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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 44/2025 pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. SA Angela MI)
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maffei Ilaria)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Sulla base delle conclusioni congiunte precisate in data 5.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo, di cui hanno dato atto nelle note depositate in PCT in data
20.10.2025, precisando le seguenti conclusioni congiunte: “I sottoscritti Sig.ra Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ilaria Maffei e Sig , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1
MI SA in relazione al procedimento in corso dichiarano di avere raggiunto un accordo e chiedono che sia
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni.
Per_ 1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e, solo limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in
cui ciascuno avrà la figlia con sé.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione
e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza, saranno assunte di comune
accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa
salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
Il padre vedrà la figlia e la terrà presso di sé a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica
sera.
Per_ 2. La figlia , studente universitario, maggiore di età ed economicamente non autosufficiente, manterrà la residenza
anagrafica presso la madre in Lucca
3. Il signor corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento in favore delle figlie Parte_1 Controparte_1
Per_ Per_
e , dell'importo di € 450,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente.
4. Le parti concordano di suddividere le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del signor e del Parte_1
30% a carico della signora Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa, da intendersi CP_1
come straordinarie, esse, in via di principio, dovranno essere quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di
Lucca in data 7.10.2020”.
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte, riportandosi alle note depositate in data 20.10.2025, e hanno chiesto la compensazione delle spese legali;
il G.I. all'esito dell'udienza ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge n. 74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge,
l'insistenza nei rispettivi atti e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti la prole, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dai coniugi, trasfusi nel verbale di udienza del 5.11.2025, atteso che con gli stessi hanno tutelato
Per_ Per_ adeguatamente l'interesse della figlia minorenne e della figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente.
Per quanto attiene le ulteriori condizioni di divorzio, il Tribunale può limitarsi a prendere atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, avendo questi ad oggetto diritti disponibili.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto tra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di LUCCA (LU) il C.F._2
30.07.1995 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LUCCA (LU) - all'Anno 1995 –
Atto n. 167 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di LUCCA (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 2.12.2025 Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 44/2025 pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. SA Angela MI)
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maffei Ilaria)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Sulla base delle conclusioni congiunte precisate in data 5.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo, di cui hanno dato atto nelle note depositate in PCT in data
20.10.2025, precisando le seguenti conclusioni congiunte: “I sottoscritti Sig.ra Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ilaria Maffei e Sig , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1
MI SA in relazione al procedimento in corso dichiarano di avere raggiunto un accordo e chiedono che sia
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni.
Per_ 1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e, solo limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in
cui ciascuno avrà la figlia con sé.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione
e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza, saranno assunte di comune
accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa
salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
Il padre vedrà la figlia e la terrà presso di sé a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica
sera.
Per_ 2. La figlia , studente universitario, maggiore di età ed economicamente non autosufficiente, manterrà la residenza
anagrafica presso la madre in Lucca
3. Il signor corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento in favore delle figlie Parte_1 Controparte_1
Per_ Per_
e , dell'importo di € 450,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente.
4. Le parti concordano di suddividere le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del signor e del Parte_1
30% a carico della signora Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa, da intendersi CP_1
come straordinarie, esse, in via di principio, dovranno essere quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di
Lucca in data 7.10.2020”.
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte, riportandosi alle note depositate in data 20.10.2025, e hanno chiesto la compensazione delle spese legali;
il G.I. all'esito dell'udienza ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge n. 74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge,
l'insistenza nei rispettivi atti e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti la prole, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dai coniugi, trasfusi nel verbale di udienza del 5.11.2025, atteso che con gli stessi hanno tutelato
Per_ Per_ adeguatamente l'interesse della figlia minorenne e della figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente.
Per quanto attiene le ulteriori condizioni di divorzio, il Tribunale può limitarsi a prendere atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, avendo questi ad oggetto diritti disponibili.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto tra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di LUCCA (LU) il C.F._2
30.07.1995 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LUCCA (LU) - all'Anno 1995 –
Atto n. 167 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di LUCCA (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 2.12.2025 Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli