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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
07.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11267/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente ad Aci Catena Parte_1
(CT), Via IN Ricca n. 13, Cod. Fisc. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato ad Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. 9, presso lo studio dell'Avv.
IN IT, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1
partita iva , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti n. n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio Per_1
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Nei confronti
, Agente della Riscossione –Prov. di Catania, Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
Con il ricorso depositato il 29.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e L avanti a questo Giudice della Sezione lavoro CP_1 Controparte_3
del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293
2024 90230769 88/000, notificata in data 25.10.2024, cui è sotteso, tra l'altro, un avviso di addebito 59320130008203357000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di Indebito N. 10008588, CP_1
derivante da Riscossione indebita di ratei pensionistici post mortem, interessi legali dovuti all'Ente Previdenziale, oltre spese successive.
A sostegno della domanda l'opponente deduceva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei ratei liquidati pari ad € 2.901,00 sulla prestazione n. 07085283, cat.
INVCIV, poiché la sig.ra aveva diritto ai suddetti ratei, quale cieco CP_4
parziale.
Con memoria si costituivano l' , in persona del legale rappresentante, per ivi CP_1
rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, ne chiedeva il rigetto.
Pag. 2 di 8 La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata dal GL Dott. Amoroso
all'udienza del 07.10.2025 secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c e delegata a questo Giudice per la decisione. Le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c nel rispetto della normativa;
indi questo Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente dichiarata la contumacia di che sebbene citata non CP_5
si è costituita.
Va altresi preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di
Pag. 3 di 8 affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti è risultato che la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, si è perfezionata in data
08.05.2014, ossia decorso il termine di trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza
(08.04.2014-cfr. attestazione sul plico) ex art. 40 d.p.r. n. 655/1982.
Pag. 4 di 8 Conseguentemente l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 è inammissibile, poiché
non proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, e,
conseguentemente, sono parimenti inammissibili tutte le doglianze afferenti fatti antecedenti la formazione dell'avviso, quali la prescrizione asseritamente maturatasi antecedentemente e l'asserita non debenza nel merito delle somme per il vantato (e peraltro affatto dimostrato) diritto di controparte a trattenere le somme indebitamente incassate (in qualità di delegato) in data successiva al decesso della de
cuius, poiché dette doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito dell'opposizione tempestiva all'avviso di addebito.
In ordine alla eccepita prescrizione che si sarebbe asseritamente maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, va rimarcato che il termine da applicare alla fattispecie è pacificamente decennale, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (l'opponente ha illegittimamente incassato ratei di pensione della de cuius , successivamente al decesso). Tale termine non risulta CP_4
essere spirato tra la data di notificazione dell'avviso di addebito (08.05.2014) a quelle di dichiarata notifica dell'intimazione opposta (25.10.2024), poiché il termine di prescrizione (in questo caso, come detto, decennale) degli atti impositivi affidati all'Agente della Riscossione è stato sospeso durante il periodo che ha interessato l'emergenza cd. COVID.
L'art. 68 DL 18/20, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da
Pag. 5 di 8 cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12
del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si
è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. Ed è il caso di sottolineare come da ultimo, la Suprema Corte si sia pronunciata sull'argomento con l'Ordinanza, 15/01/2025, n. 960, che ha accolto il ricorso formulato da
[...]
, affermando: “….
1.1.3. Occorre pertanto interpretare la Controparte_6
normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto
in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma,
ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso
depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla
disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
Pag. 6 di 8 entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti
impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212”.
Pertanto, considerato che il termine di prescrizione, considerato il termine di sospensione pari a 542 giorni, andava a scadere il 03.11.2025, ne consegue che alcun termine di prescrizione risulta essere spirato, neanche alla data odierna.
Quanto all'avversa deduzione di non debenza degli interessi e delle somme nel merito per il vantato (e peraltro affatto dimostrato) diritto di controparte a trattenere le somme indebitamente incassate è inammissibilità, poiché trattasi di motivo che avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito di opposizione tempestiva all'avviso di addebito e comunque rilevando che l'eventuale diritto del ricorrente ad ottenere in qualità di erede il pagamento dei ratei maturati spettanti al dante causa non lo legittima a trattenere somme delle quali si è appropriato sine titulo, e, quindi, del tutto ingiustificatamente, non senza rilevarsi come l'asserito vantato diritto dello stesso ed,
eventualmente, la misura dello stesso, costituisca comunque circostanza tutta da
CP_ provare;
che non risulta che il ricorrente abbia formulato all' domanda di pagamento di ratei maturati e non riscossi in qualità di erede, per consentire anche all'Istituto di effettuare le verifiche del caso e la liquidazione delle somme agli eredi;
che non c'è prova non solo della qualità di erede della de cuius, ma anche se sia l'unico
Pag. 7 di 8 CP_ erede della signora;
tra l'altro la domanda amministrativa all di CP_4
ratei maturati e non riscossi prevede la comunicazione all'Istituto di tutti gli eredi aventi diritto alla prestazione, al fine di procedere all'erogazione pro-quota del dovuto e comunque la pretesa sarebbe prescritta, per decorso del termine decennale.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in parte dispositiva di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigetta l'opposizione;
CP_ condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida nella misura di euro 884,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge ,
compensa le spese nei confronti di non costituitasi Controparte_2
in giudizio.
Cosi deciso il 23.10.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
07.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11267/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente ad Aci Catena Parte_1
(CT), Via IN Ricca n. 13, Cod. Fisc. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato ad Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. 9, presso lo studio dell'Avv.
IN IT, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1
partita iva , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti n. n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio Per_1
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Nei confronti
, Agente della Riscossione –Prov. di Catania, Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
Con il ricorso depositato il 29.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e L avanti a questo Giudice della Sezione lavoro CP_1 Controparte_3
del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293
2024 90230769 88/000, notificata in data 25.10.2024, cui è sotteso, tra l'altro, un avviso di addebito 59320130008203357000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di Indebito N. 10008588, CP_1
derivante da Riscossione indebita di ratei pensionistici post mortem, interessi legali dovuti all'Ente Previdenziale, oltre spese successive.
A sostegno della domanda l'opponente deduceva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei ratei liquidati pari ad € 2.901,00 sulla prestazione n. 07085283, cat.
INVCIV, poiché la sig.ra aveva diritto ai suddetti ratei, quale cieco CP_4
parziale.
Con memoria si costituivano l' , in persona del legale rappresentante, per ivi CP_1
rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, ne chiedeva il rigetto.
Pag. 2 di 8 La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata dal GL Dott. Amoroso
all'udienza del 07.10.2025 secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c e delegata a questo Giudice per la decisione. Le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c nel rispetto della normativa;
indi questo Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente dichiarata la contumacia di che sebbene citata non CP_5
si è costituita.
Va altresi preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di
Pag. 3 di 8 affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti è risultato che la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, si è perfezionata in data
08.05.2014, ossia decorso il termine di trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza
(08.04.2014-cfr. attestazione sul plico) ex art. 40 d.p.r. n. 655/1982.
Pag. 4 di 8 Conseguentemente l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 è inammissibile, poiché
non proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, e,
conseguentemente, sono parimenti inammissibili tutte le doglianze afferenti fatti antecedenti la formazione dell'avviso, quali la prescrizione asseritamente maturatasi antecedentemente e l'asserita non debenza nel merito delle somme per il vantato (e peraltro affatto dimostrato) diritto di controparte a trattenere le somme indebitamente incassate (in qualità di delegato) in data successiva al decesso della de
cuius, poiché dette doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito dell'opposizione tempestiva all'avviso di addebito.
In ordine alla eccepita prescrizione che si sarebbe asseritamente maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, va rimarcato che il termine da applicare alla fattispecie è pacificamente decennale, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (l'opponente ha illegittimamente incassato ratei di pensione della de cuius , successivamente al decesso). Tale termine non risulta CP_4
essere spirato tra la data di notificazione dell'avviso di addebito (08.05.2014) a quelle di dichiarata notifica dell'intimazione opposta (25.10.2024), poiché il termine di prescrizione (in questo caso, come detto, decennale) degli atti impositivi affidati all'Agente della Riscossione è stato sospeso durante il periodo che ha interessato l'emergenza cd. COVID.
L'art. 68 DL 18/20, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da
Pag. 5 di 8 cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12
del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si
è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. Ed è il caso di sottolineare come da ultimo, la Suprema Corte si sia pronunciata sull'argomento con l'Ordinanza, 15/01/2025, n. 960, che ha accolto il ricorso formulato da
[...]
, affermando: “….
1.1.3. Occorre pertanto interpretare la Controparte_6
normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto
in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma,
ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso
depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla
disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
Pag. 6 di 8 entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti
impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212”.
Pertanto, considerato che il termine di prescrizione, considerato il termine di sospensione pari a 542 giorni, andava a scadere il 03.11.2025, ne consegue che alcun termine di prescrizione risulta essere spirato, neanche alla data odierna.
Quanto all'avversa deduzione di non debenza degli interessi e delle somme nel merito per il vantato (e peraltro affatto dimostrato) diritto di controparte a trattenere le somme indebitamente incassate è inammissibilità, poiché trattasi di motivo che avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito di opposizione tempestiva all'avviso di addebito e comunque rilevando che l'eventuale diritto del ricorrente ad ottenere in qualità di erede il pagamento dei ratei maturati spettanti al dante causa non lo legittima a trattenere somme delle quali si è appropriato sine titulo, e, quindi, del tutto ingiustificatamente, non senza rilevarsi come l'asserito vantato diritto dello stesso ed,
eventualmente, la misura dello stesso, costituisca comunque circostanza tutta da
CP_ provare;
che non risulta che il ricorrente abbia formulato all' domanda di pagamento di ratei maturati e non riscossi in qualità di erede, per consentire anche all'Istituto di effettuare le verifiche del caso e la liquidazione delle somme agli eredi;
che non c'è prova non solo della qualità di erede della de cuius, ma anche se sia l'unico
Pag. 7 di 8 CP_ erede della signora;
tra l'altro la domanda amministrativa all di CP_4
ratei maturati e non riscossi prevede la comunicazione all'Istituto di tutti gli eredi aventi diritto alla prestazione, al fine di procedere all'erogazione pro-quota del dovuto e comunque la pretesa sarebbe prescritta, per decorso del termine decennale.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in parte dispositiva di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigetta l'opposizione;
CP_ condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida nella misura di euro 884,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge ,
compensa le spese nei confronti di non costituitasi Controparte_2
in giudizio.
Cosi deciso il 23.10.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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