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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO TA Presidente
dott. CI NU Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6547/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti DALLA MUTTA FABRIZIO e Parte_1
AL BI ES che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. ZEI PAOLA che la rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte raggiunte all'udienza del 20.10.2025 Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 24.07.1999. Dal matrimonio è nato il figlio il 13.07.2004, oggi Per_1 maggiorenne.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
778 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Con sentenza n. 3381/2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con sentenza n. 1404/2024 il Tribunale di Torino ha modificato le condizioni previste dalla precedente pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso depositato il 27.03.2025 la parte ricorrente chiedeva una nuova modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava la revoca integrale del contributo al mantenimento, posto a suo carico, per il figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con comparsa di costituzione, il 14.10.2025 si costituiva ritualmente e Controparte_1 chiedeva di respingere le domande formulate dal ricorrente.
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. L'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. veniva pertanto revocata e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In data
12.12.2025 le parti depositavano note contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice Relatore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in udienza del 20.10.2025. Esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai lori interessi e a quello del figlio, ormai maggiorenne, e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis. e ss c.p.c. così provvede:
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Torino n.3381 del 2.7.2018, come già modificata dalla sentenza n.1404 del 16.2.204:
REVOCA il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del sig. con Per_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Torino n. 3381 del 2.7.2018, con decorrenza dal dicembre 2025;
DA' ATTO che il sig. verserà le due mensilità di settembre e ottobre 2025 arretrate entro il Pt_1
15 di novembre 2025; il sig. si impegna a versare direttamente sul conto corrente del figlio Pt_1 la somma complessiva di Euro 1700,00 di cui Euro 1000 a titolo di contributo al Persona_2 mantenimento del figlio ed Euro 700,00 a titolo di arretrati non pagati, rinunciando alle ulteriori domande avanzate nel ricorso;
il sig. si impegna a versare la somma di cui sopra così divisa: Pt_1 una prima tranche di Euro 850,00 al 20.11.25 ed una seconda tranche di Euro 850,00 al 5.12.25
DÀ ATTO che la sig. ed il sig. accettano l'accordo e rinunciano ad Parte_2 Persona_2 ulteriori future pretese a titolo di mantenimento.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
CI NU TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO TA Presidente
dott. CI NU Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6547/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti DALLA MUTTA FABRIZIO e Parte_1
AL BI ES che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. ZEI PAOLA che la rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte raggiunte all'udienza del 20.10.2025 Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 24.07.1999. Dal matrimonio è nato il figlio il 13.07.2004, oggi Per_1 maggiorenne.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
778 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Con sentenza n. 3381/2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con sentenza n. 1404/2024 il Tribunale di Torino ha modificato le condizioni previste dalla precedente pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso depositato il 27.03.2025 la parte ricorrente chiedeva una nuova modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava la revoca integrale del contributo al mantenimento, posto a suo carico, per il figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con comparsa di costituzione, il 14.10.2025 si costituiva ritualmente e Controparte_1 chiedeva di respingere le domande formulate dal ricorrente.
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. L'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. veniva pertanto revocata e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In data
12.12.2025 le parti depositavano note contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice Relatore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in udienza del 20.10.2025. Esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai lori interessi e a quello del figlio, ormai maggiorenne, e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis. e ss c.p.c. così provvede:
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Torino n.3381 del 2.7.2018, come già modificata dalla sentenza n.1404 del 16.2.204:
REVOCA il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del sig. con Per_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Torino n. 3381 del 2.7.2018, con decorrenza dal dicembre 2025;
DA' ATTO che il sig. verserà le due mensilità di settembre e ottobre 2025 arretrate entro il Pt_1
15 di novembre 2025; il sig. si impegna a versare direttamente sul conto corrente del figlio Pt_1 la somma complessiva di Euro 1700,00 di cui Euro 1000 a titolo di contributo al Persona_2 mantenimento del figlio ed Euro 700,00 a titolo di arretrati non pagati, rinunciando alle ulteriori domande avanzate nel ricorso;
il sig. si impegna a versare la somma di cui sopra così divisa: Pt_1 una prima tranche di Euro 850,00 al 20.11.25 ed una seconda tranche di Euro 850,00 al 5.12.25
DÀ ATTO che la sig. ed il sig. accettano l'accordo e rinunciano ad Parte_2 Persona_2 ulteriori future pretese a titolo di mantenimento.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
CI NU TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.