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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1206/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1206/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
04/12/2024
OGGETTO: d a
Fideiussione - Polizza ARISTIDE BARCELLA, e Persona_1 CP_1
fideiussoria quest'ultima rappresentata Parte_1
Codice: P.IVA_1 dall'amministratore di sostegno , con il patrocinio dell'avv. Persona_1
Valtulini Giovanni
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Ghisalberti Tommaso Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1983/2021
1 pubblicata in data 08 novembre 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della impugnata sentenza … in via pregiudiziale assorbente:
dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimo frazionamento del credito;
nel merito: dichiararsi inesistente il diritto di surroga vantato ed azionato dal signor con l'azione monitoria e, per l'effetto, dichiararsi Controparte_2
nullo ed illegittimo il decreto intuivo opposto revocandolo;
in ogni caso:
- condannarsi l'appellato alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario”.
Dell'appellato
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dai SI Parte_2
, e e,
[...] Persona_1 CP_1 Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1983/2021 Sent. – n. 4150/2021 Rep. e n. 5831/2019 R.G., emessa dal
Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo in data 2
novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021.
IN OGNI CASO
2 Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e e queste ultime quali Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_1
eredi di hanno proposto opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1760/19, emesso in data 26 aprile
2019, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 70.000,00, oltre accessori, in favore di . Controparte_2
In tale atto hanno evidenziato che:
- aveva ingiunto il pagamento quale titolare di un diritto di Controparte_2
surroga ai sensi dell'art. 1203 cc nei confronti di e delle Parte_2
eredi di;
CP_3
- l'ingiungente ed i suoi fratelli , , Giovanni e , da Pt_3 Per_2 CP
una parte, e i fratelli e dall'altra, avevano rilasciato CP_3 Pt_2
due distinte fideiussioni il 30 gennaio 2008, a garanzia ciascuna del 50% del debito d'Immobiliare Triploch S.r.l., in favore di Banca Popolare di
Bergamo, poi BI Banca, di cui la società era correntista;
- a seguito dell'esposizione debitoria insoluta della società garantita, CP
ed i suoi fratelli avevano stipulato una transazione in data 25
[...]
settembre 2017 con la Banca, versando a saldo e stralcio della loro posizione la somma di € 140.000,00 ciascuno (per un totale di € 560.000,00
complessivi), con diritto di surroga ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. nei
3 confronti dei due fratelli rispetto ai diritti di BI nei confronti di Pt_2
questi ultimi e per l'importo di € 70.000,00 per ciascuno dei;
CP
Hanno formulato opposizione sostenendo che:
il decreto ingiuntivo era nullo perché sulla base dell'accordo tra BI e i fratelli , questi avevano dato impulso a cinque separate ingiunzioni CP
quintuplicando indebitamente i relativi costi;
- , come i suoi fratelli, avevano reso autonoma fideiussione Controparte_2
rispetto alla quota di debito dell'altro gruppo di fideiussori e aveva transatto,
un debito affatto autonomo;
l'ingiungente, non aveva, pertanto, alcun diritto di regresso o surroga nei confronti di questi ultimi, giacché non vi era alcun rapporto di solidarietà
passiva tra i due gruppi di garanti.
si è costituito prospettando che: Controparte_2
- i soggetti passivi del suo credito erano plurimi, pertanto le azioni monitorie intentate non costituivano illegittima parcellizzazione del credito;
- il titolo in forza del quale aveva agito in via monitoria era la transazione,
non il contratto di fideiussione, poiché in quella sede era stato pattuito che i creditori subentrassero nel rapporto obbligatorio, nella stessa CP
situazione attiva della Banca creditrice e con le medesime garanzie;
- tale patto era opponibile alle controparti in quanto non peggiorativo e, anzi,
per loro vantaggioso, in quanto la Banca, in assenza, avrebbe chiesto loro una somma superiore a € 70.000,00 per ciascun fideiussore;
4 - risultava pacificamente che la società era garantita da due fideiussioni e non da un'unica co-fideiussione solidale.
2.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato la opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese.
21. In particolare ha rilevato che:
l'art. 10 della transazione è riproduttivo degli artt. 1203 e 1204 cod.civ. e contiene la precisazione che la surrogazione opera nella misura del 50% di quanto pagato alla banca in quanto i garanti avevano assunto la garanza nei limiti del 50%;
la surrogazione opera ex lege ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cod.proc.civ. ma si verificherebbe anche per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod.civ.
e, in entrambi i casi, ai sensi dell'art. 1204 cod.civ. ha effetto nei confronti dei terzi che hanno prestato fideiussione a garanzia del medesimo debito;
sussiste nesso di accessorietà tra il credito parzialmente soddisfatto da e il rapporto da cui trae origine la garanzia prestata dagli Controparte_2
opponenti;
è irrilevante la qualificazione delle garanzie e comunque, anche se le parti affermano che si tratti di fideiussioni separate, si tratta in realtà di fideiussione prestata da più persone ex art. 1946 cod.civ. con beneficio della divisione ex art. 1947 cod.civ.;
anche se si prospetti la esistenza di due fideiussioni autonome opera
5 comunque il fenomeno successorio della surrogazione di cui all'art. 1203
cod.civ.
3.Hanno proposto appello , e nonché Pt_2 CP_1 Parte_1
sulla base di due motivi. Persona_1
3.1. ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile Controparte_2
e rigettato.
3.2. E' stata rigettata la istanza ex art. 348 bis cod.proc.civ.
3.3. Alla udienza del 04 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui è stata ritenuta infondata la loro doglianza d'illegittimo frazionamento del credito.
Deducono di avere evidenziato che ciascuno dei fratelli ha richiesto CP
ed ottenuto la emissione di distinti decreti ingiuntivi mentre avrebbero agire congiuntamente solo evitando la “quintuplicazione di giudizi e di costi (e
corrispondenti opposizioni)”
Evidenziano di avere documentato “essere pendenti relativamente al
medesimo preteso diritto di regresso ben quattro cause d'opposizione ad
altrettanti decreti ingiuntivi ed esattamente la n. 1620/2018 RG per il decreto
ingiuntivo notificato da e la n. 3996/2018 RG per il decreto Parte_4
ingiuntivo notificato da nonché la n. 5248/2019 RG per Parte_5
6 il decreto ingiuntivo notificato da e la n. 5249/2019 RG Parte_6
per il decreto ingiuntivo notificato da (queste ultime riunite Parte_7
non a caso in unico giudizio di opposizione e decise con la citata sentenza n.
1138/2020).
2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono la inesistenza del diritto di surroga.
Lamentano che il Tribunale non avrebbe considerato che , Controparte_2
come i suoi cofideiussori, con la transazione intercorsa con la banca si è
limitato a stralciare ed estinguere la propria autonoma posizione di garante del debitore principale e tali importi sono stati Controparte_4
incassati dalla banca in deduzione al proprio maggior debito senza però
apportare alcun vantaggio agli altri ai fideiussori e CP_3 Parte_2
che sono rimasti garanti per la restante quota del 50%
[...]
Evidenziano che non vi è solidarietà e/o rapporto di coobbligazione tra i ed i e che, con il pagamento eseguito ha Pt_2 CP Controparte_2
estinto un debito proprio (e degli altri cofideiussori ), relativo ad un CP
debito del tutto autonomo rispetto al debito garantito dagli altri fideiussori.
Dal testo della fideiussione resa si ricava che la garanzia è stata prestata in favore della Immobiliare Triploch S.r.l. sino all'importo di € 5,2 milioni e per due quote separate del 50% ciascuna: la prima con garanti e Pt_2
, la seconda, con garanti , Giovanni, , CP_3 CP Pt_6 Per_2
e ; evidenziano che si tratta di due separate ed autonome Parte_7
fideiussioni, mai considerate in rapporto di solidarietà tra loro, ma sempre in
7 rapporto di parziarietà
Quanto alla transazione, deducono che: , , e CP Pt_6 Per_2 Pt_3
si sono impegnati a corrispondere ed hanno corrisposto la somma complessiva di € 560.000,00 a saldo e stralcio della loro posizione debitoria iniziale pari a € 1.043.287,50; all'art.10 è pattuito che “con il pagamento
dell'importo di € 560.000,00…[i quattro fratelli ndr], ciascuno per CP
l'importo di € 70.000,00 (settantamila/00), risulteranno surrogati ex
art.1203 c.c. nei diritti che Unione di Banche Italiane spa ha contro gli altri
fideiussori che hanno rilasciato separata e autonoma garanzia, sicché i
quattro fratelli subentreranno nel rapporto obbligatorio nella stessa CP
situazione attiva che faceva capo al creditore con le medesime garanzie,
potendo agire nei confronti degli altri fideiussori che hanno prestato
autonoma garanzia”; i fratelli hanno transatto i soli loro impegni CP
fideiussori, come emerge dall'ultimo punto delle premesse, dove si specifica che la transazione ha effetto liberatorio sulle loro obbligazioni, dalle clausole
2, 3 e 6 del testo contrattuale, che ancorano l'accordo transattivo a quanto dagli stessi dovuto per la fideiussione e, in particolare dall'art. 6 che CP
limita ad essi l'efficacia estintiva dell'accordo.
Sostengono, quindi che “poiché mai i hanno assunto i debiti dei CP
, non può ritenersi corretto il richiamo all'art. 1203 cc, che riguarda Pt_2
vari casi di surrogazione legale tra cui, per quanto qui potrebbe rilevare,
quello del pagamento da parte di chi è tenuto con altri o per altri al
pagamento d'un debito”; inoltre, del pagamento non beneficiano i fideiussori
[...
[...] verso cui la Banca non rinuncia al proprio credito. CP_5
Deducono che non può configurarsi una surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 cc. in quanto il debito dei è diverso da quello CP
dei , essendo accomunato solo dal soggetto beneficiato dalla Pt_2
garanzia (Triploch s.r.l); dalla transazione non emerge che si tratti di pagamento di debito altrui benché la presunta surrogazione sia quantificata in misura del 50% di quanto corrisposto in esecuzione della transazione;
essa ha riguardato le sole somme riferibili ai , e cioè il 50% del debito CP
complessivo garantito pari ad € 2.026.777,02, pari a € 1.013.388,51; la surroga (art. 10) è prevista in € 70.000,00, sempre per ciascuno degli stessi transigenti, ma alla base della stessa non vi è il pagamento d'un debito altrui.
Infine espongono che non può ipotizzarsi una cessione del credito ex art. 1260 e ss. cod.civ., in quanto non vi è quindi alcuna volontà di sostituire la persona del creditore, né modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio,
posto che la banca: “…dichiara di accettare la somma….a saldo e stralcio
del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti dei fideiussori SI
, , e [clausola n. 4]. Con il Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
pagamento del complessivo importo…[la banca] ..dichiara di non aver più
nulla a pretendere nei soli confronti dei SI , Parte_4 Pt_6
, e [clausola n. 6]”.
[...] Parte_7 Parte_8
La clausola n. 10 non è quindi idonea a trasferire ai i diritti che la CP
banca continua a vantare nei confronti dei , “… - non può creare ex Pt_2
novo un rapporto di solidarietà tra tutti i fideiussori;
- non determina un
9 fenomeno surrogatorio, pur richiamando l'art. 1203 cc;
- non consente di
ravvisare una cessione del credito, essendo palese la volontà contraria delle
parti. Né può condividersi la suggestiva argomentazione secondo cui tale
interpretazione rende irrilevante la clausola n. 10. Il fatto che le parti
abbiano voluto tale clausola non consente infatti d'applicarla in contrasto:
con le altre, con le previsioni codicistiche e a danno di terzi”.
3.L'appello è fondato.
3.1.E' incontestato tra le parti che la garanzia in favore della Immobiliare
Triploch S.r.l. sino alla concorrenza di € 5.200.000 è stata prestata per due quote autonome del 50% ciascuna da ciascun gruppo di fideiussori: la prima con garanti e la seconda, con garanti , Pt_2 CP_3 CP
Giovanni, , e . Pt_6 Per_2 Parte_7
Si tratta, quindi di due fideiussioni distinte ed autonome, in rapporto di parziarietà, ancorché prestate in un unico documento ed in favore della medesima debitrice principale.
La natura autonoma delle fideiussioni emerge anche dalla esclusione dell'art. 12 delle “condizioni di fideiussione” (che così dispone: “nel caso di
insolvenza di taluno fideiussori i restanti fideiussori risponderanno,
ciascuno in proporzione alla propria quota, nei confronti della banca, anche
per la quota dell'insolvente”) e dalla limitazione della operatività della solidarietà solamente all'interno di ciascun gruppo di fideiussori per la rispettiva quota garantita (art. 2: “Le obbligazioni derivanti, per la rispettiva
quota, a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili
10 anche nei confronti dei successori o aventi causa”).
Non è, quindi, prevista la estensione della garanzia di un gruppo alla quota garantita dall'altro gruppo di fideiussori, in conformità al precedente di questa Corte prodotto in causa avente ad oggetto la medesima questione
(ancorché in relazione alla pretesa di pagamento azionata da Parte_9
). Parte_6
Non può, quindi, condividersi la statuizione del Tribunale per cui <
fattispecie oggetto del presente giudizio è sussumibile nell'ipotesi di fideiussione prestata da più persone (art. 1946 cod.civ.) con beneficio della divisione (art. 1947 cod.civ.)>> in quanto il testo della fideiussione del 30
gennaio 2008 è inequivoco nel limitare la garanzia prestata da ciascun gruppo di fideiussori alla quota del 50%.
3.2. I fratelli hanno transatto i soli loro impegni fideiussori, come CP
emerge:
- dall'ultimo punto delle premesse, dove si specifica che la transazione ha effetto liberatorio “relativamente a tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,
gravanti sui SI;
e ”; Per_2 Controparte_6 Controparte_2
- dalla clausola 2 ove il pagamento viene previsto “a saldo e stralcio dovuto
per la fideiussione citata in premesse”;
dalle clausole 3 ove la causale del bonifico viene concordata nei seguenti termini “… versamento a titolo di transazione da parte dei soli fideiussori
SI , , e a saldo e stralcio Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
11 unicamente della propria posizione debitoria”; e 4 in cui l'istituto bancario
“dichiara di accettare la somma di cui al punto che precede a saldo e stralcio
del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti dei fideiussori SI
, , e ”, Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
dalle clausole 6 e 7 che limitano l'efficacia estintiva del pagamento convenuto “relativamente alla fideiussione dai medesimi sottoscritta”,
dichiarando la banca “di non avere nulla a pretendere nei soli confronti dei
SI , , e ”, e circoscrivendo ad Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
essi l'effetto liberatorio “da ogni e qualsiasi obbligazione”.
La clausola 10 prevede che “con il pagamento dell'importo di €
560.000,00…[i quattro4 fratelli ndr], ciascuno per l'importo di € CP
70.000,00 (settantamila/00), risulteranno surrogati ex art.1203 c.c. nei diritti
che Unione di Banche Italiane spa ha contro gli altri fideiussori che hanno
rilasciato separata e autonoma garanzia, sicché i quattro fratelli CP
subentreranno nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che
faceva capo al creditore con le medesime garanzie, potendo agire nei
confronti degli altri fideiussori che hanno prestato autonoma garanzia” ma il richiamo all'art. 1203 cod. civ. n. 3 che prevede la surrogazione legale <
vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>> non è pertinente, difettandone i presupposti.
Ribadite le considerazioni esposte in merito alla garanzia fideiussoria prestata dai , limitata alla quota del 50% del debito della CP [...]
[...]
[...] il pagamento effettuato in forza dell'accordo transattivo è Controparte_7
avvenuto “a saldo e stralcio” esclusivamente del loro debito e con effetti estintivi unicamente di detta quota, non essendo essi tenuti al pagamento della restante quota del 50% gravante sull'altro gruppo di fideiussori in base all'univoco testo della fideiussione.
3.3. Non condivisibile è pure la statuizione del Tribunale che ha ritento riconducibile la fattispecie in esame alla surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod.civ.: <
pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti…>>.
La norma presuppone che il terzo abbia pagato un debito altrui laddove, nel caso di specie: i erano debitori dell'istituto bancario in forza della CP
prestata garanzia per la quota del 50%, garanzia autonoma rispetto a quella prestata dai , ancorché resa in favore della stessa società, senza Pt_2
responsabilità nel caso d'insolvenza per l'altrui quota;
essi hanno effettuato il pagamento di un proprio debito;
nell'atto di transazione, malgrado la previsione che la surrogazione operi per il 50% dell'importo di quanto ciascuno dei ha corrisposto in esecuzione della transazione, si dà atto CP
in modo chiaro ed univoco che il pagamento estingue non già un debito altrui ma il debito degli stessi limitatamente alla loro quota, rimanendo CP
inalterata la ragione di credito della banca nei confronti degli altri fideiussori.
La clausola in esame (nella quale neppure è ravvisabile la volontà di operare la cessione del credito, a cui la banca, comunque, non rinuncia nei confronti dei ) non può costituire titolo della pretesa surrogazione di Pt_2 CP
13 in relazione al credito che la banca vantava nei suoi confronti (e degli CP
altri fideiussori del gruppo ), senza vincolo di solidarietà con i CP
fideiussori . Pt_2
Il criterio per cui le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno non può legittimare una interpretazione in contrasto con la chiara autonomia della obbligazione assunta da ciascun gruppo di garanti, ricavabile dal testo della fideiussione, e con l'assenza, nell'atto transattivo, della previsione di un effetto estintivo dei pagamenti eseguiti dai a favore CP
degli altri garanti, sostanziandosi, diversamente, in un patto in danno di terzi.
La volontà del creditore istituto bancario non può quindi legittimare alcuna surroga in relazione ad un pagamento con cui ha estinto un Controparte_2
debito esclusivamente proprio.
3.4. Tale statuizione rende assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compresa quella relativa al frazionamento del credito.
4. Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la opposizione proposta da
, e e va accolta ed il decreto Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_1
ingiuntivo n. 1760/2019 va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da €
52.0001 a € 260.000), ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
14 in questa fase, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv.
Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_1 Persona_1
di Bergamo n. 1983/2021 pubblicata in data 08 novembre 2021 accoglie l'opposizione da essi proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 2947/2019;
2.condanna al pagamento in favore degli appellanti, in Controparte_2
solido, delle spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in €
2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva” €
2.835,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,000 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'08 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1206/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1206/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
04/12/2024
OGGETTO: d a
Fideiussione - Polizza ARISTIDE BARCELLA, e Persona_1 CP_1
fideiussoria quest'ultima rappresentata Parte_1
Codice: P.IVA_1 dall'amministratore di sostegno , con il patrocinio dell'avv. Persona_1
Valtulini Giovanni
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Ghisalberti Tommaso Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1983/2021
1 pubblicata in data 08 novembre 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della impugnata sentenza … in via pregiudiziale assorbente:
dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimo frazionamento del credito;
nel merito: dichiararsi inesistente il diritto di surroga vantato ed azionato dal signor con l'azione monitoria e, per l'effetto, dichiararsi Controparte_2
nullo ed illegittimo il decreto intuivo opposto revocandolo;
in ogni caso:
- condannarsi l'appellato alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario”.
Dell'appellato
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dai SI Parte_2
, e e,
[...] Persona_1 CP_1 Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1983/2021 Sent. – n. 4150/2021 Rep. e n. 5831/2019 R.G., emessa dal
Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo in data 2
novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021.
IN OGNI CASO
2 Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e e queste ultime quali Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_1
eredi di hanno proposto opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1760/19, emesso in data 26 aprile
2019, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 70.000,00, oltre accessori, in favore di . Controparte_2
In tale atto hanno evidenziato che:
- aveva ingiunto il pagamento quale titolare di un diritto di Controparte_2
surroga ai sensi dell'art. 1203 cc nei confronti di e delle Parte_2
eredi di;
CP_3
- l'ingiungente ed i suoi fratelli , , Giovanni e , da Pt_3 Per_2 CP
una parte, e i fratelli e dall'altra, avevano rilasciato CP_3 Pt_2
due distinte fideiussioni il 30 gennaio 2008, a garanzia ciascuna del 50% del debito d'Immobiliare Triploch S.r.l., in favore di Banca Popolare di
Bergamo, poi BI Banca, di cui la società era correntista;
- a seguito dell'esposizione debitoria insoluta della società garantita, CP
ed i suoi fratelli avevano stipulato una transazione in data 25
[...]
settembre 2017 con la Banca, versando a saldo e stralcio della loro posizione la somma di € 140.000,00 ciascuno (per un totale di € 560.000,00
complessivi), con diritto di surroga ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. nei
3 confronti dei due fratelli rispetto ai diritti di BI nei confronti di Pt_2
questi ultimi e per l'importo di € 70.000,00 per ciascuno dei;
CP
Hanno formulato opposizione sostenendo che:
il decreto ingiuntivo era nullo perché sulla base dell'accordo tra BI e i fratelli , questi avevano dato impulso a cinque separate ingiunzioni CP
quintuplicando indebitamente i relativi costi;
- , come i suoi fratelli, avevano reso autonoma fideiussione Controparte_2
rispetto alla quota di debito dell'altro gruppo di fideiussori e aveva transatto,
un debito affatto autonomo;
l'ingiungente, non aveva, pertanto, alcun diritto di regresso o surroga nei confronti di questi ultimi, giacché non vi era alcun rapporto di solidarietà
passiva tra i due gruppi di garanti.
si è costituito prospettando che: Controparte_2
- i soggetti passivi del suo credito erano plurimi, pertanto le azioni monitorie intentate non costituivano illegittima parcellizzazione del credito;
- il titolo in forza del quale aveva agito in via monitoria era la transazione,
non il contratto di fideiussione, poiché in quella sede era stato pattuito che i creditori subentrassero nel rapporto obbligatorio, nella stessa CP
situazione attiva della Banca creditrice e con le medesime garanzie;
- tale patto era opponibile alle controparti in quanto non peggiorativo e, anzi,
per loro vantaggioso, in quanto la Banca, in assenza, avrebbe chiesto loro una somma superiore a € 70.000,00 per ciascun fideiussore;
4 - risultava pacificamente che la società era garantita da due fideiussioni e non da un'unica co-fideiussione solidale.
2.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato la opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese.
21. In particolare ha rilevato che:
l'art. 10 della transazione è riproduttivo degli artt. 1203 e 1204 cod.civ. e contiene la precisazione che la surrogazione opera nella misura del 50% di quanto pagato alla banca in quanto i garanti avevano assunto la garanza nei limiti del 50%;
la surrogazione opera ex lege ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cod.proc.civ. ma si verificherebbe anche per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod.civ.
e, in entrambi i casi, ai sensi dell'art. 1204 cod.civ. ha effetto nei confronti dei terzi che hanno prestato fideiussione a garanzia del medesimo debito;
sussiste nesso di accessorietà tra il credito parzialmente soddisfatto da e il rapporto da cui trae origine la garanzia prestata dagli Controparte_2
opponenti;
è irrilevante la qualificazione delle garanzie e comunque, anche se le parti affermano che si tratti di fideiussioni separate, si tratta in realtà di fideiussione prestata da più persone ex art. 1946 cod.civ. con beneficio della divisione ex art. 1947 cod.civ.;
anche se si prospetti la esistenza di due fideiussioni autonome opera
5 comunque il fenomeno successorio della surrogazione di cui all'art. 1203
cod.civ.
3.Hanno proposto appello , e nonché Pt_2 CP_1 Parte_1
sulla base di due motivi. Persona_1
3.1. ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile Controparte_2
e rigettato.
3.2. E' stata rigettata la istanza ex art. 348 bis cod.proc.civ.
3.3. Alla udienza del 04 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui è stata ritenuta infondata la loro doglianza d'illegittimo frazionamento del credito.
Deducono di avere evidenziato che ciascuno dei fratelli ha richiesto CP
ed ottenuto la emissione di distinti decreti ingiuntivi mentre avrebbero agire congiuntamente solo evitando la “quintuplicazione di giudizi e di costi (e
corrispondenti opposizioni)”
Evidenziano di avere documentato “essere pendenti relativamente al
medesimo preteso diritto di regresso ben quattro cause d'opposizione ad
altrettanti decreti ingiuntivi ed esattamente la n. 1620/2018 RG per il decreto
ingiuntivo notificato da e la n. 3996/2018 RG per il decreto Parte_4
ingiuntivo notificato da nonché la n. 5248/2019 RG per Parte_5
6 il decreto ingiuntivo notificato da e la n. 5249/2019 RG Parte_6
per il decreto ingiuntivo notificato da (queste ultime riunite Parte_7
non a caso in unico giudizio di opposizione e decise con la citata sentenza n.
1138/2020).
2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono la inesistenza del diritto di surroga.
Lamentano che il Tribunale non avrebbe considerato che , Controparte_2
come i suoi cofideiussori, con la transazione intercorsa con la banca si è
limitato a stralciare ed estinguere la propria autonoma posizione di garante del debitore principale e tali importi sono stati Controparte_4
incassati dalla banca in deduzione al proprio maggior debito senza però
apportare alcun vantaggio agli altri ai fideiussori e CP_3 Parte_2
che sono rimasti garanti per la restante quota del 50%
[...]
Evidenziano che non vi è solidarietà e/o rapporto di coobbligazione tra i ed i e che, con il pagamento eseguito ha Pt_2 CP Controparte_2
estinto un debito proprio (e degli altri cofideiussori ), relativo ad un CP
debito del tutto autonomo rispetto al debito garantito dagli altri fideiussori.
Dal testo della fideiussione resa si ricava che la garanzia è stata prestata in favore della Immobiliare Triploch S.r.l. sino all'importo di € 5,2 milioni e per due quote separate del 50% ciascuna: la prima con garanti e Pt_2
, la seconda, con garanti , Giovanni, , CP_3 CP Pt_6 Per_2
e ; evidenziano che si tratta di due separate ed autonome Parte_7
fideiussioni, mai considerate in rapporto di solidarietà tra loro, ma sempre in
7 rapporto di parziarietà
Quanto alla transazione, deducono che: , , e CP Pt_6 Per_2 Pt_3
si sono impegnati a corrispondere ed hanno corrisposto la somma complessiva di € 560.000,00 a saldo e stralcio della loro posizione debitoria iniziale pari a € 1.043.287,50; all'art.10 è pattuito che “con il pagamento
dell'importo di € 560.000,00…[i quattro fratelli ndr], ciascuno per CP
l'importo di € 70.000,00 (settantamila/00), risulteranno surrogati ex
art.1203 c.c. nei diritti che Unione di Banche Italiane spa ha contro gli altri
fideiussori che hanno rilasciato separata e autonoma garanzia, sicché i
quattro fratelli subentreranno nel rapporto obbligatorio nella stessa CP
situazione attiva che faceva capo al creditore con le medesime garanzie,
potendo agire nei confronti degli altri fideiussori che hanno prestato
autonoma garanzia”; i fratelli hanno transatto i soli loro impegni CP
fideiussori, come emerge dall'ultimo punto delle premesse, dove si specifica che la transazione ha effetto liberatorio sulle loro obbligazioni, dalle clausole
2, 3 e 6 del testo contrattuale, che ancorano l'accordo transattivo a quanto dagli stessi dovuto per la fideiussione e, in particolare dall'art. 6 che CP
limita ad essi l'efficacia estintiva dell'accordo.
Sostengono, quindi che “poiché mai i hanno assunto i debiti dei CP
, non può ritenersi corretto il richiamo all'art. 1203 cc, che riguarda Pt_2
vari casi di surrogazione legale tra cui, per quanto qui potrebbe rilevare,
quello del pagamento da parte di chi è tenuto con altri o per altri al
pagamento d'un debito”; inoltre, del pagamento non beneficiano i fideiussori
[...
[...] verso cui la Banca non rinuncia al proprio credito. CP_5
Deducono che non può configurarsi una surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 cc. in quanto il debito dei è diverso da quello CP
dei , essendo accomunato solo dal soggetto beneficiato dalla Pt_2
garanzia (Triploch s.r.l); dalla transazione non emerge che si tratti di pagamento di debito altrui benché la presunta surrogazione sia quantificata in misura del 50% di quanto corrisposto in esecuzione della transazione;
essa ha riguardato le sole somme riferibili ai , e cioè il 50% del debito CP
complessivo garantito pari ad € 2.026.777,02, pari a € 1.013.388,51; la surroga (art. 10) è prevista in € 70.000,00, sempre per ciascuno degli stessi transigenti, ma alla base della stessa non vi è il pagamento d'un debito altrui.
Infine espongono che non può ipotizzarsi una cessione del credito ex art. 1260 e ss. cod.civ., in quanto non vi è quindi alcuna volontà di sostituire la persona del creditore, né modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio,
posto che la banca: “…dichiara di accettare la somma….a saldo e stralcio
del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti dei fideiussori SI
, , e [clausola n. 4]. Con il Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
pagamento del complessivo importo…[la banca] ..dichiara di non aver più
nulla a pretendere nei soli confronti dei SI , Parte_4 Pt_6
, e [clausola n. 6]”.
[...] Parte_7 Parte_8
La clausola n. 10 non è quindi idonea a trasferire ai i diritti che la CP
banca continua a vantare nei confronti dei , “… - non può creare ex Pt_2
novo un rapporto di solidarietà tra tutti i fideiussori;
- non determina un
9 fenomeno surrogatorio, pur richiamando l'art. 1203 cc;
- non consente di
ravvisare una cessione del credito, essendo palese la volontà contraria delle
parti. Né può condividersi la suggestiva argomentazione secondo cui tale
interpretazione rende irrilevante la clausola n. 10. Il fatto che le parti
abbiano voluto tale clausola non consente infatti d'applicarla in contrasto:
con le altre, con le previsioni codicistiche e a danno di terzi”.
3.L'appello è fondato.
3.1.E' incontestato tra le parti che la garanzia in favore della Immobiliare
Triploch S.r.l. sino alla concorrenza di € 5.200.000 è stata prestata per due quote autonome del 50% ciascuna da ciascun gruppo di fideiussori: la prima con garanti e la seconda, con garanti , Pt_2 CP_3 CP
Giovanni, , e . Pt_6 Per_2 Parte_7
Si tratta, quindi di due fideiussioni distinte ed autonome, in rapporto di parziarietà, ancorché prestate in un unico documento ed in favore della medesima debitrice principale.
La natura autonoma delle fideiussioni emerge anche dalla esclusione dell'art. 12 delle “condizioni di fideiussione” (che così dispone: “nel caso di
insolvenza di taluno fideiussori i restanti fideiussori risponderanno,
ciascuno in proporzione alla propria quota, nei confronti della banca, anche
per la quota dell'insolvente”) e dalla limitazione della operatività della solidarietà solamente all'interno di ciascun gruppo di fideiussori per la rispettiva quota garantita (art. 2: “Le obbligazioni derivanti, per la rispettiva
quota, a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili
10 anche nei confronti dei successori o aventi causa”).
Non è, quindi, prevista la estensione della garanzia di un gruppo alla quota garantita dall'altro gruppo di fideiussori, in conformità al precedente di questa Corte prodotto in causa avente ad oggetto la medesima questione
(ancorché in relazione alla pretesa di pagamento azionata da Parte_9
). Parte_6
Non può, quindi, condividersi la statuizione del Tribunale per cui <
fattispecie oggetto del presente giudizio è sussumibile nell'ipotesi di fideiussione prestata da più persone (art. 1946 cod.civ.) con beneficio della divisione (art. 1947 cod.civ.)>> in quanto il testo della fideiussione del 30
gennaio 2008 è inequivoco nel limitare la garanzia prestata da ciascun gruppo di fideiussori alla quota del 50%.
3.2. I fratelli hanno transatto i soli loro impegni fideiussori, come CP
emerge:
- dall'ultimo punto delle premesse, dove si specifica che la transazione ha effetto liberatorio “relativamente a tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,
gravanti sui SI;
e ”; Per_2 Controparte_6 Controparte_2
- dalla clausola 2 ove il pagamento viene previsto “a saldo e stralcio dovuto
per la fideiussione citata in premesse”;
dalle clausole 3 ove la causale del bonifico viene concordata nei seguenti termini “… versamento a titolo di transazione da parte dei soli fideiussori
SI , , e a saldo e stralcio Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
11 unicamente della propria posizione debitoria”; e 4 in cui l'istituto bancario
“dichiara di accettare la somma di cui al punto che precede a saldo e stralcio
del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti dei fideiussori SI
, , e ”, Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
dalle clausole 6 e 7 che limitano l'efficacia estintiva del pagamento convenuto “relativamente alla fideiussione dai medesimi sottoscritta”,
dichiarando la banca “di non avere nulla a pretendere nei soli confronti dei
SI , , e ”, e circoscrivendo ad Per_2 Pt_6 Pt_3 Controparte_2
essi l'effetto liberatorio “da ogni e qualsiasi obbligazione”.
La clausola 10 prevede che “con il pagamento dell'importo di €
560.000,00…[i quattro4 fratelli ndr], ciascuno per l'importo di € CP
70.000,00 (settantamila/00), risulteranno surrogati ex art.1203 c.c. nei diritti
che Unione di Banche Italiane spa ha contro gli altri fideiussori che hanno
rilasciato separata e autonoma garanzia, sicché i quattro fratelli CP
subentreranno nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che
faceva capo al creditore con le medesime garanzie, potendo agire nei
confronti degli altri fideiussori che hanno prestato autonoma garanzia” ma il richiamo all'art. 1203 cod. civ. n. 3 che prevede la surrogazione legale <
vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>> non è pertinente, difettandone i presupposti.
Ribadite le considerazioni esposte in merito alla garanzia fideiussoria prestata dai , limitata alla quota del 50% del debito della CP [...]
[...]
[...] il pagamento effettuato in forza dell'accordo transattivo è Controparte_7
avvenuto “a saldo e stralcio” esclusivamente del loro debito e con effetti estintivi unicamente di detta quota, non essendo essi tenuti al pagamento della restante quota del 50% gravante sull'altro gruppo di fideiussori in base all'univoco testo della fideiussione.
3.3. Non condivisibile è pure la statuizione del Tribunale che ha ritento riconducibile la fattispecie in esame alla surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod.civ.: <
pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti…>>.
La norma presuppone che il terzo abbia pagato un debito altrui laddove, nel caso di specie: i erano debitori dell'istituto bancario in forza della CP
prestata garanzia per la quota del 50%, garanzia autonoma rispetto a quella prestata dai , ancorché resa in favore della stessa società, senza Pt_2
responsabilità nel caso d'insolvenza per l'altrui quota;
essi hanno effettuato il pagamento di un proprio debito;
nell'atto di transazione, malgrado la previsione che la surrogazione operi per il 50% dell'importo di quanto ciascuno dei ha corrisposto in esecuzione della transazione, si dà atto CP
in modo chiaro ed univoco che il pagamento estingue non già un debito altrui ma il debito degli stessi limitatamente alla loro quota, rimanendo CP
inalterata la ragione di credito della banca nei confronti degli altri fideiussori.
La clausola in esame (nella quale neppure è ravvisabile la volontà di operare la cessione del credito, a cui la banca, comunque, non rinuncia nei confronti dei ) non può costituire titolo della pretesa surrogazione di Pt_2 CP
13 in relazione al credito che la banca vantava nei suoi confronti (e degli CP
altri fideiussori del gruppo ), senza vincolo di solidarietà con i CP
fideiussori . Pt_2
Il criterio per cui le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno non può legittimare una interpretazione in contrasto con la chiara autonomia della obbligazione assunta da ciascun gruppo di garanti, ricavabile dal testo della fideiussione, e con l'assenza, nell'atto transattivo, della previsione di un effetto estintivo dei pagamenti eseguiti dai a favore CP
degli altri garanti, sostanziandosi, diversamente, in un patto in danno di terzi.
La volontà del creditore istituto bancario non può quindi legittimare alcuna surroga in relazione ad un pagamento con cui ha estinto un Controparte_2
debito esclusivamente proprio.
3.4. Tale statuizione rende assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compresa quella relativa al frazionamento del credito.
4. Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la opposizione proposta da
, e e va accolta ed il decreto Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_1
ingiuntivo n. 1760/2019 va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da €
52.0001 a € 260.000), ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
14 in questa fase, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv.
Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_1 Persona_1
di Bergamo n. 1983/2021 pubblicata in data 08 novembre 2021 accoglie l'opposizione da essi proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 2947/2019;
2.condanna al pagamento in favore degli appellanti, in Controparte_2
solido, delle spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in €
2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva” €
2.835,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,000 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'08 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15