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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice Relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Lia Biscottini Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Federica Baratoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, vicolo San
Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
C. Avanzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sedriano (MI), via Cellini n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, richiesta e Parte_1 domanda respinta, così disporre:
1) Le figlie minori e rimarranno collocate presso la madre alla quale Per_1 Persona_2 saranno affidate in via esclusiva ex art. 337 quater, 3° comma, Pertanto, le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte dalla
pagina 1 di 7 signora nell'interesse delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni Parte_1 naturali e delle aspirazioni di queste, con impegno a darne tempestiva comunicazione al padre;
2) nulla quanto all'assegnazione della casa famigliare, avendo entrambe le parti trasferito altrove la propria residenza ed abitazione.
3) il padre vedrà le figlie, salvo diverso accordo fra i genitori, per due fine settimana al mese alternati, il sabato e la domenica della stessa settimana ogni 15 giorni, dall'uscita di scuola (o nel corrispondente orario) fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11,00 alle 18 della domenica. Il padre avrà facoltà, previa tempestiva comunicazione ed accordo con la madre, di tenere con sé le figlie, nella settimana in cui non le vedrà nel week-end, un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino ad ora di cena provvedendo a riaccompagnarle presso la casa materna.
a) nel corso delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24, 25 dicembre ed il 31 dicembre e 1° gennaio con la madre, mentre il 6 gennaio staranno con il padre dalla mattina sino all'ora di cena;
b) nel corso delle vacanze pasquali le minori trascorreranno i primi tre giorni con il padre, dalle ore
10 sino alle ore 20,00 senza pernotto, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di
Pasqua ed il restante periodo sarà da loro trascorso con la madre;
c) nel corso delle vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie una settimana a luglio, dalle ore 10 di mattina di ciascun giorno sino alle ore 20,00, senza pernotto, andandole a prendere e riaccompagnandole presso l'abitazione materna;
la madre trascorrerà due settimane, anche consecutive, con le minori nel suddetto periodo. I periodi di vacanza dovranno essere comunicati da un genitore all'altro entro il 31 maggio di ciascun anno, avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di disaccordo, saranno scelti un anno dalla madre e l'anno seguente dal padre;
d) ulteriori tempi di visita potranno essere concordati fra le parti nel rispetto delle esigenze delle minori;
4) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, con la somma mensile complessiva di € 753,20 (settecentocinquantatre/20), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o quella diversa somma che sia risultata dovuta, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie così Pt_1 come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna da intendersi richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo;
5) l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100% Pt_1 ed il sig. si impegna ed obbliga sin d'ora a consegnare alla ricorrente tutta la CP_1
pagina 2 di 7 Firmato documentazione necessaria alla relativa richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori”
Per : “1-Nel merito: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. Controparte_1
e la Sig.ra celebrato in Misano Adriatico (RN) trascritto Controparte_1 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015 atto n.16 p.1;
2-ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune, di procedere alle dovute annotazioni;
-confermare l'affido condiviso dei figli ed con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3 Per_4
3-disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: un week end al mese da concordarsi con la madre con prelievo delle minori il sabato mattina alle ore 11,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18 della domenica. Si precisa che ad oggi – diversamente dalla situazione presente in sede di separazione laddove il resistente non disponeva di un luogo adeguato, il Signor
[...] potrà ospitare le minori dalla di lui madre che risiede a Rimini (RN). CP_1
-Vancanze Estive (8 giugno - 15 settembre ed indicativamente 3 mesi): i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, periodo che verrà definito entro il 30 Aprile di ogni anno per facilitare una migliore organizzazione e per maggior economia. I soggiorni dei minori dovranno essere concordati fra i genitori, che si obbligano, altresì, reciprocamente a comunicare data di partenza e di ritorno dai viaggi, il tutto entro il 30 Aprile di ogni anno e comunicando luogo e recapiti telefonici delle località scelte almeno 10 giorni prima di ogni partenza.
4-prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori nella misura di Euro 300,00 (trecento/00) mensili ovvero 150,00 per ciascun minore, somma rivalutabile secondo gli indici Istat , da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese
a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da protocollo del
Tribunale di Ravenna”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Misano Controparte_1
Adriatico (RN), il 24.07.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Misano
Adriatico dell'anno 2015, atto n. 16, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nate le figlie in data 11.08.2015 e in data 23.06.2020. Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 La ricorrente chiedeva, tra l'altro, l'affido esclusivo delle due figlie allegando a motivo della richiesta il fatto che il padre trasferitosi dopo la separazione a Milano si era di fatto disinteressato della gestione delle figlie sottraendosi alle attività di educazione e di cura e non aveva mai dato attuazione ai tempi di visita disposti in sede di separazione riducendo talmente gli incontri con le minori fino alla sostanziale interruzione degli stessi.
Allegava ancora la ricorrente che il disinteresse mostrato dal padre alle necessità delle figlie e le difficoltà di comunicazione tra i genitori avevano reso molto complesso concordare le scelte relative alle figlie e aggiungeva che il padre si era anche reso inadempiente all'obbligo di mantenimento delle minori il quale era venuto a gravare, unitamente all'attività di cura, unicamente sulla madre.
Con comparsa depositata in data 5.01.2024 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 non si è opposto al divorzio, ma ha chiesto differenti statuizioni accessorie ed in particolare, tra l'altro,
l'affido condiviso delle figlie minori adducendo che la difficoltà negli incontri con le figlie sarebbe stata determinata oltre che dalla distanza tra le rispettive abitazioni anche dall'atteggiamento ostativo della madre la quale aveva ostacolato le visite padre-figlie e che il mancato versamento del mantenimento era dipeso dal fatto che lo stesso era disoccupato oltre ad avere oneri di mantenimento anche nei confronti di una terza figlia nata da precedente relazione.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, il Giudice Delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 68/24 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria.
Acquisita documentazione varia tra cui la relazione degli incaricati Servizi Sociali, con ordinanza
6.11.25 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il PM ha concluso, come in atti.
Orbene, quanto alla domanda di affidamento delle figlie minori, all'attualità di 10 e 5 anni, va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una pagina 4 di 7 manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il padre si fosse disinteressato delle necessità morali e materiali delle figlie dall'epoca della separazione e sino alla data odierna.
Risulta incontestato che il padre benchè i provvedimenti temporanei ed urgenti lo avessero autorizzato a trascorrere con le figlie due fine settimana al mese mai ha dato compiutamente seguito a tale statuizione.
Gli incontri tra padre e figlie come dopo l'epoca della separazione sono stati rarissimi e della durata di qualche ora.
Già in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti è stato dato atto della violazione da parte del padre degli accordi assunti in sede di separazione relativi alle visite nei confronti delle minori ed allo stesso modo in questa sede deve rilevarsi il perdurare dell'inadempimento del padre all'esercizio del diritto di visita delle minori.
Come già emerso in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti il resistente risulta inoltre essere rimasto inadempiente nel versare il contributo al mantenimento delle figlie dal maggio 2023.
La circostanza è comprovata dalla emissione in data 24.06.24 di decreto penale di condanna nei suoi riguardi (doc. 27)..
La condotta del padre come già rilevato lascia inferire una non adeguata capacità dello stesso nell'assumersi quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta.
Nessuna prova rilevante è emersa circa una eventuale attività ostativa al rapporto padre figlie da parte della ricorrente.
Anzi la relazione dei Servizi Sociali ha dato atto della adeguatezza del contesto familiare, abitativo e sociale materno nel quale allo stato le minori sono inserite e della piena idoneità materna ad occuparsi delle stesse.
La condotta paterna di completo disinteresse verso le figlie e di mancato mantenimento delle stesse giustifica a parere del Collegio l'affido esclusivo delle stesse alla madre.
L'affido esclusivo è idoneo infatti a consentire adeguata tutela delle minori anche rispetto alle decisioni che dovranno essere assunte nel loro interesse considerata sia la distanza abitativa tra i genitori che la pressochè totale assenza del padre dalla vita delle due figlie.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità morali e materiali delle figlie, della distanza geografica tra i genitori nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la necessaria codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi pagina 5 di 7 disporre l'affido esclusivo delle figlie minori a quale genitore che di fatto da Parte_1 sempre provvede alle necessità morali e materiali delle figlie, con cui convive.
Le figlie saranno collocate presso la madre ed il padre, tenuto conto delle abitudini delle figlie che mai hanno pernottato dal padre e mai lo hanno frequentato per più di qualche ora, potrà vederle come già statuito per due fine settimana al mese, il sabato e la domenica ogni 15 giorni in mancanza di accordo corrispondenti al primo e terzo di ogni mese dall'uscita da scuola fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11.00 sino alle ore 18 della domenica.
Circa il contributo al mantenimento delle figlie minori da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice dispone, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il resistente dopo il suo trasferimento a Milano risulta avere lavorato presso un negozio fastweb sino al febbraio 2023 percependo un reddito di € 987,01 svolgendo successivamente lavori irregolari od occasionali come personal trainer, ballerino ed indossatore di cui non si conoscono gli effettivi redditi.
Per stessa dichiarazione del resistente il medesimo vive in una abitazione in comodato cui parteciperebbe alle spese di misura di € 150,00 al mese.
Il resistente ha inoltre una terza figlia nata da precedente relazione del cui mantenimento deve occuparsi.
Quanto alla situazione economica della ricorrente la stessa risulta allo stato disoccupata ed aiutata dal compagno per le esigenze proprie e delle figlie.
La ricorrente è inoltre madre di una terza figlia al cui mantenimento deve concorrere e vive in un appartamento alla stessa concesso in comodato.
Orbene deve osservarsi come l'obbligo di mantenimento per i figli non sia condizionato dallo stato di disoccupazione del genitore. Il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cassazione n. 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
pagina 6 di 7 Pertanto, tenuto conto della diversa capacità reddituale delle parti, dell'età delle minori e delle loro presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze, del loro collocamento assolutamente prevalente presso la madre, della percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte della madre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ogni figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT oltre al concorso nelle spese straordinarie inerenti le figlie minori, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale, in misura del 50%.
quale genitore affidatario in via esclusiva rafforzata e collocatario, percepirà, poi, Parte_1 per l'intero, l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali liquidate così come in dispositivo seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa Rg n. 2000/23, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione:
1) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori in favore di con collocazione Parte_1 delle medesime presso la stessa;
2) dispone che il padre potrà vedere le figlie per due fine settimana al mese, il sabato e la domenica ogni 15 giorni in mancanza di accordo corrispondenti al primo e terzo di ogni mese dall'uscita da scuola fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11.00 sino alle ore 18 della domenica;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 minori mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ogni figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie inerenti le figlie minori, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito, per l'intero, da Parte_1
5) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compenso, € 125,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice Relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Lia Biscottini Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Federica Baratoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, vicolo San
Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
C. Avanzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sedriano (MI), via Cellini n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, richiesta e Parte_1 domanda respinta, così disporre:
1) Le figlie minori e rimarranno collocate presso la madre alla quale Per_1 Persona_2 saranno affidate in via esclusiva ex art. 337 quater, 3° comma, Pertanto, le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte dalla
pagina 1 di 7 signora nell'interesse delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni Parte_1 naturali e delle aspirazioni di queste, con impegno a darne tempestiva comunicazione al padre;
2) nulla quanto all'assegnazione della casa famigliare, avendo entrambe le parti trasferito altrove la propria residenza ed abitazione.
3) il padre vedrà le figlie, salvo diverso accordo fra i genitori, per due fine settimana al mese alternati, il sabato e la domenica della stessa settimana ogni 15 giorni, dall'uscita di scuola (o nel corrispondente orario) fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11,00 alle 18 della domenica. Il padre avrà facoltà, previa tempestiva comunicazione ed accordo con la madre, di tenere con sé le figlie, nella settimana in cui non le vedrà nel week-end, un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino ad ora di cena provvedendo a riaccompagnarle presso la casa materna.
a) nel corso delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24, 25 dicembre ed il 31 dicembre e 1° gennaio con la madre, mentre il 6 gennaio staranno con il padre dalla mattina sino all'ora di cena;
b) nel corso delle vacanze pasquali le minori trascorreranno i primi tre giorni con il padre, dalle ore
10 sino alle ore 20,00 senza pernotto, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di
Pasqua ed il restante periodo sarà da loro trascorso con la madre;
c) nel corso delle vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie una settimana a luglio, dalle ore 10 di mattina di ciascun giorno sino alle ore 20,00, senza pernotto, andandole a prendere e riaccompagnandole presso l'abitazione materna;
la madre trascorrerà due settimane, anche consecutive, con le minori nel suddetto periodo. I periodi di vacanza dovranno essere comunicati da un genitore all'altro entro il 31 maggio di ciascun anno, avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di disaccordo, saranno scelti un anno dalla madre e l'anno seguente dal padre;
d) ulteriori tempi di visita potranno essere concordati fra le parti nel rispetto delle esigenze delle minori;
4) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, con la somma mensile complessiva di € 753,20 (settecentocinquantatre/20), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o quella diversa somma che sia risultata dovuta, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie così Pt_1 come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna da intendersi richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo;
5) l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100% Pt_1 ed il sig. si impegna ed obbliga sin d'ora a consegnare alla ricorrente tutta la CP_1
pagina 2 di 7 Firmato documentazione necessaria alla relativa richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori”
Per : “1-Nel merito: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. Controparte_1
e la Sig.ra celebrato in Misano Adriatico (RN) trascritto Controparte_1 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015 atto n.16 p.1;
2-ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune, di procedere alle dovute annotazioni;
-confermare l'affido condiviso dei figli ed con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3 Per_4
3-disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: un week end al mese da concordarsi con la madre con prelievo delle minori il sabato mattina alle ore 11,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18 della domenica. Si precisa che ad oggi – diversamente dalla situazione presente in sede di separazione laddove il resistente non disponeva di un luogo adeguato, il Signor
[...] potrà ospitare le minori dalla di lui madre che risiede a Rimini (RN). CP_1
-Vancanze Estive (8 giugno - 15 settembre ed indicativamente 3 mesi): i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, periodo che verrà definito entro il 30 Aprile di ogni anno per facilitare una migliore organizzazione e per maggior economia. I soggiorni dei minori dovranno essere concordati fra i genitori, che si obbligano, altresì, reciprocamente a comunicare data di partenza e di ritorno dai viaggi, il tutto entro il 30 Aprile di ogni anno e comunicando luogo e recapiti telefonici delle località scelte almeno 10 giorni prima di ogni partenza.
4-prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori nella misura di Euro 300,00 (trecento/00) mensili ovvero 150,00 per ciascun minore, somma rivalutabile secondo gli indici Istat , da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese
a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da protocollo del
Tribunale di Ravenna”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Misano Controparte_1
Adriatico (RN), il 24.07.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Misano
Adriatico dell'anno 2015, atto n. 16, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nate le figlie in data 11.08.2015 e in data 23.06.2020. Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 La ricorrente chiedeva, tra l'altro, l'affido esclusivo delle due figlie allegando a motivo della richiesta il fatto che il padre trasferitosi dopo la separazione a Milano si era di fatto disinteressato della gestione delle figlie sottraendosi alle attività di educazione e di cura e non aveva mai dato attuazione ai tempi di visita disposti in sede di separazione riducendo talmente gli incontri con le minori fino alla sostanziale interruzione degli stessi.
Allegava ancora la ricorrente che il disinteresse mostrato dal padre alle necessità delle figlie e le difficoltà di comunicazione tra i genitori avevano reso molto complesso concordare le scelte relative alle figlie e aggiungeva che il padre si era anche reso inadempiente all'obbligo di mantenimento delle minori il quale era venuto a gravare, unitamente all'attività di cura, unicamente sulla madre.
Con comparsa depositata in data 5.01.2024 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 non si è opposto al divorzio, ma ha chiesto differenti statuizioni accessorie ed in particolare, tra l'altro,
l'affido condiviso delle figlie minori adducendo che la difficoltà negli incontri con le figlie sarebbe stata determinata oltre che dalla distanza tra le rispettive abitazioni anche dall'atteggiamento ostativo della madre la quale aveva ostacolato le visite padre-figlie e che il mancato versamento del mantenimento era dipeso dal fatto che lo stesso era disoccupato oltre ad avere oneri di mantenimento anche nei confronti di una terza figlia nata da precedente relazione.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, il Giudice Delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 68/24 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria.
Acquisita documentazione varia tra cui la relazione degli incaricati Servizi Sociali, con ordinanza
6.11.25 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il PM ha concluso, come in atti.
Orbene, quanto alla domanda di affidamento delle figlie minori, all'attualità di 10 e 5 anni, va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una pagina 4 di 7 manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il padre si fosse disinteressato delle necessità morali e materiali delle figlie dall'epoca della separazione e sino alla data odierna.
Risulta incontestato che il padre benchè i provvedimenti temporanei ed urgenti lo avessero autorizzato a trascorrere con le figlie due fine settimana al mese mai ha dato compiutamente seguito a tale statuizione.
Gli incontri tra padre e figlie come dopo l'epoca della separazione sono stati rarissimi e della durata di qualche ora.
Già in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti è stato dato atto della violazione da parte del padre degli accordi assunti in sede di separazione relativi alle visite nei confronti delle minori ed allo stesso modo in questa sede deve rilevarsi il perdurare dell'inadempimento del padre all'esercizio del diritto di visita delle minori.
Come già emerso in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti il resistente risulta inoltre essere rimasto inadempiente nel versare il contributo al mantenimento delle figlie dal maggio 2023.
La circostanza è comprovata dalla emissione in data 24.06.24 di decreto penale di condanna nei suoi riguardi (doc. 27)..
La condotta del padre come già rilevato lascia inferire una non adeguata capacità dello stesso nell'assumersi quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta.
Nessuna prova rilevante è emersa circa una eventuale attività ostativa al rapporto padre figlie da parte della ricorrente.
Anzi la relazione dei Servizi Sociali ha dato atto della adeguatezza del contesto familiare, abitativo e sociale materno nel quale allo stato le minori sono inserite e della piena idoneità materna ad occuparsi delle stesse.
La condotta paterna di completo disinteresse verso le figlie e di mancato mantenimento delle stesse giustifica a parere del Collegio l'affido esclusivo delle stesse alla madre.
L'affido esclusivo è idoneo infatti a consentire adeguata tutela delle minori anche rispetto alle decisioni che dovranno essere assunte nel loro interesse considerata sia la distanza abitativa tra i genitori che la pressochè totale assenza del padre dalla vita delle due figlie.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità morali e materiali delle figlie, della distanza geografica tra i genitori nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la necessaria codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi pagina 5 di 7 disporre l'affido esclusivo delle figlie minori a quale genitore che di fatto da Parte_1 sempre provvede alle necessità morali e materiali delle figlie, con cui convive.
Le figlie saranno collocate presso la madre ed il padre, tenuto conto delle abitudini delle figlie che mai hanno pernottato dal padre e mai lo hanno frequentato per più di qualche ora, potrà vederle come già statuito per due fine settimana al mese, il sabato e la domenica ogni 15 giorni in mancanza di accordo corrispondenti al primo e terzo di ogni mese dall'uscita da scuola fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11.00 sino alle ore 18 della domenica.
Circa il contributo al mantenimento delle figlie minori da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice dispone, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il resistente dopo il suo trasferimento a Milano risulta avere lavorato presso un negozio fastweb sino al febbraio 2023 percependo un reddito di € 987,01 svolgendo successivamente lavori irregolari od occasionali come personal trainer, ballerino ed indossatore di cui non si conoscono gli effettivi redditi.
Per stessa dichiarazione del resistente il medesimo vive in una abitazione in comodato cui parteciperebbe alle spese di misura di € 150,00 al mese.
Il resistente ha inoltre una terza figlia nata da precedente relazione del cui mantenimento deve occuparsi.
Quanto alla situazione economica della ricorrente la stessa risulta allo stato disoccupata ed aiutata dal compagno per le esigenze proprie e delle figlie.
La ricorrente è inoltre madre di una terza figlia al cui mantenimento deve concorrere e vive in un appartamento alla stessa concesso in comodato.
Orbene deve osservarsi come l'obbligo di mantenimento per i figli non sia condizionato dallo stato di disoccupazione del genitore. Il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cassazione n. 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
pagina 6 di 7 Pertanto, tenuto conto della diversa capacità reddituale delle parti, dell'età delle minori e delle loro presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze, del loro collocamento assolutamente prevalente presso la madre, della percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte della madre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ogni figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT oltre al concorso nelle spese straordinarie inerenti le figlie minori, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale, in misura del 50%.
quale genitore affidatario in via esclusiva rafforzata e collocatario, percepirà, poi, Parte_1 per l'intero, l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali liquidate così come in dispositivo seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa Rg n. 2000/23, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione:
1) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori in favore di con collocazione Parte_1 delle medesime presso la stessa;
2) dispone che il padre potrà vedere le figlie per due fine settimana al mese, il sabato e la domenica ogni 15 giorni in mancanza di accordo corrispondenti al primo e terzo di ogni mese dall'uscita da scuola fino ad ora di cena del sabato e dalle ore 11.00 sino alle ore 18 della domenica;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 minori mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ogni figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie inerenti le figlie minori, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito, per l'intero, da Parte_1
5) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compenso, € 125,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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