TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3079/2024, introdotta da
, Parte_1
nato a [...], il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Silvia Tabacchi
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 23 settembre
1 1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 02.03.1991 a Roma) e (n. il Per_1 Per_2
17.03.2004 a Roma).
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) l'appartamento sinora adibito ad abitazione familiare sito in Roma, alla Via Pian Due Torri n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà assegnato alla moglie, che continuerà
a viverci insieme ai figli e che, maggiorenni ma ancora economicamente non Per_1 Per_2 autonomi, in tal modo, rimarranno nell'ambiente usuale in cui sono nati e cresciuti ed in cui hanno incardinato il loro quotidiano e le loro abitudini;
c) il rimanente mutuo afferente alla casa coniugale sopra citata, che si estinguerà nell'anno 2041, con rata mensile pari ad euro 980,00 (novecentoottanta/00), sarà pagato per intero dal marito fino alla scadenza e, quindi, anche dopo che si sarà allontanato dalla casa coniugale e sarà andato a vivere altrove;
d) la moglie, invece, continuerà a pagare fino ad estinzione nel 2030, un prestito a lei intestato, chiesto ed ottenuto per motivazioni familiari, con rata mensile pari ad euro 913,69
(novecentotredici/69);
e) le spese straordinarie afferenti all'immobile, finora casa coniugale, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%; le spese ordinarie, invece, saranno a carico esclusivo della moglie, assegnataria di detta abitazione;
f) il marito, SI , si allontanerà dalla casa coniugale entro la fine del mese di aprile Parte_1
del 2024;
g) il marito, SI , per accordi preesistenti e congiunti, si impegna a trasferire, Parte_1
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla moglie, SIa
, a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al Parte_2
50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di Roma, alla Via
Pian Due Torri n. 43, palazzina B, interno 15, piano quarto;
vano soffitta al piano servizi, distinto con il numero 6; posto macchina al piano garage, con accesso da Via Sesto Fiorentino 24, distinto con il numero 12; censiti al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 807, particella 97, subalterno
2 90, 98 e 117; il marito continuerà comunque ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già specificato sopra. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto dalle parti, a seguito della sentenza di separazione, con gli oneri a carico del marito;
detta disposizione patrimoniale e detto impegno da parte del SI a cedere la Parte_1
propria quota di proprietà dell'immobile, sinora casa coniugale, alla moglie, SIa , Parte_2
costituisce parte integrante e necessaria, strettamente funzionale ed indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale;
h) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli conviventi con la madre, maggiorenni ma ancora non del tutto economicamente autonomi, proporzionalmente al proprio reddito ed alle spese che dovrà sostenere a seguito della separazione e dei cambiamenti familiari.
Il padre verserà alla madre la somma di euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il loro mantenimento. Detto importo, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sarà adeguato ogni anno secondo le variazioni ISTAT all'indice dei prezzi di consumo;
i) i coniugi, entrambi economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
l) le parti si impegnano entrambe a contribuire, in ragione del 50% ciascuna, al pagamento di tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale civile di
Roma;
m) l'assegno unico e le altre provvidenze eventualmente spettanti per i figli, ove spettanti, verranno percepiti dalla SIa;
Parte_2
n) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
o) i coniugi, inoltre, si rilasciano reciproco ed incondizionato assenso all'espatrio per motivi turistici e di lavoro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
3
Ritenuto che
nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 23 settembre
[...]
1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01467, Parte 2,
Serie A02, Anno 1990, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3079/2024, introdotta da
, Parte_1
nato a [...], il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Silvia Tabacchi
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 23 settembre
1 1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 02.03.1991 a Roma) e (n. il Per_1 Per_2
17.03.2004 a Roma).
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) l'appartamento sinora adibito ad abitazione familiare sito in Roma, alla Via Pian Due Torri n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà assegnato alla moglie, che continuerà
a viverci insieme ai figli e che, maggiorenni ma ancora economicamente non Per_1 Per_2 autonomi, in tal modo, rimarranno nell'ambiente usuale in cui sono nati e cresciuti ed in cui hanno incardinato il loro quotidiano e le loro abitudini;
c) il rimanente mutuo afferente alla casa coniugale sopra citata, che si estinguerà nell'anno 2041, con rata mensile pari ad euro 980,00 (novecentoottanta/00), sarà pagato per intero dal marito fino alla scadenza e, quindi, anche dopo che si sarà allontanato dalla casa coniugale e sarà andato a vivere altrove;
d) la moglie, invece, continuerà a pagare fino ad estinzione nel 2030, un prestito a lei intestato, chiesto ed ottenuto per motivazioni familiari, con rata mensile pari ad euro 913,69
(novecentotredici/69);
e) le spese straordinarie afferenti all'immobile, finora casa coniugale, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%; le spese ordinarie, invece, saranno a carico esclusivo della moglie, assegnataria di detta abitazione;
f) il marito, SI , si allontanerà dalla casa coniugale entro la fine del mese di aprile Parte_1
del 2024;
g) il marito, SI , per accordi preesistenti e congiunti, si impegna a trasferire, Parte_1
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla moglie, SIa
, a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al Parte_2
50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di Roma, alla Via
Pian Due Torri n. 43, palazzina B, interno 15, piano quarto;
vano soffitta al piano servizi, distinto con il numero 6; posto macchina al piano garage, con accesso da Via Sesto Fiorentino 24, distinto con il numero 12; censiti al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 807, particella 97, subalterno
2 90, 98 e 117; il marito continuerà comunque ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già specificato sopra. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto dalle parti, a seguito della sentenza di separazione, con gli oneri a carico del marito;
detta disposizione patrimoniale e detto impegno da parte del SI a cedere la Parte_1
propria quota di proprietà dell'immobile, sinora casa coniugale, alla moglie, SIa , Parte_2
costituisce parte integrante e necessaria, strettamente funzionale ed indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale;
h) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli conviventi con la madre, maggiorenni ma ancora non del tutto economicamente autonomi, proporzionalmente al proprio reddito ed alle spese che dovrà sostenere a seguito della separazione e dei cambiamenti familiari.
Il padre verserà alla madre la somma di euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il loro mantenimento. Detto importo, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sarà adeguato ogni anno secondo le variazioni ISTAT all'indice dei prezzi di consumo;
i) i coniugi, entrambi economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
l) le parti si impegnano entrambe a contribuire, in ragione del 50% ciascuna, al pagamento di tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale civile di
Roma;
m) l'assegno unico e le altre provvidenze eventualmente spettanti per i figli, ove spettanti, verranno percepiti dalla SIa;
Parte_2
n) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
o) i coniugi, inoltre, si rilasciano reciproco ed incondizionato assenso all'espatrio per motivi turistici e di lavoro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
3
Ritenuto che
nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 23 settembre
[...]
1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01467, Parte 2,
Serie A02, Anno 1990, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
4