CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2025, n. 34581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34581 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5160-2024 proposto da: SCHIAVONE ENNIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MI DE EL, AR CC, LE UN;
- ricorrente -
contro SALERNO PULITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO DE BLASI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 377/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2023 R.G.N. 546/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa La Corte d'appello di SA, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da NE EN nei confronti Oggetto R.G.N. 5160/2024 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34581 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 29/12/2025 2 di SA LI S.p.A. ed avverso la sentenza del tribunale di SA che aveva respinto la domanda con la quale egli instava per la declaratoria del proprio diritto al passaggio di cantiere con assunzione alle dipendenze di SA LI S.p.A. alle medesime condizioni applicate agli altri ex soci lavoratori della Cooperativa Leccio dal 2/11/2018, anche ai sensi della normativa regionale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EN NE con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito SA LI S.p.A. con controricorso;
dette parti hanno depositato memorie, il pubblico ministero ha comunicato requisitoria scritta;
è invece rimasta intimata la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 10 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. 3 Roma, così deciso alla pubblica udienza del 19.11.2025 Il consigliere estensore Dott. Roberto Riverso Il presidente Dott. Antonio Manna
- ricorrente -
contro SALERNO PULITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO DE BLASI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 377/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2023 R.G.N. 546/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa La Corte d'appello di SA, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da NE EN nei confronti Oggetto R.G.N. 5160/2024 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34581 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 29/12/2025 2 di SA LI S.p.A. ed avverso la sentenza del tribunale di SA che aveva respinto la domanda con la quale egli instava per la declaratoria del proprio diritto al passaggio di cantiere con assunzione alle dipendenze di SA LI S.p.A. alle medesime condizioni applicate agli altri ex soci lavoratori della Cooperativa Leccio dal 2/11/2018, anche ai sensi della normativa regionale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EN NE con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito SA LI S.p.A. con controricorso;
dette parti hanno depositato memorie, il pubblico ministero ha comunicato requisitoria scritta;
è invece rimasta intimata la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 10 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. 3 Roma, così deciso alla pubblica udienza del 19.11.2025 Il consigliere estensore Dott. Roberto Riverso Il presidente Dott. Antonio Manna