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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14150/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Santini
e AT AO C.F. C.F._2
avv. Matteo Santini con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 3.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. - Affidamento della minore: Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed assegnazione della casa familiare – sita in Castelldefels (Spagna) - alla madre, che vi abiterà stabilmente con la figlia. - Mantenimento mensile ordinario della figlia: - il padre corrisponderà, per il mantenimento mensile della figlia , la somma di Euro 2.500,00 Persona_1
(con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 2026) entro il 4 di ogni mese. - La madre e la figlia potranno cambiare la propria abitazione esclusivamente previo accordo tra i coniugi, anche in considerazione alle esigenze della stessa. - Le spese straordinarie per la figlia (necessarie e non necessarie) saranno sostenute al 100 % dal padre (con applicazione del Protocollo sulle Spese straordinarie del Tribunale di Roma del 2014). Le suddette spese devono essere concordate in anticipo da entrambi genitori. In particolare, devono ritenersi obbligatorie le spese relative all'assicurazione medica privata nonchè ai trattamenti dal dentista/ortodontista, anche in deroga al protocollo di cui sopra. -Le spese della retta scolastica dell'istituto British College of Gava' (od altro di simili caratteristiche) - fino al completamento del percorso scolastico della minore - saranno sostenute al 100 % dal padre. - Le spese relative alla frequentazione della figlia presso l'istituto di istruzione superiore e/o l'università (sia pubblica o privata) saranno integralmente sostenute dal padre - ivi comprese le spese relative all'alloggio ovvero al mantenimento della figlia nel caso in cui l'Istituto e/o l'Università si trovasse in un luogo diverso da quella che sarà la residenza abituale della figlia nel momento in cui si scriverà nella università. - Frequentazione padre/figlia: il padre potrà stare con la figlia a Castelldefels due week-end al mese dal giovedì dopo scuola (ore 16:30) alla domenica (ore 15:00) o, in assenza di diverso accordo tra le parti, tali week end coincideranno con i primi due week-end di ogni mese dal giovedì pomeriggio (ore 16:30) alla domenica (ore 15:00). Nel corso dei giorni feriali precedenti tali week end (giorni scolastici), la minore potrà cenare con il padre un giorno da concordare tra le parti e compatibilmente con gli impegni di scuola nonché le attività extrascolastiche della figlia. Durante i periodi di permanenza con il padre, sarà quest'ultimo a provvedere personalmente a prendere la figlia sia presso la scuola sia presso l'abitazione materna mentre al termine di ciascuno dei suddetti periodi, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna. Il calendario delle settimane in cui il padre sarà Castelldefels, sarà comunicato dal padre con due mesi di anticipo ed entro il giorno 25 del mese della comunicazione. In assenza di accordo le settimane corrisponderanno ai primi due week end di ogni mese dove sia presente nel mese anche il giovedì precedente al week end (esempio: se il week end coincide con i primi due giorni del mese, si intende il primo week end quello successivo dove c'è anche il giovedì). La frequentazione durante le vacanze estive scolastiche sarà distribuita al 50 % tra padre e madre secondo le modalità di seguito indicate: - il padre terrà la figlia per 15 giorni con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 18:00) sino alle ore 18:00 del quindicesimo giorno. In questo primo periodo di vacanze, sarà il padre a prendere personalmente la figlia preso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna) e sarà la madre a riprendere personalmente la figlia a Roma. - la madre terrà la figlia per i successivi 15 giorni fino alle ore 18:00 del quindicesimo giorno. - il padre terrà la figlia per 18 giorni (fino alle ore 18:00 del diciottesimo giorno). In questo secondo periodo di vacanze con il padre, sarà questo ultimo a prendere e riportare personalmente la figlia preso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna) - La madre terrà la figlia per i seguenti 18 giorni fino alle ore 18:00 del diciottesimo giorno. Se, l'ultimo periodo di vacanze di spettanza di un genitore non dovesse essere della durata di 18 giorni, i giorni mancanti saranno recuperati dal genitore penalizzato, durante le vacanze estive dell'anno successivo. Ad ogni modo, gli ultimi 5 giorni di vacanze estive prima dell'inizio dell'anno scolastico saranno trascorsi a Castelldefels con il genitore che corrisponda oppure a giorni condivisi. In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione e/o luogo alternativo che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. Settimane di vacanze durante l'anno scolastico (Halloween, Pasqua e Carnevale). Tali festività saranno distribuite nel seguente modo: - Halloween (da sabato ore 12:00* a sabato seguente ore 18:00)) con il padre;
- Carnevale (da sabato ore 12:00 a sabato seguente ore 18:00) con la madre;
- Pasqua (da sabato ore 12:00* fino al giorno di Pasquetta ore 16:00) ad anni alternati tra padre e madre. In mancanza di accordo il 2026 inizierà il padre. I coniugi si impegnano, ove possibile, affinché queste settimane di vacanze non coincidano con i giorni precedenti tali week end che trascorrerà il padre a Castelldefels. Per le suddette settimane di vacanze di competenza del padre, sarà quest'ultimo a provvedere personalmente a prendere la figlia presso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna). Al termine di ciascun periodo di settimane di vacanze con il padre, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna sita in Passeig de Can Solé n. 16, Castelldefels (Spagna). In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione alternativa che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. Vacanze di Natale (si intende il periodo di vacanze che va dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola dell'anno solare prima di Natale fino al giorno precedente al primo giorno di scuola dell'anno solare successivo) saranno suddivise al 50 % tra padre e madre. Ad anni alterni la distribuzione dei giorni sarà come segue: - dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 12:00) fino al 30.12 (ore 12:00) con il padre o la madre. - dal 30.12 (ore 12:00) al 6.1 (ore 18:00) con la madre o il padre. La sera precedente all'ultimo giorno di vacanze la minore pernotterà presso l'abitazione materna, così da poter trascorrere l'intera giornata che precede il giorno di rientro a scuola nella propria residenza abituale. Al padre/madre sarà consentito di trascorrere il compleanno (04.01) con la figlia (pranzo o cena), insieme alla madre/padre. Alla madre/padre sarà consentito trascorrere Natale con la figlia (Vigilia o Pranzo di Natale) insieme al padre/madre. In mancanza di accordo, il primo anno (2025) il padre starà con la figlia la settimana dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 12:00) sino al 30.12 (ore 12:00). Al termine del periodo di vacanze di Natale con il padre, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna sita in Passeig de Can Solé n. 16, Castelldefels (Spagna). In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione alternativa che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. La minore trascorrerà 2 week end lunghi/ponti (se presenti nel calendario scolastico) in Italia con il padre (ad eccezione della festa/weekend del 6-8 dicembre che trascorrerà con la madre). Solo durante questi due week end, la madre accompagnerà la minore in Italia e la riporterà in Spagna (in tali occasioni è garantita la possibilità alla madre di stare nello stesso appartamento con padre e figlia). E' comunque priorità per entrambi genitori che si rispetti il calendario scolastico e solo in casi eccezionali saltare giorni di scuola. Per le vacanze che la figlia trascorrerà in Italia, la minore viaggerà in aereo (andata e ritorno Barcellona-Roma-Barcellona) con il padre (fino ai 18 anni della figlia). Le spese dei biglietti aeri (Barcellona-Roma-Barcellona) relativi agli spostamenti della figlia, saranno sostenute dal padre. Le spese dei biglietti aeri (Barcellona-Roma-Barcellona) relativi agli spostamenti della madre, in occasione dei week end lunghi/ponti, alla fine dei primi 15 giorni di vacanze estive della figlia con il padre, oppure altre necessità specifiche del padre che richiedano la disponibilità della madre per la trasferta, saranno sostenute direttamente dal Sig. PA VA. Nel caso in cui la madre, per necessità specifiche del padre (diverse ai weekend lunghi/ponti, fine dei primi 15 giorni di vacanze estive della figlia con il padre), debba viaggiare a Roma per accompagnare o riprendere la figlia, potrà rimanere nella stessa casa dove alloggia la figlia (nella notte precedente o successiva al viaggio in cui ha accompagnato la figlia), oppure (la scelta sarà del padre) alloggiare in un hotel, di categoria non inferiore a 3 stelle, situato in zona centrale oppure in prossimità dell'abitazione del padre a Roma (sita in Via Palestrina 25), i cui costi saranno direttamente coperti dal padre.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(Venezuela) il 7 dicembre 1973 e PA VA, nato a [...] il [...]alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.00178, parte 1, serie 02); 3) restituisce la causa al ruolo istruttorio, fissando udienza per il proseguo del giudizio dinnanzi al G.D. al 3.11.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note scritte;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 28.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14150/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Santini
e AT AO C.F. C.F._2
avv. Matteo Santini con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 3.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. - Affidamento della minore: Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed assegnazione della casa familiare – sita in Castelldefels (Spagna) - alla madre, che vi abiterà stabilmente con la figlia. - Mantenimento mensile ordinario della figlia: - il padre corrisponderà, per il mantenimento mensile della figlia , la somma di Euro 2.500,00 Persona_1
(con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 2026) entro il 4 di ogni mese. - La madre e la figlia potranno cambiare la propria abitazione esclusivamente previo accordo tra i coniugi, anche in considerazione alle esigenze della stessa. - Le spese straordinarie per la figlia (necessarie e non necessarie) saranno sostenute al 100 % dal padre (con applicazione del Protocollo sulle Spese straordinarie del Tribunale di Roma del 2014). Le suddette spese devono essere concordate in anticipo da entrambi genitori. In particolare, devono ritenersi obbligatorie le spese relative all'assicurazione medica privata nonchè ai trattamenti dal dentista/ortodontista, anche in deroga al protocollo di cui sopra. -Le spese della retta scolastica dell'istituto British College of Gava' (od altro di simili caratteristiche) - fino al completamento del percorso scolastico della minore - saranno sostenute al 100 % dal padre. - Le spese relative alla frequentazione della figlia presso l'istituto di istruzione superiore e/o l'università (sia pubblica o privata) saranno integralmente sostenute dal padre - ivi comprese le spese relative all'alloggio ovvero al mantenimento della figlia nel caso in cui l'Istituto e/o l'Università si trovasse in un luogo diverso da quella che sarà la residenza abituale della figlia nel momento in cui si scriverà nella università. - Frequentazione padre/figlia: il padre potrà stare con la figlia a Castelldefels due week-end al mese dal giovedì dopo scuola (ore 16:30) alla domenica (ore 15:00) o, in assenza di diverso accordo tra le parti, tali week end coincideranno con i primi due week-end di ogni mese dal giovedì pomeriggio (ore 16:30) alla domenica (ore 15:00). Nel corso dei giorni feriali precedenti tali week end (giorni scolastici), la minore potrà cenare con il padre un giorno da concordare tra le parti e compatibilmente con gli impegni di scuola nonché le attività extrascolastiche della figlia. Durante i periodi di permanenza con il padre, sarà quest'ultimo a provvedere personalmente a prendere la figlia sia presso la scuola sia presso l'abitazione materna mentre al termine di ciascuno dei suddetti periodi, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna. Il calendario delle settimane in cui il padre sarà Castelldefels, sarà comunicato dal padre con due mesi di anticipo ed entro il giorno 25 del mese della comunicazione. In assenza di accordo le settimane corrisponderanno ai primi due week end di ogni mese dove sia presente nel mese anche il giovedì precedente al week end (esempio: se il week end coincide con i primi due giorni del mese, si intende il primo week end quello successivo dove c'è anche il giovedì). La frequentazione durante le vacanze estive scolastiche sarà distribuita al 50 % tra padre e madre secondo le modalità di seguito indicate: - il padre terrà la figlia per 15 giorni con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 18:00) sino alle ore 18:00 del quindicesimo giorno. In questo primo periodo di vacanze, sarà il padre a prendere personalmente la figlia preso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna) e sarà la madre a riprendere personalmente la figlia a Roma. - la madre terrà la figlia per i successivi 15 giorni fino alle ore 18:00 del quindicesimo giorno. - il padre terrà la figlia per 18 giorni (fino alle ore 18:00 del diciottesimo giorno). In questo secondo periodo di vacanze con il padre, sarà questo ultimo a prendere e riportare personalmente la figlia preso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna) - La madre terrà la figlia per i seguenti 18 giorni fino alle ore 18:00 del diciottesimo giorno. Se, l'ultimo periodo di vacanze di spettanza di un genitore non dovesse essere della durata di 18 giorni, i giorni mancanti saranno recuperati dal genitore penalizzato, durante le vacanze estive dell'anno successivo. Ad ogni modo, gli ultimi 5 giorni di vacanze estive prima dell'inizio dell'anno scolastico saranno trascorsi a Castelldefels con il genitore che corrisponda oppure a giorni condivisi. In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione e/o luogo alternativo che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. Settimane di vacanze durante l'anno scolastico (Halloween, Pasqua e Carnevale). Tali festività saranno distribuite nel seguente modo: - Halloween (da sabato ore 12:00* a sabato seguente ore 18:00)) con il padre;
- Carnevale (da sabato ore 12:00 a sabato seguente ore 18:00) con la madre;
- Pasqua (da sabato ore 12:00* fino al giorno di Pasquetta ore 16:00) ad anni alternati tra padre e madre. In mancanza di accordo il 2026 inizierà il padre. I coniugi si impegnano, ove possibile, affinché queste settimane di vacanze non coincidano con i giorni precedenti tali week end che trascorrerà il padre a Castelldefels. Per le suddette settimane di vacanze di competenza del padre, sarà quest'ultimo a provvedere personalmente a prendere la figlia presso l'abitazione materna sita in Avenida 302, n. 113, Castelldefels (Spagna). Al termine di ciascun periodo di settimane di vacanze con il padre, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna sita in Passeig de Can Solé n. 16, Castelldefels (Spagna). In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione alternativa che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. Vacanze di Natale (si intende il periodo di vacanze che va dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola dell'anno solare prima di Natale fino al giorno precedente al primo giorno di scuola dell'anno solare successivo) saranno suddivise al 50 % tra padre e madre. Ad anni alterni la distribuzione dei giorni sarà come segue: - dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 12:00) fino al 30.12 (ore 12:00) con il padre o la madre. - dal 30.12 (ore 12:00) al 6.1 (ore 18:00) con la madre o il padre. La sera precedente all'ultimo giorno di vacanze la minore pernotterà presso l'abitazione materna, così da poter trascorrere l'intera giornata che precede il giorno di rientro a scuola nella propria residenza abituale. Al padre/madre sarà consentito di trascorrere il compleanno (04.01) con la figlia (pranzo o cena), insieme alla madre/padre. Alla madre/padre sarà consentito trascorrere Natale con la figlia (Vigilia o Pranzo di Natale) insieme al padre/madre. In mancanza di accordo, il primo anno (2025) il padre starà con la figlia la settimana dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (ore 12:00) sino al 30.12 (ore 12:00). Al termine del periodo di vacanze di Natale con il padre, sarà invece la madre a provvedere personalmente a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna sita in Passeig de Can Solé n. 16, Castelldefels (Spagna). In caso di impedimenti temporanei o necessità particolari, le parti si impegnano a collaborare per individuare una soluzione alternativa che tuteli il benessere e la serenità della minore, privilegiando comunque i luoghi sopra indicati. La minore trascorrerà 2 week end lunghi/ponti (se presenti nel calendario scolastico) in Italia con il padre (ad eccezione della festa/weekend del 6-8 dicembre che trascorrerà con la madre). Solo durante questi due week end, la madre accompagnerà la minore in Italia e la riporterà in Spagna (in tali occasioni è garantita la possibilità alla madre di stare nello stesso appartamento con padre e figlia). E' comunque priorità per entrambi genitori che si rispetti il calendario scolastico e solo in casi eccezionali saltare giorni di scuola. Per le vacanze che la figlia trascorrerà in Italia, la minore viaggerà in aereo (andata e ritorno Barcellona-Roma-Barcellona) con il padre (fino ai 18 anni della figlia). Le spese dei biglietti aeri (Barcellona-Roma-Barcellona) relativi agli spostamenti della figlia, saranno sostenute dal padre. Le spese dei biglietti aeri (Barcellona-Roma-Barcellona) relativi agli spostamenti della madre, in occasione dei week end lunghi/ponti, alla fine dei primi 15 giorni di vacanze estive della figlia con il padre, oppure altre necessità specifiche del padre che richiedano la disponibilità della madre per la trasferta, saranno sostenute direttamente dal Sig. PA VA. Nel caso in cui la madre, per necessità specifiche del padre (diverse ai weekend lunghi/ponti, fine dei primi 15 giorni di vacanze estive della figlia con il padre), debba viaggiare a Roma per accompagnare o riprendere la figlia, potrà rimanere nella stessa casa dove alloggia la figlia (nella notte precedente o successiva al viaggio in cui ha accompagnato la figlia), oppure (la scelta sarà del padre) alloggiare in un hotel, di categoria non inferiore a 3 stelle, situato in zona centrale oppure in prossimità dell'abitazione del padre a Roma (sita in Via Palestrina 25), i cui costi saranno direttamente coperti dal padre.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(Venezuela) il 7 dicembre 1973 e PA VA, nato a [...] il [...]alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.00178, parte 1, serie 02); 3) restituisce la causa al ruolo istruttorio, fissando udienza per il proseguo del giudizio dinnanzi al G.D. al 3.11.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note scritte;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 28.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi