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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 543/ 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1956, cod. fisc. ; rappresentati e difesi, C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure in atti, dall'avv. Gaetano
Galotto (cod. fisc. ) e dall'avv. Antonio Costabile (cod. C.F._3
fisc. ), unitamente agli stessi elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco
Belfiore, PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, partita iva n. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in P.IVA_1
alla via Nizza, 146, pec: CP_1 Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: compensi ex art. 9 dell'Accordo 20.9.2001, integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999, nonché ai sensi dell'art. 29, co. 6, del successivo CCNL 2016-2018, per prestazioni lavorative svolte in giorni festivi infrasettimanali – Eccepita incompatibilità con l'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2, CCNL 19.4.2004 – Diversa ratio delle due disposizioni volte a compensare l'una la mancata fruizione di riposo compensativo e l'altra la maggior gravosità del lavoro svolto in turni, anche nel giorno festivo - Giurisprudenza di legittimità - Ulteriore disposizione -
Obbligazione alternativa - Mancanza della prova relativa alla richiesta di riposo compensativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
La parte ricorrente -alle dipendenze dell' convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- lamenta di aver svolto nel periodo di cui al ricorso numerosi turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo così come previsto dall' ex art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, ribadito dall'art. 29 del successivo CCNL 2016-2018.
Le circostanze di fatto sono incontestate tra le parti.
L' convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'incompatibilità tra la suddetta disposizione e quella dell'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004, disposizione che, nel prevedere l'apposita indennità per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in turni rotativi, ha previsto una ulteriore apposita maggiorazione per il turno rotativo svolto in giorno festivo.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito la questione è stata risolta da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505 del 25.1.2021; Cass. n.
6716 del 10.3.2021; Cass. n. 33126/2021; Cass. 2006/2022) che ha affermato il principio di diritto secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la Controparte_2
maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del del 20 settembre CP_2
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il principio, già consolidato in più sentenze, appare condivisibile in ragione della diversa ratio che parrebbe ispirare le due disposizione contrattuali, l'una orientata, appunto, a compensare la maggior gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, e vieppiù allorquando tali turni ricadano in giorno festivo,
l'altra a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato.
In merio ala questione di diritto posta è stato sovente anche eccepito che il ricorrente dovrebbe dare la prova preventiva di aver fatto richiesta di riposo compensativo entro il termine di 30 gg. e che l'Amministrazione convenuta abbia opposto diniego a tale istanza. Secondo detta tesi, infatti, soltanto in questo caso nascerebbe il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva.
Detta tesi –accolta anche in qualche sentenza della giurisprudenza di merito- non è condivisa dal Giudicante.
Per comprendere la portata della questione occorre rammentare per sommi capi l'evoluzione che l'istituto ha avuto nella produzione legislativa e contrattuale.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali era stata originariamente dettata dalla legge n. 260/1949, (poi modificata dalla legge n.
90/1954), con la quale era stato statuito che ai prestatori di lavoro svolgenti il servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Con specifico riferimento poi ai dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato specificamente riaffermato dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.
Detta norma, dunque, aveva subordinato il pagamento dell'indennità
(pagamento doppio della giornata festiva) per un verso alla richiesta del lavoratore di poter fruire del riposo compensativo entro i 30 gg. successivi, per l'altro al diniego opposto dal datore di lavoro per “esigenze di servizio”. Dal tenore letterale della norma anzidetta, quindi, il diritto alla monetizzazione del giorno festivo lavorato non si poneva in guisa di obbligazione alternativa a scelta del lavoratore, bensì appariva subordinato all'espresso diniego opposto dal datore di lavoro all'istanza (tempestiva) del lavoratore di poter fruire del riposo compensativo. In mancanza la prestazione lavorativa in giorno festivo non trovava più alcuna modalità di ristoro né sotto forma di riposo compensativo, né sotto forma indennitaria.
Con la c.d. contrattualizzazione e privatizzazione del pubblico impiego la materia retributiva è stata interamente demandata alla contrattazione collettiva e con specifico riferimento alla questione posta il CCNL 1.9.1995 agli artt. 18,
19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e, all'art. 44, ha inserito, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
Parallelamente l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative ai riposi ed allo straordinario, nonché alle specifiche indennità connesse a particolari condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (v. l'art. 86, comma 13, a tenore del quale: «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo venutosi nel tempo a comporre, seguendo l'approfondita disamina di Cass. n. 2006 del 2022, va valutata la portata della norma contrattuale e, precisamente, del comma 6 dell'art. 29 CCNL 2018, che recita: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo”.
Secondo una tesi (qui non condivisa) all'esito dell'integrazione disposta dai richiamati artt. 9 e 29, co. 6, dei citati CCNL avvicendatisi la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale avrebbe finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, riconoscendo, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività (pari, come già detto, al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità).
Detta tesi non pare potersi condividere. A ben vedere infatti sussiste una sostanziale differenza strutturale nel tenore letterale della legge 520/1952 e della citate norme contrattuali.
Al riguardo, premesso che per l'interpretazione di clausole contrattuali occorre ricercare la comune volontà delle parti avvalendosi dei medesimi criteri ermeneutici stabiliti per l'interpretazione delle leggi (ex plurimis v. Cass. n.
30141/2022), deve comprendersi se dal tenore del richiamato art. 29, co. 6
CCNL (che ricalca l'art. 9 del precedente CCNL) possa ritenersi sussistente un diritto di libera scelta in capo al lavoratore ad una delle due obbligazioni alternative (riposo compensativo o indennità sostitutiva) o se, invece, il diritto al compenso indennitario risulti ancora condizionato al diniego da parte del datore di lavoro all'istanza del lavoratore di fruire di riposo compensativo entro
30 gg. così come era dettato dalla legge n. 520 del 23 aprile 1952 (cit.).
In proposito deve tenersi presente che con la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego la disciplina che regola, tra l'altro, la retribuzione è demandata alle parti sociali ed alla contrattazione collettiva, conseguendone la derogabilità di contrarie disposizioni di legge previgenti.
Secondo la tesi qui non condivisa il testo della norma contrattuale sarebbe equivoco, ma l'esplicito riproposizione del termine di 30 gg. per la fruizione del riposo compensativo lascerebbe intendere la volontà delle parti contrattuali di voler sostanzialmente riproporre lo schema di cui all'articolo unico della precedente legge 520/1952.
Diversamente opinando si ritiene che la diversa formulazione della norma contrattuale che ha eliminato (o non incluso) l'inciso “nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo”, ha di fatto eliminato tale condizione. La lettura del tenore della norma contrattuale difatti sembra esprimere uno schema affatto diverso da quello congegnato dal legislatore nella legge
520/1952. Dalla lettura della clausola contrattuale del comma 6 dell'art. 29
CCNL 2018, che recita: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo”, traspare inequivocabilmente la volontà delle parti sociali di voler affermare un diritto a scelta del dipendente di poter richiedere entro il termine di 30 gg. la fruizione di riposo compensativo o (nel caso di mancata oggettiva fruizione di tale riposo compensativo, indipendentemente dalle causali) alla corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
(30%). Trattasi dunque di obbligazione alternativa e la tipologia del diverso diritto affermato per via contrattuale (rispetto al previgente sistema normato per legge) trova la sua ratio nell'esigenza collegata al sinallagma contrattuale del rapporto lavorativo nel quale alle prestazioni di lavoro svolte corrisponde il relativo trattamento retributivo, ivi comprese le specifiche indennità collegate a particolari condizioni di lavoro. In altri termini le parti sociali hanno inteso eliminare del tutto la possibilità (esistente nella legge 520/1952) che il lavoratore, a fronte del lavoro svolto in giorno festivo, potesse non essere compensato affatto, perdendo sia il riposo compensativo (eventualmente non richiesto nello stretto termine di 30 gg.) sia la particolare indennità.
Per tale ragione la stessa Corte lavoratrice ha affermato: “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività,
e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Nell'interpretare le suddette norme contrattuali la
Suprema Corte sembra non contemplare affatto la possibilità che per il lavoro svolto in giorno festivo il lavoratore possa non fruire né del riposo compensativo, né dello specifico trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario festivo. Deve pertanto escludersi che nell'ipotesi di mancata richiesta di riposo compensativo nel termine di 30 gg. il lavoratore perda anche il diritto all'indennità prevista. Appare, pertanto, ininfluente ai fini del giudizio la prova relativa alla richiesta tempestiva del lavoratore di voler fruire al riposo compensativo ed all'eventuale diniego opposto dal datore di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'istante al compenso di cui all'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 ed all'art. 29, co. 6, CCNL 2016-
2018, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, condanna l' convenuta al pagamento in favore di : della Parte_1
somma di € 1.690,00 nonché in favore di della somma di € Parte_2
3.025,00, per prestazioni lavorative rese in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 1.03.2016 - 31.12.2022, oltre accessori come per legge ed al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nocera Inferiore, 4.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1956, cod. fisc. ; rappresentati e difesi, C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure in atti, dall'avv. Gaetano
Galotto (cod. fisc. ) e dall'avv. Antonio Costabile (cod. C.F._3
fisc. ), unitamente agli stessi elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco
Belfiore, PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, partita iva n. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in P.IVA_1
alla via Nizza, 146, pec: CP_1 Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: compensi ex art. 9 dell'Accordo 20.9.2001, integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999, nonché ai sensi dell'art. 29, co. 6, del successivo CCNL 2016-2018, per prestazioni lavorative svolte in giorni festivi infrasettimanali – Eccepita incompatibilità con l'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2, CCNL 19.4.2004 – Diversa ratio delle due disposizioni volte a compensare l'una la mancata fruizione di riposo compensativo e l'altra la maggior gravosità del lavoro svolto in turni, anche nel giorno festivo - Giurisprudenza di legittimità - Ulteriore disposizione -
Obbligazione alternativa - Mancanza della prova relativa alla richiesta di riposo compensativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
La parte ricorrente -alle dipendenze dell' convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- lamenta di aver svolto nel periodo di cui al ricorso numerosi turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo così come previsto dall' ex art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, ribadito dall'art. 29 del successivo CCNL 2016-2018.
Le circostanze di fatto sono incontestate tra le parti.
L' convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'incompatibilità tra la suddetta disposizione e quella dell'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004, disposizione che, nel prevedere l'apposita indennità per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in turni rotativi, ha previsto una ulteriore apposita maggiorazione per il turno rotativo svolto in giorno festivo.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito la questione è stata risolta da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505 del 25.1.2021; Cass. n.
6716 del 10.3.2021; Cass. n. 33126/2021; Cass. 2006/2022) che ha affermato il principio di diritto secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la Controparte_2
maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del del 20 settembre CP_2
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il principio, già consolidato in più sentenze, appare condivisibile in ragione della diversa ratio che parrebbe ispirare le due disposizione contrattuali, l'una orientata, appunto, a compensare la maggior gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, e vieppiù allorquando tali turni ricadano in giorno festivo,
l'altra a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato.
In merio ala questione di diritto posta è stato sovente anche eccepito che il ricorrente dovrebbe dare la prova preventiva di aver fatto richiesta di riposo compensativo entro il termine di 30 gg. e che l'Amministrazione convenuta abbia opposto diniego a tale istanza. Secondo detta tesi, infatti, soltanto in questo caso nascerebbe il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva.
Detta tesi –accolta anche in qualche sentenza della giurisprudenza di merito- non è condivisa dal Giudicante.
Per comprendere la portata della questione occorre rammentare per sommi capi l'evoluzione che l'istituto ha avuto nella produzione legislativa e contrattuale.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali era stata originariamente dettata dalla legge n. 260/1949, (poi modificata dalla legge n.
90/1954), con la quale era stato statuito che ai prestatori di lavoro svolgenti il servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Con specifico riferimento poi ai dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato specificamente riaffermato dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.
Detta norma, dunque, aveva subordinato il pagamento dell'indennità
(pagamento doppio della giornata festiva) per un verso alla richiesta del lavoratore di poter fruire del riposo compensativo entro i 30 gg. successivi, per l'altro al diniego opposto dal datore di lavoro per “esigenze di servizio”. Dal tenore letterale della norma anzidetta, quindi, il diritto alla monetizzazione del giorno festivo lavorato non si poneva in guisa di obbligazione alternativa a scelta del lavoratore, bensì appariva subordinato all'espresso diniego opposto dal datore di lavoro all'istanza (tempestiva) del lavoratore di poter fruire del riposo compensativo. In mancanza la prestazione lavorativa in giorno festivo non trovava più alcuna modalità di ristoro né sotto forma di riposo compensativo, né sotto forma indennitaria.
Con la c.d. contrattualizzazione e privatizzazione del pubblico impiego la materia retributiva è stata interamente demandata alla contrattazione collettiva e con specifico riferimento alla questione posta il CCNL 1.9.1995 agli artt. 18,
19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e, all'art. 44, ha inserito, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
Parallelamente l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative ai riposi ed allo straordinario, nonché alle specifiche indennità connesse a particolari condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (v. l'art. 86, comma 13, a tenore del quale: «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo venutosi nel tempo a comporre, seguendo l'approfondita disamina di Cass. n. 2006 del 2022, va valutata la portata della norma contrattuale e, precisamente, del comma 6 dell'art. 29 CCNL 2018, che recita: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo”.
Secondo una tesi (qui non condivisa) all'esito dell'integrazione disposta dai richiamati artt. 9 e 29, co. 6, dei citati CCNL avvicendatisi la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale avrebbe finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, riconoscendo, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività (pari, come già detto, al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità).
Detta tesi non pare potersi condividere. A ben vedere infatti sussiste una sostanziale differenza strutturale nel tenore letterale della legge 520/1952 e della citate norme contrattuali.
Al riguardo, premesso che per l'interpretazione di clausole contrattuali occorre ricercare la comune volontà delle parti avvalendosi dei medesimi criteri ermeneutici stabiliti per l'interpretazione delle leggi (ex plurimis v. Cass. n.
30141/2022), deve comprendersi se dal tenore del richiamato art. 29, co. 6
CCNL (che ricalca l'art. 9 del precedente CCNL) possa ritenersi sussistente un diritto di libera scelta in capo al lavoratore ad una delle due obbligazioni alternative (riposo compensativo o indennità sostitutiva) o se, invece, il diritto al compenso indennitario risulti ancora condizionato al diniego da parte del datore di lavoro all'istanza del lavoratore di fruire di riposo compensativo entro
30 gg. così come era dettato dalla legge n. 520 del 23 aprile 1952 (cit.).
In proposito deve tenersi presente che con la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego la disciplina che regola, tra l'altro, la retribuzione è demandata alle parti sociali ed alla contrattazione collettiva, conseguendone la derogabilità di contrarie disposizioni di legge previgenti.
Secondo la tesi qui non condivisa il testo della norma contrattuale sarebbe equivoco, ma l'esplicito riproposizione del termine di 30 gg. per la fruizione del riposo compensativo lascerebbe intendere la volontà delle parti contrattuali di voler sostanzialmente riproporre lo schema di cui all'articolo unico della precedente legge 520/1952.
Diversamente opinando si ritiene che la diversa formulazione della norma contrattuale che ha eliminato (o non incluso) l'inciso “nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo”, ha di fatto eliminato tale condizione. La lettura del tenore della norma contrattuale difatti sembra esprimere uno schema affatto diverso da quello congegnato dal legislatore nella legge
520/1952. Dalla lettura della clausola contrattuale del comma 6 dell'art. 29
CCNL 2018, che recita: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo”, traspare inequivocabilmente la volontà delle parti sociali di voler affermare un diritto a scelta del dipendente di poter richiedere entro il termine di 30 gg. la fruizione di riposo compensativo o (nel caso di mancata oggettiva fruizione di tale riposo compensativo, indipendentemente dalle causali) alla corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
(30%). Trattasi dunque di obbligazione alternativa e la tipologia del diverso diritto affermato per via contrattuale (rispetto al previgente sistema normato per legge) trova la sua ratio nell'esigenza collegata al sinallagma contrattuale del rapporto lavorativo nel quale alle prestazioni di lavoro svolte corrisponde il relativo trattamento retributivo, ivi comprese le specifiche indennità collegate a particolari condizioni di lavoro. In altri termini le parti sociali hanno inteso eliminare del tutto la possibilità (esistente nella legge 520/1952) che il lavoratore, a fronte del lavoro svolto in giorno festivo, potesse non essere compensato affatto, perdendo sia il riposo compensativo (eventualmente non richiesto nello stretto termine di 30 gg.) sia la particolare indennità.
Per tale ragione la stessa Corte lavoratrice ha affermato: “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività,
e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Nell'interpretare le suddette norme contrattuali la
Suprema Corte sembra non contemplare affatto la possibilità che per il lavoro svolto in giorno festivo il lavoratore possa non fruire né del riposo compensativo, né dello specifico trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario festivo. Deve pertanto escludersi che nell'ipotesi di mancata richiesta di riposo compensativo nel termine di 30 gg. il lavoratore perda anche il diritto all'indennità prevista. Appare, pertanto, ininfluente ai fini del giudizio la prova relativa alla richiesta tempestiva del lavoratore di voler fruire al riposo compensativo ed all'eventuale diniego opposto dal datore di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'istante al compenso di cui all'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 ed all'art. 29, co. 6, CCNL 2016-
2018, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, condanna l' convenuta al pagamento in favore di : della Parte_1
somma di € 1.690,00 nonché in favore di della somma di € Parte_2
3.025,00, per prestazioni lavorative rese in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 1.03.2016 - 31.12.2022, oltre accessori come per legge ed al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nocera Inferiore, 4.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)