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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/09/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3717 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.8.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
5 Settembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3717/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Risarcimento danni da dequalificazione;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti R. M. Infantino e L. Calabrese;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. N. Pergolizzi;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dando seguito all'azione esperita in via d'urgenza nell'ambito dei procedimenti recanti R.G. nn. 4309/2023 (cautelare) e
5785/2023 (reclamo), ha lamentato l'illegittimità della procedura di valutazione posta in essere dall' datrice e trasfusa nella delibera del Commissario Straordinario n. 613 del Parte_2
10.08.2023, per effetto della quale non era stato confermato nell'incarico di Direttore dell'
[...]
. Parte_3
In particolare, dopo aver ricostruito svolgimento ed esito della suindicata fase cautelare, ha evidenziato la natura bifasica della procedura di valutazione dei dirigenti medici (condotta dal
Direttore del Dipartimento di riferimento in prima istanza e, rispettivamente, da un Collegio Tecnico in seconda istanza).
Quindi, richiamando le norme del CCNL Dirigenza Sanitaria 2016/2018 che ne disciplinano lo svolgimento, ha dedotto una serie di vizi procedurali consistenti – in estrema sintesi – nell'avvio della procedura in un periodo successivo rispetto alla scadenza del contratto;
nella mancanza di un regolamento di definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta;
nell'assenza del necessario contraddittorio nella fase di prima istanza;
nell'illegittima composizione e costituzione del Collegio Tecnico di Valutazione nonché nel suo agire in maniera arbitraria;
nella violazione dei principi amministrativi di imparzialità, trasparenza e motivazione;
nella discrasia tra la scheda di valutazione inserita nel contratto di lavoro e quella utilizzata nella procedura de quo; nell'illogicità dell'esito negativo pur a fronte di valutazioni positive della performance in itinere.
Riportando estratti di trascrizioni di file audio afferenti ad altro procedimento, ha inoltre eccepito la sussistenza di un piano asseritamente ordito dai colleghi a suo danno allo scopo di assicurare l'esito negativo della valutazione, sì da evitarne la conferma nel ruolo primariale ricoperto.
Nel merito della valutazione attribuitagli, ha analiticamente contestato le argomentazioni esposte nel verbale di prima istanza, recante prot. n. 42611 del 18.10.2022 (in massima parte confermate in seconda istanza dal Collegio Tecnico e infine recepite dalla contestata delibera n. 613). Da ultimo, esponendo i riflessi pregiudizievoli della condotta datoriale sulla propria sfera patrimoniale e non patrimoniale, e le conseguenze che la giurisprudenza ne fa derivare sul piano risarcitorio, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illegittimità delle procedure di valutazione poste in essere a proprio indirizzo dall'
[...]
resistente e, per l'effetto, la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento dei Parte_2 provvedimenti con i quali egli è stato rimosso dalle funzioni primariali.
Ha altresì chiesto di riconoscere e dichiarare illegittimo e/o nullo l'avvenuto demansionamento e, per l'effetto, il reintegro nel ruolo di Direttore dell' del Parte_3 Controparte_2
Contr nonché, infine, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti tenendo conto delle diverse voci indicate in ricorso e che si intendono qui riportate.
Si è costituito in giudizio il , il Controparte_1 quale – dopo aver ricostruito il quadro fattuale e procedimentale che aveva portato all'emanazione della contestata deliberazione n. 613 del 10.08.2023 e alle conseguenti azioni giudiziarie intraprese in sede cautelare dal ricorrente – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di reintegra nell'incarico non confermato.
Nel merito ha sostenuto la legittimità della procedura di valutazione seguita, contestando la fondatezza di ognuno dei vizi formali eccepiti in ricorso e sopra sinteticamente riportati.
Ha inoltre eccepito la carenza di interesse a ricorrere avverso le valutazioni riformate in senso favorevole dal Collegio Tecnico di seconda istanza, nonché in ogni caso l'insindacabilità nel merito di giudizi discrezionali dell'Amministrazione.
ha contestato l'esistenza di un presunto disegno persecutorio ai danni del ricorrente, non CP_3 emergente dalle trascrizioni riportate nell'atto introduttivo.
Negando infine la fondatezza della domanda risarcitoria in ragione dell'insussistenza e della mancata prova di qualsivoglia danno, ovvero comunque della sua non riconducibilità – per la componente non patrimoniale – all'operato dell'Amministrazione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ai fini di una compiuta analisi delle vicende sottese al caso di specie, occorre premettere che, ai fini della individuazione della disciplina specifica degli incarichi, va ripercorso il tenore degli articoli
15 bis e 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, nonché il contenuto del CCNL applicabile e dei regolamenti aziendali. Com'è noto le tipologie degli incarichi sanitari sono: direzione di struttura complessa;
direzione di struttura semplice;
attività di natura professionale anche di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettive di verifica e di controllo;
attività di natura professionale conferibili al dirigente con meno anni di attività.
In tale contesto riveste un fondamentale ruolo, nella duplice prospettiva della crescita professionale del sanitario e dell'efficienza dell'azienda, la valutazione, da parte di appositi organi a ciò preposti, dell'attività svolta per cinque anni, riportata nel fascicolo personale e suscettibile di assumere una valenza positiva ovvero negativa.
La valutazione, in altri termini, costituisce lo strumento giuridico funzionalmente teso a controllare, in concreto, le capacità scientifico-organizzative del dirigente nell'ottica del raggiungimento di determinati risultati aziendali.
Lo stretto intreccio esistente tra criteri di verifica e di valutazione dei dirigenti, da un lato, e i provvedimenti di revoca o mancata conferma degli incarichi, dall'altro, impone di menzionare le regole fondamentali del sistema permanente di monitoraggio del dirigente sanitario.
A livello di disciplina primaria l'art. 15, comma 5, d.lgs. 502/92, dispone che “I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonchè a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico.”
Premesso che il procedimento valutativo si articola in due momenti, l'uno annuale e l'altro al termine dell'incarico, la norma demanda alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di espressione del giudizio da parte del Collegio tecnico. Giova pertanto, in relazione al caso di specie, richiamare i principi e le regole previsti dal CCNL
2016-2018, essendo stato il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente UOC firmato nel marzo 2017.
L'art. 55 CCNL disciplina, sotto il profilo teleologico, l'attività di valutazione dei dirigenti che dev'essere improntata a riconoscerne e a valorizzarne “la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti
e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione
è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.”
Attraverso una tecnica redazionale assimilabile a quella delle norme in bianco il successivo art. 56 demanda ad appositi regolamenti interni la definizione di “meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale, anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano”, senza - tuttavia - rinunciare alla tipizzazione dei principi sottesi alla valutazione costituiti da:
“a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all' incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti.
b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
d) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.”
In tale quadro giova sin d'ora osservare come la valutazione dei dirigenti costituisca l'esito di un procedimento complesso in cui converge una serie di elementi entro la quale non rilevano in via esclusiva gli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati (art. 56, comma 5), ma anche elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate (comma 5, art. 20).
In altri termini si configura una valutazione di natura più complessiva attraverso la quale oggetto di valorizzazione non sono esclusivamente gli obiettivi gestionali.
Come chiarito dalle parti nei loro scritti difensivi e come già anticipato, il procedimento di valutazione dei dirigenti si articola in due momenti, ovvero una valutazione di c.d. prima istanza e una di seconda istanza, delle quali la prima, sulla scia della anzidetta natura complessiva della valutazione professionale - attiene "alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti
e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito" (comma 5, art. 57).
Peraltro la valutazione in argomento, conclusiva del quinquennio professionale, costituisce l'approdo anche di valutazioni annuali sulle quali è tenuto ad esprimersi in prima battuta il dirigente sovraordinato e in seconda istanza l'organo indipendente di valutazione in vista dell'integrazione degli effetti positivi o negativi della valutazione (artt. 58 e 61).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato come la descritta verifica sia stata connotata in un primo momento dall'utilizzo dei criteri previsti nel regolamento adottato con deliberazione 571/2022 del
25.08.2022 successiva alla scadenza del contratto del , sostituiti poi – giusta delibera n. Pt_1
44974 del 3.11.2022 attestante l'inapplicabilità retroattiva del regolamento menzionato – dai criteri contenuti nel precedente Regolamento risalente al 2007.
Ciò premesso, quanto alla sindacabilità della valutazione effettuata dall'ente, si richiama l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che ha rilevato che – seppur per il dirigente medico non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale –
d'altro canto è legittimo il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo (o la revoca) dell'incarico, ove si traduca in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (cfr. Cass.
2.03.09 n. 5025).
Fermo dunque il vaglio giudiziale sul rispetto delle garanzie procedimentali calibrate sui criteri valutativi tipizzati e deducibili dal CCNL e dal Regolamento sopra richiamati, rileva il giudicante, in primo luogo, l'erroneità della scelta del resistente di fare ricorso ad un regolamento pregresso e distinto rispetto a quello del adottato nel 2022. Quest'ultimo, infatti, rifacendosi ai principi sopra illustrati e disciplinati nel CCNL 2016-2018 ratione temporis applicabile al momento dell'espletamento della prestazione professionale, sarebbe dovuta essere la fonte regolamentare cui attingere ai fini dell'elaborazione della valutazione di conferma o meno del ricorrente nell'incarico di dirigente della UOC da egli guidata. D'altra parte, sovente gli stessi CCNL, conclusi in periodi di molto successivi ai trienni oggetto di disciplina, presentano una latitudine temporale applicativa di carattere retroattivo.
Nondimeno, anche in assenza dell'errore interpretativo compiuto, la valutazione espressa dall'organismo di prima istanza sulla scorta del Regolamento poi disapplicato risulta lacunosa e non riflessiva dei dettami del CCNL.
Fermo restando che gli obiettivi contenuti nel contratto individuale di lavoro rappresentano – come sostenuto dallo stesso resistente – il punto di riferimento delle sole valutazioni intermedie e, al più, uno, tra gli altri, degli elementi oggetto della valutazione finale, si riscontra nondimeno un disallineamento tra i fattori, oggetto di contraddittorio nella seduta del 6.10.2022, e i criteri indicati nella scheda di valutazione allegata al Regolamento del 2022, laddove risultano quasi del tutto elusi dalla valutazione elementi quali: i risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni (punto 3), l'efficacia dei modelli organizzativi adottati (punto 4), nonchè la capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali (…) (punto 6), di diffondere e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche; oltre allo svolgimento di attività di ricerca clinica applicata, di tutoraggio formativo, di docenza universitaria (…) (punto 8), unitamente al raggiungimento del minimo di credito formativo (punto 9).
In ogni caso, anche qualora si registrasse una parziale sovrapposizione tra le voci di valutazione Contr del verbale del 6.10.2022 e il contenuto del verbale successivo (v. all. 7 ), risulta assente o comunque carente una motivazione calibrata in maniera analitica sulla scheda del Regolamento 2022, emergendo al contrario dagli atti menzionati un giudizio generico, al più orientato a sottolineare il pessimo clima creato all'interno del reparto, ovvero solo uno dei vari aspetti rientranti nella valutazione del dirigente.
Invero anche rispetto alla seconda valutazione di c.d. prima istanza, condotta alla stregua dei criteri indicati nel Regolamento del 2007, si registra una distinzione, non meramente formale, tra i generici fattori indicati nel modello di scheda di valutazione (allegati B alle note del 13.05.2025) e quelli specifici contenuti nella scheda redatta dal Direttore di dipartimento (all. 10 parte resistente), rimasti privi di contraddittorio tra il valutato e il soggetto valutatore.
Contrariamente a quanto in concreto avvenuto, tale garanzia sarebbe dovuta essere assicurata altresì nella seconda tornata descritta, anche e soprattutto in considerazione di un criterio di pesatura della valutazione di cui non si rinviene alcun riscontro nel Regolamento del 2007; all'interno del quale, peraltro, si richiama la cadenza annuale della valutazione di prima istanza oltre a quella finale, ed è altresì indicato (pag. 9) un punteggio massimo calcolato in quinti e non in decimi, diversamente da quanto riportato con la scheda all. 10. Orbene, ancorchè l'indice numerico sia idoneo - com'è noto - a spiegare ed esaurire gli effetti propri della motivazione, va al contempo precisato che tale assunto postula la precisa e previa definizione di criteri valutativi i quali, nella specie, emergono dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti adottati dall'azienda ospedaliera, ma che non trovano riscontro nella valutazione in Contr concreto portata avanti dal .
Peraltro, a dispetto di quanto previsto dall'ultimo alinea del comma 5, art. 15, d.lgs. 502/92, nonché dal su richiamato comma 5, art. 57 CCNL 2016-2018, nella valutazione conclusiva del quinquennio non emergono riferimenti documentali specifici in ordine alle valutazioni annuali del dirigente, compresa quella del 2022 che, secondo la prospettazione del ricorrente - non contestata specificamente dal GOM - risulta del tutto omessa essendo stata realizzata solo nell'Aprile 2024.
Proprio sulla scia del richiamo, formulato dallo stesso resistente, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 17/11/2017, n.27341) rappresentativo della natura complessiva del giudizio finale del dirigente, nei provvedimenti opposti non si dà atto, infatti, in maniera chiara, dei motivi sottesi al carattere recessivo delle valutazioni annuali tutte positive.
Tali complessive ragioni inducono a ritenere la procedura di valutazione di I istanza viziata sotto il profilo motivazionale, con inevitabili riflessi anche su quella di seconda istanza.
Sul punto va rilevato che, sebbene il principio del contraddittorio sia stato rispettato, garantendo la partecipazione del ricorrente al procedimento attraverso la formulazione di argomentazioni in replica nonchè il deposito della relazione primariale, risulta ancora una volta evidente il disallineamento tra la valutazione cui è chiamato il collegio tecnico e quella in concreto effettuata.
Osserva il giudicante come il giudizio del menzionato Collegio sia stato incentrato sugli obiettivi indicati dal primo valutatore, rimanendo di contro totalmente elusa la formulazione di un giudizio che l'organo collegiale, in omaggio alle previsioni del CCNL, avrebbe dovuto esprimere in maniera autonoma sulla scorta di criteri distinti da applicarsi nell'ipotesi di prima valutazione negativa (art. 57, comma 5).
In tal senso dalla lettura in combinato disposto degli artt. 59, 60 e 61, emerge come, al netto dell'esito positivo o negativo del giudizio del Collegio tecnico, quest'ultimo sia obbligato a tener conto:
“a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi–professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;
n) delle eventuali indicazioni regionali.”
Di tanto non v'è traccia nel provvedimento finale dell'organo collegiale, così risultando anch'esso viziato nella motivazione.
In forza di quanto suesposto il ricorso merita accoglimento con riguardo al solo annullamento del provvedimento di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale della con Parte_3
Contr conseguente condanna del alla rinnovazione della procedura di valutazione in omaggio a quanto sopra espresso e ai criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel Regolamento adottato dall'azienda.
Tale statuizione si pone in linea con i principi di diritto, espressi dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 24/09/2015, n. 18972) in tema di conferimento di incarichi dirigenziali ma certamente applicabili anche all'ipotesi del rinnovo di incarico dirigenziale, secondo cui “In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la
P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione,
l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).
Pertanto, ferma restando – come detto – l'assenza di una posizione di diritto soggettivo e la speculare sussistenza di discrezionalità della P.A. nell'elaborazione delle valutazioni di professionalità nei confronti dei dirigenti in generale, e di struttura complessa come nel caso in esame, risulta inammissibile la domanda tesa ad ottenere la reintegrazione del ricorrente nel ruolo di direttore della UOC di oncologia.
In merito all'accertamento dell'asserito demansionamento subito e al risarcimento del danno, correlato alla mancata corresponsione della retribuzione, alle posizioni giuridiche afferenti alla professionalità, all'immagine e alla salute, nonché alla perdita di chance, giova premettere – secondo quanto già esposto – come non sia configurabile in capo al dirigente medico un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale.
Di contro tutte le posizioni soggettive indicate presuppongono un provvedimento di conferma dell'incarico dirigenziale e, dunque, un provvedimento di valutazione positiva dell'attività dirigenziale svolta nel quinquennio che, come detto, è appannaggio esclusivo della P.A.
D'altronde il pregiudizio non patrimoniale, nelle varie declinazioni descritte in ricorso, può dirsi configurato nella sola ipotesi di integrazione del danno ingiusto che, nella sua struttura e dimensione sostanziale, si compone, tra gli altri, dell'illiceità della condotta.
In tale prospettiva, dovendo nuovamente il datore di lavoro provvedere ad una valutazione dell'attività professionale del e, dunque, dovendosi esprimere sul merito, manca – ai fini Pt_1 dell'integrazione del danno – il fattore causale, costituendo soltanto l'erroneità nel merito del provvedimento un fatto illecito causativo di danno.
Per le suesposte ragioni l'ente resistente, previo annullamento della precedente valutazione, va condannato all'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio, alla prosecuzione e alla definizione di un nuovo procedimento di valutazione in omaggio a quanto sopra espresso e ai criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel successivo Regolamento adottato dall'azienda.
Con riguardo alle spese di lite la complessità dei fatti nonché della materia trattata, sotto il profilo della disciplina normativa primaria e regolamentare illustrata, giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, previo annullamento della precedente Contr valutazione, condanna il all'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio, alla prosecuzione e alla definizione di un nuovo procedimento di valutazione in forza dei criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel successivo Regolamento adottato dall'ente resistente.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/09/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.8.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
5 Settembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3717/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Risarcimento danni da dequalificazione;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti R. M. Infantino e L. Calabrese;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. N. Pergolizzi;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dando seguito all'azione esperita in via d'urgenza nell'ambito dei procedimenti recanti R.G. nn. 4309/2023 (cautelare) e
5785/2023 (reclamo), ha lamentato l'illegittimità della procedura di valutazione posta in essere dall' datrice e trasfusa nella delibera del Commissario Straordinario n. 613 del Parte_2
10.08.2023, per effetto della quale non era stato confermato nell'incarico di Direttore dell'
[...]
. Parte_3
In particolare, dopo aver ricostruito svolgimento ed esito della suindicata fase cautelare, ha evidenziato la natura bifasica della procedura di valutazione dei dirigenti medici (condotta dal
Direttore del Dipartimento di riferimento in prima istanza e, rispettivamente, da un Collegio Tecnico in seconda istanza).
Quindi, richiamando le norme del CCNL Dirigenza Sanitaria 2016/2018 che ne disciplinano lo svolgimento, ha dedotto una serie di vizi procedurali consistenti – in estrema sintesi – nell'avvio della procedura in un periodo successivo rispetto alla scadenza del contratto;
nella mancanza di un regolamento di definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta;
nell'assenza del necessario contraddittorio nella fase di prima istanza;
nell'illegittima composizione e costituzione del Collegio Tecnico di Valutazione nonché nel suo agire in maniera arbitraria;
nella violazione dei principi amministrativi di imparzialità, trasparenza e motivazione;
nella discrasia tra la scheda di valutazione inserita nel contratto di lavoro e quella utilizzata nella procedura de quo; nell'illogicità dell'esito negativo pur a fronte di valutazioni positive della performance in itinere.
Riportando estratti di trascrizioni di file audio afferenti ad altro procedimento, ha inoltre eccepito la sussistenza di un piano asseritamente ordito dai colleghi a suo danno allo scopo di assicurare l'esito negativo della valutazione, sì da evitarne la conferma nel ruolo primariale ricoperto.
Nel merito della valutazione attribuitagli, ha analiticamente contestato le argomentazioni esposte nel verbale di prima istanza, recante prot. n. 42611 del 18.10.2022 (in massima parte confermate in seconda istanza dal Collegio Tecnico e infine recepite dalla contestata delibera n. 613). Da ultimo, esponendo i riflessi pregiudizievoli della condotta datoriale sulla propria sfera patrimoniale e non patrimoniale, e le conseguenze che la giurisprudenza ne fa derivare sul piano risarcitorio, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illegittimità delle procedure di valutazione poste in essere a proprio indirizzo dall'
[...]
resistente e, per l'effetto, la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento dei Parte_2 provvedimenti con i quali egli è stato rimosso dalle funzioni primariali.
Ha altresì chiesto di riconoscere e dichiarare illegittimo e/o nullo l'avvenuto demansionamento e, per l'effetto, il reintegro nel ruolo di Direttore dell' del Parte_3 Controparte_2
Contr nonché, infine, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti tenendo conto delle diverse voci indicate in ricorso e che si intendono qui riportate.
Si è costituito in giudizio il , il Controparte_1 quale – dopo aver ricostruito il quadro fattuale e procedimentale che aveva portato all'emanazione della contestata deliberazione n. 613 del 10.08.2023 e alle conseguenti azioni giudiziarie intraprese in sede cautelare dal ricorrente – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di reintegra nell'incarico non confermato.
Nel merito ha sostenuto la legittimità della procedura di valutazione seguita, contestando la fondatezza di ognuno dei vizi formali eccepiti in ricorso e sopra sinteticamente riportati.
Ha inoltre eccepito la carenza di interesse a ricorrere avverso le valutazioni riformate in senso favorevole dal Collegio Tecnico di seconda istanza, nonché in ogni caso l'insindacabilità nel merito di giudizi discrezionali dell'Amministrazione.
ha contestato l'esistenza di un presunto disegno persecutorio ai danni del ricorrente, non CP_3 emergente dalle trascrizioni riportate nell'atto introduttivo.
Negando infine la fondatezza della domanda risarcitoria in ragione dell'insussistenza e della mancata prova di qualsivoglia danno, ovvero comunque della sua non riconducibilità – per la componente non patrimoniale – all'operato dell'Amministrazione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è parzialmente fondato.
Ai fini di una compiuta analisi delle vicende sottese al caso di specie, occorre premettere che, ai fini della individuazione della disciplina specifica degli incarichi, va ripercorso il tenore degli articoli
15 bis e 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, nonché il contenuto del CCNL applicabile e dei regolamenti aziendali. Com'è noto le tipologie degli incarichi sanitari sono: direzione di struttura complessa;
direzione di struttura semplice;
attività di natura professionale anche di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettive di verifica e di controllo;
attività di natura professionale conferibili al dirigente con meno anni di attività.
In tale contesto riveste un fondamentale ruolo, nella duplice prospettiva della crescita professionale del sanitario e dell'efficienza dell'azienda, la valutazione, da parte di appositi organi a ciò preposti, dell'attività svolta per cinque anni, riportata nel fascicolo personale e suscettibile di assumere una valenza positiva ovvero negativa.
La valutazione, in altri termini, costituisce lo strumento giuridico funzionalmente teso a controllare, in concreto, le capacità scientifico-organizzative del dirigente nell'ottica del raggiungimento di determinati risultati aziendali.
Lo stretto intreccio esistente tra criteri di verifica e di valutazione dei dirigenti, da un lato, e i provvedimenti di revoca o mancata conferma degli incarichi, dall'altro, impone di menzionare le regole fondamentali del sistema permanente di monitoraggio del dirigente sanitario.
A livello di disciplina primaria l'art. 15, comma 5, d.lgs. 502/92, dispone che “I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonchè a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico.”
Premesso che il procedimento valutativo si articola in due momenti, l'uno annuale e l'altro al termine dell'incarico, la norma demanda alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di espressione del giudizio da parte del Collegio tecnico. Giova pertanto, in relazione al caso di specie, richiamare i principi e le regole previsti dal CCNL
2016-2018, essendo stato il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente UOC firmato nel marzo 2017.
L'art. 55 CCNL disciplina, sotto il profilo teleologico, l'attività di valutazione dei dirigenti che dev'essere improntata a riconoscerne e a valorizzarne “la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti
e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione
è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.”
Attraverso una tecnica redazionale assimilabile a quella delle norme in bianco il successivo art. 56 demanda ad appositi regolamenti interni la definizione di “meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale, anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano”, senza - tuttavia - rinunciare alla tipizzazione dei principi sottesi alla valutazione costituiti da:
“a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all' incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti.
b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
d) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.”
In tale quadro giova sin d'ora osservare come la valutazione dei dirigenti costituisca l'esito di un procedimento complesso in cui converge una serie di elementi entro la quale non rilevano in via esclusiva gli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati (art. 56, comma 5), ma anche elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate (comma 5, art. 20).
In altri termini si configura una valutazione di natura più complessiva attraverso la quale oggetto di valorizzazione non sono esclusivamente gli obiettivi gestionali.
Come chiarito dalle parti nei loro scritti difensivi e come già anticipato, il procedimento di valutazione dei dirigenti si articola in due momenti, ovvero una valutazione di c.d. prima istanza e una di seconda istanza, delle quali la prima, sulla scia della anzidetta natura complessiva della valutazione professionale - attiene "alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti
e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito" (comma 5, art. 57).
Peraltro la valutazione in argomento, conclusiva del quinquennio professionale, costituisce l'approdo anche di valutazioni annuali sulle quali è tenuto ad esprimersi in prima battuta il dirigente sovraordinato e in seconda istanza l'organo indipendente di valutazione in vista dell'integrazione degli effetti positivi o negativi della valutazione (artt. 58 e 61).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato come la descritta verifica sia stata connotata in un primo momento dall'utilizzo dei criteri previsti nel regolamento adottato con deliberazione 571/2022 del
25.08.2022 successiva alla scadenza del contratto del , sostituiti poi – giusta delibera n. Pt_1
44974 del 3.11.2022 attestante l'inapplicabilità retroattiva del regolamento menzionato – dai criteri contenuti nel precedente Regolamento risalente al 2007.
Ciò premesso, quanto alla sindacabilità della valutazione effettuata dall'ente, si richiama l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che ha rilevato che – seppur per il dirigente medico non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale –
d'altro canto è legittimo il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo (o la revoca) dell'incarico, ove si traduca in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (cfr. Cass.
2.03.09 n. 5025).
Fermo dunque il vaglio giudiziale sul rispetto delle garanzie procedimentali calibrate sui criteri valutativi tipizzati e deducibili dal CCNL e dal Regolamento sopra richiamati, rileva il giudicante, in primo luogo, l'erroneità della scelta del resistente di fare ricorso ad un regolamento pregresso e distinto rispetto a quello del adottato nel 2022. Quest'ultimo, infatti, rifacendosi ai principi sopra illustrati e disciplinati nel CCNL 2016-2018 ratione temporis applicabile al momento dell'espletamento della prestazione professionale, sarebbe dovuta essere la fonte regolamentare cui attingere ai fini dell'elaborazione della valutazione di conferma o meno del ricorrente nell'incarico di dirigente della UOC da egli guidata. D'altra parte, sovente gli stessi CCNL, conclusi in periodi di molto successivi ai trienni oggetto di disciplina, presentano una latitudine temporale applicativa di carattere retroattivo.
Nondimeno, anche in assenza dell'errore interpretativo compiuto, la valutazione espressa dall'organismo di prima istanza sulla scorta del Regolamento poi disapplicato risulta lacunosa e non riflessiva dei dettami del CCNL.
Fermo restando che gli obiettivi contenuti nel contratto individuale di lavoro rappresentano – come sostenuto dallo stesso resistente – il punto di riferimento delle sole valutazioni intermedie e, al più, uno, tra gli altri, degli elementi oggetto della valutazione finale, si riscontra nondimeno un disallineamento tra i fattori, oggetto di contraddittorio nella seduta del 6.10.2022, e i criteri indicati nella scheda di valutazione allegata al Regolamento del 2022, laddove risultano quasi del tutto elusi dalla valutazione elementi quali: i risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni (punto 3), l'efficacia dei modelli organizzativi adottati (punto 4), nonchè la capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali (…) (punto 6), di diffondere e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche; oltre allo svolgimento di attività di ricerca clinica applicata, di tutoraggio formativo, di docenza universitaria (…) (punto 8), unitamente al raggiungimento del minimo di credito formativo (punto 9).
In ogni caso, anche qualora si registrasse una parziale sovrapposizione tra le voci di valutazione Contr del verbale del 6.10.2022 e il contenuto del verbale successivo (v. all. 7 ), risulta assente o comunque carente una motivazione calibrata in maniera analitica sulla scheda del Regolamento 2022, emergendo al contrario dagli atti menzionati un giudizio generico, al più orientato a sottolineare il pessimo clima creato all'interno del reparto, ovvero solo uno dei vari aspetti rientranti nella valutazione del dirigente.
Invero anche rispetto alla seconda valutazione di c.d. prima istanza, condotta alla stregua dei criteri indicati nel Regolamento del 2007, si registra una distinzione, non meramente formale, tra i generici fattori indicati nel modello di scheda di valutazione (allegati B alle note del 13.05.2025) e quelli specifici contenuti nella scheda redatta dal Direttore di dipartimento (all. 10 parte resistente), rimasti privi di contraddittorio tra il valutato e il soggetto valutatore.
Contrariamente a quanto in concreto avvenuto, tale garanzia sarebbe dovuta essere assicurata altresì nella seconda tornata descritta, anche e soprattutto in considerazione di un criterio di pesatura della valutazione di cui non si rinviene alcun riscontro nel Regolamento del 2007; all'interno del quale, peraltro, si richiama la cadenza annuale della valutazione di prima istanza oltre a quella finale, ed è altresì indicato (pag. 9) un punteggio massimo calcolato in quinti e non in decimi, diversamente da quanto riportato con la scheda all. 10. Orbene, ancorchè l'indice numerico sia idoneo - com'è noto - a spiegare ed esaurire gli effetti propri della motivazione, va al contempo precisato che tale assunto postula la precisa e previa definizione di criteri valutativi i quali, nella specie, emergono dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti adottati dall'azienda ospedaliera, ma che non trovano riscontro nella valutazione in Contr concreto portata avanti dal .
Peraltro, a dispetto di quanto previsto dall'ultimo alinea del comma 5, art. 15, d.lgs. 502/92, nonché dal su richiamato comma 5, art. 57 CCNL 2016-2018, nella valutazione conclusiva del quinquennio non emergono riferimenti documentali specifici in ordine alle valutazioni annuali del dirigente, compresa quella del 2022 che, secondo la prospettazione del ricorrente - non contestata specificamente dal GOM - risulta del tutto omessa essendo stata realizzata solo nell'Aprile 2024.
Proprio sulla scia del richiamo, formulato dallo stesso resistente, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 17/11/2017, n.27341) rappresentativo della natura complessiva del giudizio finale del dirigente, nei provvedimenti opposti non si dà atto, infatti, in maniera chiara, dei motivi sottesi al carattere recessivo delle valutazioni annuali tutte positive.
Tali complessive ragioni inducono a ritenere la procedura di valutazione di I istanza viziata sotto il profilo motivazionale, con inevitabili riflessi anche su quella di seconda istanza.
Sul punto va rilevato che, sebbene il principio del contraddittorio sia stato rispettato, garantendo la partecipazione del ricorrente al procedimento attraverso la formulazione di argomentazioni in replica nonchè il deposito della relazione primariale, risulta ancora una volta evidente il disallineamento tra la valutazione cui è chiamato il collegio tecnico e quella in concreto effettuata.
Osserva il giudicante come il giudizio del menzionato Collegio sia stato incentrato sugli obiettivi indicati dal primo valutatore, rimanendo di contro totalmente elusa la formulazione di un giudizio che l'organo collegiale, in omaggio alle previsioni del CCNL, avrebbe dovuto esprimere in maniera autonoma sulla scorta di criteri distinti da applicarsi nell'ipotesi di prima valutazione negativa (art. 57, comma 5).
In tal senso dalla lettura in combinato disposto degli artt. 59, 60 e 61, emerge come, al netto dell'esito positivo o negativo del giudizio del Collegio tecnico, quest'ultimo sia obbligato a tener conto:
“a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi–professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;
n) delle eventuali indicazioni regionali.”
Di tanto non v'è traccia nel provvedimento finale dell'organo collegiale, così risultando anch'esso viziato nella motivazione.
In forza di quanto suesposto il ricorso merita accoglimento con riguardo al solo annullamento del provvedimento di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale della con Parte_3
Contr conseguente condanna del alla rinnovazione della procedura di valutazione in omaggio a quanto sopra espresso e ai criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel Regolamento adottato dall'azienda.
Tale statuizione si pone in linea con i principi di diritto, espressi dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 24/09/2015, n. 18972) in tema di conferimento di incarichi dirigenziali ma certamente applicabili anche all'ipotesi del rinnovo di incarico dirigenziale, secondo cui “In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la
P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione,
l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).
Pertanto, ferma restando – come detto – l'assenza di una posizione di diritto soggettivo e la speculare sussistenza di discrezionalità della P.A. nell'elaborazione delle valutazioni di professionalità nei confronti dei dirigenti in generale, e di struttura complessa come nel caso in esame, risulta inammissibile la domanda tesa ad ottenere la reintegrazione del ricorrente nel ruolo di direttore della UOC di oncologia.
In merito all'accertamento dell'asserito demansionamento subito e al risarcimento del danno, correlato alla mancata corresponsione della retribuzione, alle posizioni giuridiche afferenti alla professionalità, all'immagine e alla salute, nonché alla perdita di chance, giova premettere – secondo quanto già esposto – come non sia configurabile in capo al dirigente medico un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale.
Di contro tutte le posizioni soggettive indicate presuppongono un provvedimento di conferma dell'incarico dirigenziale e, dunque, un provvedimento di valutazione positiva dell'attività dirigenziale svolta nel quinquennio che, come detto, è appannaggio esclusivo della P.A.
D'altronde il pregiudizio non patrimoniale, nelle varie declinazioni descritte in ricorso, può dirsi configurato nella sola ipotesi di integrazione del danno ingiusto che, nella sua struttura e dimensione sostanziale, si compone, tra gli altri, dell'illiceità della condotta.
In tale prospettiva, dovendo nuovamente il datore di lavoro provvedere ad una valutazione dell'attività professionale del e, dunque, dovendosi esprimere sul merito, manca – ai fini Pt_1 dell'integrazione del danno – il fattore causale, costituendo soltanto l'erroneità nel merito del provvedimento un fatto illecito causativo di danno.
Per le suesposte ragioni l'ente resistente, previo annullamento della precedente valutazione, va condannato all'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio, alla prosecuzione e alla definizione di un nuovo procedimento di valutazione in omaggio a quanto sopra espresso e ai criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel successivo Regolamento adottato dall'azienda.
Con riguardo alle spese di lite la complessità dei fatti nonché della materia trattata, sotto il profilo della disciplina normativa primaria e regolamentare illustrata, giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, previo annullamento della precedente Contr valutazione, condanna il all'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio, alla prosecuzione e alla definizione di un nuovo procedimento di valutazione in forza dei criteri indicati nel CCNL ratione temporis applicabile e nel successivo Regolamento adottato dall'ente resistente.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/09/2025
Il Giudice
Francesco De Leo