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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7097 dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Giangregorio ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Umberto Graziani e DR RD e ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
nonchè ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Umberto Graziani e
DR RD e ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
07/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 5447/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07/12/2020 ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € CP_1
9.120,39 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente riferiva che lo stesso era stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento e deduceva: 1) la violazione dell'art. 117 TUB – Nullità di tutti i contratti esibiti;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il Giudice
disponeva una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalle parti.
Pag. 2 di 5 Interveniva nel giudizio la quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2
CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici, copia della lettera di
Pag. 3 di 5 decadenza, copia del conteggio di estinzione che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Il disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento, pur generico, è
inammissibile poiché il contratto ha avuto un principio di esecuzione. Né l'opponente contesta che l'autovettura oggetto del contratto di finanziamento sia a lui intestata.
Risultano generiche e non supportate da perizia di parte le contestate applicazioni di interessi illegittimi. Essendo meramente esplorativa la richiesta istruttoria della CTU è
inammissibile.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 4 di 5 nei confronti di cessionaria di ogni Pt_1 Controparte_2 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5447/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 07.11.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7097 dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Giangregorio ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Umberto Graziani e DR RD e ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
nonchè ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Umberto Graziani e
DR RD e ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
07/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 5447/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07/12/2020 ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € CP_1
9.120,39 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente riferiva che lo stesso era stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento e deduceva: 1) la violazione dell'art. 117 TUB – Nullità di tutti i contratti esibiti;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il Giudice
disponeva una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalle parti.
Pag. 2 di 5 Interveniva nel giudizio la quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2
CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici, copia della lettera di
Pag. 3 di 5 decadenza, copia del conteggio di estinzione che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Il disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento, pur generico, è
inammissibile poiché il contratto ha avuto un principio di esecuzione. Né l'opponente contesta che l'autovettura oggetto del contratto di finanziamento sia a lui intestata.
Risultano generiche e non supportate da perizia di parte le contestate applicazioni di interessi illegittimi. Essendo meramente esplorativa la richiesta istruttoria della CTU è
inammissibile.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 4 di 5 nei confronti di cessionaria di ogni Pt_1 Controparte_2 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5447/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 07.11.2025
Il Giudice
Savino GA
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