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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6316/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCABIANCHINI del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA RUPERTO
(C.F.: in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._2 Per_1 in FIUMICINO rep. N. 37875 del 22/03/2024
[...]
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 24/10/2024 , impugnava con opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc l'avviso di addebito impugnato n. 397 2021 00129581 92
000 del 16/7/2024 pari ad € 47575,09 , chiedendo al Tribunale: “Preliminarmente:
Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili
d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 16/6/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_1
Tribunale adito di: “la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva celebrata il 18/7/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
4.Come provato dall' , l'AVA n. 397 2021 00129581 92 000 del 16/7/2024 è stato CP_1 oggetto di sgravio in data 16/6/2025 per sussistenza di giudicato in quanto l'AVA in questa
2 sede opposto era già stato annullato con sentenza del Tribunale di Velletri del 2/11/2023, passata in giudicato (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata.
3. Le spese di lite.
6. In ordine alle spese di lite, poiché lo sgravio da parte dell' è avvenuto in data CP_1
16/6/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 4/11/2024, sussistono giustificati motivi per la condanna alla spese dell' per soccombenza virtuale che CP_1 vengono liquidate, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 47575,09, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
7. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 per soccombenza virtuale che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCABIANCHINI del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA RUPERTO
(C.F.: in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._2 Per_1 in FIUMICINO rep. N. 37875 del 22/03/2024
[...]
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 24/10/2024 , impugnava con opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc l'avviso di addebito impugnato n. 397 2021 00129581 92
000 del 16/7/2024 pari ad € 47575,09 , chiedendo al Tribunale: “Preliminarmente:
Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili
d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 16/6/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_1
Tribunale adito di: “la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva celebrata il 18/7/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
4.Come provato dall' , l'AVA n. 397 2021 00129581 92 000 del 16/7/2024 è stato CP_1 oggetto di sgravio in data 16/6/2025 per sussistenza di giudicato in quanto l'AVA in questa
2 sede opposto era già stato annullato con sentenza del Tribunale di Velletri del 2/11/2023, passata in giudicato (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata.
3. Le spese di lite.
6. In ordine alle spese di lite, poiché lo sgravio da parte dell' è avvenuto in data CP_1
16/6/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 4/11/2024, sussistono giustificati motivi per la condanna alla spese dell' per soccombenza virtuale che CP_1 vengono liquidate, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 47575,09, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
7. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 per soccombenza virtuale che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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