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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1266/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1266/2022 avente ad oggetto: appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. Controparte_1
354, emessa dal Tribunale di Avellino in data 16 febbraio 2022, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ambrosio (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Nola, alla Via G. Imbroda n. 220
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. Francesca Majello (C.F. ) e dall'Avv. Raffaello C.F._3
AZ (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del primo in Avellino alla Via Dante n.50
APPELLATO
pagina 1 di 3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter c.p.c., rep. n. 354, emessa dal Tribunale di Avellino all'esito del giudizio nrg.
3154/2019 in data 16 febbraio 2022.
Chiedeva così provvedere: “accertare e dichiarare che il signor Controparte_2
si è trovato nel godimento e nel pieno possesso degli immobili de quo (appartamento e garage) dal 7.12.2011 al 23.05.2016, per l'effetto, accogliere l'appello ed, in riforma della statuizione di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n°354/2022 del
Tribunale di Avellino, precisamente del capo che reca condanna della appellante alla restituzione dell'importo di €. 130.000, in favore dell'appellato, disporre la Con compensazione parziale del detto importo, con le somme, spettanti e dovute alla , come reintegrazione patrimoniale, per il ridotto valore delle consistenze, collegato all'uso ed al godimento tratto dallo stesso, nella misura parametrata a quella calcolata, come indennità di oc-cupazione o canone di locazione, per le stesse consistenze, nella relazione di stima dell'Ing. , in atti della procedura esecutiva RGE 207/15, Per_1
quindi o della somma di €. 13.621, ovvero di quella maggiore di €. 46.810, ovvero ancora di quella ritenuta equa e ricompresa fra l'una e l'altra. 2.- Statuire, in conseguenza, in riforma del capo relativo alla condanna, la parziale compensa-zione delle spese dell'intero giudizio”.
Si costituiva , il quale chiedeva così provvedere: “rigettare l'appello Controparte_2
di controparte, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
Con provvedimento del 27 ottobre 2025 veniva disposto che l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 13 novembre 2025, si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 3 All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181, comma
1, e 309 c.p.c. all'11.12.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza dell'11.12.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Controparte_1
art. 702 ter c.p.c., rep. n. 354, emessa dal Tribunale di Avellino all'esito del giudizio nrg.
3154/2019 in data 16 febbraio 2022, contro , così provvede: Controparte_2
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1266/2022 avente ad oggetto: appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. Controparte_1
354, emessa dal Tribunale di Avellino in data 16 febbraio 2022, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ambrosio (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Nola, alla Via G. Imbroda n. 220
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. Francesca Majello (C.F. ) e dall'Avv. Raffaello C.F._3
AZ (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del primo in Avellino alla Via Dante n.50
APPELLATO
pagina 1 di 3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter c.p.c., rep. n. 354, emessa dal Tribunale di Avellino all'esito del giudizio nrg.
3154/2019 in data 16 febbraio 2022.
Chiedeva così provvedere: “accertare e dichiarare che il signor Controparte_2
si è trovato nel godimento e nel pieno possesso degli immobili de quo (appartamento e garage) dal 7.12.2011 al 23.05.2016, per l'effetto, accogliere l'appello ed, in riforma della statuizione di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n°354/2022 del
Tribunale di Avellino, precisamente del capo che reca condanna della appellante alla restituzione dell'importo di €. 130.000, in favore dell'appellato, disporre la Con compensazione parziale del detto importo, con le somme, spettanti e dovute alla , come reintegrazione patrimoniale, per il ridotto valore delle consistenze, collegato all'uso ed al godimento tratto dallo stesso, nella misura parametrata a quella calcolata, come indennità di oc-cupazione o canone di locazione, per le stesse consistenze, nella relazione di stima dell'Ing. , in atti della procedura esecutiva RGE 207/15, Per_1
quindi o della somma di €. 13.621, ovvero di quella maggiore di €. 46.810, ovvero ancora di quella ritenuta equa e ricompresa fra l'una e l'altra. 2.- Statuire, in conseguenza, in riforma del capo relativo alla condanna, la parziale compensa-zione delle spese dell'intero giudizio”.
Si costituiva , il quale chiedeva così provvedere: “rigettare l'appello Controparte_2
di controparte, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
Con provvedimento del 27 ottobre 2025 veniva disposto che l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 13 novembre 2025, si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 3 All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181, comma
1, e 309 c.p.c. all'11.12.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza dell'11.12.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Controparte_1
art. 702 ter c.p.c., rep. n. 354, emessa dal Tribunale di Avellino all'esito del giudizio nrg.
3154/2019 in data 16 febbraio 2022, contro , così provvede: Controparte_2
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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