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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
20.5.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LELLO Parte_1 C.F._1
SPOLETINI, presso il cui studio in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro avv. MADONIA PIETRO (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 23.4.2024, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note dd. 5.12.2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
“Piaccia Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, Nel merito
1) Riformare la sentenza impugnata e dichiararne la nullità, rimettendo il giudizio al
Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio”.:
Per l'appellato: come da note dd. 3.12.2024:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, respingere l'appello come formulato dalla sig.ra , confermando la sentenza n. 300/2024 del Tribunale Pt_1
Civile di Pordenone.
Con condanna alle spese del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso rubricato ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 21 giugno 2023 l'avv. Pietro Madonia adiva il Tribunale di Pordenone chiedendo la condanna di al pagamento della somma di Euro 2.037,00, oltre a interessi, quale compenso Parte_1 maturato per l'assistenza e l'attività professionale prestata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare instaurata, avanti il medesimo Tribunale, nei confronti della signora
. Pt_1
1.1 Il giudice designato fissava udienza di comparizione ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c..
2. Si costituiva , eccependo in via preliminare la nullità della domanda per Parte_1
assoluta incertezza del petitum, attesa la difformità tra la somma richiesta nelle conclusioni
(Euro 2.037,00) e quella esposta nella parte motiva del ricorso (Euro 5.358,00). Nel merito, deduceva l'eccessività della somma richiesta, l'insussistenza del diritto al compenso per assenza del preventivo, ed eccepiva l'inadempimento del difensore al mandato ricevuto.
Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda, e in via subordinata per la sua riduzione alla minor somma di Euro 2.037,00.
3. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., con ordinanza dd. 18.11.2023 il giudice respingeva l'eccezione di nullità della domanda e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la definizione della lite mediante pagamento, da parte della convenuta, della somma di Euro 2.500,00 in favore dell'attore, a spese compensate, proposta che era accettata solo da quest'ultimo.
4. Quindi, respinte le istanze istruttorie della resistente, il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 23.04.2024, condannando a Parte_1
corrispondere in favore dell'avvocato Pietro Madonia la somma capitale di Euro 2.062,00 oltre IVA, Cpa e rimborso spese forfettario, nonché interessi legali dalla data della domanda al saldo. Rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta nella memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. dalla , che condannava alla rifusione Pt_1
delle spese legali.
Preliminarmente, osservava che il rito applicabile alle controversie aventi a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato era previsto dall'art. 14 D. Lgs. 1° settembre
2011 n. 150, il quale era stato modificato dalla <Riforma Cartabia [che], nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-281- terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto- modificato anche l'art. 14
d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. stabilendo: al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con
l'espressione “semplificato”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281 - terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento>>.
Nel merito, liquidava il compenso per l'attività effettivamente svolta dal ricorrente, costituita dalla partecipazione all'udienza del 6 luglio 2022 e dalla predisposizione di brevi note d'udienza in vista dell'udienza del 20 luglio 2022 ed esente dalle censure del tutto genericamente sollevate dalla resistente, nei valori minimi tabellari.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a un solo motivo, con il Parte_1
quale è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 276 c.p.c., per essere la stessa stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, anziché in quella collegiale prevista dall'art. 14 D.lgs. n. 150/2011.
6. Alla prima udienza del 15.10.2024 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato.
Con ordinanza collegiale di pari data è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
7. L'avv. Pietro Madonia si è quindi costituito con comparsa depositata il 28.10.2024, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza, correttamente emessa dal
Tribunale in composizione monocratica, e ribadendo le difese svolte nel merito in primo grado.
8. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
4.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio. 9. Va preliminarmente revocata la contumacia dell'appellato, costituitosi dopo la prima udienza.
10. La presente causa ha a oggetto la liquidazione degli onorati di avvocato, ed è quindi disciplinata dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, il quale è stato modificato, a decorrere dal
28.2.2023, dall'art. 15, co. 3, lett. e) D.Lgs. 149/2022.
Come esposto nella sentenza impugnata, le modifiche attengono sia al rito applicabile, essendo stato sostituito quello sommario da quello semplificato di cognizione (primo comma), sia alla composizione <> e non più collegiale (secondo comma1) – del Tribunale chiamato, come nella specie, a decidere quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, sia infine alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio (ora <>, e non più ordinanza), del quale è stata mantenuta ferma l'esplicita previsione di inappellabilità2.
10.1 In disparte il rilievo che la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale di Pordenone in composizione monocratica anziché collegiale appare pienamente aderente alla nuova formulazione dell'art. 14, co. 2 D.Lgs. 150/2011, già in vigore al momento in cui, con ricorso depositato il 21.6.2023, è stata promossa l'odierna controversia, la sentenza impugnata – essendo stata resa in una controversia trattata e decisa mediante applicazione della disciplina prevista dallo stesso articolo 14 - è quindi inappellabile, e l'appello è conseguentemente inammissibile, né in contrario potendo valere la natura dell'asserito vizio di nullità della sentenza lamentato, il quale, ai sensi del combinato disposto degli art. 50 quater e 161, co. 1
c.p.c., può essere fatto dedotto soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione cui la pronuncia è assoggettata, e quindi nella specie non mediante appello, in quanto espressamente escluso dall'art. 14, co. 4 D.Lgs. 150/2011.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal
D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro
1.100,01 a Euro 5.200,01), giustificati dalla non complessità della decisione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata. 11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
300/2024 dd. 23.4.2024 del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 1.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <<
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica>>. 2 <<
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile>>
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
20.5.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LELLO Parte_1 C.F._1
SPOLETINI, presso il cui studio in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro avv. MADONIA PIETRO (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 23.4.2024, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note dd. 5.12.2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
“Piaccia Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, Nel merito
1) Riformare la sentenza impugnata e dichiararne la nullità, rimettendo il giudizio al
Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio”.:
Per l'appellato: come da note dd. 3.12.2024:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, respingere l'appello come formulato dalla sig.ra , confermando la sentenza n. 300/2024 del Tribunale Pt_1
Civile di Pordenone.
Con condanna alle spese del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso rubricato ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 21 giugno 2023 l'avv. Pietro Madonia adiva il Tribunale di Pordenone chiedendo la condanna di al pagamento della somma di Euro 2.037,00, oltre a interessi, quale compenso Parte_1 maturato per l'assistenza e l'attività professionale prestata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare instaurata, avanti il medesimo Tribunale, nei confronti della signora
. Pt_1
1.1 Il giudice designato fissava udienza di comparizione ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c..
2. Si costituiva , eccependo in via preliminare la nullità della domanda per Parte_1
assoluta incertezza del petitum, attesa la difformità tra la somma richiesta nelle conclusioni
(Euro 2.037,00) e quella esposta nella parte motiva del ricorso (Euro 5.358,00). Nel merito, deduceva l'eccessività della somma richiesta, l'insussistenza del diritto al compenso per assenza del preventivo, ed eccepiva l'inadempimento del difensore al mandato ricevuto.
Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda, e in via subordinata per la sua riduzione alla minor somma di Euro 2.037,00.
3. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., con ordinanza dd. 18.11.2023 il giudice respingeva l'eccezione di nullità della domanda e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la definizione della lite mediante pagamento, da parte della convenuta, della somma di Euro 2.500,00 in favore dell'attore, a spese compensate, proposta che era accettata solo da quest'ultimo.
4. Quindi, respinte le istanze istruttorie della resistente, il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 23.04.2024, condannando a Parte_1
corrispondere in favore dell'avvocato Pietro Madonia la somma capitale di Euro 2.062,00 oltre IVA, Cpa e rimborso spese forfettario, nonché interessi legali dalla data della domanda al saldo. Rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta nella memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. dalla , che condannava alla rifusione Pt_1
delle spese legali.
Preliminarmente, osservava che il rito applicabile alle controversie aventi a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato era previsto dall'art. 14 D. Lgs. 1° settembre
2011 n. 150, il quale era stato modificato dalla <Riforma Cartabia [che], nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-281- terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto- modificato anche l'art. 14
d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. stabilendo: al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con
l'espressione “semplificato”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281 - terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento>>.
Nel merito, liquidava il compenso per l'attività effettivamente svolta dal ricorrente, costituita dalla partecipazione all'udienza del 6 luglio 2022 e dalla predisposizione di brevi note d'udienza in vista dell'udienza del 20 luglio 2022 ed esente dalle censure del tutto genericamente sollevate dalla resistente, nei valori minimi tabellari.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a un solo motivo, con il Parte_1
quale è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 276 c.p.c., per essere la stessa stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, anziché in quella collegiale prevista dall'art. 14 D.lgs. n. 150/2011.
6. Alla prima udienza del 15.10.2024 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato.
Con ordinanza collegiale di pari data è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
7. L'avv. Pietro Madonia si è quindi costituito con comparsa depositata il 28.10.2024, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza, correttamente emessa dal
Tribunale in composizione monocratica, e ribadendo le difese svolte nel merito in primo grado.
8. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
4.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio. 9. Va preliminarmente revocata la contumacia dell'appellato, costituitosi dopo la prima udienza.
10. La presente causa ha a oggetto la liquidazione degli onorati di avvocato, ed è quindi disciplinata dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, il quale è stato modificato, a decorrere dal
28.2.2023, dall'art. 15, co. 3, lett. e) D.Lgs. 149/2022.
Come esposto nella sentenza impugnata, le modifiche attengono sia al rito applicabile, essendo stato sostituito quello sommario da quello semplificato di cognizione (primo comma), sia alla composizione <> e non più collegiale (secondo comma1) – del Tribunale chiamato, come nella specie, a decidere quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, sia infine alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio (ora <>, e non più ordinanza), del quale è stata mantenuta ferma l'esplicita previsione di inappellabilità2.
10.1 In disparte il rilievo che la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale di Pordenone in composizione monocratica anziché collegiale appare pienamente aderente alla nuova formulazione dell'art. 14, co. 2 D.Lgs. 150/2011, già in vigore al momento in cui, con ricorso depositato il 21.6.2023, è stata promossa l'odierna controversia, la sentenza impugnata – essendo stata resa in una controversia trattata e decisa mediante applicazione della disciplina prevista dallo stesso articolo 14 - è quindi inappellabile, e l'appello è conseguentemente inammissibile, né in contrario potendo valere la natura dell'asserito vizio di nullità della sentenza lamentato, il quale, ai sensi del combinato disposto degli art. 50 quater e 161, co. 1
c.p.c., può essere fatto dedotto soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione cui la pronuncia è assoggettata, e quindi nella specie non mediante appello, in quanto espressamente escluso dall'art. 14, co. 4 D.Lgs. 150/2011.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal
D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro
1.100,01 a Euro 5.200,01), giustificati dalla non complessità della decisione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata. 11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
300/2024 dd. 23.4.2024 del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 1.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <<
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica>>. 2 <<
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile>>