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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9832 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4927/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Diego Ragozini, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 4927.24, avente ad oggetto: contratti
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] le Terme n. 80, ( , rapp.to e difeso dall'avv. Raf- CodiceFiscale_1 faele Pesce (c.f. ) ed elett.te dom.to presso il suo studio C.F._2 in Casamicciola Terme alla via Castiglione n. 33, giusta procura in calce al presente atto, Opponente E
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1
(C.F. – P.IVA corrente Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, con l'Avv. Roberto Pietro Sidoti Opposta CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Per l'opponente:
- I. Accertare e dichiarare la inefficacia, nullità, inammissibilità, illegit- timità ed infondatezza del predetto decreto ingiuntivo, disponendone la revoca.
- II. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità parziale del contratto di finanziamento posto a fondamento dell'opposto D.I., nella parte in cui sono stati convenuti interessi usurai e/o comunque ultralegali, e conseguentemente dichiarare che l'opponente nulla deve a titolo di interessi od in subordine a titolo di in- teressi moratori, con ogni provvedimento consequenziale.
1
- III. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procu- ratore antistatario avv. Raffaele Pesce.
- V= L'esponente, sig. chiede, quindi, che la causa sia Parte_1 riservata per la decisione.
Per l'opposta:
- 1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate
- in fatto e diritto, e, per l'effetto,
- 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2024 del
- Tribunale di Napoli.
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
- 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in
- narrativa, a carico del Sig. ed in favore di Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 12.551,40, oltre interessi Controparte_1 al tasso
- legale dal monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come
- dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
- 4) condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
[...]
della somma complessiva di € 12.551,40, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale dal monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2024 del Tribunale di Napoli, ha proposto formale opposizione al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per i motivi spiegati nell'avversario atto di opposizione che si riassumono di seguito.
Nell'eccepire preliminarmente l'asserita incompetenza territoriale, conte- stava la pretesa in termini di carenza di legittimazione attiva, prescrizione del credito azionato, applicazione di interessi usurari e mancata prova del credito. Il credito azionato in monitorio.
2
In data 28.07.2010, stipulava con il con- Parte_1 CP_3 tratto di finanziamento n. 06044753 (già n. 1715601). L'importo complessivo del suddetto finanziamento era pari ad € 4.296,00 da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili di € 94,50 ca- dauna.
Le condizioni economiche inerenti il suddetto contratto (tassi, spese, costi e oneri connessi, ecc.) e le pattuizioni contrattuali che regolavano lo stesso erano contenute nel suddetto contratto.
Ai sensi dell'accordo quadro del 16.06.2017 con contratto di cessione di crediti pro soluto del 21.03.2018 cedeva a CP_3 CP_4
il credito rinveniente dal predetto rapporto.
[...]
Altresì, con contratto di cessione di crediti del 13.12.2022 CP_5
cedeva a il credito rinveniente dai pre-
[...] Controparte_1 detti rapporti.
Nonostante i solleciti di pagamento, controparte si rendeva inadempiente rispetto al pagamento del debito maturato, così maturando un saldo debito- re di € 12.551,40.
Atteso il perdurante inadempimento avversario, si Controparte_1 vedeva quindi costretta a tutelare le proprie ragioni creditorie in via moni- toria, mediante la richiesta ed ottenimento del decreto ingiuntivo oggi op- posto. Acquisita la documentazione, negativo il verbale della mediazione svolta, in mancanza di accettazione della proposta transattiva disposta ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione in data 29.10.25 a seguito del deposito delle note di parte in sostituzione dell'udienza del 21.10.25.
Sull'eccezione d'incompetenza (rectius distribuzione degli affari all'interno del tribunale). Parte opponente sostiene che, attesa la natura di consumatore e la residenza in Ischia, territorio su cui insiste la Sezione distaccata di Ischia, sezione di- staccata del Tribunale di Napoli, il giudice che ha emesso il decreto oppo- sto, giudice della sede centrale, sarebbe incompetente. L'eccezione è manifestamente infondata. Tesi sostenuta dall'opponente, reiterata ancora nonostante l'assoluta evi- denza dell'assenza di vizi d'incompetenza, alla luce della giurisprudenza consolidatasi per circa un trentennio, trascura che la ripartizione interna tra uffici del medesimo circondario, i rapporti tra sezione distaccata e sede centrale non integrano un'ipotesi d'incompetenza relativa ad uffici giudi- ziari distinti ma una semplice ripartizione tra affari giudiziari interni, senza
3
alcun vizio di nullità relativo al provvedimento emesso dal giudice della sede centrale rispetto la sezione distaccata.
Sull'eccezione di prescrizione. In data 28.07.2010, stipulava con il con- Parte_1 CP_3 tratto di finanziamento n. 06044753 (già n. 1715601). L'importo complessivo del suddetto finanziamento era pari ad € 4.296,00 da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili di € 94,50 ca- dauna. Il ricorrente non allega che sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in ordine al pagamento di talune rate, né in atti vi è prova di tale evento effettivamente comunicato al debitore (ha natura recettizia l'efficacia). Consegue che deve ritenersi ai fini del presente giudizio che il contratto abbia avuto termine solo dopo 5 anni con il mancato pagamento della 60° rata. Quindi, nel luglio del 2015. In atti manca qualsiasi comunicazione ricevuta dal prima del de- Pt_1 creto ingiuntivo il cui ricorso è stato depositato il 29.11.23 con conseguen- te interruzione del termine decennale di prescrizione.
La legittimazione attiva.
L'eccezione è infondata. Allega l'opposta che originario contraente, cedeva a CP_3 il credito rinveniente dal predetto rapporto inoltre Controparte_6 con contratto di cessione di crediti del 13.12.2022 Controparte_6 cedeva a . Controparte_1
Quanto alla prova dell'intervenuta cessione del 13.12.2012, in atti vi è la CP_ comunicazione congiunta e del 23.01.2023, con Controparte_7 cui veniva congiuntamente comunicata l'avvenuta cessione del credito al gravina, oltre al contratto di cessione e all'avviso di pubblicazione in Gaz- zetta Ufficiale, e l'allegato al suddetto contratto di cessione, nel quale è ri- compreso il credito oggetto della presente controversia.
In ordine alla prima cessione, intercorsa tra e Controparte_3 [...]
, in atti del giudizio di opposizione, risulta l'accordo quadro CP_6 del 16.06.2017, il contratto di cessione di crediti pro soluto del 21.03.2018 e l'allegato al suddetto contratto di cessione, nel quale è ricompreso il cre- dito oggetto della presente controversia a cui è stato assegnato uno specifi- co codice debitore, come risulta alla pagina 6 della comparsa di costituzio- ne.
Nel merito, parte opponente deduce e contesta in modo specifico, il man- cato perfezionamento del contratto posto a fondamento dell'opposto D.I. 4
Allega che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della condizioni generali di contratto: ”l'accettazione della domanda di prestito personale e il perfezio- namento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di CP_8
Il versamento dell'importo finanziato verrà effettuato secondo le modalità indicate sul fronte della presente richiesta, a diretto favore del richiedente”. Chiarisce l'opponente che nella veste di “ richiedente” non ha mai ricevu- to alcuna conferma scritta dell'accettazione da parte di né, ha mia CP_8 ricevuto il versamento dell'importo oggetto della domanda di finanziamen- to in esecuzione del contratto”.
La tesi di parte opposta è che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il contratto ebbe esecuzione con il versamento delle somme in favore e nella disponibilità dell'opponente il quale iniziò a pagare alcune rate, per poi interrompere il versamento mensile.
A sostegno di tale tesi, parte opposta richiama l'estratto conto analitico, documento tuttavia depositato oltre il secondo termine istruttorio di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. perché rinvenuto in atti con deposito del 22.4.25 (le memorie ex art. 171 ter c.p.c. decorrevano a ritroso dalla data di udienza del 29.11.24). Di tale documento non se ne terrà conto quindi. Invero, già con nota depositata in data 18.4.25, si richiamava come allega- to depositato a tale nota l'estratto conto analitico, tuttavia nessun deposito di tale documento veniva effettuato (sarebbe stato comunque tardivo).
Ai fini della prova della contestata conclusione del contratto, parte oppo- sta, che non prova di aver comunicato al richiedente opponente l'accettazione della sua proposta ai sensi del disposto dell'art. 2 del con- tratto, richiama la circostanza che il contratto abbia avuto comunque ese- cuzione tramite l'effettiva erogazione del finanziamento richiamando an- che l'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione. Tale documento, definito semplicemente “estratto conto” altro non è che il riepilogo del complessivo credito azionato, diviso nelle varie sottovoci in termini di capitale ed interessi corrispettivi e di mora e quindi privo del va- lore probatorio in ordine alla prova della fonte dell'obbligazione a cui l'opposta, quale creditore, è tenuta alla stregua dei consolidati principi di cui a Cassazione Civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533.
Consegue che deve ritenersi fondata l'opposizione con conseguente revoca del decreto opposto. Si aggiunga che, nel corso della controversia venivano invitate le parti a dedurre in ordine alla qualità dei consumatore del ed alla conse- Pt_1 guente eventuale sussistenza di clausole abusive. Accertamento che resta assorbito alla luce della motivazione che precede. 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ai valori al di sotto dei medi attesa la scarsa attività istrut- toria e l'assenza di complesse questioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore del legale di parte op- ponente anticipatario, delle spese del giudizio che liquida € 3500,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge ed euro 140,00 per spese.
Napoli, 29.10.2025 Il Giudice Dott. Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Diego Ragozini, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 4927.24, avente ad oggetto: contratti
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] le Terme n. 80, ( , rapp.to e difeso dall'avv. Raf- CodiceFiscale_1 faele Pesce (c.f. ) ed elett.te dom.to presso il suo studio C.F._2 in Casamicciola Terme alla via Castiglione n. 33, giusta procura in calce al presente atto, Opponente E
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1
(C.F. – P.IVA corrente Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, con l'Avv. Roberto Pietro Sidoti Opposta CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Per l'opponente:
- I. Accertare e dichiarare la inefficacia, nullità, inammissibilità, illegit- timità ed infondatezza del predetto decreto ingiuntivo, disponendone la revoca.
- II. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità parziale del contratto di finanziamento posto a fondamento dell'opposto D.I., nella parte in cui sono stati convenuti interessi usurai e/o comunque ultralegali, e conseguentemente dichiarare che l'opponente nulla deve a titolo di interessi od in subordine a titolo di in- teressi moratori, con ogni provvedimento consequenziale.
1
- III. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procu- ratore antistatario avv. Raffaele Pesce.
- V= L'esponente, sig. chiede, quindi, che la causa sia Parte_1 riservata per la decisione.
Per l'opposta:
- 1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate
- in fatto e diritto, e, per l'effetto,
- 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2024 del
- Tribunale di Napoli.
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
- 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in
- narrativa, a carico del Sig. ed in favore di Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 12.551,40, oltre interessi Controparte_1 al tasso
- legale dal monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come
- dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
- 4) condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
[...]
della somma complessiva di € 12.551,40, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale dal monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2024 del Tribunale di Napoli, ha proposto formale opposizione al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per i motivi spiegati nell'avversario atto di opposizione che si riassumono di seguito.
Nell'eccepire preliminarmente l'asserita incompetenza territoriale, conte- stava la pretesa in termini di carenza di legittimazione attiva, prescrizione del credito azionato, applicazione di interessi usurari e mancata prova del credito. Il credito azionato in monitorio.
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In data 28.07.2010, stipulava con il con- Parte_1 CP_3 tratto di finanziamento n. 06044753 (già n. 1715601). L'importo complessivo del suddetto finanziamento era pari ad € 4.296,00 da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili di € 94,50 ca- dauna.
Le condizioni economiche inerenti il suddetto contratto (tassi, spese, costi e oneri connessi, ecc.) e le pattuizioni contrattuali che regolavano lo stesso erano contenute nel suddetto contratto.
Ai sensi dell'accordo quadro del 16.06.2017 con contratto di cessione di crediti pro soluto del 21.03.2018 cedeva a CP_3 CP_4
il credito rinveniente dal predetto rapporto.
[...]
Altresì, con contratto di cessione di crediti del 13.12.2022 CP_5
cedeva a il credito rinveniente dai pre-
[...] Controparte_1 detti rapporti.
Nonostante i solleciti di pagamento, controparte si rendeva inadempiente rispetto al pagamento del debito maturato, così maturando un saldo debito- re di € 12.551,40.
Atteso il perdurante inadempimento avversario, si Controparte_1 vedeva quindi costretta a tutelare le proprie ragioni creditorie in via moni- toria, mediante la richiesta ed ottenimento del decreto ingiuntivo oggi op- posto. Acquisita la documentazione, negativo il verbale della mediazione svolta, in mancanza di accettazione della proposta transattiva disposta ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione in data 29.10.25 a seguito del deposito delle note di parte in sostituzione dell'udienza del 21.10.25.
Sull'eccezione d'incompetenza (rectius distribuzione degli affari all'interno del tribunale). Parte opponente sostiene che, attesa la natura di consumatore e la residenza in Ischia, territorio su cui insiste la Sezione distaccata di Ischia, sezione di- staccata del Tribunale di Napoli, il giudice che ha emesso il decreto oppo- sto, giudice della sede centrale, sarebbe incompetente. L'eccezione è manifestamente infondata. Tesi sostenuta dall'opponente, reiterata ancora nonostante l'assoluta evi- denza dell'assenza di vizi d'incompetenza, alla luce della giurisprudenza consolidatasi per circa un trentennio, trascura che la ripartizione interna tra uffici del medesimo circondario, i rapporti tra sezione distaccata e sede centrale non integrano un'ipotesi d'incompetenza relativa ad uffici giudi- ziari distinti ma una semplice ripartizione tra affari giudiziari interni, senza
3
alcun vizio di nullità relativo al provvedimento emesso dal giudice della sede centrale rispetto la sezione distaccata.
Sull'eccezione di prescrizione. In data 28.07.2010, stipulava con il con- Parte_1 CP_3 tratto di finanziamento n. 06044753 (già n. 1715601). L'importo complessivo del suddetto finanziamento era pari ad € 4.296,00 da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili di € 94,50 ca- dauna. Il ricorrente non allega che sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in ordine al pagamento di talune rate, né in atti vi è prova di tale evento effettivamente comunicato al debitore (ha natura recettizia l'efficacia). Consegue che deve ritenersi ai fini del presente giudizio che il contratto abbia avuto termine solo dopo 5 anni con il mancato pagamento della 60° rata. Quindi, nel luglio del 2015. In atti manca qualsiasi comunicazione ricevuta dal prima del de- Pt_1 creto ingiuntivo il cui ricorso è stato depositato il 29.11.23 con conseguen- te interruzione del termine decennale di prescrizione.
La legittimazione attiva.
L'eccezione è infondata. Allega l'opposta che originario contraente, cedeva a CP_3 il credito rinveniente dal predetto rapporto inoltre Controparte_6 con contratto di cessione di crediti del 13.12.2022 Controparte_6 cedeva a . Controparte_1
Quanto alla prova dell'intervenuta cessione del 13.12.2012, in atti vi è la CP_ comunicazione congiunta e del 23.01.2023, con Controparte_7 cui veniva congiuntamente comunicata l'avvenuta cessione del credito al gravina, oltre al contratto di cessione e all'avviso di pubblicazione in Gaz- zetta Ufficiale, e l'allegato al suddetto contratto di cessione, nel quale è ri- compreso il credito oggetto della presente controversia.
In ordine alla prima cessione, intercorsa tra e Controparte_3 [...]
, in atti del giudizio di opposizione, risulta l'accordo quadro CP_6 del 16.06.2017, il contratto di cessione di crediti pro soluto del 21.03.2018 e l'allegato al suddetto contratto di cessione, nel quale è ricompreso il cre- dito oggetto della presente controversia a cui è stato assegnato uno specifi- co codice debitore, come risulta alla pagina 6 della comparsa di costituzio- ne.
Nel merito, parte opponente deduce e contesta in modo specifico, il man- cato perfezionamento del contratto posto a fondamento dell'opposto D.I. 4
Allega che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della condizioni generali di contratto: ”l'accettazione della domanda di prestito personale e il perfezio- namento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di CP_8
Il versamento dell'importo finanziato verrà effettuato secondo le modalità indicate sul fronte della presente richiesta, a diretto favore del richiedente”. Chiarisce l'opponente che nella veste di “ richiedente” non ha mai ricevu- to alcuna conferma scritta dell'accettazione da parte di né, ha mia CP_8 ricevuto il versamento dell'importo oggetto della domanda di finanziamen- to in esecuzione del contratto”.
La tesi di parte opposta è che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il contratto ebbe esecuzione con il versamento delle somme in favore e nella disponibilità dell'opponente il quale iniziò a pagare alcune rate, per poi interrompere il versamento mensile.
A sostegno di tale tesi, parte opposta richiama l'estratto conto analitico, documento tuttavia depositato oltre il secondo termine istruttorio di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. perché rinvenuto in atti con deposito del 22.4.25 (le memorie ex art. 171 ter c.p.c. decorrevano a ritroso dalla data di udienza del 29.11.24). Di tale documento non se ne terrà conto quindi. Invero, già con nota depositata in data 18.4.25, si richiamava come allega- to depositato a tale nota l'estratto conto analitico, tuttavia nessun deposito di tale documento veniva effettuato (sarebbe stato comunque tardivo).
Ai fini della prova della contestata conclusione del contratto, parte oppo- sta, che non prova di aver comunicato al richiedente opponente l'accettazione della sua proposta ai sensi del disposto dell'art. 2 del con- tratto, richiama la circostanza che il contratto abbia avuto comunque ese- cuzione tramite l'effettiva erogazione del finanziamento richiamando an- che l'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione. Tale documento, definito semplicemente “estratto conto” altro non è che il riepilogo del complessivo credito azionato, diviso nelle varie sottovoci in termini di capitale ed interessi corrispettivi e di mora e quindi privo del va- lore probatorio in ordine alla prova della fonte dell'obbligazione a cui l'opposta, quale creditore, è tenuta alla stregua dei consolidati principi di cui a Cassazione Civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533.
Consegue che deve ritenersi fondata l'opposizione con conseguente revoca del decreto opposto. Si aggiunga che, nel corso della controversia venivano invitate le parti a dedurre in ordine alla qualità dei consumatore del ed alla conse- Pt_1 guente eventuale sussistenza di clausole abusive. Accertamento che resta assorbito alla luce della motivazione che precede. 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ai valori al di sotto dei medi attesa la scarsa attività istrut- toria e l'assenza di complesse questioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore del legale di parte op- ponente anticipatario, delle spese del giudizio che liquida € 3500,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge ed euro 140,00 per spese.
Napoli, 29.10.2025 Il Giudice Dott. Diego Ragozini
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