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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa TR ER, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2494 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare, Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gonella Parte_2
Parte attrice nei confronti di
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
TA
Parte convenuta
Oggetto: azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Fallimento della ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Parte_1 Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertate le ragioni esposte in narrativa dal in via principale: a) dichiarare inefficaci e Parte_1 revocare, ai sensi degli artt. 44, 66 e 67 L. fall., gli atti di disposizioni elencati in narrativa e privi di giustificativi di spesa, per l'importo complessivo di € 11.800,00, effettuati in prossimità ed in costanza di da parte del sig. Parte_1
oltre interessi come per legge, e per l'effetto b) condannare quest'ultimo alla rifusione della predetta Controparte_1 somma in favore del della oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
Parte_1 Controparte_2
c) accertare la responsabilità del Sig. per l'inosservanza dei doveri che incombono sugli organi direttivi e Controparte_1 di amministrazione della Società e per l'effetto d) condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dalla Società fallita, da quantificarsi anche in via equitativa, riferibile anche alla distrazione di attivo fallimentare, successivamente alla cessazione del medesimo dalla carica di Amministratore, mediante accesso al c/c della Società fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice adito non ritenesse applicabile
1 l'azione revocatoria fallimentare a tutte le somme azionate: e) dichiarare inefficaci e revocare, • ai sensi degli artt. 44, 66 e
67 L. fall., gli atti di disposizioni elencati in narrativa e privi di giustificativi di spesa, per l'importo di € 3.000,00, effettuati da parte del sig. nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
• ed ai sensi dell'art. Controparte_1
2901 c.c., gli atti di disposizione elencati in narrativa, e privi di giustificativi di spesa, per l'importo di € 8.800,00, effettuati da parte del sig. nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
per un totale Controparte_1 complessivo di € 11.800,00, oltre interessi come per legge, e per l'effetto f) condannare il convenuto alla rifusione della predetta somma in favore del oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto Parte_1 Controparte_2 al saldo;
g) accertare la responsabilità del Sig. per l'inosservanza dei doveri che incombono sugli organi Controparte_1 direttivi e di amministrazione della Società e, per l'effetto, h) condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dalla Società fallita, da quantificarsi anche in via equitativa, riferibile anche alla distrazione di attivo fallimentare, successivamente alla cessazione del medesimo dalla carica di Amministratore, mediante accesso al c/c della Società fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- che aveva rivestito il ruolo di Amministratore della Società dal Controparte_1 Parte_1
18.3.2015 al 21.4.2016;
- che dal conto corrente della società risultavano una serie di movimenti bancari con giroconto, privi di giustificazione, eseguiti in favore di per un importo complessivo di euro 11.800,00, Controparte_1 tra il mese di luglio 2016 e il mese di febbraio 2017, ossia nell'anno anteriore e comunque entro i due anni antecedenti al fallimento (dichiarato in data 21.12.2017);
- di aver chiesto chiarimenti al convenuto, senza ottenere riscontro;
- che i predetti atti di disposizione patrimoniale dovevano ritenersi inefficaci nei confronti dei creditori della procedura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, sussistendo l'eventus damni, stante la modifica in peius del patrimonio fallimentare;
- che sussisteva altresì la scientia damni, dal momento che era stato rappresentante della Controparte_1
Parte_ società fino al 21.4.2016 e proprio in virtù del ruolo svolto doveva ritenersi Parte_1 consapevole della situazione economica dell'impresa, avendo quindi incassato indebitamente e senza alcun titolo le somme appartenenti alla società, non rivestendo più, all'epoca dei pagamenti, il ruolo di amministratore della Società;
- che sussisteva, altresì, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 146 l. fall. e degli artt. 2932 c.c. e
2934 c.c., per inadempimento degli obblighi gravanti sugli organi direttivi societari e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- che, in subordine, sussistevano in ogni caso i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria.
2. Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda.
2 In particolare, il convenuto ha eccepito:
- la carenza di presupposti della dell'azione revocatoria fallimentare e di quella ordinaria, atteso che fino alla data di dimissioni dall'incarico di amministratore (21.4.2016) “la Società non evidenziava nessuna esposizione bancaria a debito, bilanci in utile, pochi debiti con i fornitori…ma soprattutto vantava un credito IVA di €.
78.638,00…e crediti a saldo dei lavori consegnati in Iraq nel 2013 e 2014 per complessivi €. 242.000,00”;
- la natura onerosa degli atti di disposizione effettuati, in quanto restituzioni di anticipazioni effettuate per conto della società fallita.
3. All'udienza del 26.1.2021, il giudice istruttore ha sollevato d'ufficio l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in relazione alla formulata domanda di responsabilità ex art. 146 L. fall.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del 28.6.2022
e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 7.2.2023 per l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato.
Mutato il giudice istruttore, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito della successiva udienza a trattazione scritta del 23.9.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la competenza funzionale del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, in relazione alla domanda del Fallimento n. 46/2017 della
[...] avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 146, L. fall. del Parte_1 convenuto Controparte_1
È principio consolidato che l'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. non introduce una nuova e autonoma azione, ma comporta una mera modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., senza alterarne i presupposti sostanziali (Cass. n.
19340/2016, Cass. Sez. Un. n. 15955/2012).
Ne deriva che, in caso di azione del curatore nei confronti degli amministratori, deve essere esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare, trovando viceversa applicazione la disciplina sulla competenza funzionale stabilita dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, che attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la cognizione di tutte le controversie concernenti le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, da chiunque promosse.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza del giudice adito a conoscere dell'azione di responsabilità Parte_ introdotta dalla Curatela della ai sensi dell'art. 146 L. fall. in favore di quella Parte_1 funzionale del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese.
Sussiste invece la competenza di questo Tribunale con riferimento alla domanda principale, volta a dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi degli artt. 44, 66 e 67 L. fall. o, in subordine, ex art. 2901 c.c. gli atti dispositivi, effettuati in favore di Controparte_1
3 Al riguardo, occorre premettere che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Roma in data 12.12.2025, depositata il 21.12.2017 (cfr. all. c) atto di citazione).
La documentazione bancaria prodotta ha fornito prova documentale che nel periodo dal 4.7.2016 al
27.2.2017 la società abbia corrisposto l'importo complessivo di € 11.800,00 in favore di CP_1
(all. 1 atto di citazione) e, segnatamente, mediante bonifici in data 04.07.2016 di € 1.000,00 n.
[...] cro 28758089908; in data 04.07.2016 di € 1.000,00 n. cro 28758100409; in data 19.09.2016 di €
3.000,00 n. cro 28781682800; in data 27.10.2016 di € 2.200,00 n. cro 28793857111; - in data 02.11.2016, di € 600,00 n. cro 28795391603; in data 03.11.2016 di € 1.000,00 n. cro 28795875809; in data
23.12.2016 di € 1.500,00 n. cro 28813410701; in data 24.02.2017 di € 1.500,00 n. cro 28833017200.
Ciò posto, avendo parte attrice richiesto espressamente che le suddette disposizioni di pagamento, pacificamente eseguite nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, siano dichiarate inefficaci nei confronti dei creditori in quanto prive di giustificazione, l'azione proposta in via principale deve essere correttamente qualificata come azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. (sulla possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, cfr. ex multis Cass. n. 12534/2024).
In particolare, ai sensi dell'art. 64 l. fall. “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
In sostanza, la norma sancisce l'inefficacia di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, in quanto giudicati altamente sospetti.
Secondo la giurisprudenza, in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che gli atti a titolo gratuito siano solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 760 c.c.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. n.
13087/2015, Cass. n. 6538/2010).
Quanto poi all'onere della prova, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 64
l. fall. di un atto a titolo gratuito posto in essere dal fallito, incombe al creditore beneficiario, in mancanza di una controprestazione, l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto dal compimento di quell'atto un vantaggio economicamente apprezzabile.
4 Difatti, non può dirsi che l'onere della prova della gratuità dell'atto sia a carico della Curatela ma anzi spetta all'accipiens la prova della onerosità dell'atto al fine di evitare la dichiarazione di inefficacia (cfr.
Cass. n. 4454/2016, Cass. n. 17683/2010).
Nel caso di specie, deve in primo luogo ritenersi provata la circostanza della effettuazione, da parte della società successivamente fallita, dei pagamenti nelle date e per le somme indicate in citazione, atteso che tale circostanza, come anzidetto, emerge documentalmente dall'all. 1 prodotto (bonifici in favore di peraltro con causali non utili all'individuazione della natura del rapporto tra Controparte_1 le parti), oltre a non essere stata oggetto di contestazione da parte del convenuto.
È viceversa assente la prova di una controprestazione e dunque sussiste una presunzione di gratuità dell'attribuzione.
Difatti, la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui si tratterebbe di “atti di restituzione di somme anticipate dal per conto della Società” non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta. Al CP_1 riguardo, non pare dirimente l'estratto conto allegato (cfr. all. 5 comparsa di costituzione), considerato che la causale dei bonifici ivi indicata rappresenta un mero elemento unilaterale e non prova l'effettiva anticipazione di somme nell'interesse della società.
Difetta, in particolare, qualsivoglia documentazione – quali fatture quietanzate, ricevute o altra evidenza contabile – che colleghi in modo specifico le somme asseritamente anticipate dal ai debiti CP_1 sociali che il convenuto afferma aver estinto con risorse proprie.
Da quanto detto, deriva che i pagamenti effettuati da a favore del Parte_1 essendo sprovvisti di causa concreta, sono da considerarsi a titolo gratuito ex art 64 l. fall., non CP_1 risultando alcuna prova circa il vantaggio ottenuto dal disponente a seguito dell'atto di pagamento posto in essere nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi essere dichiarata l'inefficacia ex art. 64 l. fall. dei pagamenti versati dal a favore di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo deve essere condannato a restituire la somma ricevuta nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 21.12.2017, pari al complessivo importo di euro 11.800,00.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale - attesa la natura di debito di valuta e non di valore - dell'obbligazione restitutoria nascente dall'azione di inefficacia, sino al soddisfo (così, Cass. n. 27084/2011).
5. Il rilievo d'ufficio della questione relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. e la diversa qualificazione giuridica della ulteriore domanda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
5 - dichiara la propria incompetenza a conoscere e a decidere la domanda ex art. 146 l. fall., essendo competente il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, innanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione;
- dichiara l'inefficacia ex art 64 l. fall. dei pagamenti per il complessivo importo di euro 11.800,00 eseguiti da favore di tra il 4.7.2016 e il 27.2.2017; Parte_1 Controparte_1
- condanna a restituire la somma di euro 11.800,00 al Controparte_1 Parte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa TR ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa TR ER, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2494 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare, Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gonella Parte_2
Parte attrice nei confronti di
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
TA
Parte convenuta
Oggetto: azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Fallimento della ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Parte_1 Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertate le ragioni esposte in narrativa dal in via principale: a) dichiarare inefficaci e Parte_1 revocare, ai sensi degli artt. 44, 66 e 67 L. fall., gli atti di disposizioni elencati in narrativa e privi di giustificativi di spesa, per l'importo complessivo di € 11.800,00, effettuati in prossimità ed in costanza di da parte del sig. Parte_1
oltre interessi come per legge, e per l'effetto b) condannare quest'ultimo alla rifusione della predetta Controparte_1 somma in favore del della oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
Parte_1 Controparte_2
c) accertare la responsabilità del Sig. per l'inosservanza dei doveri che incombono sugli organi direttivi e Controparte_1 di amministrazione della Società e per l'effetto d) condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dalla Società fallita, da quantificarsi anche in via equitativa, riferibile anche alla distrazione di attivo fallimentare, successivamente alla cessazione del medesimo dalla carica di Amministratore, mediante accesso al c/c della Società fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice adito non ritenesse applicabile
1 l'azione revocatoria fallimentare a tutte le somme azionate: e) dichiarare inefficaci e revocare, • ai sensi degli artt. 44, 66 e
67 L. fall., gli atti di disposizioni elencati in narrativa e privi di giustificativi di spesa, per l'importo di € 3.000,00, effettuati da parte del sig. nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
• ed ai sensi dell'art. Controparte_1
2901 c.c., gli atti di disposizione elencati in narrativa, e privi di giustificativi di spesa, per l'importo di € 8.800,00, effettuati da parte del sig. nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
per un totale Controparte_1 complessivo di € 11.800,00, oltre interessi come per legge, e per l'effetto f) condannare il convenuto alla rifusione della predetta somma in favore del oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto Parte_1 Controparte_2 al saldo;
g) accertare la responsabilità del Sig. per l'inosservanza dei doveri che incombono sugli organi Controparte_1 direttivi e di amministrazione della Società e, per l'effetto, h) condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dalla Società fallita, da quantificarsi anche in via equitativa, riferibile anche alla distrazione di attivo fallimentare, successivamente alla cessazione del medesimo dalla carica di Amministratore, mediante accesso al c/c della Società fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- che aveva rivestito il ruolo di Amministratore della Società dal Controparte_1 Parte_1
18.3.2015 al 21.4.2016;
- che dal conto corrente della società risultavano una serie di movimenti bancari con giroconto, privi di giustificazione, eseguiti in favore di per un importo complessivo di euro 11.800,00, Controparte_1 tra il mese di luglio 2016 e il mese di febbraio 2017, ossia nell'anno anteriore e comunque entro i due anni antecedenti al fallimento (dichiarato in data 21.12.2017);
- di aver chiesto chiarimenti al convenuto, senza ottenere riscontro;
- che i predetti atti di disposizione patrimoniale dovevano ritenersi inefficaci nei confronti dei creditori della procedura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, sussistendo l'eventus damni, stante la modifica in peius del patrimonio fallimentare;
- che sussisteva altresì la scientia damni, dal momento che era stato rappresentante della Controparte_1
Parte_ società fino al 21.4.2016 e proprio in virtù del ruolo svolto doveva ritenersi Parte_1 consapevole della situazione economica dell'impresa, avendo quindi incassato indebitamente e senza alcun titolo le somme appartenenti alla società, non rivestendo più, all'epoca dei pagamenti, il ruolo di amministratore della Società;
- che sussisteva, altresì, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 146 l. fall. e degli artt. 2932 c.c. e
2934 c.c., per inadempimento degli obblighi gravanti sugli organi direttivi societari e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- che, in subordine, sussistevano in ogni caso i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria.
2. Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda.
2 In particolare, il convenuto ha eccepito:
- la carenza di presupposti della dell'azione revocatoria fallimentare e di quella ordinaria, atteso che fino alla data di dimissioni dall'incarico di amministratore (21.4.2016) “la Società non evidenziava nessuna esposizione bancaria a debito, bilanci in utile, pochi debiti con i fornitori…ma soprattutto vantava un credito IVA di €.
78.638,00…e crediti a saldo dei lavori consegnati in Iraq nel 2013 e 2014 per complessivi €. 242.000,00”;
- la natura onerosa degli atti di disposizione effettuati, in quanto restituzioni di anticipazioni effettuate per conto della società fallita.
3. All'udienza del 26.1.2021, il giudice istruttore ha sollevato d'ufficio l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in relazione alla formulata domanda di responsabilità ex art. 146 L. fall.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del 28.6.2022
e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 7.2.2023 per l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato.
Mutato il giudice istruttore, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito della successiva udienza a trattazione scritta del 23.9.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la competenza funzionale del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, in relazione alla domanda del Fallimento n. 46/2017 della
[...] avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 146, L. fall. del Parte_1 convenuto Controparte_1
È principio consolidato che l'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. non introduce una nuova e autonoma azione, ma comporta una mera modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., senza alterarne i presupposti sostanziali (Cass. n.
19340/2016, Cass. Sez. Un. n. 15955/2012).
Ne deriva che, in caso di azione del curatore nei confronti degli amministratori, deve essere esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare, trovando viceversa applicazione la disciplina sulla competenza funzionale stabilita dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, che attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la cognizione di tutte le controversie concernenti le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, da chiunque promosse.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza del giudice adito a conoscere dell'azione di responsabilità Parte_ introdotta dalla Curatela della ai sensi dell'art. 146 L. fall. in favore di quella Parte_1 funzionale del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese.
Sussiste invece la competenza di questo Tribunale con riferimento alla domanda principale, volta a dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi degli artt. 44, 66 e 67 L. fall. o, in subordine, ex art. 2901 c.c. gli atti dispositivi, effettuati in favore di Controparte_1
3 Al riguardo, occorre premettere che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Roma in data 12.12.2025, depositata il 21.12.2017 (cfr. all. c) atto di citazione).
La documentazione bancaria prodotta ha fornito prova documentale che nel periodo dal 4.7.2016 al
27.2.2017 la società abbia corrisposto l'importo complessivo di € 11.800,00 in favore di CP_1
(all. 1 atto di citazione) e, segnatamente, mediante bonifici in data 04.07.2016 di € 1.000,00 n.
[...] cro 28758089908; in data 04.07.2016 di € 1.000,00 n. cro 28758100409; in data 19.09.2016 di €
3.000,00 n. cro 28781682800; in data 27.10.2016 di € 2.200,00 n. cro 28793857111; - in data 02.11.2016, di € 600,00 n. cro 28795391603; in data 03.11.2016 di € 1.000,00 n. cro 28795875809; in data
23.12.2016 di € 1.500,00 n. cro 28813410701; in data 24.02.2017 di € 1.500,00 n. cro 28833017200.
Ciò posto, avendo parte attrice richiesto espressamente che le suddette disposizioni di pagamento, pacificamente eseguite nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, siano dichiarate inefficaci nei confronti dei creditori in quanto prive di giustificazione, l'azione proposta in via principale deve essere correttamente qualificata come azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. (sulla possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, cfr. ex multis Cass. n. 12534/2024).
In particolare, ai sensi dell'art. 64 l. fall. “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
In sostanza, la norma sancisce l'inefficacia di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, in quanto giudicati altamente sospetti.
Secondo la giurisprudenza, in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che gli atti a titolo gratuito siano solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 760 c.c.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. n.
13087/2015, Cass. n. 6538/2010).
Quanto poi all'onere della prova, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 64
l. fall. di un atto a titolo gratuito posto in essere dal fallito, incombe al creditore beneficiario, in mancanza di una controprestazione, l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto dal compimento di quell'atto un vantaggio economicamente apprezzabile.
4 Difatti, non può dirsi che l'onere della prova della gratuità dell'atto sia a carico della Curatela ma anzi spetta all'accipiens la prova della onerosità dell'atto al fine di evitare la dichiarazione di inefficacia (cfr.
Cass. n. 4454/2016, Cass. n. 17683/2010).
Nel caso di specie, deve in primo luogo ritenersi provata la circostanza della effettuazione, da parte della società successivamente fallita, dei pagamenti nelle date e per le somme indicate in citazione, atteso che tale circostanza, come anzidetto, emerge documentalmente dall'all. 1 prodotto (bonifici in favore di peraltro con causali non utili all'individuazione della natura del rapporto tra Controparte_1 le parti), oltre a non essere stata oggetto di contestazione da parte del convenuto.
È viceversa assente la prova di una controprestazione e dunque sussiste una presunzione di gratuità dell'attribuzione.
Difatti, la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui si tratterebbe di “atti di restituzione di somme anticipate dal per conto della Società” non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta. Al CP_1 riguardo, non pare dirimente l'estratto conto allegato (cfr. all. 5 comparsa di costituzione), considerato che la causale dei bonifici ivi indicata rappresenta un mero elemento unilaterale e non prova l'effettiva anticipazione di somme nell'interesse della società.
Difetta, in particolare, qualsivoglia documentazione – quali fatture quietanzate, ricevute o altra evidenza contabile – che colleghi in modo specifico le somme asseritamente anticipate dal ai debiti CP_1 sociali che il convenuto afferma aver estinto con risorse proprie.
Da quanto detto, deriva che i pagamenti effettuati da a favore del Parte_1 essendo sprovvisti di causa concreta, sono da considerarsi a titolo gratuito ex art 64 l. fall., non CP_1 risultando alcuna prova circa il vantaggio ottenuto dal disponente a seguito dell'atto di pagamento posto in essere nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi essere dichiarata l'inefficacia ex art. 64 l. fall. dei pagamenti versati dal a favore di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo deve essere condannato a restituire la somma ricevuta nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 21.12.2017, pari al complessivo importo di euro 11.800,00.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale - attesa la natura di debito di valuta e non di valore - dell'obbligazione restitutoria nascente dall'azione di inefficacia, sino al soddisfo (così, Cass. n. 27084/2011).
5. Il rilievo d'ufficio della questione relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. e la diversa qualificazione giuridica della ulteriore domanda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
5 - dichiara la propria incompetenza a conoscere e a decidere la domanda ex art. 146 l. fall., essendo competente il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, innanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione;
- dichiara l'inefficacia ex art 64 l. fall. dei pagamenti per il complessivo importo di euro 11.800,00 eseguiti da favore di tra il 4.7.2016 e il 27.2.2017; Parte_1 Controparte_1
- condanna a restituire la somma di euro 11.800,00 al Controparte_1 Parte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa TR ER
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