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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Via Giovanni XXIII Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Profumo (C.F. , che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]8 Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Profumo (C.F. , che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Recco (GE) il 08.07.1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da decreto di omologa n.1607/2017 del 09.03.2017 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recco (GE) il 08.07.1995 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno;
2) La casa già coniugale sita in Genova, via Emilio Granello, 1/8, condotta in locazione, è rimasta nella esclusiva disponibilità del sig. già in sede di separazione, con i mobili e le Parte_2 suppellettili ivi contenute mentre la sig.ra ha provveduto a reperire altra sistemazione Pt_1 abitativa;
3) I ricorrenti dichiarano di non avere risparmi e/o conti comuni, depositi e/o titoli e/o beni in comune e di avere comunque già diviso fra loro quanto di comune proprietà e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo;
4) La sig.ra si fa carico esclusivo delle spese legali del presente procedimento. Parte_1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1995,
Numero 19, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Via Giovanni XXIII Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Profumo (C.F. , che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]8 Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Profumo (C.F. , che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Recco (GE) il 08.07.1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da decreto di omologa n.1607/2017 del 09.03.2017 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recco (GE) il 08.07.1995 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno;
2) La casa già coniugale sita in Genova, via Emilio Granello, 1/8, condotta in locazione, è rimasta nella esclusiva disponibilità del sig. già in sede di separazione, con i mobili e le Parte_2 suppellettili ivi contenute mentre la sig.ra ha provveduto a reperire altra sistemazione Pt_1 abitativa;
3) I ricorrenti dichiarano di non avere risparmi e/o conti comuni, depositi e/o titoli e/o beni in comune e di avere comunque già diviso fra loro quanto di comune proprietà e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo;
4) La sig.ra si fa carico esclusivo delle spese legali del presente procedimento. Parte_1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1995,
Numero 19, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini