Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 436 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
CA (CZ) – ora Lamezia Terme - in data 22/12/1957, residente in [...], n. 13, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. OM CA - CF - C.F._2 che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra Controparte_1
- CF - nata a CA (CZ) – ora Lamezia Terme - in data 01/02/1963 e residente in C.F._3
VIA PIETRO NENNI, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. GUALTIERI RAMONA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 20 giugno 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 04/06/2025 - che i ricorrenti, in data 30/09/1979, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario a Lamezia Terme (CZ), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme nell'atto n. 46, parte II, serie A, anno 1979;
Dall'unione coniugale sono nati i seguenti figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
- Il Sig nato il [...] a [...]; Parte_2
- La Sig.r il 30/04/1983 a Lamezia Terme (CZ); Parte_3
- La Sig.r il 19/10/1991 a Lamezia Terme (CZ); Parte_4 per i quali non si intende richiedere e/o stabilire alcuna determinazione nei loro confronti.
Ebbene, da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà divisa in due subalterni che verranno assegnati uno ciascuno.
2) Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
I coniugi – altresì - dichiaravano espressamente, in rito, ex art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiaravano di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 436 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. OM CA - CF C.F._1 C.F._2
- e sig.ra - CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GUALTIERI RAMONA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il C.F._4
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 5 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
24/06/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
20 giugno 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi 3
ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre antecedenti l'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - ormai risalente nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro espressamente concordato tra le parti sin dal deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 436 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme - Parte_1 C.F._1 in data 22/12/1957, ivi residente in [...], n. 13, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell'Avv. OM CA - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF - nata Controparte_1 C.F._3
a CA (CZ) – ora Lamezia Terme - in data 01/02/1963, ed ivi residente in [...], n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. GUALTIERI RAMONA - CF - elettivamente domiciliata C.F._4 presso il di lei Studio professionale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- rappresentato e difeso dall'Avv. OM CA - CF - e C.F._1 C.F._2 sig.ra - CF - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. GUALTIERI Controparte_1 C.F._3
RAMONA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e C.F._4 concordate condizioni: 4
1) PONE a carico del sig. la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento in favore della sig.r ; CP_1
2) AUTORIZZA i coniugi a dividere la casa familiare, sita in Via Pietro Nenni n. 13 Lamezia Terme (CZ), in due unità abitative così da consentire ai due coniugi di poter vivere autonomamente e separatamente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 46, parte II, serie A, anno 1979 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)