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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2988/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120121857824000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1023/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249046343214000 per un importo di complessivi € 1.706,64, relativa alla Cartella di pagamento n.
07120120121857824000 (indicata come notificata il 25/09/2012) avente ad oggetto IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2005.
Il contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione dei tributi pretesi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottesa.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa. In particolare, ha controdedotto la ritualità della notifica dell'atto presupposto e il mancato decorso del termine di prescrizione.
All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso e il difensore della resistente si
è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia la ricorso.
Ed invero, all'udienza di discussione il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Tenuto conto che l'A. F. si è opposta, va, comunque, ritenuta valida la rinuncia al ricorso, pur in presenza dell'opposizione della resistente, perché nella fattispecie non è necessaria l'accettazione dell'Agenzia delle
Entrate, non avendo quest'ultima provata l'esistenza di un proprio effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
In ordine alle spese, tenuto conto degli importi pretesi e dell'attività difensionale dispiegata, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120121857824000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1023/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249046343214000 per un importo di complessivi € 1.706,64, relativa alla Cartella di pagamento n.
07120120121857824000 (indicata come notificata il 25/09/2012) avente ad oggetto IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2005.
Il contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione dei tributi pretesi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottesa.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa. In particolare, ha controdedotto la ritualità della notifica dell'atto presupposto e il mancato decorso del termine di prescrizione.
All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso e il difensore della resistente si
è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia la ricorso.
Ed invero, all'udienza di discussione il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Tenuto conto che l'A. F. si è opposta, va, comunque, ritenuta valida la rinuncia al ricorso, pur in presenza dell'opposizione della resistente, perché nella fattispecie non è necessaria l'accettazione dell'Agenzia delle
Entrate, non avendo quest'ultima provata l'esistenza di un proprio effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
In ordine alle spese, tenuto conto degli importi pretesi e dell'attività difensionale dispiegata, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese di lite compensate.