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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
CI ST Presidente rel.
TO DI TO IU
Maurizio DRIGANI IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1734/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. avv. CONTI ANNA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
Di MA (SP)
c.f. avv. CONTI ANNA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 11.9.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 25.11.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra gli stessi alle seguenti condizioni:
1. l'ex casa familiare, sita in Sarzana (SP) alla via Brigata Partigiana Ugo
Muccini n. 84, di proprietà esclusiva del sig. , già a quest'ultimo Parte_1 assegnata in sede di separazione, continuerà ad essere al medesimo assegnata, quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne, ma Per_1 non economicamente autosufficiente;
2. quale contributo per il mantenimento ordinario di , la sig.ra Per_1 verserà la somma di € 200,00 (duecento/00), per 12 Parte_2 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite rimessa diretta a mani del figlio, e ciò, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
3. le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di , fino al Per_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura dell'80% per il padre e del 20% per la madre, secondo quanto specificato nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”, approvate dal Tribunale della Spezia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, con protocollo n. 2349/18, prodotte in allegato al presente ricorso (doc. 15), da
2 considerarsi qui letteralmente ripetute e trascritte e parte integrante delle presenti condizioni;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
5. i ricorrenti danno altresì atto di avere definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e, pertanto, di null'altro avere reciprocamente da regolare o a pretendere.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto, e depositato in data 8.9.2025, premettendo di aver contratto in data
11.1.1981 alla Spezia matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 6 parte II serie A anno 1981), di aver avuto due figli ( , nata il [...], maggiorenne Per_2 ed economicamente autosufficiente, e , nato il [...], maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente), di essersi separati con sentenza non definitiva del Tribunale della Spezia n. 554/2021 (passata in giudicato il
16.4.2022 ed alla quale ha fatto seguito la sentenza definitiva n. 35/2024, passata in giudicato il 16.7.2024) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 25.11.2025 dinanzi al IU relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della
3 vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto alla Spezia l'11.1.1981 (atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 6 parte II serie A anno 1981), omologando e provvedendo in conformità alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1. l'ex casa familiare, sita in Sarzana (SP) alla via Brigata Partigiana Ugo
Muccini n. 84, di proprietà esclusiva del sig. , già a quest'ultimo Parte_1 assegnata in sede di separazione, continuerà ad essere al medesimo assegnata, quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne, ma Per_1 non economicamente autosufficiente;
2. quale contributo per il mantenimento ordinario di , la sig.ra Per_1 verserà la somma di € 200,00 (duecento/00), per 12 Parte_2
4 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite rimessa diretta a mani del figlio, e ciò, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
3. le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di , fino al Per_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura dell'80% per il padre e del 20% per la madre, secondo quanto specificato nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”, approvate dal Tribunale della Spezia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, con protocollo n. 2349/18, prodotte in allegato al presente ricorso (doc. 15), da considerarsi qui letteralmente ripetute e trascritte e parte integrante delle presenti condizioni;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
5. i ricorrenti danno altresì atto di avere definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e, pertanto, di null'altro avere reciprocamente da regolare o a pretendere.”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Presidente estensore
CI ST
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