Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
765/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato AR dall'avv.to Rosalia Bazzurro, per mandato depositato nel procedimento di primo grado nanti al Tribunale di Savona, allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'Avv. Controparte_1
Pierluigi Cassanello, per procura in calce alla citazione di primo grado allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Corte
Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello ed in riforma integrale della sentenza n°81/2024 del Tribunale di Savona, Sig.
G.I. Dott.ssa Anna Ferretti del 22.01.2024, depositata in pari data e non notificata, in forza
1
, a titolo di rivalsa ex art. 1916 c.c., la CP_1 somma complessiva di euro 59.109,02, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 4.217,00 per compensi, oltre 15%,
i.v.a. e c.p.a., per tutte le ragioni e le causali di cui in atti rigettare ogni e qualsivoglia domanda e pretesa creditoria, a qualunque titolo, avanzata da
nei confronti del signor CP_1 AR
perché infondata in fatto e diritto e/o
[...] non provata, mandando assolto l'appellante dalle stesse. Con vittoria delle spese e del compenso di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Rosalia Bazzurro, che se ne dichiara antistataria”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Corte
d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, rigettare
l'appello proposto dal Sig. AR
in quanto infondato in fatto ed in diritto,
[...] per i motivi esposti in parte narrativa, così confermando integralmente la sentenza n. 81/2024 resa in primo grado dal Tribunale di Savona, anche per quanto concerne la statuizione in punto spese.
Vinte le spese ed i compensi di difesa anche del presente grado di giudizio ed D.M. 147/22”.
Parole chiave: liquidazione danno equitativa
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Savona, AR ed ha sostenuto:
2 • di aver assicurato in Controparte_2 forza di polizza “All risks” n. OR M13545329;
• che, il 13 maggio del 2020, AR
, allora dipendente della società
[...] assicurata, dopo aver ferito, con un coltello, alcuni colleghi ivi presenti, aveva cosparso di liquido infiammabile i locali destinati ad ufficio dell'assicurata ed aveva appiccato il fuoco, causando danni strutturali ed agli impianti, che erano stati liquidati in complessivi 73.886,27 euro, versati da alla società assicurata;
CP_1
• che il sig. era stato condannato dal AR
Tribunale di Savona, con rito abbreviato, tra l'altro, per il reato di incendio doloso;
ha, quindi, chiesto di condannare il CP_1 convenuto, ex art. 1916 c.c., in surrogazione rispetto ai crediti vantati dal danneggiato avverso il responsabile civile, al pagamento dell'importo di
73.886,27 euro, versata in favore dell'assicurata.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande avversarie.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 81/24, che ha così statuito: “1) dichiara AR tenuto a pagare in favore di , a titolo di CP_1 rivalsa ex art. 1916 c.c., la somma complessiva di euro 59.109,02, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) pone a carico del convenuto il pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 4.217,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A.”.
3 Il Tribunale ha sostenuto che l'Assicurazione aveva dato prova degli elementi costitutivi dell'azione promossa: infatti, la quietanza dell'assicurato prodotta in causa costituiva prova del fatto che l'assicurazione aveva pagato l'indennizzo; l'an della responsabilità non era contestato;
quanto all'ammontare dei danni, se la perizia di parte prodotta dall'assicurazione era priva di allegati (fotografie, fatture, verbali dei
VVFF ecc.) e, quindi, vi era una “carenza probatoria in punto quantum”, “non superabile attraverso la richiesta CTU, sia per il mancato integrale assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice, sia per l'inutilità di un'indagine tecnica (necessariamente di natura documentale, essendo lo stato dei luoghi nel frattemp o mutato) svolta in assenza degli atti in questione”, era, comunque, possibile liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. La sentenza ha, quindi, determinato l'importo dovuto alla parte attrice in misura pari a quanto indicato nella perizia di parte, con una riduzione del 20%.
2 Il giudizio di appello. ha impugnato la AR sentenza in questione ed ha chiesto, in riforma del provvedimento appellato, di respingere ogni domanda nei suoi confronti.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di CP_1 respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
4 3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “ e/o erronea applicazione Pt_2 dell'art. 1916 c.c. e/o dei principi in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e/o travisamento dei fatti e dei documenti di causa”.
A differenza di quanto sostenuto in sentenza, non c'era alcuna prova dell'intervenuto pagamento da parte dell'assicurazione attrice dell'indennizzo a
Tale prova non poteva rinvenirsi Controparte_2 nell'atto di transazione e quietanza stipulato il 6 luglio del 2021 con dal Controparte_2 momento che il documento non dava neppure atto del pagamento, prevedendo, invece, che “il presente atto acquisterà valore liberatorio al ricevimento della somma indicata”.
Con il secondo motivo di impugnazione,
l'appellante ha lamentato la “Violazione principio della domanda ex art. 112 c.p.c. e/o dei principi in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 1226
c.c.”. Il Tribunale, dopo aver correttamente accertato l'inidoneità della perizia avversaria a provare l'entità e quantificazione dei danni subiti da e la congruità Controparte_2 dell'indennizzo di euro 73.886,27 asseritamente versato a detta società da aveva CP_1 egualmente accolto la domanda, liquidando l'importo dovuto ex art. 1226 c.c., in palese violazione e falsa applicazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. (perché mai aveva CP_1 chiesto una liquidazione equitativa) e/o dei principi in materia di onere della prova di cui
5 all'art. 2697 c.c. (perché non aveva provato la CP_1 sussistenza ed entità delle voci di danno riportate in perizia e la congruità del loro ammontare) e/o, comunque, del disposto normativo di cui all'art. 1226 c.c. (che richiede la prova dell'an e l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo).
Dall'accoglimento dei motivi di appello, discendeva la riforma anche del capo sulle spese.
4 Nel merito
I due motivi di appello possono essere trattati unitariamente e sono fondati.
La giurisprudenza (Cass. 8368/24) afferma che
“l'art 1916 cod. civ., che consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennità di surrogarsi, fino alla concorrenza dell'ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, attua una forma di successione a titolo parti colare nel diritto dell'assicurato, nella cui identica posizione l'assicuratore -in conseguenza del pagamento dell'indennità - viene a subentrare, acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioè, ad agire, verso il terzo fosse lo stesso assicurato"; sicché "l'assicuratore che agisca contro il terzo a norma dell'art 1916 cod. civ. deve provare non solo il titolo della surrogazione, vale a dire il pagament o dell'indennità, ma anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, soggiacendo, quindi, allo stesso onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto" (così Cass. Sez. 1,
6 sent. 27 luglio 1981, n. 4834, Rv. 415540 -01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 1° febbraio
1988, n. 909, Rv. 457282-01), dimostrando, dunque, "l'esistenza e l'entità del danno" (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21218, Rv.
665210-01).
Tale onere probatorio non è stato assolto.
In primo luogo, manca la prova del pagamento dell'indennità, condizione per poter esercitare l'azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Infatti, il documento prodotto dall'assicurazione quale quietanza proveniente dal proprio assicurato, asseritamente indennizzato, ha un contenuto ambiguo. Esso, infatti, contiene la dichiarazione di di aver ricevuto Controparte_2
l'importo di euro 73.886,27, ma si conclude con l'affermazione secondo cui “il presente atto avrà effetto liberatorio al ricevimento della somma indicata”, lasciando, quindi, intendere che tale pagamento non era intervenuto al momento della redazione del documento.
Il caso in esame è, quindi, diverso da quelli esaminati dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza di primo grado a sostegno della prova del pagamento. Infatti, Cass. 21811/15 si è occupata di un caso in cui la quietanza attestava il pagamento liberatorio;
Cass. 20901/13 e Cass.
919/99 ammettono la quietanza come prova della legittimazione dell'assicurazione ai fini dell'azione surrogatoria, ma solo ove non vi siano contestazioni da parte del danneggiante, qui, invece, presenti, dal momento che sin dall a comparsa di primo grado, la parte appellante ha
7 negato che vi fosse prova dell'intervenuto pagamento (circostanza, comunque, presumibilmente estranea alla sfera di conoscenza del sig. ). AR
In ogni caso, non c'è prova dell'ammontare del danno causato dall'appellante.
Tale prova non può desumersi dalla suddetta transazione, neanche nell'ipotesi in cui si ritenesse che questa attesta il suddetto pagamento.
In un caso analogo al presente, in cui la Corte di
Appello aveva accolto la domanda proposta dall'assicurazione ex art. 1916 c.c. contro il responsabile del danno indennizzato, considerando prova sufficiente, ai fini della prova del quantum, la transazione stipulata tra assicurato ed assicuratore, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata affermando il seguente principio: “Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente
l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con
l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea
a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio”
(Cass. 21218/22).
La prova del danno non può neppure essere
8 desunta dalla consulenza di parte.
Secondo la giurisprudenza, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 33503/18).
Essa, quindi, avrebbe dovuto trovare supporto in altra documentazione, quali fatture, foto, video, tutti documenti non prodotti in causa. La perizia si compone di un elenco dei danni accertati e stimati dal perito incaricato dall'assicurazione, senza, però, che tale giudizio possa essere ripetuto nel contraddittorio con la controparte.
Non può neppure darsi rilievo all'eventuale mancata specifica contestazione della perizia prodotta, dal momento che “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/22).
Al difetto probatorio sul punto, riscontrato anche dalla sentenza di primo grado, non può, però, porsi rimedio, come fatto dal Tribunale, ricorrendo ad una liquidazione equitativa ex art.
9 1226 c.c.
Se è vero che tale disposizione non richiede, per la sua applicazione, una specifica istanza di parte, essendo, invece, compreso nei poteri generali attribuiti al giudice ex art. 115 c.p.c., la possibilità di liquidare il danno in via di equità (Cass. 25943/07), è anche vero che la liquidazione ex art. 1226 c.c. non può operare se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno. Infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone:
1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Di conseguenza, grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre. “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del
Cc, […] è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già
10 assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. 20177/22). Il principio è consolidato: si vedano, in questi termini, Cass.
8941/22; Cass 20889/16; Cass. 17953/16; Cass.
6218/16; Cass. 127/16; Cass. 11968/13; Cass.
10891/13; Cass. 27447/11; Cass. 10607/10;
Cass. 17677/09; Cass. 3794/08; Cass. 15585/07.
Una volta riconosciuto che la perizia di parte non può avere valore di prova dei danni, risulta, poi, contraddittorio utilizzarla quale parametro di riferimento della liquidazione, riducendola in percentuale (con un ragionamento analogo a quello censurato da Cass. 4017/13).
Infine, deve escludersi che si possa sopperire alle carenze di prova facendosi ricorso alla ctu, ipotesi questa già esclusa dalla sentenza di primo grado con argomentazioni giuridiche e fattuali non oggetto di contestazioni.
5 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi con valore determinato in relazione alla domanda di parte attrice, esclusa la fase istruttoria.
PQM
11 In riforma della sentenza del Tribunale di Savona
n. 81/24; respinge la domanda proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] AR condanna a rifondere a Controparte_1
le spese di lite del AR giudizio di primo grado, spese che liquida per il primo grado in euro 7.052,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge e per il giudizio di appello in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato, con distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del difensore antistatario.
Genova 18 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
12