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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1106/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
21 ottobre 2021
d a
con sede legale in Lovere (BG), alla via Parte_1
Marconi nr.91, (P. IV ), in persona del socio amministratore P.IV_1 Pt_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. BISTOLFI
[...] C.F._1
RICCARDO (C.F. ) del Foro di Alessandria, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IV_2 CP_2
pagina 1 di 17 ed il giusta atto di Controparte_3 Controparte_4
fusione in data 13.12.2016 a rogito Notaio di Milano n. 13501 rep. e Persona_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26.5.2014 a rogito Notaio dott. CP_5 Per_2
di Milano n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott.
[...] CP_6
rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTI LAURA (C.F. ) del C.F._3
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e limitata con socio unico costituita ai Controparte_7
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione 30.4.1999 n. 130, con sede legale in Roma,
ora in via Curtatone n. 3, P.IV , e per essa, quale mandataria, giusta P.IV_3
procura speciale a rogito Notaio Dr.ssa di Roma del 7.6.2021 n. Persona_3
15823 rep., registrata a Roma 4 in data 9.6.2021 al n. 20109 serie 1T , la
[...]
(già Controparte_8 Controparte_9
giusta variazione di denominazione sociale per atto Notaio
[...] Persona_4
di Milano del 29.9.2021 rep. 12210/6559), con sede legale in Roma, ora in Via
Curtatone n. 3, P.IV , appartenente al , in persona P.IV_4 CP_10
del suo procuratore speciale Dottor rappresentata e difesa dall'Avv. CP_11
BOTTI LAURA (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto:
pagina 2 di 17 Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data
20 marzo 2021 con il n.492/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno
necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli
documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in integrale
riforma della sentenza numero 492/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021 dal
Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, avuto riguardo al rapporto di
conto corrente contraddistinto con il numero 922 intrattenuto dalla Parte_2
con il convenuto Controparte_1
in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare:
- la nullità ex art. 117 T.u.b., ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli
legali, in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati
in senso sfavorevole alla Correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva
comunicazione;
- l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi;
- la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità
dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai
pagina 3 di 17 seguenti rapporti di conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, in
aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
- la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità
dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai
seguenti rapporti di conto corrente a titolo di nuove commissioni sull'accordato, in
aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
- la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la
diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile
con una data successiva ad essa, ricalcolando il medesimo applicando come data di
annotazione il “giorno operazione”;
- previo accertamento del Tasso Effettivo Globale – T.E.G. e del Tasso Annuo
Effettivo Globale – T.A.E.G. concretamente applicato dalla in oggi convenuta CP_2
nel corso della gestione del rapporto di conto corrente azionato, dichiarare la
nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta a CP_2
titolo di interessi nei trimestri in cui tale tasso, risulti essere superiore al tasso soglia
usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108;
- determinare il saldo effettivo, ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin
dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.u.b., senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di
interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, nuove commissioni sull'affido
e spese, non pattuite per iscritto, ovvero prive di giustificazione causale alcuna,
applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di
decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
pagina 4 di 17 in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali
come per legge.”
Dell'appellato
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda,
eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello avversario
e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 492 del 20.03.2021, notificata il 30.09.2021.
IN OGNI CASO:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione
di controparte nei termini illustrati in narrativa.
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto
inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In subordine: disporre, occorrendo, in applicazione dell'indirizzo di Cass. 15.1.2013
n. 798, l'annotazione a credito di tutti gli importi che in denegata e non creduta
ipotesi dovessero essere riconosciuti alla controparte sul c/c n. 25/922 per cui è
causa, ancora aperto alla data di notifica della citazione.
In via ulteriormente subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
delle domande avversarie e di rigetto della precedente subordinata, voglia l'Ill.mo pagina 5 di 17 Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione di compensazione articolata,
disporre la compensazione dei reciproci crediti delle parti e, dunque, disporre la
compensazione del credito accertato in favore di Parte_1
beninteso sino a concorrenza, con i crediti vantati da - in
[...] Controparte_7
ragione della titolarità acquisita con la documentata cessione -, ovvero in subordine
in favore di - qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non Controparte_1
efficace la citata cessione -, nei confronti di Parte_1
in forza del saldo di c/c n. 25/922, del contratto di mutuo ipotecario fondiario in data
2.10.2009 n. 15541 rep. Notaio di Breno e del contratto di Persona_5
mutuo ipotecario in data 30.9.2011 n. 1595 rep. Notaio di Persona_6
Bergamo procedendo alla compensazione anzitutto con il credito della da CP_2
saldo del c/c n. 25/922 in conformità al combinato disposto degli artt. 1193-1249
c.c., come dettagliati infra.
In ogni caso:
- compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di
giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda,
eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello avversario
e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del
pagina 6 di 17 Tribunale di Bergamo n. 492 del 20.03.2021, notificata il 30.09.2021.
IN OGNI CASO:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione
di controparte nei termini illustrati in narrativa.
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto
inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In via ulteriormente subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
delle domande avversarie e di rigetto della precedente subordinata, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione di compensazione articolata,
disporre la compensazione dei reciproci crediti delle parti e, dunque, disporre la
compensazione del credito accertato in favore di Parte_1
beninteso sino a concorrenza, con i crediti vantati da -in
[...] Controparte_7
ragione della titolarità acquisita con la documentata cessione – ovvero, in subordine,
in favore di - qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non Controparte_1
efficace la citata cessione - nei confronti di Parte_1
in forza del saldo di c/c n. 25/922, del contratto di mutuo ipotecario fondiario in data
2.10.2009 n. 15541 rep. Notaio di Breno e del contratto di Persona_5
mutuo ipotecario in data 30.9.2011 n. 1595 rep. Notaio di Persona_6
Bergamo procedendo alla compensazione anzitutto con il credito della da CP_2
saldo del c/c n. 25/922, in conformità al combinato disposto degli artt. 1193-1249
c.c., come dettagliati infra.
pagina 7 di 17 In ogni caso:
- compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società aveva stipulato un contratto di Parte_1 Parte_1
conto corrente n. 922 con la banca nel 1986, ed in esso parte attrice affermava esser state indebitamente imputate somme a titolo di commissioni, indennità, spese ed interessi.
Conseguentemente parte attrice domandava la rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti, e lamentava di essere stata illegittimamente segnalata alla Centrale
Rischi, chiedendo disporsi in suo favore il risarcimento per i danni che ne sarebbero conseguiti.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva l'intervenuta prescrizione di alcune pretese, chiedeva il rigetto nel merito delle domande, ed in subordine affermava che il conto corrente era ancora aperto alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
pertanto, chiedeva l'annotazione a credito di tutti gli importi che fossero stati eventualmente riconosciuti a favore del correntista.
Ulteriormente chiedeva che venisse compensato l'eventuale credito riconosciuto a favore dell'attrice con i controcrediti dell'attrice nascenti da due contratti di mutuo stipulati con la medesima banca.
Il tribunale, preso atto che risultava incontroverso che il conto corrente fosse stato aperto in data 4 aprile 1986 e che lo stesso fosse aperto al momento dell'istaurazione del giudizio, riteneva che la domanda principale dovesse essere interpretata quale pagina 8 di 17 domanda di mero accertamento.
Tale domanda veniva rigettata dal tribunale in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista, non avendo egli depositato il contratto originario né le successive pattuizioni.
Dal rigetto della domanda principale restavano assorbite le ulteriori doglianze proposte.
Le spese di lite e di ctu, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico della parte attrice.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
eccependo l'errata valutazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio, e
[...]
riproponendo le doglianze relative all'illegittimità degli addebiti di interessi conteggiati a tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, ed in ogni caso la mancanza di effettiva pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate.
In particolare, parte appellante afferma che unicamente la legge nr. 154 del 17
febbraio 1992 (“Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari”, entrata in vigore il 9 luglio 1992) ed il D.Lgs. nr. 385 del 1° settembre
1993 (Testo Unico Bancario che l'ha abrogata ed entrato in vigore il 1° gennaio
1994), hanno previsto per la prima volta, l'obbligatorietà della forma scritta ad
substantiam per i contratti bancari.
Nel caso in esame il rapporto di conto corrente è stato stipulato il 7 aprile 1986, come affermato sin dall'atto introduttivo, in assenza di specifica pattuizione. pagina 9 di 17 Attraverso la produzione degli estratti conto muniti degli scalari parte appellante allega la applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale, nonché
l'intervenuta variazione dei tassi nel corso del rapporto, e l'addebito di commissioni prive di pattuizione.
Parte appellante afferma che tali circostanze sono state anche accertate nella consulenza tecnica svolta nel giudizio di prime cure, ove il consulente ha rilevato che non risultava pattuita la commissione di massimo scoperto, così come le spese addebitate sul conto corrente, le commissioni di disponibilità creditizia, le commissioni indennità di sconfinamento, le commissioni di istruttoria veloce, le valute.
Inoltre, parte appellante eccepisce l'indebita capitalizzazione degli interessi quanto meno sino al 12/10/2005, e che in ogni caso l'adeguamento alla delibera CICR del
09/02/2000 non sarebbe avvenuto tramite specifica pattuizione per iscritto.
Quanto alla prescrizione parte appellante afferma che i principi affermati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, almeno sino al 14/04/2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia all'entrata in vigore dell'attuale versione dell'art. 120 TUB) non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorre dalla data di chiusura del rapporto.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che il saldo del conto corrente venga rideterminato tenendo in considerazione le seguenti circostanze:
-gli interessi (sia a credito, sia a debito) vengano calcolati dalla data di accensione del pagina 10 di 17 conto corrente fino al 12/10/2005 applicando il tasso legale ex art. 1284 c. c. e successivamente (dalla sua entrata in vigore) il tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B.;
- vengano stornate tutte le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, e di commissioni sull'accordato, indennità di sconfino e commissione istruttoria veloce;
- venga eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione a decorrere dalla data di accensione del conto al
12/10/2005 ed a far data dal 1°grnnaio 2014;
-vengano stornate le somme addebitate a titolo di spese fisse di chiusura e di spese operazioni;
-venga azzerata ogni forma di antergazione e postergazione delle valute.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, osserva che il fatto che non sussistesse l'obbligo di stipulazione per iscritto del contratto non si traduce in un'automatica certezza in ordine alla avvenuta stipulazione verbale del contratto oggetto di causa.
In ogni caso la banca ripropone l'eccezione di prescrizione degli addebiti anteriori al
27/12/2006, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità si ha pagamento non solo alla chiusura definitiva del conto corrente ma anche prima, ogni volta che si pagina 11 di 17 verifichino versamenti solutori, e che, come riportato nell'estratto conto del
31/12/2006, alla data del 27/12/2006 il saldo del conto era positivo.
Parte appellata eccepisce inoltre la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte appellante rispetto all'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente e alla domanda di rideterminazione del saldo.
Inoltre, parte appellante afferma che il rapporto fra le parti sarebbe stato convenuto per iscritto fin dall'origine fra le parti.
Infine, parte appellata formula eccezione di compensazione indicando i controcrediti vantati nei confronti di parte appellante in considerazione di ulteriori rapporti contrattuali stipulati fra le parti.
In data 5 settembre 2022 è intervenuta in giudizio e per essa, Controparte_7
quale mandataria, cessionaria del Controparte_8
credito oggetto di causa in forza del contratto concluso in data 03/06/2021 con
[...]
aderendo alle argomentazioni e conclusioni formulate da parte appellata. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 08 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto delle argomentazioni dedotte a sostegno dell'appello osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato pagina 12 di 17 stipulato precedentemente all'introduzione, tramite la l. n. 154/1992, dell'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari, cui consegue che la mancata produzione dello stesso non costituisce prova idonea a far presumere la mancata instaurazione del rapporto di conto corrente fra le parti.
A seguito della documentazione prodotta il Collegio ritiene che il correntista abbia fornito la prova dell'instaurazione con la del contratto di conto corrente a CP_2
partire dal 7 aprile 1986, come comprovato dagli estratti conto prodotti, e delle successive aperture di credito, di cui sono stati prodotti anche i documenti contrattuali.
Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'addebita corresponsione di somme non pattuite può essere provata anche attraverso la produzione degli estratti conto (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10025/2023): nel caso di specie la documentazione prodotta (comprensiva di tutti gli estratti conto dalla data di instaurazione del rapporto sino al 31/07/2016 e dei contratti di apertura di credito,
nonché delle addende contrattuali stipulate a partire dal 12/10/2005) hanno reso possibile effettuare nel corso del giudizio di prime cure una consulenza contabile, la quale attraverso la suddetta documentazione ha potuto accertare la mancata pattuizione di somme addebitate in conto corrente.
Nello specifico la CTU ha accertato che :
-le spese e le commissioni addebitate in conto corrente non sono state pattuite, e che l'importo totale addebitato era pari a €. 7.270,19 di cui €. 6.785,80 a titolo di spese fisse di chiusura e €. 321,34 a titolo di spese operazioni;
pagina 13 di 17 -le commissioni disponibilità creditizia (CDC) non erano state pattuite e non risultava l'idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il totale delle CDC era pari a €. 22.350,26;
-le commissioni indennità di sconfinamento (IS) non risultavano pattuite e non risultava idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il
totale delle CDC era pari a €. 29.730,00;
-le commissioni di istruttoria veloce (CIV) non risultavano pattuite e non risultava l'idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il totale delle CIV era pari a €. 1.780,00;
-sino al 12/10/2005 non era presente una pattuizione specifica dei tassi debitori;
- non risultava una specifica pattuizione della capitalizzazione degli interessi, neppure ai fini dell'adeguamento della delibera CICR del 2000, nonostante sia stata accertata la sua applicazione;
-la CMS non risultava pattuita in forma specifica fino al 26/10/2005. A titolo di CMS
era stato addebitato un importo complessivo pari a €. 167.127,97;
-non risultavano pattuizioni relative ai giorni valuta, non risultava inoltre depositata la documentazione attestante le condizioni pubblicizzate ex art. 117 TUB;
- i tassi pattuiti non eccedevano il tasso soglia d'usura di riferimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il Collegio rileva che parte appellante si è limitata a formulare una censura in diritto, concernente le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite n.
pagina 14 di 17 24418/2010, e non ha censurato in fatto il conteggio svolto dal CTU, nonché si rileva che le argomentazioni proposte da parte appellante non risultano dirimenti ai fini della confutazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite.
Il Collegio, in conformità al proprio consolidato orientamento, aderisce alla pronuncia sopracitata la quale ha affermato che “tutte le volte in cui i versamenti in
conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al
cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può
ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di
prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente,
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario
che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di
atti esecutivi.”, a opposta conclusione dovendosi pertanto pervenire in caso contrario.
Considerato quanto accertato dal CTU e tenuto conto che egli ha rilevato che la prescrizione ex art. 2946 c.c., in conformità al sopracitato principio di diritto, è
rilevabile nelle operazioni antecedenti il 04/12/2006, il Collegio ritiene di aderire all'ipotesi di calcolo A.1, e conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto,
accerta che il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 922 al 10/01/2018 è pari a €.-
224.926,98.
Tenuto conto che l'accoglimento dell'appello proposto ha accertato un saldo negativo a carico del correntista resta assorbita l'eccezione di compensazione formulata da parte appellata.
pagina 15 di 17 La presente pronuncia è circoscritta all'accertamento della sussistenza delle nullità
contrattuali lamentate ed alla conseguente rideterminazione del saldo alla data considerata dal CTU, e ciò al solo fine della contestazione circa l'eventuale pretesa di condanna da parte della banca, mentre resta impregiudicata la sussistenza o meno del diritto alla ripetizione dell'indebito, la cui esigibilità è subordinata alla previa cessazione del rapporto, in relazione alla quale occorrerà valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione estintiva, previa distinzione, quanto alle rimesse effettuate oltre il decennio a ritroso dal primo atto interruttivo, tra quelle con funzione solutoria e quelle con funzione meramente ripristinatoria dell'apertura di credito in conto corrente.
Spese
Tenuto conto dell'esito della lite, che per un verso vede vincitrice la società
appellante, la cui richiesta di riforma ha trovato in gran parte accoglimento, e per altro verso vece confermato il saldo negativo, sia pure in misura minore, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite per l'intero giudizio, con diritto della parte appellante a vedersi rimborsato quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di CTU restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 20 marzo 2021 con il pagina 16 di 17 n.492/2021, e per l'effetto accerta che il saldo del conto corrente n. n. 922 al
10/01/2018 è pari a €. -224.926,98:
dichiara compensate le spese di lite per ambo i gradi di giudizio;
pone le spese di
CTU a carico della parte che le ha anticipate;
dichiara il diritto di parte appellante a vedersi rimborsato quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1106/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
21 ottobre 2021
d a
con sede legale in Lovere (BG), alla via Parte_1
Marconi nr.91, (P. IV ), in persona del socio amministratore P.IV_1 Pt_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. BISTOLFI
[...] C.F._1
RICCARDO (C.F. ) del Foro di Alessandria, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IV_2 CP_2
pagina 1 di 17 ed il giusta atto di Controparte_3 Controparte_4
fusione in data 13.12.2016 a rogito Notaio di Milano n. 13501 rep. e Persona_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26.5.2014 a rogito Notaio dott. CP_5 Per_2
di Milano n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott.
[...] CP_6
rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTI LAURA (C.F. ) del C.F._3
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e limitata con socio unico costituita ai Controparte_7
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione 30.4.1999 n. 130, con sede legale in Roma,
ora in via Curtatone n. 3, P.IV , e per essa, quale mandataria, giusta P.IV_3
procura speciale a rogito Notaio Dr.ssa di Roma del 7.6.2021 n. Persona_3
15823 rep., registrata a Roma 4 in data 9.6.2021 al n. 20109 serie 1T , la
[...]
(già Controparte_8 Controparte_9
giusta variazione di denominazione sociale per atto Notaio
[...] Persona_4
di Milano del 29.9.2021 rep. 12210/6559), con sede legale in Roma, ora in Via
Curtatone n. 3, P.IV , appartenente al , in persona P.IV_4 CP_10
del suo procuratore speciale Dottor rappresentata e difesa dall'Avv. CP_11
BOTTI LAURA (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto:
pagina 2 di 17 Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data
20 marzo 2021 con il n.492/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno
necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli
documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in integrale
riforma della sentenza numero 492/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021 dal
Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, avuto riguardo al rapporto di
conto corrente contraddistinto con il numero 922 intrattenuto dalla Parte_2
con il convenuto Controparte_1
in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare:
- la nullità ex art. 117 T.u.b., ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli
legali, in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati
in senso sfavorevole alla Correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva
comunicazione;
- l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi;
- la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità
dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai
pagina 3 di 17 seguenti rapporti di conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, in
aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
- la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità
dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai
seguenti rapporti di conto corrente a titolo di nuove commissioni sull'accordato, in
aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
- la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la
diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile
con una data successiva ad essa, ricalcolando il medesimo applicando come data di
annotazione il “giorno operazione”;
- previo accertamento del Tasso Effettivo Globale – T.E.G. e del Tasso Annuo
Effettivo Globale – T.A.E.G. concretamente applicato dalla in oggi convenuta CP_2
nel corso della gestione del rapporto di conto corrente azionato, dichiarare la
nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta a CP_2
titolo di interessi nei trimestri in cui tale tasso, risulti essere superiore al tasso soglia
usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108;
- determinare il saldo effettivo, ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin
dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.u.b., senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di
interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, nuove commissioni sull'affido
e spese, non pattuite per iscritto, ovvero prive di giustificazione causale alcuna,
applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di
decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
pagina 4 di 17 in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali
come per legge.”
Dell'appellato
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda,
eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello avversario
e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 492 del 20.03.2021, notificata il 30.09.2021.
IN OGNI CASO:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione
di controparte nei termini illustrati in narrativa.
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto
inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In subordine: disporre, occorrendo, in applicazione dell'indirizzo di Cass. 15.1.2013
n. 798, l'annotazione a credito di tutti gli importi che in denegata e non creduta
ipotesi dovessero essere riconosciuti alla controparte sul c/c n. 25/922 per cui è
causa, ancora aperto alla data di notifica della citazione.
In via ulteriormente subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
delle domande avversarie e di rigetto della precedente subordinata, voglia l'Ill.mo pagina 5 di 17 Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione di compensazione articolata,
disporre la compensazione dei reciproci crediti delle parti e, dunque, disporre la
compensazione del credito accertato in favore di Parte_1
beninteso sino a concorrenza, con i crediti vantati da - in
[...] Controparte_7
ragione della titolarità acquisita con la documentata cessione -, ovvero in subordine
in favore di - qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non Controparte_1
efficace la citata cessione -, nei confronti di Parte_1
in forza del saldo di c/c n. 25/922, del contratto di mutuo ipotecario fondiario in data
2.10.2009 n. 15541 rep. Notaio di Breno e del contratto di Persona_5
mutuo ipotecario in data 30.9.2011 n. 1595 rep. Notaio di Persona_6
Bergamo procedendo alla compensazione anzitutto con il credito della da CP_2
saldo del c/c n. 25/922 in conformità al combinato disposto degli artt. 1193-1249
c.c., come dettagliati infra.
In ogni caso:
- compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di
giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda,
eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello avversario
e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del
pagina 6 di 17 Tribunale di Bergamo n. 492 del 20.03.2021, notificata il 30.09.2021.
IN OGNI CASO:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione
di controparte nei termini illustrati in narrativa.
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto
inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In via ulteriormente subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
delle domande avversarie e di rigetto della precedente subordinata, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione di compensazione articolata,
disporre la compensazione dei reciproci crediti delle parti e, dunque, disporre la
compensazione del credito accertato in favore di Parte_1
beninteso sino a concorrenza, con i crediti vantati da -in
[...] Controparte_7
ragione della titolarità acquisita con la documentata cessione – ovvero, in subordine,
in favore di - qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non Controparte_1
efficace la citata cessione - nei confronti di Parte_1
in forza del saldo di c/c n. 25/922, del contratto di mutuo ipotecario fondiario in data
2.10.2009 n. 15541 rep. Notaio di Breno e del contratto di Persona_5
mutuo ipotecario in data 30.9.2011 n. 1595 rep. Notaio di Persona_6
Bergamo procedendo alla compensazione anzitutto con il credito della da CP_2
saldo del c/c n. 25/922, in conformità al combinato disposto degli artt. 1193-1249
c.c., come dettagliati infra.
pagina 7 di 17 In ogni caso:
- compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società aveva stipulato un contratto di Parte_1 Parte_1
conto corrente n. 922 con la banca nel 1986, ed in esso parte attrice affermava esser state indebitamente imputate somme a titolo di commissioni, indennità, spese ed interessi.
Conseguentemente parte attrice domandava la rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti, e lamentava di essere stata illegittimamente segnalata alla Centrale
Rischi, chiedendo disporsi in suo favore il risarcimento per i danni che ne sarebbero conseguiti.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva l'intervenuta prescrizione di alcune pretese, chiedeva il rigetto nel merito delle domande, ed in subordine affermava che il conto corrente era ancora aperto alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
pertanto, chiedeva l'annotazione a credito di tutti gli importi che fossero stati eventualmente riconosciuti a favore del correntista.
Ulteriormente chiedeva che venisse compensato l'eventuale credito riconosciuto a favore dell'attrice con i controcrediti dell'attrice nascenti da due contratti di mutuo stipulati con la medesima banca.
Il tribunale, preso atto che risultava incontroverso che il conto corrente fosse stato aperto in data 4 aprile 1986 e che lo stesso fosse aperto al momento dell'istaurazione del giudizio, riteneva che la domanda principale dovesse essere interpretata quale pagina 8 di 17 domanda di mero accertamento.
Tale domanda veniva rigettata dal tribunale in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista, non avendo egli depositato il contratto originario né le successive pattuizioni.
Dal rigetto della domanda principale restavano assorbite le ulteriori doglianze proposte.
Le spese di lite e di ctu, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico della parte attrice.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
eccependo l'errata valutazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio, e
[...]
riproponendo le doglianze relative all'illegittimità degli addebiti di interessi conteggiati a tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, ed in ogni caso la mancanza di effettiva pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate.
In particolare, parte appellante afferma che unicamente la legge nr. 154 del 17
febbraio 1992 (“Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari”, entrata in vigore il 9 luglio 1992) ed il D.Lgs. nr. 385 del 1° settembre
1993 (Testo Unico Bancario che l'ha abrogata ed entrato in vigore il 1° gennaio
1994), hanno previsto per la prima volta, l'obbligatorietà della forma scritta ad
substantiam per i contratti bancari.
Nel caso in esame il rapporto di conto corrente è stato stipulato il 7 aprile 1986, come affermato sin dall'atto introduttivo, in assenza di specifica pattuizione. pagina 9 di 17 Attraverso la produzione degli estratti conto muniti degli scalari parte appellante allega la applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale, nonché
l'intervenuta variazione dei tassi nel corso del rapporto, e l'addebito di commissioni prive di pattuizione.
Parte appellante afferma che tali circostanze sono state anche accertate nella consulenza tecnica svolta nel giudizio di prime cure, ove il consulente ha rilevato che non risultava pattuita la commissione di massimo scoperto, così come le spese addebitate sul conto corrente, le commissioni di disponibilità creditizia, le commissioni indennità di sconfinamento, le commissioni di istruttoria veloce, le valute.
Inoltre, parte appellante eccepisce l'indebita capitalizzazione degli interessi quanto meno sino al 12/10/2005, e che in ogni caso l'adeguamento alla delibera CICR del
09/02/2000 non sarebbe avvenuto tramite specifica pattuizione per iscritto.
Quanto alla prescrizione parte appellante afferma che i principi affermati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, almeno sino al 14/04/2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia all'entrata in vigore dell'attuale versione dell'art. 120 TUB) non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorre dalla data di chiusura del rapporto.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che il saldo del conto corrente venga rideterminato tenendo in considerazione le seguenti circostanze:
-gli interessi (sia a credito, sia a debito) vengano calcolati dalla data di accensione del pagina 10 di 17 conto corrente fino al 12/10/2005 applicando il tasso legale ex art. 1284 c. c. e successivamente (dalla sua entrata in vigore) il tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B.;
- vengano stornate tutte le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, e di commissioni sull'accordato, indennità di sconfino e commissione istruttoria veloce;
- venga eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione a decorrere dalla data di accensione del conto al
12/10/2005 ed a far data dal 1°grnnaio 2014;
-vengano stornate le somme addebitate a titolo di spese fisse di chiusura e di spese operazioni;
-venga azzerata ogni forma di antergazione e postergazione delle valute.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto dell'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, osserva che il fatto che non sussistesse l'obbligo di stipulazione per iscritto del contratto non si traduce in un'automatica certezza in ordine alla avvenuta stipulazione verbale del contratto oggetto di causa.
In ogni caso la banca ripropone l'eccezione di prescrizione degli addebiti anteriori al
27/12/2006, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità si ha pagamento non solo alla chiusura definitiva del conto corrente ma anche prima, ogni volta che si pagina 11 di 17 verifichino versamenti solutori, e che, come riportato nell'estratto conto del
31/12/2006, alla data del 27/12/2006 il saldo del conto era positivo.
Parte appellata eccepisce inoltre la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte appellante rispetto all'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente e alla domanda di rideterminazione del saldo.
Inoltre, parte appellante afferma che il rapporto fra le parti sarebbe stato convenuto per iscritto fin dall'origine fra le parti.
Infine, parte appellata formula eccezione di compensazione indicando i controcrediti vantati nei confronti di parte appellante in considerazione di ulteriori rapporti contrattuali stipulati fra le parti.
In data 5 settembre 2022 è intervenuta in giudizio e per essa, Controparte_7
quale mandataria, cessionaria del Controparte_8
credito oggetto di causa in forza del contratto concluso in data 03/06/2021 con
[...]
aderendo alle argomentazioni e conclusioni formulate da parte appellata. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 08 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto delle argomentazioni dedotte a sostegno dell'appello osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato pagina 12 di 17 stipulato precedentemente all'introduzione, tramite la l. n. 154/1992, dell'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari, cui consegue che la mancata produzione dello stesso non costituisce prova idonea a far presumere la mancata instaurazione del rapporto di conto corrente fra le parti.
A seguito della documentazione prodotta il Collegio ritiene che il correntista abbia fornito la prova dell'instaurazione con la del contratto di conto corrente a CP_2
partire dal 7 aprile 1986, come comprovato dagli estratti conto prodotti, e delle successive aperture di credito, di cui sono stati prodotti anche i documenti contrattuali.
Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'addebita corresponsione di somme non pattuite può essere provata anche attraverso la produzione degli estratti conto (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10025/2023): nel caso di specie la documentazione prodotta (comprensiva di tutti gli estratti conto dalla data di instaurazione del rapporto sino al 31/07/2016 e dei contratti di apertura di credito,
nonché delle addende contrattuali stipulate a partire dal 12/10/2005) hanno reso possibile effettuare nel corso del giudizio di prime cure una consulenza contabile, la quale attraverso la suddetta documentazione ha potuto accertare la mancata pattuizione di somme addebitate in conto corrente.
Nello specifico la CTU ha accertato che :
-le spese e le commissioni addebitate in conto corrente non sono state pattuite, e che l'importo totale addebitato era pari a €. 7.270,19 di cui €. 6.785,80 a titolo di spese fisse di chiusura e €. 321,34 a titolo di spese operazioni;
pagina 13 di 17 -le commissioni disponibilità creditizia (CDC) non erano state pattuite e non risultava l'idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il totale delle CDC era pari a €. 22.350,26;
-le commissioni indennità di sconfinamento (IS) non risultavano pattuite e non risultava idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il
totale delle CDC era pari a €. 29.730,00;
-le commissioni di istruttoria veloce (CIV) non risultavano pattuite e non risultava l'idonea comunicazione ex art. 118 TUB a seguito della loro introduzione. Il totale delle CIV era pari a €. 1.780,00;
-sino al 12/10/2005 non era presente una pattuizione specifica dei tassi debitori;
- non risultava una specifica pattuizione della capitalizzazione degli interessi, neppure ai fini dell'adeguamento della delibera CICR del 2000, nonostante sia stata accertata la sua applicazione;
-la CMS non risultava pattuita in forma specifica fino al 26/10/2005. A titolo di CMS
era stato addebitato un importo complessivo pari a €. 167.127,97;
-non risultavano pattuizioni relative ai giorni valuta, non risultava inoltre depositata la documentazione attestante le condizioni pubblicizzate ex art. 117 TUB;
- i tassi pattuiti non eccedevano il tasso soglia d'usura di riferimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il Collegio rileva che parte appellante si è limitata a formulare una censura in diritto, concernente le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite n.
pagina 14 di 17 24418/2010, e non ha censurato in fatto il conteggio svolto dal CTU, nonché si rileva che le argomentazioni proposte da parte appellante non risultano dirimenti ai fini della confutazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite.
Il Collegio, in conformità al proprio consolidato orientamento, aderisce alla pronuncia sopracitata la quale ha affermato che “tutte le volte in cui i versamenti in
conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al
cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può
ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di
prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente,
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario
che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di
atti esecutivi.”, a opposta conclusione dovendosi pertanto pervenire in caso contrario.
Considerato quanto accertato dal CTU e tenuto conto che egli ha rilevato che la prescrizione ex art. 2946 c.c., in conformità al sopracitato principio di diritto, è
rilevabile nelle operazioni antecedenti il 04/12/2006, il Collegio ritiene di aderire all'ipotesi di calcolo A.1, e conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto,
accerta che il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 922 al 10/01/2018 è pari a €.-
224.926,98.
Tenuto conto che l'accoglimento dell'appello proposto ha accertato un saldo negativo a carico del correntista resta assorbita l'eccezione di compensazione formulata da parte appellata.
pagina 15 di 17 La presente pronuncia è circoscritta all'accertamento della sussistenza delle nullità
contrattuali lamentate ed alla conseguente rideterminazione del saldo alla data considerata dal CTU, e ciò al solo fine della contestazione circa l'eventuale pretesa di condanna da parte della banca, mentre resta impregiudicata la sussistenza o meno del diritto alla ripetizione dell'indebito, la cui esigibilità è subordinata alla previa cessazione del rapporto, in relazione alla quale occorrerà valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione estintiva, previa distinzione, quanto alle rimesse effettuate oltre il decennio a ritroso dal primo atto interruttivo, tra quelle con funzione solutoria e quelle con funzione meramente ripristinatoria dell'apertura di credito in conto corrente.
Spese
Tenuto conto dell'esito della lite, che per un verso vede vincitrice la società
appellante, la cui richiesta di riforma ha trovato in gran parte accoglimento, e per altro verso vece confermato il saldo negativo, sia pure in misura minore, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite per l'intero giudizio, con diritto della parte appellante a vedersi rimborsato quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di CTU restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 20 marzo 2021 con il pagina 16 di 17 n.492/2021, e per l'effetto accerta che il saldo del conto corrente n. n. 922 al
10/01/2018 è pari a €. -224.926,98:
dichiara compensate le spese di lite per ambo i gradi di giudizio;
pone le spese di
CTU a carico della parte che le ha anticipate;
dichiara il diritto di parte appellante a vedersi rimborsato quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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