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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17249 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19967/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19967/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Ambra Faina, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 09.04.1976;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 , premesso che con Parte_1 sentenza n. 13762/2017 il Tribunale di Roma, previa dichiarazione della paternità naturale del ricorrente di (San IN ON (CA), Persona_1
3.12.2003), aveva determinato in euro 250,00 mensile l'importo da versare alla madre chiedeva la modifica delle condizioni di Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, disporsi la cessazione dell'obbligo al contributo al mantenimento in favore della resistente, attesa la sopraggiunta autonomia economica della figlia maggiorenne
. Persona_1
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 10.11.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo il buon esito della notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza che non veniva ritirato dalla resistente.
Il Giudice, pertanto, ordinava la discussione orale della causa, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda svolta da , suffragata dalla prova versata in atti circa la raggiunta Parte_1 autonomia economica della figlia maggiorenne , la quale risulta lavorare Persona_1 come hostess. Il ricorrente ha dedotto di non avere peraltro mai conosciuto la figlia per la mancata collaborazione della resistente che non si è costituita nel presente giudizio.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19967/2024, così dispone:
- revoca l'obbligo a carico di di versare l'importo di euro 250,00 a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_1
a far data dalla domanda.
[...]
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI