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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1279/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.PRADERIO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha chiesto , con domanda, presentata in data 31/01/2024, la liquidazione della pensione di Parte_1 vecchiaia nell'A.G.O., ai sensi dell'art.
2-ter della Legge n.114/1974 (doc. 2), con contestuale liquidazione del relativo supplemento sulla base dei contributi versati o accreditati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
CP_ La giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata più volte sulla questione posta dall' in controversie in tutto analoghe a quella in esame, enunciando il seguente principio di diritto: "In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, comma 6, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2 rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali ( L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria" (Cfr.Cass. n. 2846/2000, n. 13604/2001, nonchè, da ultimo, su ricorsi proposti proprio contro sentenze della Corte d'appello di Milano, Cass. ordinanze nn.
28738 e 29076 del 2011). Anche la Corte d'Appello di Milano, sez. Lavoro, in fattispecie identica alla presente, con la sentenza n. 919 del 22/11/2022, al cui contenuto ci si riporta integralmente, ha confermato l'orientamento favorevole alla tesi di parte ricorrente.
Il ricorso è dunque fondato. Sussiste il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la liquidazione della pensione così come richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in capo al ricorrente il diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia dal 1° giorno Parte_1 del mese successivo alla presentazione della domanda comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione commercianti e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze” e, per l'effetto, CP_ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore del ricorrente, dal
1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/COM. e quanto allo stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 96,22 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in data 21/02/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1279/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.PRADERIO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha chiesto , con domanda, presentata in data 31/01/2024, la liquidazione della pensione di Parte_1 vecchiaia nell'A.G.O., ai sensi dell'art.
2-ter della Legge n.114/1974 (doc. 2), con contestuale liquidazione del relativo supplemento sulla base dei contributi versati o accreditati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
CP_ La giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata più volte sulla questione posta dall' in controversie in tutto analoghe a quella in esame, enunciando il seguente principio di diritto: "In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, comma 6, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2 rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali ( L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria" (Cfr.Cass. n. 2846/2000, n. 13604/2001, nonchè, da ultimo, su ricorsi proposti proprio contro sentenze della Corte d'appello di Milano, Cass. ordinanze nn.
28738 e 29076 del 2011). Anche la Corte d'Appello di Milano, sez. Lavoro, in fattispecie identica alla presente, con la sentenza n. 919 del 22/11/2022, al cui contenuto ci si riporta integralmente, ha confermato l'orientamento favorevole alla tesi di parte ricorrente.
Il ricorso è dunque fondato. Sussiste il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la liquidazione della pensione così come richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in capo al ricorrente il diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia dal 1° giorno Parte_1 del mese successivo alla presentazione della domanda comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione commercianti e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze” e, per l'effetto, CP_ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore del ricorrente, dal
1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/COM. e quanto allo stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 96,22 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in data 21/02/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari