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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2235/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 1.4.25, e vertente
T R A
, ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Vittorio Modugno, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in alla piazza San Parte_1
Francesco, n. 1.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Controparte_1 C.F._1
Schipani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in San Martino Valle Caudina alla Via Vecchia Pagliarone,
n. 1.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monrtesarchio n. 237/24,
pubblicata in data 13.7.24
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note in data 10.3.25 e 17.3.25, da intendersi qui integralmente riportate.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.22 ha adito il Giudice di Pace di Controparte_1
esponendo che alle ore 11,15 circa del 29.3.21, nel percorrere a piedi Piazza La Garde Parte_1
sita nel Comune di , era inciampata cadendo al suolo, procuradosi gravi lesioni;
in Parte_1
particolare l'attrice ha dedotto che l'infortunio si era verificato a causa di un rialzo anomalo e non visibile della strada, su cui il traffico veicolare era stato limitato per permettere lo svolgimento della fiera settimanale;
dopo aver fatto la spesa, la era inciampata su tale rialzo ed era caduta CP_1
rovinosamente al suolo.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasferimento presso l di Benevento, dove in Pronto Soccorso le CP_2
era stata diagnosticata una “concussione con nessuna perdita di coscienza (e trauma contusivo
ginocchia e polso sinistro”; successivamente visite specialistiche avevano diagnosticato “Recente
trauma cranio-facciale con SLO ossa nasali. Contusioni multiple (polsi – ginocchia). Trauma
cervicale. Vistoso stravaso ematico periorbitario, edema della sella nasale, dolore spontaneo e alla
dp. Rachide cervicale bloccato per contrattura muscolare antalgica. Dolenti mani e polsi. CP_3
dolenti ma mobili. Utile Rx cervicale + ginocchia. Utile consulenza ORL. Riposo, ghiaccio e terapia
farmacologica in atto. Prognosi 20 giorni s.c.”.
La ha chiesto dunque la condanna del al risarcimento dei danni CP_1 Parte_1
subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all' art. 2051 CC, o, in subordine a quella dell' art. 2043 CC, quantificati in Euro 3.310,16.
Si è costituito in giudizio il , ed ha concluso per il rigetto della domanda Parte_1
attorea sull'assunto: a) dell'innocuità, visibilità e assenza di pericolosità del rilievo in cemento, in quanto di modeste dimensioni, di diverso colore rispetto alla strada e non segnalato all'Ente
precedentemente; b) dell'assenza del nesso causale tra il rialzo del manto stradale e i danni subiti dall'attrice; in subordine ha contestato i danni lamentati, supportati da sole diagnosi in anamnesi e non da esami medici analitici ed obiettivi.
All'esito dell'istruttoria svolta (escussione di testimoni, espletamento CTU), il Giudice di Pace di
, con sentenza n. 237/24, pubblicata in data 13.7.24, ha accolto parzialmente la Parte_1
2 domanda, condannando il al risarcimento dei danni ubiti dala , Parte_1 CP_1
quantificati in Euro 775,20, importo dal quale era stato già decurtato il 25% per il ritenuto concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo;
il è stato altresì Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
La decisione è stata motivata sull'assunto che “l'attrice ha fornito la sufficiente prova di un
comportamento, di tipo omissivo da porsi in capo all'ente comunale di riferimento giacché è
risultato essere presente e rilevante, oltre che non visibile né segnalato, il rialzo che ha provocato
la caduta;
le testimonianze riferite non lasciano alcun dubbio, in questo senso. Al profilo di
responsabilità ed al suo conseguente accertamento da parte del si giunge Parte_1
anche sulla base della CTU esperita nel procedimento che conferma il nesso causale e la
compatibilità delle lesioni con il sinistro de quo”, e sull'ulteriore precisazione che “Non può essere
ritenuto, tuttavia, unicamente responsabile del sinistro l ex art. 2051 c.c., in quanto CP_4
l'attrice è nata e risiede a : ella, peraltro partecipando ad un evento fieristico del Parte_1
paese ed avendo fatto la spesa, poteva e doveva conoscere benissimo le strade del paese e poteva
facilmente prevenire il sinistro, anche in ragione della visibilità del rialzo e del fatto che lo stesso
fosse effettivamente esiguo. In base a tale previsione, è da applicarsi l'art. 1227 c.c. in materia di
corresponsabilità”. Inoltre, con riferimento alle spese, “dal momento che le spese vengono liquidate
all'attualità, non può riconoscersi rivalutazione, mentre gli interessi dovranno essere calcolati nella
misura legale dalla domanda in ragione della diminuzione del quantum riconosciuto da quanto
esposto in citazione. Le spese di lite e CTU seguono la soccombenza, venendo le stesse liquidate in
dispositivo”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.7.24 il ha impugnato Parte_1
la sentenza, non notificata, lamentando: a) l'erroneità della decisione, in quanto contraddittoria e basata su una motivazione soltanto apparente, tanto con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, tanto nella valutazione delle circostanze di fatto, di diritto e nella valutazione delle prove;
b) il difetto di motivazione circa la quantificazione del concorso colposo della danneggiata;
c) l'erroneo calcolo degli interessi;
d) l'omessa motivazione circa la quantificazione delle spese processuali liquidate.
3 L'appellante ha proposto anche istanza di sospensione della esecuzione della sentenza gravata,
ritenendo sussistenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dalla sua esecuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità̀ e l'improcedibilità̀ dell'appello per carenza degli elementi di cui all'art. 342 CPC.
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 237/2024, ritenuta corretta in punto di ricostruzione del fatto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, nonché con riferimento alla quantificazione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 1.4.25,
svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter CPC.
DIRITTO
L'appello, tempestivo e ammissibile in base all'art. 342 CPC, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, va accolto per le ragioni di seguito precisate.
Il thema decidendum è incetrato sulla responsabilità civile della P.A. nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.
E' principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem
laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A.
quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
per quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea, in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
4 Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051
CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass
6515/2004).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivio verificatosi in una piazza sita nel centro del Comune di
, è esigibile il dovere di vigilanza e custodia in capo alla P.A., e quindi, come affermato Parte_1
dalla sentenza di primo grado, è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni
cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una
relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di
eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la
prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
Ai fini delle valutazioni da compiere, occorre altresì ritenere superato quell'indirizzo secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta
di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a
5 fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece
assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che
detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n. 26524/20; Cass.
n. 4035/21).
E' stato invece chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non
colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità
materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano
della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che
ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente
concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato
e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa),
ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la
derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di
concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve
tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa”
mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo,
nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (cfr. anche Cass. 2376/24).
6 La Suprema Corte - nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte – richiede altresì, quale ulteriore presupposto per applicare il 2051 CC: o che la res, per le sue oggettive caratteristiche natualistiche, anche in considerazione del suo normale utilizzo, generi una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, e che il danno rappresenti la concretizzazione di tale obiettiva pericolosità (cfr. Cass. n. 2660/2013); oppure che,
indipendentemente dalla prova dell'obiettiva pericolosità della res, la condotta del danneggiato –
non necessariamente atipica o eccezionale, ma anche gravemente colposa – non abbia assunto un rilievo tale da divenire la fonte esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 1902/2025).
Orbene, nella fattispecie l'appellante ha contestato la sussistenza del rapporto di causalità tra la res
e il danno patito dalla per come ricostruito nella sentenza di primo grado. CP_1
In particolare, non è messo in dubbio l' evento dannoso consistente nella caduta, bensì la riconducibilità della caduta al rialzamento in conglomerato cementizio posto sulla strada oggetto di custodia dell'ente pubblico;
della sconnessione del manto stradale è contestata in ogni caso la pericolosità, anche in considerazione del comportamento colposo della . CP_1
In effetti, l'evento dannoso consistente nella caduta dell'attrice, con le conseguenti lesioni lamentate,
può dirsi provato.
I certificati medici prodotti in atti e le dichiarazioni dei testi escussi hanno trovato compiuto riscontro nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dalla quale è emersa la piena compatibilità tra la caduta – verificatasa in piazza La Garde in data 29.3.21 alle ore 11:30 circa – e le lesioni subite.
Tuttavia, non è adeguatamente provato che l'evento di cui si discute sia stato causato proprio dal rialzo in conglomerato cementizio della pavimentazione stradale.
Il teste , unico presente al momento dell'accaduto, ha dichiarato, riportandosi Testimone_1
interamente al verbale di dichiaraioni spontanee del 29.3.21, di avere visto l'attrice cadere;
ha altresì
specidicato di averla vista cadere non nello specifico punto ove vi è il rialzo della pavimentazione,
bensì nei pressi del banco di vendita, e che la signora, nel mentre cadeva, aveva con sé la borsa ed
7 una busta della spesa (cfr. dichiarizioni rese all'udienza del 22.11.23 e verbale di dichiarazioni spontanee del 29.3.21).
Dai rilievi fotografici prodotti, attesa l'ampiezza dello spazio antistante il banco di vendita del
, non è dato desdumere che la caduta sia stata provocata proprio dalla sconnessione stradale. Tes_1
La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, nella parte in cui ha accertato che le lesioni personali subite dall'istante “sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo
come risultante dagli atti e da dinamica confermata in sede di operazioni peritali” non è risolutiva in tal senso, risultando strumento idoneo soltanto ad accertare il nesso di causalità tra i pregiudizi subiti e il generico evento lesivo consistente nella caduta, ma non anche l'ulteriore profilo, rilevante ai fini dell'art. 2051 CC, del nesso di causalità tra l'evento lesivo e lo specifico rialzo in questione
(cfr. relazione tecnica del 14.4.24 allegata al fascicolo di I grado).
In conclusione, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la particolare condizioni dei luoghi e l'evento lesivo alla stessa occorso.
Anche diversamente opinando, e ritenendo che la caduta sia avvenuta proprio a causa dell'interazione con il rialzo del manto stradale, non è emersa la piena prova né che nella piazza ove si verificò la caduta vi fosse una sconnessione della pavimentazione in grado di generare una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento, come conseguenza normale dell'interazione con la res (si tratta, invero, di una modesto rialzo di altezza pari a due centimetri e di colore distinguibile rispetto al manto stradale) né la conformità della condotta della danneggiata ai parametri della diligenza richiesta nel contesto temporale e spaziale ove si è verificato l'evento (l'infortunio è avvenuto alle ore 11:30 circa, in una condizione di piena visibilità, non risultando dagli atti la presenza di un afflusso di gente tale da ostacolarne la visuale).
Lo stesso Giudice di prime cure ha in effetti osservato che “l'attrice è nata e risiede a : Parte_1
ella, peraltro partecipando ad un evento fieristico del paese ed avendo fatto la spesa, poteva e
doveva conoscere benissimo le strade del paese e poteva facilmente prevenire il sinistro, anche in
ragione della visibilità del rialzo e del fatto che lo stesso fosse effettivamente esiguo”.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
8 Tenuto conto delle ragioni della decisione, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle per la CTU.
P.Q.M.
1. accoglie l'appello, e per effetto in riforma della sentenza n. 237/2024 pubblicata in data 13.7.24
del Giudice di Pace di , rigetta la domanda avanzata con l'atto introduttivo della lite da Parte_1
nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Benevento, lì 19.4.25.
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2235/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 1.4.25, e vertente
T R A
, ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Vittorio Modugno, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in alla piazza San Parte_1
Francesco, n. 1.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Controparte_1 C.F._1
Schipani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in San Martino Valle Caudina alla Via Vecchia Pagliarone,
n. 1.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monrtesarchio n. 237/24,
pubblicata in data 13.7.24
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note in data 10.3.25 e 17.3.25, da intendersi qui integralmente riportate.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.22 ha adito il Giudice di Pace di Controparte_1
esponendo che alle ore 11,15 circa del 29.3.21, nel percorrere a piedi Piazza La Garde Parte_1
sita nel Comune di , era inciampata cadendo al suolo, procuradosi gravi lesioni;
in Parte_1
particolare l'attrice ha dedotto che l'infortunio si era verificato a causa di un rialzo anomalo e non visibile della strada, su cui il traffico veicolare era stato limitato per permettere lo svolgimento della fiera settimanale;
dopo aver fatto la spesa, la era inciampata su tale rialzo ed era caduta CP_1
rovinosamente al suolo.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasferimento presso l di Benevento, dove in Pronto Soccorso le CP_2
era stata diagnosticata una “concussione con nessuna perdita di coscienza (e trauma contusivo
ginocchia e polso sinistro”; successivamente visite specialistiche avevano diagnosticato “Recente
trauma cranio-facciale con SLO ossa nasali. Contusioni multiple (polsi – ginocchia). Trauma
cervicale. Vistoso stravaso ematico periorbitario, edema della sella nasale, dolore spontaneo e alla
dp. Rachide cervicale bloccato per contrattura muscolare antalgica. Dolenti mani e polsi. CP_3
dolenti ma mobili. Utile Rx cervicale + ginocchia. Utile consulenza ORL. Riposo, ghiaccio e terapia
farmacologica in atto. Prognosi 20 giorni s.c.”.
La ha chiesto dunque la condanna del al risarcimento dei danni CP_1 Parte_1
subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all' art. 2051 CC, o, in subordine a quella dell' art. 2043 CC, quantificati in Euro 3.310,16.
Si è costituito in giudizio il , ed ha concluso per il rigetto della domanda Parte_1
attorea sull'assunto: a) dell'innocuità, visibilità e assenza di pericolosità del rilievo in cemento, in quanto di modeste dimensioni, di diverso colore rispetto alla strada e non segnalato all'Ente
precedentemente; b) dell'assenza del nesso causale tra il rialzo del manto stradale e i danni subiti dall'attrice; in subordine ha contestato i danni lamentati, supportati da sole diagnosi in anamnesi e non da esami medici analitici ed obiettivi.
All'esito dell'istruttoria svolta (escussione di testimoni, espletamento CTU), il Giudice di Pace di
, con sentenza n. 237/24, pubblicata in data 13.7.24, ha accolto parzialmente la Parte_1
2 domanda, condannando il al risarcimento dei danni ubiti dala , Parte_1 CP_1
quantificati in Euro 775,20, importo dal quale era stato già decurtato il 25% per il ritenuto concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo;
il è stato altresì Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
La decisione è stata motivata sull'assunto che “l'attrice ha fornito la sufficiente prova di un
comportamento, di tipo omissivo da porsi in capo all'ente comunale di riferimento giacché è
risultato essere presente e rilevante, oltre che non visibile né segnalato, il rialzo che ha provocato
la caduta;
le testimonianze riferite non lasciano alcun dubbio, in questo senso. Al profilo di
responsabilità ed al suo conseguente accertamento da parte del si giunge Parte_1
anche sulla base della CTU esperita nel procedimento che conferma il nesso causale e la
compatibilità delle lesioni con il sinistro de quo”, e sull'ulteriore precisazione che “Non può essere
ritenuto, tuttavia, unicamente responsabile del sinistro l ex art. 2051 c.c., in quanto CP_4
l'attrice è nata e risiede a : ella, peraltro partecipando ad un evento fieristico del Parte_1
paese ed avendo fatto la spesa, poteva e doveva conoscere benissimo le strade del paese e poteva
facilmente prevenire il sinistro, anche in ragione della visibilità del rialzo e del fatto che lo stesso
fosse effettivamente esiguo. In base a tale previsione, è da applicarsi l'art. 1227 c.c. in materia di
corresponsabilità”. Inoltre, con riferimento alle spese, “dal momento che le spese vengono liquidate
all'attualità, non può riconoscersi rivalutazione, mentre gli interessi dovranno essere calcolati nella
misura legale dalla domanda in ragione della diminuzione del quantum riconosciuto da quanto
esposto in citazione. Le spese di lite e CTU seguono la soccombenza, venendo le stesse liquidate in
dispositivo”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.7.24 il ha impugnato Parte_1
la sentenza, non notificata, lamentando: a) l'erroneità della decisione, in quanto contraddittoria e basata su una motivazione soltanto apparente, tanto con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, tanto nella valutazione delle circostanze di fatto, di diritto e nella valutazione delle prove;
b) il difetto di motivazione circa la quantificazione del concorso colposo della danneggiata;
c) l'erroneo calcolo degli interessi;
d) l'omessa motivazione circa la quantificazione delle spese processuali liquidate.
3 L'appellante ha proposto anche istanza di sospensione della esecuzione della sentenza gravata,
ritenendo sussistenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dalla sua esecuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità̀ e l'improcedibilità̀ dell'appello per carenza degli elementi di cui all'art. 342 CPC.
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 237/2024, ritenuta corretta in punto di ricostruzione del fatto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, nonché con riferimento alla quantificazione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 1.4.25,
svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter CPC.
DIRITTO
L'appello, tempestivo e ammissibile in base all'art. 342 CPC, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, va accolto per le ragioni di seguito precisate.
Il thema decidendum è incetrato sulla responsabilità civile della P.A. nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.
E' principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem
laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A.
quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
per quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea, in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
4 Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051
CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass
6515/2004).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivio verificatosi in una piazza sita nel centro del Comune di
, è esigibile il dovere di vigilanza e custodia in capo alla P.A., e quindi, come affermato Parte_1
dalla sentenza di primo grado, è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni
cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una
relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di
eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la
prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
Ai fini delle valutazioni da compiere, occorre altresì ritenere superato quell'indirizzo secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta
di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a
5 fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece
assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che
detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n. 26524/20; Cass.
n. 4035/21).
E' stato invece chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non
colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità
materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano
della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che
ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente
concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato
e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa),
ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la
derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di
concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve
tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa”
mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo,
nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (cfr. anche Cass. 2376/24).
6 La Suprema Corte - nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte – richiede altresì, quale ulteriore presupposto per applicare il 2051 CC: o che la res, per le sue oggettive caratteristiche natualistiche, anche in considerazione del suo normale utilizzo, generi una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, e che il danno rappresenti la concretizzazione di tale obiettiva pericolosità (cfr. Cass. n. 2660/2013); oppure che,
indipendentemente dalla prova dell'obiettiva pericolosità della res, la condotta del danneggiato –
non necessariamente atipica o eccezionale, ma anche gravemente colposa – non abbia assunto un rilievo tale da divenire la fonte esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 1902/2025).
Orbene, nella fattispecie l'appellante ha contestato la sussistenza del rapporto di causalità tra la res
e il danno patito dalla per come ricostruito nella sentenza di primo grado. CP_1
In particolare, non è messo in dubbio l' evento dannoso consistente nella caduta, bensì la riconducibilità della caduta al rialzamento in conglomerato cementizio posto sulla strada oggetto di custodia dell'ente pubblico;
della sconnessione del manto stradale è contestata in ogni caso la pericolosità, anche in considerazione del comportamento colposo della . CP_1
In effetti, l'evento dannoso consistente nella caduta dell'attrice, con le conseguenti lesioni lamentate,
può dirsi provato.
I certificati medici prodotti in atti e le dichiarazioni dei testi escussi hanno trovato compiuto riscontro nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dalla quale è emersa la piena compatibilità tra la caduta – verificatasa in piazza La Garde in data 29.3.21 alle ore 11:30 circa – e le lesioni subite.
Tuttavia, non è adeguatamente provato che l'evento di cui si discute sia stato causato proprio dal rialzo in conglomerato cementizio della pavimentazione stradale.
Il teste , unico presente al momento dell'accaduto, ha dichiarato, riportandosi Testimone_1
interamente al verbale di dichiaraioni spontanee del 29.3.21, di avere visto l'attrice cadere;
ha altresì
specidicato di averla vista cadere non nello specifico punto ove vi è il rialzo della pavimentazione,
bensì nei pressi del banco di vendita, e che la signora, nel mentre cadeva, aveva con sé la borsa ed
7 una busta della spesa (cfr. dichiarizioni rese all'udienza del 22.11.23 e verbale di dichiarazioni spontanee del 29.3.21).
Dai rilievi fotografici prodotti, attesa l'ampiezza dello spazio antistante il banco di vendita del
, non è dato desdumere che la caduta sia stata provocata proprio dalla sconnessione stradale. Tes_1
La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, nella parte in cui ha accertato che le lesioni personali subite dall'istante “sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo
come risultante dagli atti e da dinamica confermata in sede di operazioni peritali” non è risolutiva in tal senso, risultando strumento idoneo soltanto ad accertare il nesso di causalità tra i pregiudizi subiti e il generico evento lesivo consistente nella caduta, ma non anche l'ulteriore profilo, rilevante ai fini dell'art. 2051 CC, del nesso di causalità tra l'evento lesivo e lo specifico rialzo in questione
(cfr. relazione tecnica del 14.4.24 allegata al fascicolo di I grado).
In conclusione, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la particolare condizioni dei luoghi e l'evento lesivo alla stessa occorso.
Anche diversamente opinando, e ritenendo che la caduta sia avvenuta proprio a causa dell'interazione con il rialzo del manto stradale, non è emersa la piena prova né che nella piazza ove si verificò la caduta vi fosse una sconnessione della pavimentazione in grado di generare una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento, come conseguenza normale dell'interazione con la res (si tratta, invero, di una modesto rialzo di altezza pari a due centimetri e di colore distinguibile rispetto al manto stradale) né la conformità della condotta della danneggiata ai parametri della diligenza richiesta nel contesto temporale e spaziale ove si è verificato l'evento (l'infortunio è avvenuto alle ore 11:30 circa, in una condizione di piena visibilità, non risultando dagli atti la presenza di un afflusso di gente tale da ostacolarne la visuale).
Lo stesso Giudice di prime cure ha in effetti osservato che “l'attrice è nata e risiede a : Parte_1
ella, peraltro partecipando ad un evento fieristico del paese ed avendo fatto la spesa, poteva e
doveva conoscere benissimo le strade del paese e poteva facilmente prevenire il sinistro, anche in
ragione della visibilità del rialzo e del fatto che lo stesso fosse effettivamente esiguo”.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
8 Tenuto conto delle ragioni della decisione, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle per la CTU.
P.Q.M.
1. accoglie l'appello, e per effetto in riforma della sentenza n. 237/2024 pubblicata in data 13.7.24
del Giudice di Pace di , rigetta la domanda avanzata con l'atto introduttivo della lite da Parte_1
nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Benevento, lì 19.4.25.
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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