TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/09/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021, avente ad oggetto:
solo danni a cose
TRA
cf p Iva rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Francesco Fellarino
ATTRICE
E
(P.Iva ) in persona legale rappresentante pro tempore Dr. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Berti Parte_2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva di essere titolare della omonima azienda agricola con sede in Parte_1
Casalbore alla Contrada Fontanone estesa 23 ha circa nei comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino.
Riferiva che nel 2014 aveva deciso di partecipare al bando di cui al PSR Campania
2014/2020 per ottenere i fondi previsti a sostegno dell'agricoltura biologica per la misura nn. 11.1.1; chi si era recato presso la sede di Ariano Irpino per lo svolgimento dell'iter Parte_3
procedurale, e che l'ente aveva accettato l'incarico di provvedere all'invio della domanda e alle successive incombenze;
che tale attività era stata svolta con negligenza ed incapacità dal patronato poiché era stata presentata in data 11 luglio 2016 con 18 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del
15 giugno 2016 prevista dal bando;
che in colpevole il ritardo era stata effettuata anche la prima notifica di da effettuarsi entro 30 giorni dalla domanda di partecipazione al bando, avvenuta Parte_4
il 2 novembre 2016 anziché in data 10 agosto 2016; che non erano state più presentate le ulteriori notifiche di biologico per gli anni successivi 2017, 2018, 2019, 2020; che conseguentemente la
Regione Campania aveva rigettato la domanda per i fondi richiesti e l'attore non aveva percepito le somme cui avrebbe avuto diritto per un complessivo importo di € 42.189,86; che aveva chiesto il risarcimento del danno subito alla convenuta senza ricevere riscontro.
Per questo motivo conveniva in giudizio la sede nazionale in persona del CP_1
l.r.p.t. per ottenere la condanna al pagamento della citata somma di € 42.189,86 a titolo di risarcimento dei danni o quella maggiore o minore risultante secondo equità oltre alle spese di lite.
Si costituiva individuato all'esito della richiesta di rimessione in Controparte_2
termini da parte dell'attore che aveva incolpevolmente convenuto in giudizio altri due enti, stante autorizzazione disposta con ordinanza del 10.10.2023.
Preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo ricevuto alcun incarico diretto da parte dell'attore finalizzato alla gestione della specifica domanda di accesso al finanziamento né di avere mai intrattenuto rapporti con lo stesso;
che dalla documentazione versata in atti non vi era prova del conferimento di alcun mandato in favore del
[...]
con sede in Roma riferito alla presentazione e gestione della domanda di contributo per cui CP_1
è causa;
che il presunto incarico sarebbe stato conferito a un non meglio precisato soggetto denominato sede di Ariano Irpino che risultava essere soggetto giuridicamente Parte_3
inesistente; che il ha unica sede in Roma in Lungotevere Michelangelo, 9 con un proprio CP_1
organo amministrativo, propri dipendenti e non ha alcuna sede periferica nella Regione Campania né, tantomeno, in Ariano Irpino come dimostrato dalla visura camerale che si deposita in atti;
che, in ogni caso, la causa del mancato riconoscimento del contributo richiesto non poteva essere ascritta ad un inesistente inadempimento di chicchessia ma esclusivamente alla circostanza che il l'avesse Pt_1
sottoscritta tardivamente;
che la sola presentazione di una domanda di accesso a un contributo comunitario non attribuisce in “via automatica” il diritto alla percezione degli importi, dovendo parte istante dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla normativa applicabile;
che non può dirsi costituito alcun valido rapporto di mandato stante l'evidente nullità, improduttività di effetti e mancanza di valida assunzione di reciproche e vincolanti obbligazioni;
che il rapporto tra il e il soggetto che avrebbe materialmente curato l'inoltro della domanda, Pt_1
chiunque esso sia, ha quale oggetto la materiale esecuzione di tutti gli adempimenti materiali per il rilascio a sistema Sian della Domanda di contributo in agricoltura;
che la funzione dell'operatore è unicamente quella di assistere materialmente, e mediante l'utilizzo di strumenti informatici, la comunicazione del “privato” con le Amministrazioni competenti in agricoltura, favorendo l'interscambio di istanze e provvedimenti;
che dette domande altro non sono che istanze per il riconoscimento di contributi in agricoltura, mediante le quali il singolo agricoltore richiede di ricevere erogazioni pubbliche ritenendo la sussistenza in capo a sé dei requisiti per vedersi attribuiti i citati
“riconoscimenti economici”; che il privato è l'unico legittimato a presentare dette istanze scegliendo le modalità, i tempi (nel rispetto dei termini previsti dalle singole normative) e le tipologie di richieste da presentare senza che alcun soggetto esterno possa interferire sulle proprie libere e autonome scelte;
che il rapporto tra l'operatore e i singoli beneficiari è dunque circoscritto alla prestazione di un servizio consistente nella materiale compilazione e rilascio a sistema (inoltro telematico) delle domande di contributo;
che le scelte aventi ad oggetto la gestione aziendale, l'organizzazione, gli aspetti economico- finanziari e quelle relative ai contributi e provvidenze pubbliche, sono di esclusiva competenza e restano in capo al singolo agricoltore;
che è ragionevole pensare che il Corso si sia recato fisicamente avanti a un non meglio identificato operatore, peraltro, in data successiva al termine ultimo della presentazione della domanda e, in tale sede quest'ultimo, su precise indicazioni della stesso, abbia proceduto a inserire a sistema i dati forniti dal beneficiario provvedendo dunque a
“interrogarlo” sulle singole domande formulate dal format e 'flaggando' le singole opzioni scelte da quest'ultimo; che il modulo di domanda viene compilato dall'operatore “al momento” sotto gli occhi dell'agricoltore e in conformità delle indicazioni dallo stesso impartite;
che compilate integralmente le singole pagine del format, e prima di procedere all'inoltro telematico della domanda nel sistema
Sian, l'operatore incaricato ha dunque proceduto a stampare la domanda sottoponendola alla verifica della parte attrice;
che completata detta attività di verifica, il ha quindi proceduto a sottoscrivere Pt_1
la domanda assumendosi la giuridica e sostanziale paternità delle dichiarazioni rese e delle scelte effettuate anche ai sensi del D.P.R. n. 445 / 2000 come espressamente dichiarato nel quadro K della domanda;
che solo all'esito della relativa sottoscrizione, e dunque ricevuta la relativa autorizzazione da parte del l'operatore ha quindi potuto procedere all'invio telematico della domanda Pt_1 nell'ambito del sistema Sian di Agea;
che se il presunto danno sarebbe circoscritto alla tardiva presentazione della domanda, l'unica responsabilità non potrà che ricadere sul;
che va, Pt_1
pertanto, esclusa la configurabilità di un valido rapporto di mandato la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale con rigetto integrale della domanda;
che la pretesa sarebbe in ogni caso prescritta, trattandosi di risarcimento extracontrattuale;
che mai alcun danno risultava essere stato provato.
Tanto premesso, chiedeva rigettarsi la domanda per mancanza di legittimazione passiva;
in ogni caso per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, in aggiunta, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della
[...]
per essere eventualmente manlevata Controparte_3
Con ordinanza del 19.3.2024, veniva disposta l'estromissione dal giudizio della Pt_5
e della , erroneamente convenute in giudizio e con compensazione delle spese
[...] Parte_3
sostenute.
Con successiva ordinanza del 17.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 24.9.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda va rigettata.
Parte attrice sostiene la legittimazione passiva della odierna convenuta sull'assunto in base al quale nelle schede aziendali estratte dai registri AGEA depositati in atti l'operatore che ha curato la pratica si qualifica “operatore dell'Ufficio 107064007 C.A.A.-C.I.A. Avellino 007”.
Ebbene, poiché la notifica svolta a Sede di all'unico indirizzo pec di Controparte_4 Pt_3
pertinenza della suddetta società, ricavato dagli indici INI PEC, non è andata a buon fine- nemmeno con la notifica a mani presso l'indirizzo rinvenuto in internet risultando la sede inesistente- sarebbe agevolmente sostenibile che si tratta di una mera articolazione secondaria di che è CP_5
l'unico soggetto interlocutore e, pertanto, legittimato passivo.
Sulla scorta di tale premessa ermeneutica, non si è, tuttavia, incentrato sui fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia:
1- conferimento del mandato
2- effettiva negligenza consistita nel ritardo nell'invio della domanda;
3- nesso di causalità tra detto ritardo e il danno.
Nell'ambito della documentazione prodotta o di quella che chiede al Tribunale di far produrre alla società convenuta, manca in maniera insanabile la prova che consentirebbe di ritenere certo ed effettivo l'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Campania per ottenere i fondi previsti a sostegno dell'agricoltura biologica.
L'attore avrebbe dovuto chiedere di provare non solo la condotta dell'operatore (ritardo, omissione, errore) ma anche che, ove correttamente e tempestivamente inoltrata, la Regione
Campania avrebbe con ogni probabilità accolto la domanda.
Ed invero la sola presentazione di una domanda di accesso a un contributo comunitario non attribuisce in via automatica il diritto alla percezione degli importi dovendo parte istante dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla normativa applicabile.
Nella perizia agronomico -estimativa a firma dell'agronomo sono Persona_1
riportati i termini entro cui presentare domande e documentazione, senza nulla riferire, nemmeno in via astratta, in ordine ai criteri di assegnazione dei fondi. Nulla è stato detto con riguardo al tipo di discrezionalità amministrativa che avrebbe utilizzato l'ente regionale -se tecnica o vincolata-, o sull'esistenza di eventuali graduatorie;
nemmeno ha prodotto documentazione utile a comprendere l'assegnazione concreta dei fondi di cui al bando da cui risulti essere stato escluso, che avrebbe consentito di verificare -con margini di ragionevole certezza e/o probabilità- che vi erano fondati elementi per ritenere che sarebbe stato concretamente e non solo potenzialmente assegnatario dei fondi in questione.
In sostanza, non appare provata la sussistenza del nesso di causalità.
Tali argomentazioni inducono il Tribunale a rigettare la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda. 2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
5810,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se documentati e come per legge nonché spese generali al 15%.
Così deciso in Avellino in data 27.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021, avente ad oggetto:
solo danni a cose
TRA
cf p Iva rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Francesco Fellarino
ATTRICE
E
(P.Iva ) in persona legale rappresentante pro tempore Dr. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Berti Parte_2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva di essere titolare della omonima azienda agricola con sede in Parte_1
Casalbore alla Contrada Fontanone estesa 23 ha circa nei comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino.
Riferiva che nel 2014 aveva deciso di partecipare al bando di cui al PSR Campania
2014/2020 per ottenere i fondi previsti a sostegno dell'agricoltura biologica per la misura nn. 11.1.1; chi si era recato presso la sede di Ariano Irpino per lo svolgimento dell'iter Parte_3
procedurale, e che l'ente aveva accettato l'incarico di provvedere all'invio della domanda e alle successive incombenze;
che tale attività era stata svolta con negligenza ed incapacità dal patronato poiché era stata presentata in data 11 luglio 2016 con 18 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del
15 giugno 2016 prevista dal bando;
che in colpevole il ritardo era stata effettuata anche la prima notifica di da effettuarsi entro 30 giorni dalla domanda di partecipazione al bando, avvenuta Parte_4
il 2 novembre 2016 anziché in data 10 agosto 2016; che non erano state più presentate le ulteriori notifiche di biologico per gli anni successivi 2017, 2018, 2019, 2020; che conseguentemente la
Regione Campania aveva rigettato la domanda per i fondi richiesti e l'attore non aveva percepito le somme cui avrebbe avuto diritto per un complessivo importo di € 42.189,86; che aveva chiesto il risarcimento del danno subito alla convenuta senza ricevere riscontro.
Per questo motivo conveniva in giudizio la sede nazionale in persona del CP_1
l.r.p.t. per ottenere la condanna al pagamento della citata somma di € 42.189,86 a titolo di risarcimento dei danni o quella maggiore o minore risultante secondo equità oltre alle spese di lite.
Si costituiva individuato all'esito della richiesta di rimessione in Controparte_2
termini da parte dell'attore che aveva incolpevolmente convenuto in giudizio altri due enti, stante autorizzazione disposta con ordinanza del 10.10.2023.
Preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo ricevuto alcun incarico diretto da parte dell'attore finalizzato alla gestione della specifica domanda di accesso al finanziamento né di avere mai intrattenuto rapporti con lo stesso;
che dalla documentazione versata in atti non vi era prova del conferimento di alcun mandato in favore del
[...]
con sede in Roma riferito alla presentazione e gestione della domanda di contributo per cui CP_1
è causa;
che il presunto incarico sarebbe stato conferito a un non meglio precisato soggetto denominato sede di Ariano Irpino che risultava essere soggetto giuridicamente Parte_3
inesistente; che il ha unica sede in Roma in Lungotevere Michelangelo, 9 con un proprio CP_1
organo amministrativo, propri dipendenti e non ha alcuna sede periferica nella Regione Campania né, tantomeno, in Ariano Irpino come dimostrato dalla visura camerale che si deposita in atti;
che, in ogni caso, la causa del mancato riconoscimento del contributo richiesto non poteva essere ascritta ad un inesistente inadempimento di chicchessia ma esclusivamente alla circostanza che il l'avesse Pt_1
sottoscritta tardivamente;
che la sola presentazione di una domanda di accesso a un contributo comunitario non attribuisce in “via automatica” il diritto alla percezione degli importi, dovendo parte istante dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla normativa applicabile;
che non può dirsi costituito alcun valido rapporto di mandato stante l'evidente nullità, improduttività di effetti e mancanza di valida assunzione di reciproche e vincolanti obbligazioni;
che il rapporto tra il e il soggetto che avrebbe materialmente curato l'inoltro della domanda, Pt_1
chiunque esso sia, ha quale oggetto la materiale esecuzione di tutti gli adempimenti materiali per il rilascio a sistema Sian della Domanda di contributo in agricoltura;
che la funzione dell'operatore è unicamente quella di assistere materialmente, e mediante l'utilizzo di strumenti informatici, la comunicazione del “privato” con le Amministrazioni competenti in agricoltura, favorendo l'interscambio di istanze e provvedimenti;
che dette domande altro non sono che istanze per il riconoscimento di contributi in agricoltura, mediante le quali il singolo agricoltore richiede di ricevere erogazioni pubbliche ritenendo la sussistenza in capo a sé dei requisiti per vedersi attribuiti i citati
“riconoscimenti economici”; che il privato è l'unico legittimato a presentare dette istanze scegliendo le modalità, i tempi (nel rispetto dei termini previsti dalle singole normative) e le tipologie di richieste da presentare senza che alcun soggetto esterno possa interferire sulle proprie libere e autonome scelte;
che il rapporto tra l'operatore e i singoli beneficiari è dunque circoscritto alla prestazione di un servizio consistente nella materiale compilazione e rilascio a sistema (inoltro telematico) delle domande di contributo;
che le scelte aventi ad oggetto la gestione aziendale, l'organizzazione, gli aspetti economico- finanziari e quelle relative ai contributi e provvidenze pubbliche, sono di esclusiva competenza e restano in capo al singolo agricoltore;
che è ragionevole pensare che il Corso si sia recato fisicamente avanti a un non meglio identificato operatore, peraltro, in data successiva al termine ultimo della presentazione della domanda e, in tale sede quest'ultimo, su precise indicazioni della stesso, abbia proceduto a inserire a sistema i dati forniti dal beneficiario provvedendo dunque a
“interrogarlo” sulle singole domande formulate dal format e 'flaggando' le singole opzioni scelte da quest'ultimo; che il modulo di domanda viene compilato dall'operatore “al momento” sotto gli occhi dell'agricoltore e in conformità delle indicazioni dallo stesso impartite;
che compilate integralmente le singole pagine del format, e prima di procedere all'inoltro telematico della domanda nel sistema
Sian, l'operatore incaricato ha dunque proceduto a stampare la domanda sottoponendola alla verifica della parte attrice;
che completata detta attività di verifica, il ha quindi proceduto a sottoscrivere Pt_1
la domanda assumendosi la giuridica e sostanziale paternità delle dichiarazioni rese e delle scelte effettuate anche ai sensi del D.P.R. n. 445 / 2000 come espressamente dichiarato nel quadro K della domanda;
che solo all'esito della relativa sottoscrizione, e dunque ricevuta la relativa autorizzazione da parte del l'operatore ha quindi potuto procedere all'invio telematico della domanda Pt_1 nell'ambito del sistema Sian di Agea;
che se il presunto danno sarebbe circoscritto alla tardiva presentazione della domanda, l'unica responsabilità non potrà che ricadere sul;
che va, Pt_1
pertanto, esclusa la configurabilità di un valido rapporto di mandato la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale con rigetto integrale della domanda;
che la pretesa sarebbe in ogni caso prescritta, trattandosi di risarcimento extracontrattuale;
che mai alcun danno risultava essere stato provato.
Tanto premesso, chiedeva rigettarsi la domanda per mancanza di legittimazione passiva;
in ogni caso per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, in aggiunta, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della
[...]
per essere eventualmente manlevata Controparte_3
Con ordinanza del 19.3.2024, veniva disposta l'estromissione dal giudizio della Pt_5
e della , erroneamente convenute in giudizio e con compensazione delle spese
[...] Parte_3
sostenute.
Con successiva ordinanza del 17.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 24.9.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda va rigettata.
Parte attrice sostiene la legittimazione passiva della odierna convenuta sull'assunto in base al quale nelle schede aziendali estratte dai registri AGEA depositati in atti l'operatore che ha curato la pratica si qualifica “operatore dell'Ufficio 107064007 C.A.A.-C.I.A. Avellino 007”.
Ebbene, poiché la notifica svolta a Sede di all'unico indirizzo pec di Controparte_4 Pt_3
pertinenza della suddetta società, ricavato dagli indici INI PEC, non è andata a buon fine- nemmeno con la notifica a mani presso l'indirizzo rinvenuto in internet risultando la sede inesistente- sarebbe agevolmente sostenibile che si tratta di una mera articolazione secondaria di che è CP_5
l'unico soggetto interlocutore e, pertanto, legittimato passivo.
Sulla scorta di tale premessa ermeneutica, non si è, tuttavia, incentrato sui fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia:
1- conferimento del mandato
2- effettiva negligenza consistita nel ritardo nell'invio della domanda;
3- nesso di causalità tra detto ritardo e il danno.
Nell'ambito della documentazione prodotta o di quella che chiede al Tribunale di far produrre alla società convenuta, manca in maniera insanabile la prova che consentirebbe di ritenere certo ed effettivo l'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Campania per ottenere i fondi previsti a sostegno dell'agricoltura biologica.
L'attore avrebbe dovuto chiedere di provare non solo la condotta dell'operatore (ritardo, omissione, errore) ma anche che, ove correttamente e tempestivamente inoltrata, la Regione
Campania avrebbe con ogni probabilità accolto la domanda.
Ed invero la sola presentazione di una domanda di accesso a un contributo comunitario non attribuisce in via automatica il diritto alla percezione degli importi dovendo parte istante dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla normativa applicabile.
Nella perizia agronomico -estimativa a firma dell'agronomo sono Persona_1
riportati i termini entro cui presentare domande e documentazione, senza nulla riferire, nemmeno in via astratta, in ordine ai criteri di assegnazione dei fondi. Nulla è stato detto con riguardo al tipo di discrezionalità amministrativa che avrebbe utilizzato l'ente regionale -se tecnica o vincolata-, o sull'esistenza di eventuali graduatorie;
nemmeno ha prodotto documentazione utile a comprendere l'assegnazione concreta dei fondi di cui al bando da cui risulti essere stato escluso, che avrebbe consentito di verificare -con margini di ragionevole certezza e/o probabilità- che vi erano fondati elementi per ritenere che sarebbe stato concretamente e non solo potenzialmente assegnatario dei fondi in questione.
In sostanza, non appare provata la sussistenza del nesso di causalità.
Tali argomentazioni inducono il Tribunale a rigettare la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda. 2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
5810,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se documentati e come per legge nonché spese generali al 15%.
Così deciso in Avellino in data 27.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio