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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 08/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°696/2021 R.G. tra:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giannini Francesco e Parte_1
Apruzzi Angela, nello studio di quest'ultima domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive ed altro
Con ricorso depositato il 26/02/2021, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 15/05/2020 al 26/08/2020, presso il ristorante ubicato in Laureto di Fasano, con mansione di cameriere del IV CP_1 livello del CCNL di categoria, anche se regolarmente assunto solo dal 04/07/2020 sino al 31/08/2020, con contratto a tempo determinato, part-time per complessive 12 ore settimanali. Aggiungeva di essersi occupato anche della pulizia e sistemazione della locanda ed altresì di aver avuto mansioni di aiuto pizzaiolo. Asseriva che gli orari di lavoro erano dalle ore 18,00 alle ore 24,30 per tutta la settimana escluso il mercoledì, giorno di riposo.
Sosteneva che in alcuni giorni gli orari di lavoro erano anche superiori a quelli soliti ed anche le mansioni in svariate occasioni comprendevano ulteriori lavori oltre a quelli abituali. Affermava che il rapporto di lavoro si interrompeva repentinamente il 27/08/2020, alcuni giorni prima della naturale scadenza, senza alcun preavviso da parte datoriale. Il ricorrente concludeva sostenendo di aver ricevuto solo un acconto di € 300,00 e null'altro, ritenendo pertanto di essere creditore della complessiva somma di € 7.489,55, al lordo delle ritenute, come dettagliatamente descritto e supportato dalla normativa di riferimento e dai conteggi analitici depositati. Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con condanna alla corresponsione della somma di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite. In via istruttoria chiedeva interrogatorio formale del rappresentante legale della società e, all'esito, prova per testi sulle medesime circostanze. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per parte resistente e pertanto, all'udienza del 12/10/2021, veniva dichiarata la contumacia della società resistente. L'interrogatorio formale deferito non veniva reso dalla parte resistente e pertanto si procedeva all'escussione dei testi ammessi. All'udienza del 20/09/2022 si dava inizio all'espletamento della prova testi con l'escussione della sig.ra la quale confermava tutti i capitoli articolati Testimone_1 dal ricorrente e pertanto si acclarava la veridicità dei fatti come indicati in ricorso. Successivamente, all'udienza del 07/03/2023, veniva escusso il teste Tes_2
il quale, rendeva una deposizione perfettamente coerente con quanto
[...] dichiarato dalla Dichiarava il teste di essere a conoscenza dei fatti perchè Tes_1 anch'egli lavoratore del ristorante nel medesimo periodo in cui aveva svolto l'attività lavorativa il , confermando la veridicità di quanto affermato dal ricorrente nel Pt_1 ricorso introduttivo. Conclusa l'istruttoria, in data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale. **************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'esposizione resa in giudizio con il ricorso introduttivo è stata pienamente confermata dai testi escussi e Tes_1 Tes_2
La dopo aver precisato di aver svolto attività lavorativa come cameriera Tes_1 nella locanda “Don Mimì” nello stesso periodo in cui aveva lavorato il , Pt_1 confermava che il ricorrente aveva svolto anche mansioni di aiuto pizzaiolo, aveva osservato gli orari di lavoro da lui indicati, oltre straordinario e anche mansioni promiscue in alcuni periodi dell'ingaggio. La teste ha inoltre confermato che il rapporto di lavoro per tutti i dipendenti era cessato senza alcun preavviso e senza il rilascio di prospetti paga.
La testimone ha specificato che il oltre a prestare attività di aiuto Pt_1 pizzaiolo svolgeva anche la mansione di cameriere, confermando il periodo lavorativo.
Dalla mancata consegna dei prospetti paga, tramite ulteriori accertamenti, si era scoperto che la come, il , non erano stati mai regolarmente assunti dalla Tes_1 Pt_1 società resistente.
Il teste ha reso una testimonianza conforme a quella resa dalla Tes_2 Tes_1 anche in riferimento al periodo lavorativo espletato, essendo a conoscenza dei fatti poichè anch'egli dipendente del ristorante.
Inoltre, il ricorrente ha provveduto a depositare analitico conteggio che, in mancanza di contestazione, deve ritenersi di valido riferimento per ciò che concerne il
“quantum debeatur”.
Elementi di convincimento sulla fondatezza delle ragioni attoree scaturiscono, oltre che dalla contumacia, di per sé non significativa ai fini probatori, anche dal mancato interrogatorio formale a cui non si sottoponeva il rappresentante legale della società.
Le voci quantificate nei conteggi risultano corrette e proporzionate all'attività effettivamente svolta, evincibile peraltro dallo stralcio del CCNL di riferimento depositato unitamente al ricorso. La domanda proposta da deve trovare pertanto accoglimento Parte_1 con la conseguenziale disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 696/2021 R.G., proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_2
- Condanna, secondo quanto contenuto nel CCNL settore commercio, previo inquadramento contrattuale del ricorrente come cameriere di cui al IV livello del contratto, la società al pagamento della complessiva somma di Controparte_2
€ 7.489,55, al lordo delle ritenute di legge, decurtato l'acconto di € 300,00 ricevuto, per le voci analiticamente indicate ed imputate nel conteggio depositato, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la società resistente al versamento della quota contributiva previdenziale obbligatoria.
- Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2695,00 oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 08/04/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi