CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5035/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 29.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5035/2023 R.G., ver- tente tra:
[...]
Controparte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Mario Saltalamacchia che si riporta agli atti e ver- bali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Alessandra Gasparini che dichiara di es- CP_ sere presente per delega orale dell'Avvocato Roberto Raio e si riporta agli atti e verbali di
[..
.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Saltalamacchia si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Gasparini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 5035/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5035/2023 R.G. - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 55/2023, resa dal Tribunale di Napoli in data 29.5.2023 nel procedimento n. 35176/2023 - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Av- CP_1 C.F._1 vocati Mario Saltalamacchia e Luca Saltalamacchia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via dei Greci, n. 36;
appellante
e
( ) in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Raio, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Ugo
Niutta, n. 4;
appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Rocco, n. 180; appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 27.12.2018 e del 21.12.2018, con- CP_1
2
veniva in giudizio nonché la al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subi- ti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del sinistro verificatosi in da- ta 21 settembre 2015, ore 01:00, circa, in Napoli, Via Manzoni, all'incrocio con
Via Padula.
L'attore esponeva che: a) quella notte, mentre percorreva la suddetta via prove- niente da Via Boccaccio e con direzione Via Petrarca, alla guida del motociclo
Yamaha X City, tg. DM45389, e con una passeggera a bordo, veniva colliso dall'autovettura Fiat Panda, tg. ES360EG, di proprietà del Sig. assicu- CP_1 rata per la RCA con la proveniente dalla sua destra e pre- Controparte_3 cisamente da Via Padula;
b) il conducente dell'auto non osservava il segnale verticale dell'obbligo di concedere la precedenza posto all'incrocio per i veicoli provenienti da Via Padula e così facendo tagliava la strada al motociclo, nel chiaro tentativo di immettersi sul Via Manzoni nella corsia opposta a quella per- corsa dall'attore; c) a seguito dell'urto, l'istante sbatteva violentemente il capo contro il finestrino dello sportello anteriore sinistro dell'auto, cadendo poi vio- lentemente a terra e perdendo i sensi;
d) il Sig. veniva portato in ospe- CP_1 dale, unitamente alla passeggera, in ambulanza e riportava lesioni dalle quali guariva solo in data 6 aprile 2016, con una invalidità da postumi permanenti nel- la misura del 15%); e) oltre al danno per la perdita del motociclo, rottamato a causa della antieconomicità delle riparazioni (e per il quale l'attore ha trattenuto l'importo di € 700,00 già ricevuto a titolo di acconto), l'attore chiedeva anche il danno da lucro cessante, avendo le lesioni inciso sulla capacità di guadagno.
Si costituiva la eccependo che la responsabilità del sini- Controparte_3 stro era unicamente dell'attore, che procedeva ad alta velocità e che non aveva dato la precedenza alla Panda così come emergeva dall'atto di citazione che proprio il Sig. aveva notificato alla per citarla innanzi al Giu- CP_1 CP_3 dice di pace di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni alla propria autovet- tura, nonché dal verbale dei Vigili urbani. Concludeva per il rigetto della do- manda. rimaneva contumace. Controparte_1
1.2 Eseguito approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, dopo aver verificato le condizioni di procedibilità della domanda, ha ritenuto non superata la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 cc, riconoscendo, in favo- re dell'attore l'importo corrispondente a detta valutazione.
1.3 Avverso la sentenza, con atto del 20.11.2023, parte appellante ha promosso impugnazione, costituendosi il medesimo giorno.
L'istante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove e la necessità di CTU per accertare la ricostruzione cinematica del sinistro.
3
Si è costituita la Compagnia, contestando l'avverso dedotto, mentre CP_1
è rimasto contumace.
[...]
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni questione non oggetto di impugna- zione deve reputarsi coperta dal giudicato
2.3 Ciò posto, come noto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2054 c.c. configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valu- tarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo.
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non compor- ta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente(Cass. civ., Sez.
III, 29/04/2006, n. 10031; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6-3, 16/02/2017, n. 4130, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsa- bilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tut- to il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle re- gole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circo- stanze del caso concreto).
Dunque, l'indicata presunzione assume funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'even- to dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ. Sez.
III Ord., 04/04/2019, n. 9353; cfr., in motivazione, anche Cass. civ. Sez. III,
Sent., 20-03-2020, n. 7479: “la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella pro- duzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti
(Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sus- sidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giun- gere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In
4
tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabili- ta dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo con- creto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro"”).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, va detto che il teste , escusso all'udienza del 7.7.2022 nel corso Testimone_1 del giudizio di primo grado, ha dichiarato: “a fine cena andai via con alcuni amici tra cui che era con la sua moto. Io invece ero con la mia CP_1 auto con altre persone. Era sicuramente dopo mezzanotte. Precisamente
[...] procedeva sul suo scooter ed io seguivo con la mia macchina. Saliva- CP_1 mo via Manzoni. Ad un certo punto un'auto di colore scuro si immise sulla via
Manzoni provenendo da una trasversa posta a destra rispetto al nostro senso di marcia. Questa macchina fece una manovra di svolta alla sua sinistra come se volesse immettersi nel senso di marcia opposto al nostro. Nel fare questa mano- vra si scontrò con lo scooter di ”. CP_1
Il teste , escusso nel corso della medesima udienza, ha rife- Testimone_2 rito: “…mio zio prese il suo motorino e si avviò su Via Manzoni. Dietro di lui
c'era la moglie. Tutti e due avevano il casco. ADR: io ero in auto con il signor
e seguivamo il motorino di mio zio. Non c'erano altri veicoli Testimone_1 tra noi e il motorino. ADR: nel mentre procedevamo, dalla nostra destra uscì un'auto che si immise repentinamente su via Manzoni e si scontrò con il motori- no. Precisamente l'auto, che tentava di svoltare sulla sua sinistra, urtò contro la ruota anteriore del motorino di mio zio. A seguito dell'urto, mio zio andò a fini- re con la testa contro il finestrino lato guida dell'autovettura e finì faccia a ter- ra sulla strada. (…) ADR: se ben ricordo la nostra auto era a circa quindici me- tri dal motorino e non c'erano vetture tra di noi. (…)”.
Di contro, ha dichiarato: “ADR: conosco i fatti di causa per- Testimone_3 ché ero nell'auto coinvolta nel sinistro ed ero seduta davanti al lato passeggero.
guidava l'auto. ADR: il sinistro avvenne a fine settembre Controparte_4 del 2015 tra la mezza e l'una di notte, tra la nostra auto – Fiat Panda- ed un motorino che saliva su via Manzoni. Noi ci immettevamo su via Manzoni da via
Padula che era posta alla destra del senso di marcia del motorino. ADR: ricor- do che il motorino urtò contro l'auto nel suo lato guida. Lo ricordo bene perché il conducente del motorino dopo l'urto sfondò contro la testa il finestrino del la- to conducente. Indossava il casco. Sul motorino c'era anche una donna che era trasportata. (…) ADR: non c'erano segnali di stop o dare precedenza sulla via
Padula. ADR: preciso che stavamo andando a Secondigliano, dove io abito, e che per questo motivo, immettendoci su via Manzoni, volevamo svoltare a de-
5
stra. (…)”.
Infine, il teste ha riferito: “ADR: conosco i fatti di causa Testimone_4 perché nel settembre del 2015 verso l'una di notte io stavo nella mia auto nella zona di via Manzoni. Seguivo un motorino che fece un incidente. ADR: ricordo che il signor andava verso via Petrarca e il motorino saliva sulla CP_4 strada e urtò l'auto guidata da sulla sua fiancata sinistra. ADR: CP_4
l'auto di era una Fiat Panda che proveniva da via Padula posta sulla CP_4 destra della direzione di marcia del motorino. ADR: a seguito dell'urto, il con- ducente del motorino con il suo casco sfondò il finestrino lato guida dell'auto e poi finì a terra. Sul motorino c'era anche una signora e anche lei cadde. Dopo la caduta nessuno dei due si alzò. (…). ADR: preciso che tra la mia auto ed il motorino c'erano altre due auto”.
Ebbene, come sostenuto dal giudice di prime cure, non vi sono elementi da cui desumere, in maniera univoca, il comportamento posto in essere dal conducente il motociclo (ad esempio velocità), per cui, per questo solo fatto, in applicazione dei suindicati principi, il motivo non può essere accolto.
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine ai rilievi eseguiti dai Vigili inter- venuti sul posto (sul punto il Tribunale ha scritto: “a fronte della mancanza di riscontri in ordine al comportamento di guida dei due conducenti, il rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sui luoghi non apporta alcun ulteriore elemento utile sulla questione. Questo documento è scevro da ogni considerazione in or- dine alla responsabilità del sinistro (cfr: pagine della “dinamica”); non risulta che siano state comminate sanzioni per violazione del codice della strada a ca- rico di uno o entrambi i conducenti;
al punto 6) “Segnaletica” della sezione
“verbali di accertamento urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” non è ri- portato alcunché neppure un “Nulla” che avrebbe escluso definitivamente la presenza del segnale di “dare la precedenza” che, comunque, nel grafico redat- to dai Vigili non è presente (e non si comprende se perché fuori dal campo del grafico o perché oggettivamente non esistente).
Ma appare quantomeno strano che i Vigili non abbiano annotato che vi era un palo senza segnale (come da foto in atti). Sempre sul rapporto e, specificamente, sul grafico non viene indicato il punto sulla sede stradale in cui due veicoli si sarebbero venuti in collisione ma solo la loro posizione al momento dell'intervento né viene precisato che non è stato possibile individuare questo punto per la mancanza o l'ambiguità dei segni sull'asfalto; nulla si dice su eventuali tracce di frenata. Ancora, si rileva che la posizione dell'auto nel gra- fico, accostata al marciapiede, non è quella che si vede nelle foto allegate al rapporto in cui si vede che l'auto ha impegnato la corsia di marcia;
quella raf- figurata nel grafico non è neppure la posizione di riposo dell'autoveicolo segna-
6
ta con il gesso sull'asfalto e che si vede nelle foto prodotte dall'attore).
Quanto poi alla sussistenza del segnale che emergerebbe dall'ordinanza sindaca- le 527 del 21.8.2003 prodotta dall'attore, a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva sua sussistenza, va chiarito che il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamen- to sotto il profilo eziologico (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,19/11/2014, n. 24676)
e analoghe considerazioni vanno rese in ordine a quello di dare la precedenza.
Va aggiunto, seppure in maniera deduttiva, come, per la dinamica descritta, che ha visto il conducente del motociclo sfondare addirittura il finestrino del veico- lo, appaia arduo escludere qualunque rilevanza causale nel comportamento di quest'ultimo, soprattutto per ciò che concerne la velocità tenuta nell'occasione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio, quantomai fumoso (descrizione e accertamento non precisi della dinamica, dichiarazioni non collimanti dei testi, mancata verifica del comportamento di parte appellante, nel senso voluto dalla giurisprudenza, etc.), la presunzione non può considerarsi superata, per cui si condivide l'impostazione del Giudice di prime cure di non disporre CTU cine- matica, che non avrebbe potuto offrire elementi e spunti favorevoli, in quanto basata su necessarie presunzioni.
L'appello va quindi rigettato
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modi- ficazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichia- rata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giu- dice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al perio- do precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 55/2023, resa dal Tribunale di Napoli in data 29.5.2023 nel proce- dimento n. 35176/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
7
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da , che liquida in euro Controparte_1
2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella mi- sura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenu- CP_1 to a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 29.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
8
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 29.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5035/2023 R.G., ver- tente tra:
[...]
Controparte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Mario Saltalamacchia che si riporta agli atti e ver- bali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Alessandra Gasparini che dichiara di es- CP_ sere presente per delega orale dell'Avvocato Roberto Raio e si riporta agli atti e verbali di
[..
.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Saltalamacchia si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Gasparini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 5035/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5035/2023 R.G. - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 55/2023, resa dal Tribunale di Napoli in data 29.5.2023 nel procedimento n. 35176/2023 - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Av- CP_1 C.F._1 vocati Mario Saltalamacchia e Luca Saltalamacchia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via dei Greci, n. 36;
appellante
e
( ) in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Raio, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Ugo
Niutta, n. 4;
appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Rocco, n. 180; appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 27.12.2018 e del 21.12.2018, con- CP_1
2
veniva in giudizio nonché la al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subi- ti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del sinistro verificatosi in da- ta 21 settembre 2015, ore 01:00, circa, in Napoli, Via Manzoni, all'incrocio con
Via Padula.
L'attore esponeva che: a) quella notte, mentre percorreva la suddetta via prove- niente da Via Boccaccio e con direzione Via Petrarca, alla guida del motociclo
Yamaha X City, tg. DM45389, e con una passeggera a bordo, veniva colliso dall'autovettura Fiat Panda, tg. ES360EG, di proprietà del Sig. assicu- CP_1 rata per la RCA con la proveniente dalla sua destra e pre- Controparte_3 cisamente da Via Padula;
b) il conducente dell'auto non osservava il segnale verticale dell'obbligo di concedere la precedenza posto all'incrocio per i veicoli provenienti da Via Padula e così facendo tagliava la strada al motociclo, nel chiaro tentativo di immettersi sul Via Manzoni nella corsia opposta a quella per- corsa dall'attore; c) a seguito dell'urto, l'istante sbatteva violentemente il capo contro il finestrino dello sportello anteriore sinistro dell'auto, cadendo poi vio- lentemente a terra e perdendo i sensi;
d) il Sig. veniva portato in ospe- CP_1 dale, unitamente alla passeggera, in ambulanza e riportava lesioni dalle quali guariva solo in data 6 aprile 2016, con una invalidità da postumi permanenti nel- la misura del 15%); e) oltre al danno per la perdita del motociclo, rottamato a causa della antieconomicità delle riparazioni (e per il quale l'attore ha trattenuto l'importo di € 700,00 già ricevuto a titolo di acconto), l'attore chiedeva anche il danno da lucro cessante, avendo le lesioni inciso sulla capacità di guadagno.
Si costituiva la eccependo che la responsabilità del sini- Controparte_3 stro era unicamente dell'attore, che procedeva ad alta velocità e che non aveva dato la precedenza alla Panda così come emergeva dall'atto di citazione che proprio il Sig. aveva notificato alla per citarla innanzi al Giu- CP_1 CP_3 dice di pace di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni alla propria autovet- tura, nonché dal verbale dei Vigili urbani. Concludeva per il rigetto della do- manda. rimaneva contumace. Controparte_1
1.2 Eseguito approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, dopo aver verificato le condizioni di procedibilità della domanda, ha ritenuto non superata la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 cc, riconoscendo, in favo- re dell'attore l'importo corrispondente a detta valutazione.
1.3 Avverso la sentenza, con atto del 20.11.2023, parte appellante ha promosso impugnazione, costituendosi il medesimo giorno.
L'istante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove e la necessità di CTU per accertare la ricostruzione cinematica del sinistro.
3
Si è costituita la Compagnia, contestando l'avverso dedotto, mentre CP_1
è rimasto contumace.
[...]
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni questione non oggetto di impugna- zione deve reputarsi coperta dal giudicato
2.3 Ciò posto, come noto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2054 c.c. configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valu- tarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo.
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non compor- ta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente(Cass. civ., Sez.
III, 29/04/2006, n. 10031; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6-3, 16/02/2017, n. 4130, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsa- bilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tut- to il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle re- gole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circo- stanze del caso concreto).
Dunque, l'indicata presunzione assume funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'even- to dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ. Sez.
III Ord., 04/04/2019, n. 9353; cfr., in motivazione, anche Cass. civ. Sez. III,
Sent., 20-03-2020, n. 7479: “la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella pro- duzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti
(Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sus- sidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giun- gere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In
4
tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabili- ta dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo con- creto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro"”).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, va detto che il teste , escusso all'udienza del 7.7.2022 nel corso Testimone_1 del giudizio di primo grado, ha dichiarato: “a fine cena andai via con alcuni amici tra cui che era con la sua moto. Io invece ero con la mia CP_1 auto con altre persone. Era sicuramente dopo mezzanotte. Precisamente
[...] procedeva sul suo scooter ed io seguivo con la mia macchina. Saliva- CP_1 mo via Manzoni. Ad un certo punto un'auto di colore scuro si immise sulla via
Manzoni provenendo da una trasversa posta a destra rispetto al nostro senso di marcia. Questa macchina fece una manovra di svolta alla sua sinistra come se volesse immettersi nel senso di marcia opposto al nostro. Nel fare questa mano- vra si scontrò con lo scooter di ”. CP_1
Il teste , escusso nel corso della medesima udienza, ha rife- Testimone_2 rito: “…mio zio prese il suo motorino e si avviò su Via Manzoni. Dietro di lui
c'era la moglie. Tutti e due avevano il casco. ADR: io ero in auto con il signor
e seguivamo il motorino di mio zio. Non c'erano altri veicoli Testimone_1 tra noi e il motorino. ADR: nel mentre procedevamo, dalla nostra destra uscì un'auto che si immise repentinamente su via Manzoni e si scontrò con il motori- no. Precisamente l'auto, che tentava di svoltare sulla sua sinistra, urtò contro la ruota anteriore del motorino di mio zio. A seguito dell'urto, mio zio andò a fini- re con la testa contro il finestrino lato guida dell'autovettura e finì faccia a ter- ra sulla strada. (…) ADR: se ben ricordo la nostra auto era a circa quindici me- tri dal motorino e non c'erano vetture tra di noi. (…)”.
Di contro, ha dichiarato: “ADR: conosco i fatti di causa per- Testimone_3 ché ero nell'auto coinvolta nel sinistro ed ero seduta davanti al lato passeggero.
guidava l'auto. ADR: il sinistro avvenne a fine settembre Controparte_4 del 2015 tra la mezza e l'una di notte, tra la nostra auto – Fiat Panda- ed un motorino che saliva su via Manzoni. Noi ci immettevamo su via Manzoni da via
Padula che era posta alla destra del senso di marcia del motorino. ADR: ricor- do che il motorino urtò contro l'auto nel suo lato guida. Lo ricordo bene perché il conducente del motorino dopo l'urto sfondò contro la testa il finestrino del la- to conducente. Indossava il casco. Sul motorino c'era anche una donna che era trasportata. (…) ADR: non c'erano segnali di stop o dare precedenza sulla via
Padula. ADR: preciso che stavamo andando a Secondigliano, dove io abito, e che per questo motivo, immettendoci su via Manzoni, volevamo svoltare a de-
5
stra. (…)”.
Infine, il teste ha riferito: “ADR: conosco i fatti di causa Testimone_4 perché nel settembre del 2015 verso l'una di notte io stavo nella mia auto nella zona di via Manzoni. Seguivo un motorino che fece un incidente. ADR: ricordo che il signor andava verso via Petrarca e il motorino saliva sulla CP_4 strada e urtò l'auto guidata da sulla sua fiancata sinistra. ADR: CP_4
l'auto di era una Fiat Panda che proveniva da via Padula posta sulla CP_4 destra della direzione di marcia del motorino. ADR: a seguito dell'urto, il con- ducente del motorino con il suo casco sfondò il finestrino lato guida dell'auto e poi finì a terra. Sul motorino c'era anche una signora e anche lei cadde. Dopo la caduta nessuno dei due si alzò. (…). ADR: preciso che tra la mia auto ed il motorino c'erano altre due auto”.
Ebbene, come sostenuto dal giudice di prime cure, non vi sono elementi da cui desumere, in maniera univoca, il comportamento posto in essere dal conducente il motociclo (ad esempio velocità), per cui, per questo solo fatto, in applicazione dei suindicati principi, il motivo non può essere accolto.
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine ai rilievi eseguiti dai Vigili inter- venuti sul posto (sul punto il Tribunale ha scritto: “a fronte della mancanza di riscontri in ordine al comportamento di guida dei due conducenti, il rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sui luoghi non apporta alcun ulteriore elemento utile sulla questione. Questo documento è scevro da ogni considerazione in or- dine alla responsabilità del sinistro (cfr: pagine della “dinamica”); non risulta che siano state comminate sanzioni per violazione del codice della strada a ca- rico di uno o entrambi i conducenti;
al punto 6) “Segnaletica” della sezione
“verbali di accertamento urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” non è ri- portato alcunché neppure un “Nulla” che avrebbe escluso definitivamente la presenza del segnale di “dare la precedenza” che, comunque, nel grafico redat- to dai Vigili non è presente (e non si comprende se perché fuori dal campo del grafico o perché oggettivamente non esistente).
Ma appare quantomeno strano che i Vigili non abbiano annotato che vi era un palo senza segnale (come da foto in atti). Sempre sul rapporto e, specificamente, sul grafico non viene indicato il punto sulla sede stradale in cui due veicoli si sarebbero venuti in collisione ma solo la loro posizione al momento dell'intervento né viene precisato che non è stato possibile individuare questo punto per la mancanza o l'ambiguità dei segni sull'asfalto; nulla si dice su eventuali tracce di frenata. Ancora, si rileva che la posizione dell'auto nel gra- fico, accostata al marciapiede, non è quella che si vede nelle foto allegate al rapporto in cui si vede che l'auto ha impegnato la corsia di marcia;
quella raf- figurata nel grafico non è neppure la posizione di riposo dell'autoveicolo segna-
6
ta con il gesso sull'asfalto e che si vede nelle foto prodotte dall'attore).
Quanto poi alla sussistenza del segnale che emergerebbe dall'ordinanza sindaca- le 527 del 21.8.2003 prodotta dall'attore, a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva sua sussistenza, va chiarito che il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamen- to sotto il profilo eziologico (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,19/11/2014, n. 24676)
e analoghe considerazioni vanno rese in ordine a quello di dare la precedenza.
Va aggiunto, seppure in maniera deduttiva, come, per la dinamica descritta, che ha visto il conducente del motociclo sfondare addirittura il finestrino del veico- lo, appaia arduo escludere qualunque rilevanza causale nel comportamento di quest'ultimo, soprattutto per ciò che concerne la velocità tenuta nell'occasione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio, quantomai fumoso (descrizione e accertamento non precisi della dinamica, dichiarazioni non collimanti dei testi, mancata verifica del comportamento di parte appellante, nel senso voluto dalla giurisprudenza, etc.), la presunzione non può considerarsi superata, per cui si condivide l'impostazione del Giudice di prime cure di non disporre CTU cine- matica, che non avrebbe potuto offrire elementi e spunti favorevoli, in quanto basata su necessarie presunzioni.
L'appello va quindi rigettato
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modi- ficazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichia- rata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giu- dice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al perio- do precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 55/2023, resa dal Tribunale di Napoli in data 29.5.2023 nel proce- dimento n. 35176/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
7
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da , che liquida in euro Controparte_1
2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella mi- sura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenu- CP_1 to a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 29.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
8