Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gioia;
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Casisa;
appellato, appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 30.5.2017, da nei confronti del MA , mutato il Controparte_1 Pt_1
rito, con sentenza resa all'udienza del 7.6.2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarava l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto della casa sita in
Montelepre, c.da Suvarelli, e di altro immobile costituente pertinenza della detta abitazione sui quali l'attore vantava il diritto di usufrutto;
rigettava la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
condannava al rilascio dei detti beni e alle spese di lite. Parte_1
Il soccombente ha interposto appello con atto notificato il 14.7.2021.
L'appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto, e ha proposto appello incidentale.
n. 1238/2021 R.G.
Sulle conclusioni precisate col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, che si trattano congiuntamente in quanto articolazioni della medesima doglianza, l'appellante si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda di rilascio per aver ritenuto non provato che il godimento degli immobili traesse origine da un rapporto di comodato gratuito finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, insuscettibile come tale di cessazione ad nutum.
I motivi sono fondati.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la concessione di un immobile per essere destinato a casa familiare postula “una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa fare luce sull'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass. S.U. 13003/2004, n. 20448/2014, n. 27634/2023, n. 20118/2024).
Con riguardo alla concreta fattispecie, ritiene la Corte che le emergenze probatorie consentano di affermare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato, concluso in forma orale, per le esigenze della famiglia di sussumibile nella fattispecie dell'art. 1809 c.c.. Parte_1
È in primo luogo da negare il determinante valore probatorio riconosciuto dal Tribunale alla testimonianza di Le dichiarazioni di costei non dimostrano, infatti, che tra Testimone_1 CP_1
e non è stato concordato che il primo, in vista delle nozze, avrebbe consentito al Parte_1 fratello di utilizzare l'immobile ad abitazione della costituenda sua famiglia. La testimone, invero, si
è limitata a riferire di avere appreso dalle parti che in proposito si tenne un incontro tra i congiunti ma di non avervi partecipato e di non conoscerne i particolari. Il che destituisce di Parte_1 attendibilità l'affermazione secondo cui non aveva mai inteso concedere un Controparte_1 siffatto utilizzo dell'immobile al MA, che si risolve, al più, in una congettura della teste non sorretta da alcun elemento oggettivo.
A fronte di ciò, , padre di e , con una testimonianza puntuale, Testimone_2 CP_1 Pt_1 scevra di contraddizioni e credibile giacché riscontrata da altri elementi probatori, ha confermato che in occasione di un incontro familiare, nel 2014, il figlio sacerdote, appresa l'intenzione di di Pt_1 sposarsi e di ristrutturare, a tal fine, la casa paterna donatagli dal genitore, propose al fratello di abitare con la futura moglie nell'immobile oggetto di causa, di cui egli non aveva bisogno dal momento che le sue esigenze abitative erano soddisfatte da altro immobile di sua proprietà in n. 1238/2021 R.G. 3
Montelepre e da un piccolo appartamento in un'unità immobiliare paterna.
Ha precisato il testimone che la proposta fu accettata, e ha confermato che andava fiero nel CP_1 riferire – anche davanti a estranei – di aver acquistato la casa, di averne intestato la nuda proprietà al fratello, di essersi riservato l'usufrutto e di averne concesso ad l'uso quale residenza familiare Pt_1 per l'assistenza prestata ai genitori.
E il teste , cognato del convenuto, ha confermato che don si vantava Testimone_3 CP_1
delle generose sue iniziative in favore del fratello, precisando che “ciò veniva detto in occasione di pranzi presso l'abitazione dei fratelli . Parte_1
In coerenza con le dichiarazioni di cui s'è appena detto, i testi e hanno riferito di Tes_4 Tes_5 essere a conoscenza che l'immobile sarebbe stato destinato ad abitazione familiare per averlo saputo, durante i lavori di ristrutturazione, da . E a tali deposizioni (le uniche) Parte_1 de relato ex parte, il cui contenuto è suffragato dalle testimonianze dirette sopra riportate, può certamente riconoscersi (Cass. n. 2815/2006, n. 18352/2013, n. 34426/2021) il valore di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei – unitamente agli ulteriori elementi indiziari su cui infra – a dimostrare per via indiretta la sussistenza del rapporto di comodato.
Con la comparsa di costituzione in primo grado, l'odierno appellante deduceva di aver provveduto, a seguito dell'accordo col fratello, a ristrutturare, a proprie spese, l'immobile da destinare ad abitazione della costituenda famiglia.
L'attore, oggi appellato, senza negare che tra il 2015 e il 2016, furono realizzate opere di ristrutturazione, rivendicava, al contrario, di averne sostenuto integralmente i costi.
A tale ultimo riguardo, rispetto alla testimonianza , la quale ha genericamente dichiarato di Tes_1
essere stata più volte presente alla firma di assegni da parte di per l'esecuzione dei detti Pt_2
lavori, appaiono del pari, se non maggiormente, credibili le dichiarazioni del teste , Testimone_6
che ha riferito di aver eseguito lavori di piastrellatura dell'immobile, di essere stato pagato in contanti da (che lo coadiuvava nei lavori) e di non aver emesso fattura: circostanze tutte Parte_1
riscontrabili nella deposizione del , che ha precisato di avere aiutato, nella sua qualità di Tes_3
geometra, il cognato nei lavori di ristrutturazione e di aver acquistato egli stesso Parte_1
le piastrelle come regalo di nozze.
Non è in contestazione che, celebrate le nozze il 22.6.2016 (v. all. 6 note attore ud.11.9.2017),
l'appellante è andato ad abitare (con la moglie) nell'immobile in questione, e non risulta che il fratello usufruttuario abbia mosso al riguardo alcuna rimostranza. Solo con la missiva del 9.1.2017 (all. 2 ricorso), invitò il congiunto a dargli la disponibilità e le chiavi della villetta e Controparte_1
del grande magazzino perché intendeva concederli in locazione o abitarvi.
n. 1238/2021 R.G. 4
Ebbene, le opere realizzate nell'abitazione e le corrispondenti spese affrontate dall'appellante, la coincidenza temporale tra la ristrutturazione, la celebrazione delle nozze e l'inizio dell'occupazione del bene, gli stretti vincoli di parentela sussistenti tra le parti inducono ragionevolmente a ritenere che queste abbiano concluso un comodato di scopo per le esigenze abitative della famiglia, come riferito dai testi e . Parte_1 Tes_3
Vertendosi in ipotesi di comodato ”a tempo indeterminato”, ma non anche “precario”, stante la determinabilità della durata del contratto per relationem rispetto all'uso cui il bene è destinato, dovrà allora ritenersi operante non il disposto dell'art. 1810 c.c., ma quello dell'art. 1809, comma 2 c.c., atteso che la specificità della destinazione impressa dalla concorde volontà delle parti si rivela incompatibile con un godimento connotato da incertezza o suscettibile di interruzione ad nutum da parte del comodante (“il comodato, stipulato senza prefissazione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante, dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra coniugi. Ne consegue che il rilascio dell'immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., solo nell'ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità”: Cass. n. 2711/2017, SS.UU. n. 13603/2004, n.
20448/2014, n. 27634/2023, n.11136/2024, Cass., n.573/2025), urgente e imprevedibile bisogno neppure addotto da Controparte_1
Avendo, di contro, l'appellante ottemperato all'onere probatorio sul medesimo gravante in punto di esistenza inter partes di un comodato gratuito familiare (contratto registrato in pendenza del giudizio:
Cass. n.16742/2021), la domanda proposta da volta all'accertamento Controparte_1
dell'illegittima occupazione dell'immobile sito in Montelepre, località Suvarelli e della relativa pertinenza, deve essere rigettata, e con essa la domanda, riproposta con l'appello incidentale, di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione.
Con assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dall'appellante.
Segue alla soccombenza la condanna di al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in complessivi €
3.809,00 e € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Sussistono i presupposti per porre, a carico dell'appellante incidentale, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002.
n. 1238/2021 R.G. 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto Parte_1
notificato il 14.7.2021, nei confronti di in riforma della sentenza del Tribunale Controparte_1
di Palermo n. 2506 del 7.6.2021, appellata, rigetta la domanda proposta da con Controparte_1
il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 30.5.2017; rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi del giudizio, che liquida rispettivamente in complessivi € 3.809,00 e € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico di l'obbligo del Controparte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 24.01.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1238/2021 R.G.