CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11/2021 del R.G.A.C. pendente TRA nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato il [...] a [...] (c.f.: ) e
[...] C.F._2 [...]
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., tutti Parte_3 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Aliperta Pierluigi (c.f. ) come da procura C.F._3 su foglio separato;
APPELLANTI E
quale mandataria di (c.f.: CP_1 CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(c.f. tramite la CERVED CREDIT Controparte_3 P.IVA_3
MANAGEMENT SPA (c.f.: , quale sua mandataria e procuratrice, giusta atto P.IVA_4 per Notaio del 2/08/2019, registrato in Milano il 6/08/2019 al n. 20458 s. Persona_1
1T, in persona del Dr. in qualità di procuratore speciale, giusta poteri Controparte_4 conferiti con Procura Speciale per atto Notar del 25.09.2020 Rep. n. 22298 – Persona_2
Racc. n. 10843, registrato presso Agenzia Entrate – Ufficio di Roma 2, in data 30.09.2020 al n. 24480, serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Capunzo Raffaello (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLATA
(c.f.: ) e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta Controparte_5 P.IVA_5 procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Persona_3
Pordenone del 21 settembre 2016 rep. n. 293285/28260 – la
[...]
(c.f. ), a sua per il tramite della mandataria con Controparte_6 P.IVA_6 rappresentanza e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 – Persona_3
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monterosso Tito Controparte_7 P.IVA_7
1 (c.f. ), come da procura alle liti autenticata nella firma in Notar C.F._5 [...] il 05/12/2023 n.5529 Rep. e n.3784 Racc., e registrata ad Albano Laziale il Per_4
06/12/2023 al n. 20767, Serie 1T; INTERVENUTA CONCLUSIONI All'udienza del 12/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 8564/16, emesso in data 29.11.2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla (di seguito: Autospecial), quale Parte_3 debitrice principale, e a ed nella loro qualità di Parte_2 Parte_1 Parte_4 garanti, il pagamento, in favore della (già CP_1 Controparte_8
, quale mandataria di della somma di € 307.806,26, oltre interessi
[...] Controparte_2 convenzionali dalla notifica del ricorso al soddisfo, di cui € 74.388,04, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 10322659 ed € 233.418,22, a titolo di saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. 1001489809. Avverso detto decreto proponeva opposizione la la quale, in via preliminare, Parte_3 disconosceva la sottoscrizione apposta da all'epoca dei fatti legale Parte_2 rappresentante della società, sui documenti contrattuali depositati dalla creditrice in sede monitoria. Con specifico riferimento al rapporto di conto corrente, poi, l'opponente lamentava che l'istituto di credito non avesse fornito prova adeguata dell'esatta consistenza della pretesa vantata e, in ogni caso, eccepiva la nullità del contratto perché privo della sottoscrizione della banca;
in relazione al rapporto di finanziamento, invece, la società eccepiva l'usurarietà degli interessi applicati. Proponevano opposizione, altresì, e eccependo la Parte_4 Parte_2 Parte_1 nullità della fideiussione da loro concessa perché anteriore al sorgere delle obbligazioni garantite e, quindi, ad esse non univocamente riferibile e, inoltre, lamentavano che l'istituto di credito non avesse loro comunicato la decadenza dal beneficio del termine. Si costituiva quale mandataria di deducendo l'infondatezza CP_1 Controparte_2 dell'opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto. Ai fini del presente giudizio di appello va rilevato, inoltre, che con ordinanza del 24.5.2018, il Tribunale, avendo proposto istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte CP_1 dal legale rapp.te della sui predetti documenti contrattuali, ammetteva la consulenza Parte_3 grafologica;
tuttavia, all'esito dell'udienza del 30.10.2018 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, il primo Giudice, rilevato il mancato deposito degli originali dei documenti disconosciuti da parte della dichiarava inammissibile “la richiesta di CTU Controparte_2 formulata da parte opposta” e rinviava la causa all'udienza del 20.12.2019 per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa depositata in data 17.12.2019, interveniva, poi, nel giudizio Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria di nelle more Controparte_3 divenuta cessionaria del credito in contestazione, facendo proprie le difese già spiegate dall'opposta e, quindi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3664/20, pubblicata in data 27
2 maggio 2020, rigettava le opposizioni, revocava il decreto ingiuntivo e condannava
[...] nonché ed Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_4 questi ultimi quali garanti e nei limiti della garanzia prestata, al pagamento, in favore della Cerved Credit Management s.p.a. quale mandataria della cessionaria Controparte_3 dell'importo di € 307.806,26, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo oltre che al rimborso delle spese di lite. In sintesi, il Tribunale, affermava che:
- la banca opposta aveva adempiuto al proprio onere probatorio producendo, già in fase monitoria, tutti i documenti contrattuali attestanti i rapporti intrattenuti con la società debitrice (contratto di conto corrente con copia integrale degli estratti conto, contratti di apertura di credito e contratto di finanziamento) e, per quanto concerne , Pt_2 Pt_4
e i contratti di fideiussione da loro sottoscritti. Parte_1
- che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su detti documenti da Parte_2 quale legale rappresentate della doveva ritenersi inammissibile giacché aver Parte_3
“discusso nel merito del rapporto debitorio (la società debitrice ha contestato, infatti, l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte ed eccepito la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma oltre che l'usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto di finanziamento) appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto, ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dalla nel merito”. Parte_3
- allo stesso modo, secondo il primo Giudice, risultava inammissibile anche il disconoscimento operato dal con riferimento alla sottoscrizione apposta Parte_2 sul contratto di fideiussione perché generico;
- era infondata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'obbligo di forma scritta ex art. 117 t.u.b. per il difetto di sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, giacché la sottoscrizione da parte della banca rilevava solo ai fini della attribuibilità alla stessa di quelle disposizioni contrattuali ma, avendo l'istituto di credito regolarmente dato corso all'esecuzione del rapporto, nessun dubbio poteva sorgere in ordine alla riferibilità di quel contratto a quella banca;
- il contratto di conto corrente oggetto di giudizio doveva ritenersi pienamente valido perché sottoscritto dalla correntista e a questa consegnato dalla come provato CP_6 dalla circostanza per cui era stata proprio l'opponente, in sede di costituzione, a depositare tutti i documenti contrattuali relativi ai rapporti dedotti in giudizio, così implicitamente ammettendo di averne la disponibilità.
- era infondata l'eccezione con cui l'opponente aveva lamentato che nel corso del rapporto di finanziamento l'istituto di credito avesse applicato interessi passivi in misura usuraria poiché formulata in maniera del tutto ipotetica, senza alcun riferimento alle condizioni economiche concretamente applicate;
- la parte opposta aveva prodotto, già in sede monitoria, la lettera di costituzione in mora regolarmente ricevuta dalla debitrice principale in data 30.12.2008 con cui l'istituto di credito, avvalendosi della facoltà convenzionale, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e il contestuale recesso dal contratto di conto di corrente e da quello di finanziamento.
3 Con riferimento ai garanti, invece, il Giudice di prime cure osservava che:
- in tutti i contratti di garanzia agli atti era stata espressamente prevista l'automatica estensione ai fideiussori della decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale.
- i contratti di garanzia dedotti in giudizio erano sussumibili nella fattispecie della cd. fideiussione omnibus, disciplinata dall'art. 1938 c.c., che, nel testo novellato dall'art. 10 l. 154/92, subordina la validità della fideiussione prestata per obbligazioni future, alla previsione dell'importo massimo garantito, nella specie puntualmente indicato.
- l'eccezione formulata in sede di comparsa conclusionale dagli opponenti secondo cui la pretesa vantata dall'originaria creditrice sarebbe già stata soddisfatta dalla Controparte_2 cogarante Confidi, non risultava sufficientemente provata poiché l'atto di transazione, depositato unitamente a tale comparsa, riportava una dizione generica e non consentiva di ritenere dimostrato che il credito garantito da Confidi, a soddisfacimento del quale sarebbe intervenuto il pagamento di cui alla transazione in parola, fosse quello effettivamente dedotto in questo giudizio da Controparte_2
Infine, avendo la cessionaria del credito oggetto di lite formulato espressa domanda affinché la sentenza resa a definizione del giudizio producesse effetti esclusivamente nei suoi confronti e non essendo stata effettuata dall'istituto di credito nessuna contestazione neppure in ordine alla cessione per cui è causa, il Tribunale disponeva la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata dal decreto opposto, direttamente in favore della e, in Controparte_3 nome e per conto di questa, alla mandataria Cerved Credit Management S.p.A.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 28.12.2020, tramite pec al difensore costituito per le parti appellate nel giudizio di primo grado) hanno proposto appello
, e per i seguenti motivi: Parte_3 Parte_3 Parte_1 Parte_2
2.1 Errata applicazione degli artt. 1418, 1325, 2697 c.c. e 117 e 127 T.U.B, in ordine ai requisiti richiesti per l'efficacia del decreto ingiuntivo giacché la opposta non aveva mai prodotto in originale, in particolare, i seguenti documenti: Condizioni su rapporto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa del 6/10/2004 recante n.10322659 relativamente a tutte le firme apposte;
comunicazione di domicilio e condizioni contrattuali più significative del 6/10/2004 relativamente a tutte le firme apposte;
contratto di affidamento per imprese e professionisti del 7/10/2004 relativamente a tutte le firme apposte;
contratto di finanziamento del 7/6/2007 relativamente a tutte le firme apposte. Secondo gli appellanti, inoltre, tale documentazione non era mai stata in loro possesso, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, giacché i contratti contestati, erano stati per la prima volta visionati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo n. 8564/2016 del 29.11.2016, mediante accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio in seguito ad istanza di visibilità promossa dal difensore in data 19.01.2017 e concessa in data 25.01.2017. Inoltre, gli appellanti hanno ribadito il difetto insanabile di forma della predetta documentazione, dal momento che erano state disconosciute la totalità delle sottoscrizioni apposte ai documenti bancari e finanziari prodotti in copia dalla ed hanno evidenziato CP_6 che il Giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la documentazione prodotta dall' sul presupposto, non veritiero, che la parte contraente fosse a conoscenza del CP_2
4 contenuto dei richiamati rapporti contrattuali, mentre la effettiva conoscenza era stata conseguita solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 col secondo motivo gli appellanti hanno dedotto che l' è socia della Parte_3 [...] ed anch'essa beneficia, al pari di altri associati, delle garanzie offerte da quest'ultima CP_9 per l'accesso al credito bancario sicché l' oltre a richiedere la somma oggetto del CP_2 presente giudizio agli odierni appellanti, si prodigava di richiederla anche alla Confidi, la quale, con accordo transattivo del 28.09.2018, aveva definito con l' una serie di posizioni CP_2 debitorie, tra cui anche quella dell' per il valore complessivo nell'interesse di Parte_3 quest'ultima pari ad € 315.000,00, come da documentazione allegata in giudizio.
2.3 Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato che ingiustificatamente il Tribunale non ammetteva la CTU per ricostruire i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed hanno insistito per l'ammissione di tale mezzo istruttorio richiamando, in particolare, il proprio elaborato peritale depositato nel corso del giudizio di primo grado dal quale emergevano una serie di anomalie tali da disconoscere qualsiasi interesse o commissione di massimo scoperto applicate e risultava che il tasso di interesse applicato dalla in tale rapporto era da considerarsi usuraio, poiché il CP_6
TEG applicato dalla banca sul conto corrente, era risultato superiore al tasso soglia in ben 13 dei 23 periodi esaminati.
2.4 Infine, gli appellanti, considerata l'opposizione spiegata nei confronti della cessione del credito vantato nei loro confronti, hanno chiesto di rendersi inefficace l'estromissione dal giudizio dell' e di spiegare gli effetti del giudizio d'appello anche nei confronti di quest'ultima, differentemente da CP_2 quanto stabilito in sentenza impugnata. Sulla base di tali premesse gli appellanti così concludevano: 1) Nel merito, avendo innanzitutto disconosciuto le firme apposte così come, non essendo stati prodotti da controparte la documentazione in originale, dichiarare al nullità della documentazione contrattuale per difetto di forma scritta, riferita alle condizioni su rapporto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa del 6/10/2004 recante n.10322659; comunicazione di domicilio e condizioni contrattuali più significative del 6/10/2004; contratto di affidamento per imprese e professionisti del 7/10/2004 ; contratto di finanziamento del 7/6/2007 e conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opponenti e tutti gli atti conseguenti;
2) Di conseguenza, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo promosso nei confronti dell'
[...]
nonché dei fidejussori nonché per ed Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
3) Dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8564/2016 emesso dal Tribunale di Napoli, per carenza di prova scritta del credito azionato;
4) accogliere le domande ed eccezioni col presente atto avanzate;
5) Accertare l'insussistenza del credito azionato e respingere la domanda di ingiunzione di controparte perché infondata in fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo n. 8564/2016 emesso dal Tribunale di Napoli;
6) dichiarare, con sentenza, la inesistenza del credito azionato dalla società opposta, nonché di qualsivoglia preteso diritto di credito della stessa nei confronti di essi opponenti;
7) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale della presente opposizione, riconoscere la riduzione della somma ingiunta dati i motivi di cui in narrativa;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario;
5 La tramite la mandataria Cerved Credit Management S.p.A., si è Controparte_10 costituita in giudizio e, premesso di aver acquistato dal il credito vantato da Controparte_2 quest'ultima società nei confronti degli appellanti, eccepiva la nullità dell'atto di appello in quanto proposto nei confronti della e per essa la soggetto non Controparte_2 CP_11 più titolare del credito giacché, già in sede di deposito della comparsa conclusionale, la
[...]
si era costituita in giudizio e pertanto ogni azione e/o gravame andava Controparte_10 proposta nei soli confronti del nuovo soggetto legittimato. In ogni caso l'appellata, dopo aver riprodotto le difese spiegate nel giudizio di primo grado, ha eccepito anche l'inammissibilità, ex art. 342 cpc, dell'appello ex adverso proposto ed ha evidenziato l'infondatezza, anche nel merito, dell'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto. In data 6.3.2025 si è costituita , tramite la procuratrice e servicer CP_5 [...]
a sua volta per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_6 servicer prospettando che: Controparte_7
- la società aveva ceduto, in data 13/12/2024, ai sensi e per gli effetti Controparte_3 degli artt1 e 4 L. 130/99 e dell'art.58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n. 2 del 4 gennaio 2025 - con effetto economico dal 30 giugno 2024 a (cessionario) Controparte_5 una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei confronti della e di Parte_3
e Parte_2 Parte_1
- a sua volta, il cessionario aveva conferito a ogni CP_6 Controparte_6 espressa facoltà di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e, pertanto Controparte_6 aveva delegato al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei Controparte_7 crediti. Nel merito, la intervenuta ha evidenziato che, ictu oculi, le firme disconosciute apposte dal sono autografe, in quanto corrispondono esattamente a quelle apposte dallo Parte_2 stesso sulla procura alle liti e che la condotta assunta da controparte risultava incompatibile con l'operato disconoscimento, avendo sollevato diverse contestazioni e/o eccezioni in merito alle clausole contenute nei contratti come, ad esempio, l'asserito addebito di interessi anatocistici o usurai, oppure la nullità delle cms e così via, che lasciano presumere la avvenuta sottoscrizione del contratto. Oltre a chiedere la conferma della statuizione della sentenza di primo grado, la intervenuta, nel caso, diversamente dal Giudice di primo grado, dovesse essere ritenuto ammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni di cui alla documentazione contrattuale, ha reiterato – in via istruttoria - la istanza di verificazione delle firme ex art. 216 c.p.c., già formulata in primo grado da nonché, anche se implicitamente, con comparsa di risposta in appello Controparte_2 depositata in data 04/02/2021, verificazione che - stante l'effetto della ritenuta inammissibilità del disconoscimento - non era stata esperita dal primo Giudice, e, quindi, ha chiesto che - in subordine - venga disposta la nomina di CTU grafologico, da eseguirsi mediante l'acquisizione del saggio calligrafico ex art. 219 c.p.c., autorizzando nel caso di mancato rinvenimento degli originali, la esecuzione della verifica dell'autografia delle firme disconosciute sulle copie fotostatiche dei contratti già prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.
6 All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appello proposto da è certamente Parte_3 ammissibile in quanto risulta correttamente notificato ad entrambe le controparti del giudizio di primo grado tramite pec all'indirizzo dell'avv. Raffaello Capunzo che, nel giudizio di primo grado, difendeva sia la quale mandataria di sia la intervenuta CP_1 Controparte_2
Cerved Credit Management S.p.A, quale mandataria di Controparte_3
Tuttavia, passando ad esaminare i motivi di gravame formulati dagli appellanti, rileva il Collegio che risulta certamente inammissibile il primo, avente ad oggetto la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il disconoscimento, da parte di legale rapp.te Parte_2 della delle sottoscrizioni da lui apposte sui documenti contrattuali depositati dalla Parte_3 controparte a sostegno della pretesa vantata. Gli istanti, infatti, si sono limitati a prospettare che la non aveva mai prodotto gli originali della documentazione disconosciuta e a ribadire CP_6 che la stessa non poteva già essere in loro possesso prima dell'instaurazione delle lite senza, tuttavia, minimamente confrontarsi con la motivazione resa dal primo Giudice il quale, invece, aveva evidenziato che “aver discusso nel merito del rapporto debitorio appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto, ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dalla nel merito”. Rispetto a tale affermazione gli appellanti non hanno formulato Parte_3 nessuna contestazione con la conseguenza che il primo motivo di appello risulta, come detto, inammissibile. Analogamente, rispetto al secondo motivo di appello avente ad oggetto gli effetti dell'accordo transattivo del 28.09.2018, intervenuto tra la e la Confidi, gli appellanti non hanno CP_2 formulato nessuna censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata nella quale il primo Giudice evidenziava che tale atto di transazione riportava una dizione generica e non consentiva di ritenere dimostrato che il credito garantito da Confidi, a soddisfacimento del quale sarebbe intervenuto il pagamento di cui alla transazione in parola, fosse quello effettivamente dedotto in questo giudizio da sul punto, infatti, l' e i Controparte_2 Parte_3 garanti si sono limitati a ribadire che l'accordo sopra indicato avrebbe riguardato anche i crediti vantati dalla nei confronti della società appellante, ma non hanno offerto nessuna CP_6 puntualizzazione rispetto a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure. Anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento atteso che, ancora una volta, gli appellanti non si sono confrontati con la motivazione della decisione impugnata, con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'asserita usurarietà degli interessi passivi applicati dalla Banca poiché formulata in maniera del tutto ipotetica, senza alcun riferimento alle condizioni economiche concretamente applicate. Sotto altro aspetto, invece, risultano generiche le deduzioni degli appellanti rispetto alla validità delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti intercorrenti con l'istituto di credito opposto (odierno appellato), giacché i deducenti si sono limitati a richiamare le conclusioni di una consulenza di parte, allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, omettendo, tuttavia, di indicare le circostanze che potrebbero condurre all'accertamento di illegittimità delle predette clausole.
7 Risulta, infine, inammissibile anche l'ultimo motivo di appello giacché, ancora una volta, gli appellanti non hanno formulato nessuna critica alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla condanna disposta direttamente in favore della cessionaria del credito oggetto di lite, intervenuta nel giudizio di primo grado, limitandosi a richiamare gli Controparte_3 art. 108 e 111 c.p.c. e ad affermare di essersi opposti “alla cessione”. In conclusione, tutti i motivi dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 risultano inammissibili. Parte_3
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra gli appellanti e la CP_3
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo
[...] riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 260.001,01 ad € 520.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Nulla è dovuto, invece, nei confronti della che non si è costituita nel presente Controparte_2 giudizio, nonché nei confronti della che è intervenuta nel presente giudizio Controparte_5 soltanto in data 6.3.2025, limitandosi a riproporre le difese già spiegate dalla sua dante causa
Controparte_3
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_5
avverso la sentenza n. 3664/20, pubblicata in data 27 maggio 2020 dal Tribunale di
[...]
Napoli, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in: € 17.252,00 (diciasettemiladuecentocinquantadue/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. Contributo unificato come in motivazione Così deciso in Napoli, il 9/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
8