Articolo 15 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 14
Versione
1 febbraio 1963
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1963