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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. AN Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2020, pubblicata il 31.10.2020, iscritto al n. 4289/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Castellammare di Stabia, Via Strada Napoli n. 260, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Parte_2
EN CA (c.f. ), AN CA (c.f. ) CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
e CA CA (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliati CodiceFiscale_3 presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di
Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del direttore generale, ing. , rappresentata e difesa, giusta CP_2 procura generale in atti, dall'avv. Guido Cortese (c.f. ), per quanto ancora CodiceFiscale_4 occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 3.12.2020, il Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1590/2020, pubblicata il 31.10.2020, con cui il
Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la sua domanda di pagamento dell'importo di 39.851,53
€ oltre interessi e spese, per residuo dovuto per prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa, ai sensi dell'art. 26 l. 833/78, di cui alle fatture emesse nel novembre 2013.
Il Tribunale aveva infatti affermato che l' aveva dedotto il superamento del tetto di Pt_3 spesa di struttura, per avere il fatturato un importo di 4.242.382,34 € rispetto a quello di Pt_1
4.013.000,00 € assegnatogli in contratto, per cui con riferimento alle fatture azionate per il mese di novembre erano non liquidabili gli importi richiesti e tali dettagliate affermazioni, contenute nella
Parte nota 176/2019, non erano state specificamente contestate né il aveva solo dedotto quale Pt_1
sarebbe stato invece il minor importo da lui fatturato rispetto a quello esposto, di cui era certamente a conoscenza, limitandosi a sostenere che l'onere probatorio incombeva su parte convenuta, da cui l'applicazione del disposto dell'art.115 c.p.c.; che non vi era necessità di comunicare la data di presuntivo sforamento del tetto di spesa.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di impugnazione che non vi erano in atti riscontri Parte probatori tali da dimostrare l'effettivo superamento del tetto di spesa;
era l' a dover dimostrare con prova documentale e certa di aver liquidato e pagato l'intero tetto di spesa assegnato e non era Parte vero che non vi era stata contestazione della nota avendo essa contestato l'avvenuta liquidazione degli importi pari al tetto di spesa.
Come secondo motivo si deduceva essere irrilevante la circostanza della eccessiva fatturazione a giustificare il mancato pagamento delle prestazioni richieste, essendo stato contestato Parte sia il contenuto della nota dell' sia lo stesso limite di spesa di 4.013.000,00 €. Parte Con un terzo motivo di appello si evidenziava che era stata l' a non contestare la sua negazione della esistenza del limite di spesa di 4.013.000,00 € e nulla su ciò aveva detto il primo giudice.
Col quarto motivo censurava la ritenuta irrilevanza delle comunicazioni periodiche da inviarsi
Parte dall' e contrattualmente pattuite in relazione all'andamento della spesa e agli esiti delle riunioni dei tavoli tecnici, ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa per macroarea/branca.
Con un quinto motivo di impugnazione ritornava sul principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. sostenendone la inoperatività per essere state rese specifiche contestazioni. Parte Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e per la condanna dell' al pagamento della residua somma di 39.851,53 € oltre interessi moratori, con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando Pt_3
essere nella fattispecie operante il tetto di spesa di struttura e non di branca ed essere rilevante non il mancato pagamento dell'intero importo liquidato ma proprio la ammissibilità della fatturazione ulteriore rispetto a quella già effettuata, ed instava per il suo rigetto.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il consigliere relatore, alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e deve pertanto essere respinto. Parte Sono infondati i primi due motivi, nella parte in cui si deduce essere a carico dell' la prova del superamento del tetto di spesa e questo non essere stato provato, posto che il primo giudice Parte ha ritenuto che la prova, correttamente da porsi a carico dell' sia stata fornita, utilizzando il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Né coglie nel segno l'appellante quando Parte afferma essere a carico dell' la prova di aver liquidato e pagato l'intero tetto di spesa assegnato, posto che nella fattispecie non è in discussione l'avvenuto pagamento o meno degli importi liquidati, bensì il pagamento degli importi fatturati oltre il tetto di spesa, per i quali espressamente le parti in contratto hanno convenuto nulla essere dovuto: in contratto è infatti previsto un limite di spesa corrispondente al fatturato, che non può essere superato, da ciò derivando la impossibilità di riconoscere pagamenti per prestazioni fatturate oltre il limite di spesa e quindi per quelle in oggetto.
Parte Inammissibile è poi la deduzione di aver contestato il contenuto della nota e quindi il superamento del tetto di spesa, avendo correttamente rilevato il primo giudice come detta contestazione fosse stata assolutamente generica, essendosi limitato il Centro a sostenere che era a carico della controparte l'onere della prova ma senza alcunchè dedurre in ordine al fatturato Parte dell'anno, di cui era perfettamente a conoscenza, a fronte di precise indicazioni e dati resi dall'
Inammissibile si presenta poi il terzo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene non avere il primo giudice risposto alla contestazione inerente l'ammontare di 4.013.000,00 quale tetto di spesa. Il primo giudice ha infatti effettuato una sua ricostruzione del rapporto tra le parti giungendo ad affermare che il tetto di spesa era di 4.013.000,00 € ed era stato superato per avere il Centro fatturato importi superiori. Rispetto a questo accertamento compiuto dal tribunale il motivo di appello
Parte si presenta assolutamente generico, continuando l'appellante a sostenere essere a carico dell'
l'onere della prova ma senza prendere alcuna posizione sul punto e quindi senza dedurre specificamente in ordine all'ammontare del tetto di spesa, che nemmeno indica nel suo eventuale, diverso, importo corretto (se non, per la prima volta, in comparsa conclusionale in appello). Il quarto motivo si presenta parimenti inammissibile in quanto inconferente rispetto alla motivazione resa dal primo giudice. Di nessun rilievo infatti sono tutte le deduzioni inerenti le mancate comunicazioni periodiche dei livelli di spesa e il mancato deposito dei verbali del tavolo tecnico, potendo questi avere rilevanza esclusivamente nei casi di superamento dei tetti di branca/macroarea mentre nella fattispecie si controverte in ordine al superamento del tetto di spesa di struttura, la cui conoscenza è sicuramente a carico della struttura sanitaria. Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. n. 4375/2023), l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”; e (cfr. Cass. n. 4375 del 2023), “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione
è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”.
Inammissibile in quanto generico è anche il quinto motivo di impugnazione con cui si sostiene essere nella fattispecie inoperativo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c per essere state rese specifiche contestazioni. Come già detto, non è censurata l'affermazione del tribunale secondo cui la contestazione era generica, essendosi limitato il Centro a sostenere che in base ai Parte principi in tema di onere probatorio era l a dover dare la prova di quanto dedotto. E' evidente che, a fronte di una specifica indicazione di importi fatturati, l'opposta non poteva trincerarsi dietro una astratta applicazione dei principi in materia di onere probatorio ma doveva provvedere a contestare specificamente quanto da controparte affermato, eventualmente anche producendo le fatture in oggetto a dimostrazione di importi diversi fatturati.
Sarebbe stato onere quindi del di prendere posizione su questi fatti, indicando Pt_1
eventualmente anche i motivi per i quali, a fronte delle fatture precedentemente emesse e degli importi asseritamente liquidati, non aveva inteso promuovere giudizi per ottenerne il pagamento, laddove l'aver agito solo per un residuo di mensilità di novembre 2013 è indice presuntivo dell'avvenuta fatturazione e pagamento delle precedenti mensilità; correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione, a fronte di una difesa generica e non correlata alla specificità dei fatti esposti in comparsa di risposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dal nei confronti dell' , avverso Parte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2020, così provvede: Parte 1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo