CA
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/12/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to BORDIGONI P.IVA_1
DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to TORTORELLI RINO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
FATTI DI CAUSA
Il dott. medico incaricato a svolgere attività nel CP_1
Servizio di presso il Pronto Soccorso del Parte_2
P.O. del Levante Ligure (ASL 5) con decorrenza 01.01.2014, ha agito davanti al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la corresponsione da parte dell dell'importo di Parte_1
€.10.302,50 a titolo di indennità per l'attività di certificazione
INAIL non più corrispostagli a decorrere dal 2017, nonostante avesse continuato a svolgere come prima tale attività; in via subordinata ha chiesto il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c, stante il pacifico arricchimento senza causa conseguito dall'ASL 5, che aveva ottenuto da INAIL le somme che avrebbero dovuto essere destinate al medico certificatore.
Il Giudice ha respinto la domanda principale, recependo la tesi dell secondo cui l'art. 95 comma 1 Parte_1
dell non prevedeva, tra i compiti e gli incarichi dei CP_2
Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, il rilascio delle certificazioni INAIL, con conseguente esclusione nei loro confronti del compenso per la compilazione dei certificati in questione, prevedendosi l'erogabilità dell'indennità solo a favore degli specialisti ambulatoriali;
circostanza tra l'altro confermata anche da una nota interpretativa della Regione Liguria prot. n.
190108 del 4 marzo 2022.
E' stata invece accolta la domanda subordinata proposta ai sensi
2
dell' art. 2041 c.c., essendosi l' avvantaggiata Parte_1
dall'attività che il Dott. aveva continuato a svolgere CP_1
senza titolo e senza percepire alcun compenso.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio della soccombenza.
L'ASL 5 appella la sentenza sostenendo che il Giudice ha errato a ritenere applicabile la tutela di cui all'art. 2041 c.c. alla fattispecie in esame, sia perché il pregiudizio prospettato dal medico consisterebbe in un lucro cessante e non in un danno emergente esclusivamente tutelato dalla norma fatta valere;
sia perché il rimedio invocato presuppone l'insussistenza di un titolo, mentre nel caso in esame l'attività certificativa era avvenuta in forza del contratto di pubblico impiego.
L'appellato resiste e, in via di appello incidentale condizionato, insiste nell'accoglimento della domanda principale.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta avvenuto entro il termine perentorio fissato al 28/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avendo il Dott. proposto appello incidentale CP_1
condizionato all'accoglimento dell'appello principale, occorre dapprima esaminare la fondatezza o meno dei motivi individuati dalla ASL 5 nel ritenere non esperibile l'azione di arricchimento senza causa prevista dall' art. 2041 c.c..
3
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass n. 8694/2018), funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno squilibrio economico determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di un'utilità economica in capo ad un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto.
Pare utile al riguardo richiamare un precedente della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 7178/2024), che ha ritenuto esperibile l'azione ex art. 2041 c.c. in un caso in cui il dipendente pubblico aveva ideato un software sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo (per mancanza della forma scritta e per violazione delle norme che regolavano la procedura finalizzata alla sua conclusione); tuttavia ha stabilito che l'amministrazione doveva ristorare l'impiegato non per il danno consistente nel non aver percepito il compenso pattuito ma per la diminuzione patrimoniale subita nello svolgimento di tale attività
e, quindi, gli eventuali costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche utilizzate per l'attività espletata sine titulo.
Ed allora, deve ritenersi che il primo giudice abbia errato nel quantificare il relativo indennizzo con il compenso che sarebbe stato corrisposto per tale prestazione. Si rileva inoltre che il Dott. non ha sopportato costi di alcun genere né ha indicato in CP_1
ricorso quanto tempo e quante energie abbia dedicato a tali attività per poter presuntivamente quantificare il danno subito.
Ne deriva che l'appello principale dev'essere accolto.
4
Deve tuttavia ritenersi fondato l'appello incidentale condizionato proposto dal medico appellato.
E' pacifico in causa che il dott. medico chirurgo in CP_1
possesso di idoneità all'Esercizio di Attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, nel caso di infortunio sul lavoro, ha predisposto i relativi certificati ai fini INAIL, come previsto dall'art. 94 c. 3 DPR 1124/1965; attività per la quale gli è stata erogata la relativa indennità di certificazione fino a tutto il 2016.
A partire dall'anno 2017, tale indennità non gli venne più erogata, pur avendo lo stesso continuato a compiere le certificazioni, come da documentazione agli atti, da cui risulta che nel periodo dal 02.01.2017 al 09.12.2021 lo stesso ha inviato telematicamente all'INAIL n. 317 certificati .
Ritiene la Corte di non condividere la tesi dell'azienda sanitaria, secondo cui i medici in Emergenza sanitaria territoriale non possono rilasciare le certificazioni INAIL e quindi sono esclusi dal relativo compenso, potendo quest'ultimo essere erogato solo a favore degli specialisti ambulatoriali.
In effetti l' art. 95 comma 1 dell nell' elencare i compiti CP_2
dei Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, non contempla quello di rilasciare le certificazioni INAIL, individuando i seguenti incarichi: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello
5
regionale o aziendale;
c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.
I commi 2 e 3 poi dispongono:
“2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 4.
3. I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle e nelle strutture di Pronto Controparte_3
Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.”
Una simile elencazione riguarda le attività prettamente operative, relative agli interventi sanitari e di pronto soccorso nell'ambito dei dipartimenti di emergenza ed urgenza, ma ciò non significa affatto che ai medici dell' sia preclusa la Parte_2
6
facoltà di emettere certificazioni o segnalazioni nel caso in cui dall'anamnesi della persona che accede al Pronto Soccorso si ricavi che la stessa si sia infortunata sul lavoro.
Trattasi infatti non solo di una facoltà ma di un vero e proprio obbligo previsto dall' art. 94 comma 3 DPR 1124/1965 in forza del quale “I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.”
Tutti i medici ospedalieri dunque e non solo gli specialisti degli ambulatori hanno il diritto-dovere di accertare gli infortuni sul lavoro e prima di tutti proprio quelli che lavorano al Pronto
Soccorso dove vengono portate le persone infortunate. Sancisce al riguardo l'art. 53 comma 8 DPR 1124/1965 che “Qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”.
Le certificazioni inviate dal dr. all' INAIL sono state CP_1
trasmesse telematicamente, con un apposito sistema di accreditamento per accedere al servizio fornito dal datore di lavoro ASL 5, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 commi 9 e 10 DPR 1124/1965; né avrebbe potuto il medico evitare di trasmetterle, incorrendo, in caso contrario, nell'omissione di atti di ufficio, in quanto incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni.
7
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, la ASL 5 dev'essere condannata alla corresponsione del compenso per l'inoltro di n. 317 certificazioni nel periodo oggetto di causa, la cui quantificazione (pari ad €.
10.302,50) non è stata contestata dalla ASL datrice di lavoro
(Euro 27,50 per ciascun certificato redatto sino ad un massimo di tre certificati con una maggiorazione di Euro 5,00 per ogni certificazione trasmessa ad I.N.A.I.L. in via telematica).
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . Parte_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento degli appelli principale ed incidentale condizionato, condanna ASL 5 a corrispondere al Dott. CP_1
a titolo di indennità per il rilascio della certificazione INAIL, la somma di Euro 10.302,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
Condanna ASL 5 a rifondere al Dott. le spese sostenute CP_1
in entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per ciascun grado - in Euro 2.500,00 oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/12/2024
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to BORDIGONI P.IVA_1
DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to TORTORELLI RINO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
FATTI DI CAUSA
Il dott. medico incaricato a svolgere attività nel CP_1
Servizio di presso il Pronto Soccorso del Parte_2
P.O. del Levante Ligure (ASL 5) con decorrenza 01.01.2014, ha agito davanti al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la corresponsione da parte dell dell'importo di Parte_1
€.10.302,50 a titolo di indennità per l'attività di certificazione
INAIL non più corrispostagli a decorrere dal 2017, nonostante avesse continuato a svolgere come prima tale attività; in via subordinata ha chiesto il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c, stante il pacifico arricchimento senza causa conseguito dall'ASL 5, che aveva ottenuto da INAIL le somme che avrebbero dovuto essere destinate al medico certificatore.
Il Giudice ha respinto la domanda principale, recependo la tesi dell secondo cui l'art. 95 comma 1 Parte_1
dell non prevedeva, tra i compiti e gli incarichi dei CP_2
Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, il rilascio delle certificazioni INAIL, con conseguente esclusione nei loro confronti del compenso per la compilazione dei certificati in questione, prevedendosi l'erogabilità dell'indennità solo a favore degli specialisti ambulatoriali;
circostanza tra l'altro confermata anche da una nota interpretativa della Regione Liguria prot. n.
190108 del 4 marzo 2022.
E' stata invece accolta la domanda subordinata proposta ai sensi
2
dell' art. 2041 c.c., essendosi l' avvantaggiata Parte_1
dall'attività che il Dott. aveva continuato a svolgere CP_1
senza titolo e senza percepire alcun compenso.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio della soccombenza.
L'ASL 5 appella la sentenza sostenendo che il Giudice ha errato a ritenere applicabile la tutela di cui all'art. 2041 c.c. alla fattispecie in esame, sia perché il pregiudizio prospettato dal medico consisterebbe in un lucro cessante e non in un danno emergente esclusivamente tutelato dalla norma fatta valere;
sia perché il rimedio invocato presuppone l'insussistenza di un titolo, mentre nel caso in esame l'attività certificativa era avvenuta in forza del contratto di pubblico impiego.
L'appellato resiste e, in via di appello incidentale condizionato, insiste nell'accoglimento della domanda principale.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta avvenuto entro il termine perentorio fissato al 28/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avendo il Dott. proposto appello incidentale CP_1
condizionato all'accoglimento dell'appello principale, occorre dapprima esaminare la fondatezza o meno dei motivi individuati dalla ASL 5 nel ritenere non esperibile l'azione di arricchimento senza causa prevista dall' art. 2041 c.c..
3
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass n. 8694/2018), funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno squilibrio economico determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di un'utilità economica in capo ad un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto.
Pare utile al riguardo richiamare un precedente della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 7178/2024), che ha ritenuto esperibile l'azione ex art. 2041 c.c. in un caso in cui il dipendente pubblico aveva ideato un software sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo (per mancanza della forma scritta e per violazione delle norme che regolavano la procedura finalizzata alla sua conclusione); tuttavia ha stabilito che l'amministrazione doveva ristorare l'impiegato non per il danno consistente nel non aver percepito il compenso pattuito ma per la diminuzione patrimoniale subita nello svolgimento di tale attività
e, quindi, gli eventuali costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche utilizzate per l'attività espletata sine titulo.
Ed allora, deve ritenersi che il primo giudice abbia errato nel quantificare il relativo indennizzo con il compenso che sarebbe stato corrisposto per tale prestazione. Si rileva inoltre che il Dott. non ha sopportato costi di alcun genere né ha indicato in CP_1
ricorso quanto tempo e quante energie abbia dedicato a tali attività per poter presuntivamente quantificare il danno subito.
Ne deriva che l'appello principale dev'essere accolto.
4
Deve tuttavia ritenersi fondato l'appello incidentale condizionato proposto dal medico appellato.
E' pacifico in causa che il dott. medico chirurgo in CP_1
possesso di idoneità all'Esercizio di Attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, nel caso di infortunio sul lavoro, ha predisposto i relativi certificati ai fini INAIL, come previsto dall'art. 94 c. 3 DPR 1124/1965; attività per la quale gli è stata erogata la relativa indennità di certificazione fino a tutto il 2016.
A partire dall'anno 2017, tale indennità non gli venne più erogata, pur avendo lo stesso continuato a compiere le certificazioni, come da documentazione agli atti, da cui risulta che nel periodo dal 02.01.2017 al 09.12.2021 lo stesso ha inviato telematicamente all'INAIL n. 317 certificati .
Ritiene la Corte di non condividere la tesi dell'azienda sanitaria, secondo cui i medici in Emergenza sanitaria territoriale non possono rilasciare le certificazioni INAIL e quindi sono esclusi dal relativo compenso, potendo quest'ultimo essere erogato solo a favore degli specialisti ambulatoriali.
In effetti l' art. 95 comma 1 dell nell' elencare i compiti CP_2
dei Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, non contempla quello di rilasciare le certificazioni INAIL, individuando i seguenti incarichi: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello
5
regionale o aziendale;
c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.
I commi 2 e 3 poi dispongono:
“2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 4.
3. I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle e nelle strutture di Pronto Controparte_3
Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.”
Una simile elencazione riguarda le attività prettamente operative, relative agli interventi sanitari e di pronto soccorso nell'ambito dei dipartimenti di emergenza ed urgenza, ma ciò non significa affatto che ai medici dell' sia preclusa la Parte_2
6
facoltà di emettere certificazioni o segnalazioni nel caso in cui dall'anamnesi della persona che accede al Pronto Soccorso si ricavi che la stessa si sia infortunata sul lavoro.
Trattasi infatti non solo di una facoltà ma di un vero e proprio obbligo previsto dall' art. 94 comma 3 DPR 1124/1965 in forza del quale “I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.”
Tutti i medici ospedalieri dunque e non solo gli specialisti degli ambulatori hanno il diritto-dovere di accertare gli infortuni sul lavoro e prima di tutti proprio quelli che lavorano al Pronto
Soccorso dove vengono portate le persone infortunate. Sancisce al riguardo l'art. 53 comma 8 DPR 1124/1965 che “Qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”.
Le certificazioni inviate dal dr. all' INAIL sono state CP_1
trasmesse telematicamente, con un apposito sistema di accreditamento per accedere al servizio fornito dal datore di lavoro ASL 5, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 commi 9 e 10 DPR 1124/1965; né avrebbe potuto il medico evitare di trasmetterle, incorrendo, in caso contrario, nell'omissione di atti di ufficio, in quanto incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni.
7
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, la ASL 5 dev'essere condannata alla corresponsione del compenso per l'inoltro di n. 317 certificazioni nel periodo oggetto di causa, la cui quantificazione (pari ad €.
10.302,50) non è stata contestata dalla ASL datrice di lavoro
(Euro 27,50 per ciascun certificato redatto sino ad un massimo di tre certificati con una maggiorazione di Euro 5,00 per ogni certificazione trasmessa ad I.N.A.I.L. in via telematica).
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . Parte_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento degli appelli principale ed incidentale condizionato, condanna ASL 5 a corrispondere al Dott. CP_1
a titolo di indennità per il rilascio della certificazione INAIL, la somma di Euro 10.302,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
Condanna ASL 5 a rifondere al Dott. le spese sostenute CP_1
in entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per ciascun grado - in Euro 2.500,00 oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/12/2024
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
8