Art. 70. Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965.
A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , al netto delle maggiorazioni per i figli;
2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore delle, presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , al netto delle maggiorazioni per i figli;
2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore delle, presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.