado nonche' gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo A, civili o militari, di altre amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;
b) gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti;
c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1962, n. 2305Provvedimento: La norma contenuta nell'art 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n 47 che prevede la riduzione del trenta per cento dei canoni di affitto in cereali o con riferimento al prezzo degli stessi, in favore degli affittuari conduttori o coltivatori diretti e delle cooperative, si applica non solo all'annata agraria 1951-1952, ma anche ai contratti stipulati in epoca successiva. ( Conf 1883/60, 3697/58).*Leggi di più...
- applicabilita anche ai contratti conclusi successivamente all'annata agraria 1951·
- contratti agrari·
- premio di coltivazione·
- legge regionale siciliana n 47 del 1952