Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai SInori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 2232/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNINI SERENA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. DE GIORGI VALENTINA ABBONDANZA;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione dell'affidamento e del mantenimento di minori.
Conclusioni: all'udienza del 19.06.2025 i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come in atti.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) disporre l'affidamento esclusivo di alla madre , la quale eserciterà in via Persona_1 Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale b) disporre che sia mantenuta la collocazione
[...]
presso la madre nella residenza di Via Marsiliana 3 a Grosseto c) disporre Persona_1
a carico del SI. un contributo al mantenimento dell'importo di € 500,00 CP_1
mensili, da versarsi in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese a decorrere dalla data della domanda, da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo d'Intesa del
Tribunale di Grosseto;
d) disporre che l'assegno unico continuerà a essere percepito dalla
SI.ra , genitore collocatario della IG . Parte_1 Persona_1
Si è costituito il resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso conclude affinchè il Tribunale di Grosseto 1) disponga l'affido condiviso di Per_1
collocandola prevalentemente presso la madre nell'attuale residente di Via
[...]
Marsiliana a Grosseto;
2) disponga, tenuto conto dei costi che il padre dovrà sostenere per l'esercizio del diritto di visita, un assegno di mantenimento di euro 250 a suo carico da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda oltre il 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì che venga iscritta ad una scuola Per_1
dell'infanzia statale;
3) in considerazione della distanza tra le abitazioni delle parti e dei suddetti costi, disponga che il padre possa vedere la IG, a settimane alterne, due week end al mese dal sabato alla domenica sera e due domeniche al mese;
che i giorni festivi di Natale
e Pasqua seguiranno il principio dell'alternanza pertanto se trascorrerà il Natale Per_1
con il padre, passerà la Pasqua con la madre e viceversa per l'anno successivo. Quando invece trascorrerà il Natale con il padre, sarà a Santo Stefano con la madre e viceversa.
Stesso criterio per l'ultimo dell'anno. Nelle vacanze di Natale il padre potrà trascorrere con la IG un periodo di 7 giorni anche non consecutivi e di due giorni consecutivi nel periodo di
Pasqua. Per la festività di Pasquetta varrà il medesimo principio, così come per tutte le altre festività e i cd. ponti festivi. Nei mesi estivi la minore, trascorrerà 15 giorni ininterrotti con la madre e 15 con il padre a seconda delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il tutto comunque salvo diverso accordo dei coniugi. Le ferie dovranno essere concordate entro il 15 del mese di maggio”.
Con ordinanza del 06.06.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori per la regolazione dei rapporti tra i genitori e la IG nata il Per_1
24.01.2020.
Fallite inizialmente le trattative tra le parti per la conciliazione della lite, con ordinanza del 04.04.2025 è stata disposta una CTU per la valutazione delle migliori condizioni di collocazione e di frequentazione della minore ad opera dei genitori.
In data 20.05.2025 è stata disposta la sospensione delle operazioni peritali e, all'esito di istanza congiunta delle parti per la fissazione dell'udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, in ragione del raggiungimento di un accordo tra le parti, in data 21.05.2025 sono state definitivamente sospese le operazioni peritali.
All'udienza del 19.06.2025, le parti, confermando il raggiungimento di un accordo per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento della minore
, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: Persona_1
“Voglia il Tribunale di Grosseto recepire l'accordo delle parti alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della minore in favore di entrambi i genitori Persona_1
con collocazione prevalente e residenza della stessa presso il domicilio materno;
- facoltà del padre di vedere la IG, in autonomia, due volte al mese, nei luoghi e nel giorno concordati con la madre, con preavviso in favore di questa di almeno sette giorni, ferma restando la possibilità delle parti di accordarsi per la fissazione di ulteriori giorni di visite del padre in favore della IG, nel rispetto delle esigenze di vita della minore;
- il padre verserà alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma di 300,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di mantenimento della IG minore;
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
Per quanto attiene alla questione dei pernottamenti, le parti convengono che il SI. Per_1
potrà iniziare a pernottare da solo con la IG a decorrere dal mese di agosto 2025 a condizione che, nelle more, sia stato puntuale nell'esercizio del diritto di visita con cadenza minimo bimestrale. Il pernottamento, nei primi mesi, potrà avvenire solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione della madre, in modo che la bambina potrà essere portata a casa senza difficoltà qualora manifesti disagio. Dal mese di novembre 2025, sempre che i pernottamenti siano stati puntuali e sereni, il padre potrà tenere la IG per due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti”.
Il collegio, tenuto conto delle domande avanzate dalle parti e dello svolgimento del processo, ritiene ragionevoli le condizioni di affidamento e di mantenimento concordate dalle parti, ritenendosi le stesse conformi all'interesse della minore, sicché le stesse possono recepirsi.
Le spese processuali, come richiesto dalle parti, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2232/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) regola i rapporti tra la minore , nata il [...], e i Persona_1
genitori e e tra questi ultimi secondo le Parte_1 CP_1
condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'udienza del
19.06.2025;
2) compensa le spese processuali. Grosseto, 19/06/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia