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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1853 /2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto
TRA
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 19/07/1973, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe FUSCO, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe FUSCO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da conclusioni formulate all'udienza del 18/11/2025;
FATTO
Con ricorso congiunto depositato il 28/7/2025, e Parte_1
Con esponevano: di aver contratto matrimonio, in regime di Controparte_1 comunione di beni, in data 7/9/1996; che dalla loro era nato un unico figlio, Persona_1
1 (nato a [...] il [...]), maggiorenne e non economicamente autonomo;
fra i coniugi erano sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il mantenimento;
3. Riguardo il figlio maggiorenne i genitori hanno preso atto della sua scelta di vivere presso l'abitazione / residenza della madre, e a continuare ad essere impiegato quale coadiuvante presso l'Azienda agricola materna. La madre, quindi, continuerà a provvedere a mantenerlo con vitto, alloggio e vestiario mentre il sig.
[...]
, si obbliga a corrispondere un assegno, con cadenza mensile, di € 200,00 CP_1 mensili direttamente in favore del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, sulla poste Pay
Evolution a lui intestata avente codice IBAN [...] a decorrere dal mese di settembre 2025 con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ;
4. Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per soddisfare le esigenze del figlio, dovranno essere preventivamente concordate e verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; riguardo le spese mediche necessarie ed indifferibili, poste anch'esse al 50% a carico di ciascun genitore, potranno essere effettuate dalla madre o dal genitore presso il quale risiede, senza il previo consenso dell'atro genitore. Tuttavia dovranno essere documentate e consegnate in copia per la richiesta del rimborso della quota dovuta;
5. i coniugi dichiarano di ave, già regolato e così definito ogni reciproco rapporto e pendenza economica e le reciproche ragioni di dare e avere, sia relativamente alla separazione che al successivo divorzio, e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
6. Le spese di procedimento inerenti al contributo unificato e quelle di bollo, nonché le spese legali sono poste al 50% a carico delle parti”.
Il 28/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/1/2025, ribadendo la volontà di non riconciliarsi ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
2 Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
3 I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
(atto n. 3 parte II serie A – Reg. Atti di Matrimonio anno 1996);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Colle Sannita per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1853 /2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto
TRA
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 19/07/1973, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe FUSCO, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe FUSCO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da conclusioni formulate all'udienza del 18/11/2025;
FATTO
Con ricorso congiunto depositato il 28/7/2025, e Parte_1
Con esponevano: di aver contratto matrimonio, in regime di Controparte_1 comunione di beni, in data 7/9/1996; che dalla loro era nato un unico figlio, Persona_1
1 (nato a [...] il [...]), maggiorenne e non economicamente autonomo;
fra i coniugi erano sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il mantenimento;
3. Riguardo il figlio maggiorenne i genitori hanno preso atto della sua scelta di vivere presso l'abitazione / residenza della madre, e a continuare ad essere impiegato quale coadiuvante presso l'Azienda agricola materna. La madre, quindi, continuerà a provvedere a mantenerlo con vitto, alloggio e vestiario mentre il sig.
[...]
, si obbliga a corrispondere un assegno, con cadenza mensile, di € 200,00 CP_1 mensili direttamente in favore del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, sulla poste Pay
Evolution a lui intestata avente codice IBAN [...] a decorrere dal mese di settembre 2025 con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ;
4. Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per soddisfare le esigenze del figlio, dovranno essere preventivamente concordate e verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; riguardo le spese mediche necessarie ed indifferibili, poste anch'esse al 50% a carico di ciascun genitore, potranno essere effettuate dalla madre o dal genitore presso il quale risiede, senza il previo consenso dell'atro genitore. Tuttavia dovranno essere documentate e consegnate in copia per la richiesta del rimborso della quota dovuta;
5. i coniugi dichiarano di ave, già regolato e così definito ogni reciproco rapporto e pendenza economica e le reciproche ragioni di dare e avere, sia relativamente alla separazione che al successivo divorzio, e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
6. Le spese di procedimento inerenti al contributo unificato e quelle di bollo, nonché le spese legali sono poste al 50% a carico delle parti”.
Il 28/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/1/2025, ribadendo la volontà di non riconciliarsi ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
2 Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
3 I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
(atto n. 3 parte II serie A – Reg. Atti di Matrimonio anno 1996);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Colle Sannita per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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