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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 168/2024 R.G. tra
, , con l'avv. Agata IN MI Busetta e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Michela Ancona
PARTE ATTRICE
e
PERS. DEL MINISTRO P.T., con l'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
All'udienza del 28/01/2025 alle ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Claudia Gemelli, sono comparsi: per le attrici l'avv. Busetta e Ancona;
per il l'avvocato dello Stato Maruska Giorgi. CP_1
E' altresì presente l'avv. Stefano Cassola, ai fini del tirocinio a GOP.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla breve discussione della causa.
Gli avv.ti Busetta e Ancona si riportano alle note conclusive depositate il 20.1.2025.
L'avv. Giorgi richiama le difese formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 171 ter cpc.
Il Giudice si ritira in camera di conIGlio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti Michela Ancona e Agata IN MI Busetta
ATTRICI contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio il chiedendone iure proprio e iure hereditatis la Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali causati dall'infezione da virus HCV contratta dalla loro madre per effetto di una trasfusione ricevuta in data Persona_1 17.11.1983 in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino. Infezione che causò il decesso della IG.ra il 2.7.2009. Per_1
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle Controparte_1 pretese risarcitorie azionate. Nel merito, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infezione, rilevando l'impossibilità, in considerazione del tempo trascorso e della mancanza di idonea documentazione medica, di escludersi fattori di trasmissione del virus alternativi all'allegata trasfusione. Ha quindi declinato ogni responsabilità per omesso controllo del sangue utilizzato per le trasfusioni, elencando i numerosi provvedimenti emessi nell'arco temporale di riferimento per disciplinare le pratiche trasfusionali e comunque evidenziando che, all'epoca considerata, nessuna ulteriore precauzione poteva essere efficacemente assunta rispetto al contagio da virus, quali l'HCV, pagina 2 di 5 che non erano ancora stati identificati. Sul quantum ha censurato le pretese duplicazioni dei danni lamentati e chiesto la detrazione dall'ammontare del risarcimento in ipotesi riconosciuto degli importi già liquidati a titolo assistenziale per effetto del medesimo evento trasfusionale.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza 24.9.2024 le attrici hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti e richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo mentre il convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dedotta, si è opposto alle istanze istruttorie avversarie e chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Con ordinanza 2.10.2024, ritenute le eccezioni preliminari del convenuto idonee a definire il giudizio, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281-sexies c.p.c. con previo termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
2. Sono fondate le eccezioni di prescrizione sollevate dal convenuto.
Il ha eccepito l'estinzione del diritto delle attrici al risarcimento del danno iure Controparte_1 proprio patito a causa della perdita del rapporto parentale con la madre, per intervenuta prescrizione ex artt. 2947, comma 3, c.c. e 157 c.p.; quest'ultimo nella formulazione introdotta dalla l. n. 251/2005, che ha ridotto il termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo da 10 a 6 anni decorrenti dalla morte del congiunto, in considerazione del fatto che la IG.ra è deceduta il Per_1
2.7.2009 mentre la prima richiesta di risarcimento con effetto interruttivo del corso della prescrizione è stata formulata solamente in data 7.3.2016 a prescrizione ormai maturata.
Ora, le attrici hanno correttamente invocato la responsabilità extracontrattuale del convenuto, ipotizzando a carico del , che avrebbe omesso di emanare gli atti contingibili e Controparte_1 urgenti rivolti a escludere dalle donazioni persone in cattivo stato di salute e, in particolare, di imporre il controllo dei markers dei donatori, una condotta riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta imputata e l'evento infausto, all'ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo.
Il termine prescrizionale operante per l'azione in questione è quindi, ex art. 2947 co. 3 c.c., quello previsto per tale figura di reato dall'art. 157 c.p.
Considerato che
l'omicidio colposo si consuma al momento della morte della vittima, la data del fatto va individuata con riferimento al decesso della IG.ra , avvenuto il 2.7.2009. Il termine di prescrizione applicabile è quindi quello sessennale Per_1 previsto all'art. 157 c.p. nella formulazione vigente alla data del fatto (2.7.2009), quando la legge n. 251/2005, entrata in vigore l'8.12.2005 e quindi applicabile ratione temporis, aveva già modificato il regime della prescrizione, riducendo la durata del termine di prescrizione previsto per l'omicidio colposo da 10 a 6 anni.
A diversa conclusione non inducono i rilievi delle attrici, che non hanno fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dalle stesse citati. Nelle pronunce richiamate (Cass. nn. 3267/2024,
7553/2012), infatti, il riferimento al termine decennale di prescrizione per il danno subito dai congiunti iure proprio riguardava persone decedute prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251/2005, quando ancora il tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo al momento del fatto era di 10 anni.
Pertanto, tenuto conto dell'accertato exordium praescriptionis al 2.7.2009, è da ritenersi prescritto in data 2.7.2015 il diritto azionato iure proprio dalle attrici, essendo intervenuto un primo atto interruttivo solamente in data 7.3.2016 (doc. 12 attrici).
Il ha eccepito altresì l'estinzione del diritto delle attrici al risarcimento iure Controparte_1 hereditatis per i danni sofferti in vita dalla loro madre in conseguenza dell'infezione contratta, per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., atteso che quel diritto poteva essere esercitato già a decorrere dal 14.7.2004, data in cui la IG.ra , avendo ormai acquisito piena Per_1
pagina 3 di 5 consapevolezza della derivazione causale della propria patologia dall'emotrasfusione ricevuta, propose domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
Sul punto occorre richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Si è inoltre osservato, quanto alla valenza del responso delle Commissioni mediche ospedaliere di cui alla legge n. 210/1992, che
“tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche” (Cass. S.U. n. 576/08).
La giurisprudenza è quindi ormai consolidata e granitica nel far decorrere il termine di prescrizione in questione “non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. n. 28464/13). Ancora: “La presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito” (Cass. n. 23635/15).
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalle attrici con l'atto introduttivo del giudizio emerge che la domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 per danno irreversibile correlato a trasfusione fu presentata dalla IG.ra agli uffici competenti in data 14.7.2004 (doc. 5 attrici). Per_1
Trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., se ne ricava che l'azione risarcitoria della IG.ra doveva essere al più tardi esercitata entro il Per_1
14.7.2009. Conclusione che non cambia nemmeno configurando il fatto lesivo in termini di reato di lesioni colpose punito dall'art. 590 c.p., atteso che, ex artt. 2947, comma 3, c.c. e 157 c.p. (nella formulazione ante l. 251/2005), il termine prescrizionale previsto per quel reato alla data del fatto
(14.7.2004) era anch'esso di 5 anni, e dunque la presente azione risarcitoria ugualmente prescritta.
Pertanto, tenuto conto dell'accertato exordium praescriptionis al 14.7.2004, è da ritenersi prescritto in data 14.7.2009 il diritto azionato iure hereditatis dalle attrici, essendo intervenuto un primo atto interruttivo solamente in data 2.3.2016 (doc. 12 attrici).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Le attrici sono soccombenti integralmente, sicché vanno condannate alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto. Non può essere accolta la domanda di compensazione delle spese ex art. 92,
pagina 4 di 5 comma 2, c.p.c. formulata dalle attrici nelle note conclusive, atteso che non sussiste alcuno dei presupposti previsti in tale norma per la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione dei dm. 55/2014 e
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) , nel valore della domanda (indeterminato) e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori dello scaglione € 26.000-€ 52.000 e dei valori minimi di liquidazione per le fasi trattazione e decisoria in ragione della ridotta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree.
CONDANNA e a rimborsare al Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 4.555,50 per compensi (€ 1200 per fase studio, CP_1
€ 1000 per fase introduttiva, € 903 per fase istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 28.1.2025
Minuta redatta con la collaborazione dell'avv. Stefano Cassola nell'ambito del tirocinio a GOP.
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 5 di 5
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 168/2024 R.G. tra
, , con l'avv. Agata IN MI Busetta e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Michela Ancona
PARTE ATTRICE
e
PERS. DEL MINISTRO P.T., con l'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
All'udienza del 28/01/2025 alle ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Claudia Gemelli, sono comparsi: per le attrici l'avv. Busetta e Ancona;
per il l'avvocato dello Stato Maruska Giorgi. CP_1
E' altresì presente l'avv. Stefano Cassola, ai fini del tirocinio a GOP.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla breve discussione della causa.
Gli avv.ti Busetta e Ancona si riportano alle note conclusive depositate il 20.1.2025.
L'avv. Giorgi richiama le difese formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 171 ter cpc.
Il Giudice si ritira in camera di conIGlio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti Michela Ancona e Agata IN MI Busetta
ATTRICI contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio il chiedendone iure proprio e iure hereditatis la Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali causati dall'infezione da virus HCV contratta dalla loro madre per effetto di una trasfusione ricevuta in data Persona_1 17.11.1983 in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino. Infezione che causò il decesso della IG.ra il 2.7.2009. Per_1
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle Controparte_1 pretese risarcitorie azionate. Nel merito, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infezione, rilevando l'impossibilità, in considerazione del tempo trascorso e della mancanza di idonea documentazione medica, di escludersi fattori di trasmissione del virus alternativi all'allegata trasfusione. Ha quindi declinato ogni responsabilità per omesso controllo del sangue utilizzato per le trasfusioni, elencando i numerosi provvedimenti emessi nell'arco temporale di riferimento per disciplinare le pratiche trasfusionali e comunque evidenziando che, all'epoca considerata, nessuna ulteriore precauzione poteva essere efficacemente assunta rispetto al contagio da virus, quali l'HCV, pagina 2 di 5 che non erano ancora stati identificati. Sul quantum ha censurato le pretese duplicazioni dei danni lamentati e chiesto la detrazione dall'ammontare del risarcimento in ipotesi riconosciuto degli importi già liquidati a titolo assistenziale per effetto del medesimo evento trasfusionale.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza 24.9.2024 le attrici hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti e richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo mentre il convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dedotta, si è opposto alle istanze istruttorie avversarie e chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Con ordinanza 2.10.2024, ritenute le eccezioni preliminari del convenuto idonee a definire il giudizio, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281-sexies c.p.c. con previo termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
2. Sono fondate le eccezioni di prescrizione sollevate dal convenuto.
Il ha eccepito l'estinzione del diritto delle attrici al risarcimento del danno iure Controparte_1 proprio patito a causa della perdita del rapporto parentale con la madre, per intervenuta prescrizione ex artt. 2947, comma 3, c.c. e 157 c.p.; quest'ultimo nella formulazione introdotta dalla l. n. 251/2005, che ha ridotto il termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo da 10 a 6 anni decorrenti dalla morte del congiunto, in considerazione del fatto che la IG.ra è deceduta il Per_1
2.7.2009 mentre la prima richiesta di risarcimento con effetto interruttivo del corso della prescrizione è stata formulata solamente in data 7.3.2016 a prescrizione ormai maturata.
Ora, le attrici hanno correttamente invocato la responsabilità extracontrattuale del convenuto, ipotizzando a carico del , che avrebbe omesso di emanare gli atti contingibili e Controparte_1 urgenti rivolti a escludere dalle donazioni persone in cattivo stato di salute e, in particolare, di imporre il controllo dei markers dei donatori, una condotta riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta imputata e l'evento infausto, all'ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo.
Il termine prescrizionale operante per l'azione in questione è quindi, ex art. 2947 co. 3 c.c., quello previsto per tale figura di reato dall'art. 157 c.p.
Considerato che
l'omicidio colposo si consuma al momento della morte della vittima, la data del fatto va individuata con riferimento al decesso della IG.ra , avvenuto il 2.7.2009. Il termine di prescrizione applicabile è quindi quello sessennale Per_1 previsto all'art. 157 c.p. nella formulazione vigente alla data del fatto (2.7.2009), quando la legge n. 251/2005, entrata in vigore l'8.12.2005 e quindi applicabile ratione temporis, aveva già modificato il regime della prescrizione, riducendo la durata del termine di prescrizione previsto per l'omicidio colposo da 10 a 6 anni.
A diversa conclusione non inducono i rilievi delle attrici, che non hanno fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dalle stesse citati. Nelle pronunce richiamate (Cass. nn. 3267/2024,
7553/2012), infatti, il riferimento al termine decennale di prescrizione per il danno subito dai congiunti iure proprio riguardava persone decedute prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251/2005, quando ancora il tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo al momento del fatto era di 10 anni.
Pertanto, tenuto conto dell'accertato exordium praescriptionis al 2.7.2009, è da ritenersi prescritto in data 2.7.2015 il diritto azionato iure proprio dalle attrici, essendo intervenuto un primo atto interruttivo solamente in data 7.3.2016 (doc. 12 attrici).
Il ha eccepito altresì l'estinzione del diritto delle attrici al risarcimento iure Controparte_1 hereditatis per i danni sofferti in vita dalla loro madre in conseguenza dell'infezione contratta, per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., atteso che quel diritto poteva essere esercitato già a decorrere dal 14.7.2004, data in cui la IG.ra , avendo ormai acquisito piena Per_1
pagina 3 di 5 consapevolezza della derivazione causale della propria patologia dall'emotrasfusione ricevuta, propose domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
Sul punto occorre richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Si è inoltre osservato, quanto alla valenza del responso delle Commissioni mediche ospedaliere di cui alla legge n. 210/1992, che
“tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche” (Cass. S.U. n. 576/08).
La giurisprudenza è quindi ormai consolidata e granitica nel far decorrere il termine di prescrizione in questione “non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. n. 28464/13). Ancora: “La presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito” (Cass. n. 23635/15).
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalle attrici con l'atto introduttivo del giudizio emerge che la domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 per danno irreversibile correlato a trasfusione fu presentata dalla IG.ra agli uffici competenti in data 14.7.2004 (doc. 5 attrici). Per_1
Trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., se ne ricava che l'azione risarcitoria della IG.ra doveva essere al più tardi esercitata entro il Per_1
14.7.2009. Conclusione che non cambia nemmeno configurando il fatto lesivo in termini di reato di lesioni colpose punito dall'art. 590 c.p., atteso che, ex artt. 2947, comma 3, c.c. e 157 c.p. (nella formulazione ante l. 251/2005), il termine prescrizionale previsto per quel reato alla data del fatto
(14.7.2004) era anch'esso di 5 anni, e dunque la presente azione risarcitoria ugualmente prescritta.
Pertanto, tenuto conto dell'accertato exordium praescriptionis al 14.7.2004, è da ritenersi prescritto in data 14.7.2009 il diritto azionato iure hereditatis dalle attrici, essendo intervenuto un primo atto interruttivo solamente in data 2.3.2016 (doc. 12 attrici).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Le attrici sono soccombenti integralmente, sicché vanno condannate alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto. Non può essere accolta la domanda di compensazione delle spese ex art. 92,
pagina 4 di 5 comma 2, c.p.c. formulata dalle attrici nelle note conclusive, atteso che non sussiste alcuno dei presupposti previsti in tale norma per la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione dei dm. 55/2014 e
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) , nel valore della domanda (indeterminato) e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori dello scaglione € 26.000-€ 52.000 e dei valori minimi di liquidazione per le fasi trattazione e decisoria in ragione della ridotta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree.
CONDANNA e a rimborsare al Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 4.555,50 per compensi (€ 1200 per fase studio, CP_1
€ 1000 per fase introduttiva, € 903 per fase istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 28.1.2025
Minuta redatta con la collaborazione dell'avv. Stefano Cassola nell'ambito del tirocinio a GOP.
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 5 di 5