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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO, all'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2025 R.G. vertente
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES Di AT ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Trinitapoli (BT) alla via
G. UN n. 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 1.4.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con lettera del 15.11.2024 l'agenzia dell' comunicava la CP_1 rideterminazione della pensione cat. AS n. 4215777 a decorrere dal 1° febbraio 2022 contestando l'esistenza di un indebito pari ad € 3.454.50, maturato da febbraio 2022 a novembre 2024 all'esito della verifica dei redditi 2022. Ritenendo illegittima pretesa ricorreva davanti il giudice del lavoro allegando in diritto: la violazione dell'art. 3 commi 1 e 2 e dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990, per mancanza di motivazione dell'atto e violazione del diritto di difesa, nonché l'assenza di dolo in capo alla ricorrente per aver presentato ogni anno regolare dichiarazione reddituale.
Tanto premesso, domandava di accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 3.454,50, per le ragioni innanzi libellate con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' in forza della suddetta procedura di recupero indebito;
con vittoria CP_1 di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la CP_1 inammissibilità della domanda, la inammissibilità della domanda per difetto di domanda amministrativa;
l'omessa prova gravante sul ricorrente e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, anche a norma dell'art. 96 c.p.c., allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Preliminarmente e eccezioni sollevate dall' vanno disattese in quanto sconfessate CP_2 dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
3. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce la mancanza di motivazione e comunque l'illegittimità del provvedimento dell' in data 15 novembre 2024 con il quale l' agisce in restituzione della somma di € CP_1 CP_1
3.454,50 a titolo di assegno sociale parzialmente non dovuto per il periodo di tempo da febbraio 2022
a novembre 2024.
La doglianza non può essere condivisa.
L'indebito opposto origina dalla percezione di somme a titolo di maggiorazione sociale non spettanti in quanto titolare di pensione sociale integrata al minimo, non ha indicato di percepire pensione estera
(dalla Svizzera), e solo nelle dichiarazioni reddituali limitatamente ai mesi di ottobre 2023 per l'anno
2022 e di ottobre 2024 per l'anno 2023 faceva riferimento a detti ulteriori redditi. L' una volta CP_1 venuto a conoscenza della percezione della pensione estera ha ricalcolato l'assegno sociale, scaturendo così l'obbligo della parziale restituzione per motivi reddituali. Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito sussiste in quanto la ricorrente, pur titolare di pensione estera non l'ha dapprima mai dichiarata all' , percependo quindi l'integrazione al CP_1 minimo sulla pensione cat. AS N. 4215777 di cui è titolare;
che la ricostituzione reddituale veniva operata con riferimento al solo periodo non ricadente nella dichiarazione effettuata.
Nel merito, la ricorrente domanda di accertare la non debenza della somma rivendicata dall' , CP_2 allegando la insussistenza del dolo in capo alla stessa e la violazione da parte dell' del CP_2 prescritto termine annuale.
Giova ricostruire il quadro normativo.
L'art. 52 della legge 88/1989 dispone che: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Successivamente la legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto, con norma di interpretazione autentica, all'art. 13, comma 1, che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite", statuendo, al comma 2, che : “L' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In relazione alla fattispecie del dolo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sè stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11498 del 23.12.1996) e, ancora, che : “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21019 dell'8.10.2007 e, in senso conforme,
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 14347 del 15.06.2010).
Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cit. le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella specie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass.,
Sez. Un., n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora, per quel che rileva maggiormente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge 412 CP_2 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti CP_1 dalla legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della illegittimità del provvedimento opposto, in primo luogo, la circostanza che l' fosse a conoscenza dei redditi prodotti e, per l'effetto, non sarebbe CP_1 configurabile la fattispecie del dolo, e, in secondo luogo, allega il mancato rispetto da parte dell' del termine annuale prescritto per il recupero dell'indebito. CP_2
Entrambe le argomentazioni non appaiono condivisibili.
Quanto alla insussistenza del dolo in capo alla pensionata, dalla documentazione in atti si evince che la pensione della ricorrente veniva ricostituita a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell' dell'esistenza di redditi provenienti dall'estero, con accertamento da parte dell' CP_2 CP_2 della percezione dei maggiori redditi non dichiarati, situazione quindi sconosciuta all' . CP_2
Orbene, dal tenore delle norme di cui alle disposizioni citate e dall'analisi dell'orientamento giurisprudenziale più recente sviluppatosi in tema di ripetizione di indebito, deve ritenersi, in primo luogo, che l'omessa comunicazione della effettiva situazione reddituale, che non poteva essere conosciuta dall' convenuto, legittimi la ripetibilità delle somme indebitamente percepite e, in CP_2 secondo luogo, che non possa ritenersi la natura perentoria e/o decadenziale del termine annuale previsto per il recupero dell'indebito la cui inosservanza determinerebbe, secondo le allegazioni della parte ricorrente, la irripetibilità. Viceversa, la mancata previsione nella norma in argomento di espresse conseguenze sanzionatorie induce a ritenere che il ritardo dell' debba essere sussunto CP_2 nella fattispecie dell'inadempimento contrattuale che, come noto, determina conseguenze risarcitorie
(si veda, in tal senso, anche Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1660 del 3.02.2012). Le ragioni esposte e l'omessa prova da parte della ricorrente della sussistenza delle condizioni per fruire della maggiorazione sociale, contestata dall'Ente previdenziale, determina il rigetto del ricorso.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 1.4.2025, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 9 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO