CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1054/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1054 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 14.10.2024
TRA
( ) rappresentato e difeso PA C.F._1 dagli avv.ti Simone Morani e Federico Orfei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cerveteri alla Piazza Dante n. 11
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti _1 C.F._2
Stefano Giove e Marco Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al Viale Regina Margherita n. 278
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15829/19, pubblicata il 31.07.2019
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“-rigettare la domanda di parte attrice, ovvero qualora fosse verificata ed accertata
l'avvenuta e tempestiva comunicazione della dichiarazione di fallimento della
[...]
alle competenti sedi, dichiarare il OT rogante Controparte_3
Dott. , nonché il fallito Sig. tenuti in solido a garantire _1 Controparte_2 il Sig. contro gli effetti della domanda attorea e manlevare il PA
Sig. dal pagamento delle somme eventualmente liquidate in PA corso di causa;
-accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del fallito Sig. Controparte_2 nonché del OT rogante, Dott. , per il non corretto adempimento della _1 propria prestazione professionale, e per l'effetto;
-condannare il OT Avv. ed il Sig. , terzi chiamati, _1 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire il danno patito dal Sig. , per i PA motivi meglio spiegati in narrativa, per la somma di € 110.000,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutti i danni patrimoniali patiti dal convenuto, nonché all'ulteriore somma, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, che verrà liquidata in via equitativa;
-adottare ogni statuizione comunque idonea a produrre l'effetto di conservare la stabilità degli effetti dell'atto, ovvero di far gravare le conseguenze negative derivanti dall'instabilità degli effetti dell'atto sui soggetti effettivamente responsabili, come sopra riportato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata:
“«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso,
a) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non ricorrendone i presupposti di legge;
b) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
[...]
perché infondato in fatto e diritto, per le causali dedotte nella superiore PA narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente la sentenza n. 15829/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma,
c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e oneri come per legge del presente grado.»
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato PA la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- dichiara inefficace ex art. 44 l.f. l'atto di compravendita rogato dal OT _1
, registrato in data 28 marzo 2017 al n.1044 serie 1/T, rep.n.24476, racc. n.7277,
[...] avente ad oggetto la quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Ladispoli (RM), località Torre Flavia, in via Nazario sauro, n.14/B, censito al Catasto al foglio n.64, p.lla
255, sub 3 3 part.lle 1689 e 1690 graffate, trasferita in favore del Sig. PA
;
[...]
-condanna a restituire tale quota di immobile al fallimento PA attore e a metterlo a disposizione del curatore;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di PA CP_2
e condanna a restituire al convenuto la somma di euro
[...] Controparte_2
53.500,00;
-rigetta la domanda proposta da nei confronti di dott. PA _1
; _1
- condanna a rimborsare le spese di lite in favore del PA fallimento che liquida in euro 7.795,00, oltre spese generali e tributi di legge ed in favore di che liquida in euro 7.795,00, oltre spese di lite e tributi di legge;
_1
-condanna a rimborsare le spese di lite nei confronti di Controparte_2 [...]
che liquida in euro 7.795,00, oltre spese generali e tributi di legge.” PA
Nel giudizio di primo grado il Parte_2 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse PA dichiarata l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 44 l. f., dell'atto di compravendita rogato dal notaio , registrato in data 28.3.2017, avente ad _1 oggetto la quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Ladispoli (RM), località Torre
Flavia, di proprietà di trasferita in favore di Controparte_2 PA
.
[...] Si era costituito contestando la fondatezza della domanda PA avanzata dall'attore e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il OT rogante e il fallito perché fossero condannati in solido a _1 Controparte_2 garantire il convenuto contro gli effetti della domanda attorea e a manlevarlo dal pagamento delle somme eventualmente liquidate in corso di causa. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva fosse dichiarata la responsabilità contrattuale del OT
, per il non corretto adempimento della propria prestazione professionale, _1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito per €
110.000.
A fondamento della decisione, il Tribunale, rilevato che era pacifico tra le parti e documentalmente provato che la stipula dell'atto di compravendita era avvenuta in data
27.03.2017 e, quindi, dopo il fallimento giusta sentenza del Tribunale di Roma del
23.04.2015, dichiarava, in applicazione dell'art. 44 l.f., l'atto inefficace nei confronti dei creditori con la conseguenza che la quota pari al 50% dell'immobile doveva essere restituita dall'acquirente e messa nella disponibilità del PA curatore.
In merito alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del OT
, il Tribunale, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità del funzionario _1 rogante in quanto lo stesso aveva effettuato correttamente le necessarie verifiche, con le visure ipocatastali, dalla quali risultava che la sentenza di fallimento non era stata trascritta sull'immobile in questione e che quest' ultimo risultava intestato al CP_2
e non alla società di cui questi era socio.
Riteneva invece sussistere la responsabilità esclusiva del che aveva taciuto la CP_2 circostanza di essere stato dichiarato fallito nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società di e e aveva incassato Controparte_3 CP_3 CP_3 il prezzo della vendita con la conseguenza che andava condannato alla restituzione del prezzo ricevuto pari ad euro 53.000,00 oltre al risarcimento di altre voci di danno consistenti nella quota delle spese di mediazione pari ad euro 500,00. Non risultavano invece provate le ulteriori voci di danno lamentate dal . Pt_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza PA articolando quattro motivi. Si sono costituiti e il chiedendo il rigetto _1 Parte_2 dell'appello. non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza Controparte_2 del 7.7.2021.
Con sentenza parziale n. 8271/2022 del 22.12.2022 è stata dichiarata l'estinzione del processo limitatamente all'appello proposto dal nei confronti del , Pt_1 Parte_2 in conseguenza della rinuncia agli atti da parte dell'appellante.
Con il primo motivo l'appellante contesta decisione nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che “Il OT ha sostenuto di aver effettuato diligentemente tutti gli accertamenti ipocatastali senza rinvenire la trascrizione della sentenza di fallimento sulla quota dell'immobile di proprietà del convenuto e che la vendita non era ricollegabile all'attività commerciale svolta dal convenuto. Effettivamente risulta documentalmente provato che nel predisporre l'atto del 27.03.2017 il OT ha effettuato le visure ipocatastali sulla quota dell'immobile di proprietà del CP_2
e che dall'esame della certificazione rilasciata non risulta che su tale immobile,
[...] per la quota di spettanza, sia stata trascritta la sentenza di fallimento. D'altra parte,
l'immobile risultava intestato al convenuto e non alla società di cui era socio il convenuto. Ne consegue che nessuna responsabilità può essere attribuita al OT rogante”.
Sostiene invece l'appellante che il OT non avrebbe ottemperato a tutte le attività cui era tenuto nell'adempimento del mandato professionale. Se così avesse fatto, sarebbe venuto a conoscenza del fallimento, atteso che la sentenza di fallimento viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e iscrizione del Registro delle Imprese nonché nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Sulla materia di cui all'esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.» (Cass. n.
11569/2009). Ora, la nuova disciplina della pubblicità dei fallimenti (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal gennaio 2006), applicabile ratione temporis al caso di specie prevede che il curatore notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia trascritto nei pubblici registri (art. 88) e che il cancelliere, trasmetta l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese (art. 17).
Ne deriva che, come rilevato dall'appellante, la sola visura dei registri immobiliari non costituisce strumento idoneo a consentire opportuni controlli sulla capacità a contrarre dell'alienante qualora si debba verificare l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, dovendosi procedere anche alla verifica del registro delle imprese.
Tuttavia, nel caso in esame, è emerso che:
- il non ha mai dichiarato, nel contesto dell'atto notarile, di essere socio di CP_2 alcuna società, anzi nell'atto di compravendita all'art. 7 ha dichiarato che l'immobile era nella sua disponibilità e privo di alcun vincolo;
- il notaio ha allegato e provato di aver effettuato le visure dei registri immobiliari a carico di persona fisica cui era intestato l'immobile; Controparte_2
- il Curatore ha omesso la trascrizione della sentenza di fallimento presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Civitavecchia.
Conclusivamente il OT, il quale – circostanza pacifica - non era a conoscenza della qualità del Massimi di socio illimitatamente responsabile della società fallita, ha operato diligentemente effettuando le visure dei registri immobiliari. Infatti, in assenza di qualsiasi elemento che inducesse a ritenere che il venditore fosse imprenditore, atteso il silenzio dell'alienante e la mancata trascrizione ad opera del curatore nei registri immobiliari, non poteva esigersi, come ritenuto dall'appellante, che lo stesso procedesse alle verifiche del Registro delle Imprese.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere ascritta in capo al notaio e la sentenza deve essere confermata sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza la regolazione delle spese operata con la sentenza parte in cui il Tribunale ha emesso “condanna PA
a rimborsare le spese di lite in favore del fallimento che liquida in euro 7.795,00 oltre spese generali e tributi di legge ed in favore di che liquida in euro _1
7.795,00, oltre spese di lite e tributi di legge”. Si tratterebbe, secondo la parte, di statuizione errata per quanto concerne la posizione del
OT, corresponsabile dell'accaduto, ed immotivata nei confronti del Parte_2
per aver il Curatore concorso a determinare l'ingiusta ed illegittima situazione di
[...] che trattasi non avendo provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento presso la competente Conservatoria di Civitavecchia.
Il motivo, che deve essere esaminato limitatamente all'appello proposto nei confronti del
OT , in virtù la sentenza parziale che ha dichiarato l'estinzione del _1 processo nei rapporti tra l'appellante e il , è infondato. Parte_2
La conferma della statuizione del Tribunale in ordine alla assenza di responsabilità in capo al OT , in virtù del primo motivo di appello, comporta la conferma della _1 statuizione sulle spese del primo grado correttamente regolate secondo soccombenza.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “Il convenuto ha chiesto il risarcimento di altre voci di danno consistenti nella quota delle spese di mediazione pari ad € 500,00, che è dovuta perché documentata;
non risultano invece provate l'ammontare delle spese sostenute per il rogito notarile, non risultano dimostrati i lavori di ristrutturazione e le relative spese e neppure il decremento del valore dell'immobile sicchè tali spese non sono dovute”.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il convenuto ha prodotto ampia documentazione da cui desumere i lavori di ristrutturazione effettuati, nonché le relative spese, oltre le ulteriori voci di danno chieste dal PA
.
[...]
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto:
“Infine, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale, non sono stati offerti nè provati elementi diretti a provare tale voce di danno sicché la domanda deve essere rigettata”.
L'appellante sostiene che le condotte illecite tenute dal notaio e dal fallito gli avevano impedito di godere dell'immobile già adibito a residenza famigliare, con enorme danno economico per il medesimo e con rovesciamento e destabilizzazione di qualsiasi programma futuro, concordato in ambito familiare.
Il terzo e il quarto motivo, entrambi attinenti alla prova dei danni, patrimoniali e non, subiti dal Quondam, sono infondati. Deve evidenziarsi, in primo luogo, un deficit documentale, non essendo stati rinvenuti, all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado – pure acquisito a cura della Cancelleria dal Tribunale di Roma in formato cartaceo (v. annotazione telematica del 1.07.2021) - i rispettivi fascicoli di parte in formato cartaceo;
inoltre, il fascicolo di primo grado relativo al giudizio RG 53683/2017 pur visibile in telematico, non contiene la copia telematica degli atti introduttivi, evidentemente redatti solo in cartaceo. Tantomeno, la parte appellante ha, con l'atto di citazione in appello o negli atti successivi, provveduto a produrre i documenti già inseriti in primo grado nel proprio fascicolo di parte o, comunque, allegato l'involontarietà di tale mancanza in atti.
E' il caso di ricordare che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr., ad es., Cass. Civ. 16786/19). Infatti, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte dei documenti ritualmente prodotti, si presume espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa;
ne consegue che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove la parte deduca che la mancanza in atti sia involontaria, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. Sez. 6 - 3,
26/04/2017, n. 10224).
Ne consegue che, non avendo l'appellante prodotto nel presente grado di giudizio la documentazione di cui lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale e che avrebbe comprovato la consistenza dei danni subiti, il motivo deve essere respinto.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna degli dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado in favore di . _1
Nulla sulle spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore di PA _1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 10.000 oltre accessori di legge e spese generali;
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo PA di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1054 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 14.10.2024
TRA
( ) rappresentato e difeso PA C.F._1 dagli avv.ti Simone Morani e Federico Orfei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cerveteri alla Piazza Dante n. 11
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti _1 C.F._2
Stefano Giove e Marco Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al Viale Regina Margherita n. 278
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15829/19, pubblicata il 31.07.2019
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“-rigettare la domanda di parte attrice, ovvero qualora fosse verificata ed accertata
l'avvenuta e tempestiva comunicazione della dichiarazione di fallimento della
[...]
alle competenti sedi, dichiarare il OT rogante Controparte_3
Dott. , nonché il fallito Sig. tenuti in solido a garantire _1 Controparte_2 il Sig. contro gli effetti della domanda attorea e manlevare il PA
Sig. dal pagamento delle somme eventualmente liquidate in PA corso di causa;
-accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del fallito Sig. Controparte_2 nonché del OT rogante, Dott. , per il non corretto adempimento della _1 propria prestazione professionale, e per l'effetto;
-condannare il OT Avv. ed il Sig. , terzi chiamati, _1 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire il danno patito dal Sig. , per i PA motivi meglio spiegati in narrativa, per la somma di € 110.000,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutti i danni patrimoniali patiti dal convenuto, nonché all'ulteriore somma, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, che verrà liquidata in via equitativa;
-adottare ogni statuizione comunque idonea a produrre l'effetto di conservare la stabilità degli effetti dell'atto, ovvero di far gravare le conseguenze negative derivanti dall'instabilità degli effetti dell'atto sui soggetti effettivamente responsabili, come sopra riportato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata:
“«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso,
a) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non ricorrendone i presupposti di legge;
b) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
[...]
perché infondato in fatto e diritto, per le causali dedotte nella superiore PA narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente la sentenza n. 15829/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma,
c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e oneri come per legge del presente grado.»
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato PA la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- dichiara inefficace ex art. 44 l.f. l'atto di compravendita rogato dal OT _1
, registrato in data 28 marzo 2017 al n.1044 serie 1/T, rep.n.24476, racc. n.7277,
[...] avente ad oggetto la quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Ladispoli (RM), località Torre Flavia, in via Nazario sauro, n.14/B, censito al Catasto al foglio n.64, p.lla
255, sub 3 3 part.lle 1689 e 1690 graffate, trasferita in favore del Sig. PA
;
[...]
-condanna a restituire tale quota di immobile al fallimento PA attore e a metterlo a disposizione del curatore;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di PA CP_2
e condanna a restituire al convenuto la somma di euro
[...] Controparte_2
53.500,00;
-rigetta la domanda proposta da nei confronti di dott. PA _1
; _1
- condanna a rimborsare le spese di lite in favore del PA fallimento che liquida in euro 7.795,00, oltre spese generali e tributi di legge ed in favore di che liquida in euro 7.795,00, oltre spese di lite e tributi di legge;
_1
-condanna a rimborsare le spese di lite nei confronti di Controparte_2 [...]
che liquida in euro 7.795,00, oltre spese generali e tributi di legge.” PA
Nel giudizio di primo grado il Parte_2 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse PA dichiarata l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 44 l. f., dell'atto di compravendita rogato dal notaio , registrato in data 28.3.2017, avente ad _1 oggetto la quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Ladispoli (RM), località Torre
Flavia, di proprietà di trasferita in favore di Controparte_2 PA
.
[...] Si era costituito contestando la fondatezza della domanda PA avanzata dall'attore e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il OT rogante e il fallito perché fossero condannati in solido a _1 Controparte_2 garantire il convenuto contro gli effetti della domanda attorea e a manlevarlo dal pagamento delle somme eventualmente liquidate in corso di causa. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva fosse dichiarata la responsabilità contrattuale del OT
, per il non corretto adempimento della propria prestazione professionale, _1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito per €
110.000.
A fondamento della decisione, il Tribunale, rilevato che era pacifico tra le parti e documentalmente provato che la stipula dell'atto di compravendita era avvenuta in data
27.03.2017 e, quindi, dopo il fallimento giusta sentenza del Tribunale di Roma del
23.04.2015, dichiarava, in applicazione dell'art. 44 l.f., l'atto inefficace nei confronti dei creditori con la conseguenza che la quota pari al 50% dell'immobile doveva essere restituita dall'acquirente e messa nella disponibilità del PA curatore.
In merito alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del OT
, il Tribunale, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità del funzionario _1 rogante in quanto lo stesso aveva effettuato correttamente le necessarie verifiche, con le visure ipocatastali, dalla quali risultava che la sentenza di fallimento non era stata trascritta sull'immobile in questione e che quest' ultimo risultava intestato al CP_2
e non alla società di cui questi era socio.
Riteneva invece sussistere la responsabilità esclusiva del che aveva taciuto la CP_2 circostanza di essere stato dichiarato fallito nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società di e e aveva incassato Controparte_3 CP_3 CP_3 il prezzo della vendita con la conseguenza che andava condannato alla restituzione del prezzo ricevuto pari ad euro 53.000,00 oltre al risarcimento di altre voci di danno consistenti nella quota delle spese di mediazione pari ad euro 500,00. Non risultavano invece provate le ulteriori voci di danno lamentate dal . Pt_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza PA articolando quattro motivi. Si sono costituiti e il chiedendo il rigetto _1 Parte_2 dell'appello. non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza Controparte_2 del 7.7.2021.
Con sentenza parziale n. 8271/2022 del 22.12.2022 è stata dichiarata l'estinzione del processo limitatamente all'appello proposto dal nei confronti del , Pt_1 Parte_2 in conseguenza della rinuncia agli atti da parte dell'appellante.
Con il primo motivo l'appellante contesta decisione nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che “Il OT ha sostenuto di aver effettuato diligentemente tutti gli accertamenti ipocatastali senza rinvenire la trascrizione della sentenza di fallimento sulla quota dell'immobile di proprietà del convenuto e che la vendita non era ricollegabile all'attività commerciale svolta dal convenuto. Effettivamente risulta documentalmente provato che nel predisporre l'atto del 27.03.2017 il OT ha effettuato le visure ipocatastali sulla quota dell'immobile di proprietà del CP_2
e che dall'esame della certificazione rilasciata non risulta che su tale immobile,
[...] per la quota di spettanza, sia stata trascritta la sentenza di fallimento. D'altra parte,
l'immobile risultava intestato al convenuto e non alla società di cui era socio il convenuto. Ne consegue che nessuna responsabilità può essere attribuita al OT rogante”.
Sostiene invece l'appellante che il OT non avrebbe ottemperato a tutte le attività cui era tenuto nell'adempimento del mandato professionale. Se così avesse fatto, sarebbe venuto a conoscenza del fallimento, atteso che la sentenza di fallimento viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e iscrizione del Registro delle Imprese nonché nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Sulla materia di cui all'esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.» (Cass. n.
11569/2009). Ora, la nuova disciplina della pubblicità dei fallimenti (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal gennaio 2006), applicabile ratione temporis al caso di specie prevede che il curatore notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia trascritto nei pubblici registri (art. 88) e che il cancelliere, trasmetta l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese (art. 17).
Ne deriva che, come rilevato dall'appellante, la sola visura dei registri immobiliari non costituisce strumento idoneo a consentire opportuni controlli sulla capacità a contrarre dell'alienante qualora si debba verificare l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, dovendosi procedere anche alla verifica del registro delle imprese.
Tuttavia, nel caso in esame, è emerso che:
- il non ha mai dichiarato, nel contesto dell'atto notarile, di essere socio di CP_2 alcuna società, anzi nell'atto di compravendita all'art. 7 ha dichiarato che l'immobile era nella sua disponibilità e privo di alcun vincolo;
- il notaio ha allegato e provato di aver effettuato le visure dei registri immobiliari a carico di persona fisica cui era intestato l'immobile; Controparte_2
- il Curatore ha omesso la trascrizione della sentenza di fallimento presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Civitavecchia.
Conclusivamente il OT, il quale – circostanza pacifica - non era a conoscenza della qualità del Massimi di socio illimitatamente responsabile della società fallita, ha operato diligentemente effettuando le visure dei registri immobiliari. Infatti, in assenza di qualsiasi elemento che inducesse a ritenere che il venditore fosse imprenditore, atteso il silenzio dell'alienante e la mancata trascrizione ad opera del curatore nei registri immobiliari, non poteva esigersi, come ritenuto dall'appellante, che lo stesso procedesse alle verifiche del Registro delle Imprese.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere ascritta in capo al notaio e la sentenza deve essere confermata sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza la regolazione delle spese operata con la sentenza parte in cui il Tribunale ha emesso “condanna PA
a rimborsare le spese di lite in favore del fallimento che liquida in euro 7.795,00 oltre spese generali e tributi di legge ed in favore di che liquida in euro _1
7.795,00, oltre spese di lite e tributi di legge”. Si tratterebbe, secondo la parte, di statuizione errata per quanto concerne la posizione del
OT, corresponsabile dell'accaduto, ed immotivata nei confronti del Parte_2
per aver il Curatore concorso a determinare l'ingiusta ed illegittima situazione di
[...] che trattasi non avendo provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento presso la competente Conservatoria di Civitavecchia.
Il motivo, che deve essere esaminato limitatamente all'appello proposto nei confronti del
OT , in virtù la sentenza parziale che ha dichiarato l'estinzione del _1 processo nei rapporti tra l'appellante e il , è infondato. Parte_2
La conferma della statuizione del Tribunale in ordine alla assenza di responsabilità in capo al OT , in virtù del primo motivo di appello, comporta la conferma della _1 statuizione sulle spese del primo grado correttamente regolate secondo soccombenza.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “Il convenuto ha chiesto il risarcimento di altre voci di danno consistenti nella quota delle spese di mediazione pari ad € 500,00, che è dovuta perché documentata;
non risultano invece provate l'ammontare delle spese sostenute per il rogito notarile, non risultano dimostrati i lavori di ristrutturazione e le relative spese e neppure il decremento del valore dell'immobile sicchè tali spese non sono dovute”.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il convenuto ha prodotto ampia documentazione da cui desumere i lavori di ristrutturazione effettuati, nonché le relative spese, oltre le ulteriori voci di danno chieste dal PA
.
[...]
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto:
“Infine, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale, non sono stati offerti nè provati elementi diretti a provare tale voce di danno sicché la domanda deve essere rigettata”.
L'appellante sostiene che le condotte illecite tenute dal notaio e dal fallito gli avevano impedito di godere dell'immobile già adibito a residenza famigliare, con enorme danno economico per il medesimo e con rovesciamento e destabilizzazione di qualsiasi programma futuro, concordato in ambito familiare.
Il terzo e il quarto motivo, entrambi attinenti alla prova dei danni, patrimoniali e non, subiti dal Quondam, sono infondati. Deve evidenziarsi, in primo luogo, un deficit documentale, non essendo stati rinvenuti, all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado – pure acquisito a cura della Cancelleria dal Tribunale di Roma in formato cartaceo (v. annotazione telematica del 1.07.2021) - i rispettivi fascicoli di parte in formato cartaceo;
inoltre, il fascicolo di primo grado relativo al giudizio RG 53683/2017 pur visibile in telematico, non contiene la copia telematica degli atti introduttivi, evidentemente redatti solo in cartaceo. Tantomeno, la parte appellante ha, con l'atto di citazione in appello o negli atti successivi, provveduto a produrre i documenti già inseriti in primo grado nel proprio fascicolo di parte o, comunque, allegato l'involontarietà di tale mancanza in atti.
E' il caso di ricordare che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr., ad es., Cass. Civ. 16786/19). Infatti, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte dei documenti ritualmente prodotti, si presume espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa;
ne consegue che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove la parte deduca che la mancanza in atti sia involontaria, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. Sez. 6 - 3,
26/04/2017, n. 10224).
Ne consegue che, non avendo l'appellante prodotto nel presente grado di giudizio la documentazione di cui lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale e che avrebbe comprovato la consistenza dei danni subiti, il motivo deve essere respinto.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna degli dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado in favore di . _1
Nulla sulle spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore di PA _1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 10.000 oltre accessori di legge e spese generali;
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo PA di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino